La rilevanza economica come criterio ordinante delle spese straordinarie nel mantenimento dei figli. Cassazione n. 1772/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La progressiva elaborazione giurisprudenziale in materia di mantenimento dei figli ha condotto, negli ultimi anni, a una ridefinizione sostanziale della nozione di spesa straordinaria, sottraendola a una lettura meramente residuale rispetto all’assegno ordinario e riconoscendole una funzione autonoma nel sistema della responsabilità genitoriale. L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1772 del 26 gennaio 2026 si colloca in questo percorso evolutivo, confermando e al tempo stesso precisando un orientamento che, a partire dalla precedente Ordinanza n. 19532 del 10 luglio 2023, ha progressivamente spostato l’asse interpretativo dalla sola imprevedibilità dell’esborso alla sua incidenza economica e funzionale sull’equilibrio del contributo al mantenimento.
Il problema giuridico sotteso concerne la delimitazione dell’ambito applicativo dell’assegno periodico rispetto a quello delle spese ulteriori sostenute nell’interesse del minore, in un contesto in cui l’organizzazione della vita familiare post-separativa tende a riprodurre, per quanto possibile, assetti preesistenti. In tale quadro, la distinzione tradizionale tra spese ordinarie e straordinarie, ancorata alla prevedibilità e alla frequenza, si è rivelata progressivamente insufficiente a governare fattispecie caratterizzate da esborsi economicamente significativi, pur non del tutto inattesi.
L’ordinanza del 2026 affronta il tema muovendo da una controversia relativa alla qualificazione di costi sostenuti per l’assistenza del minore, inseriti stabilmente nell’organizzazione familiare ma contestati sotto il profilo della loro imputazione all’assegno mensile. La Corte, nel rigettare le doglianze dirette a ricondurre tali spese nell’alveo dell’ordinarietà, ribadisce un principio che segna un punto di maturazione dell’elaborazione giurisprudenziale: la spesa straordinaria non è tale soltanto quando imprevedibile, ma anche quando, per la sua rilevanza, è idonea a incidere in modo significativo sull’equilibrio economico definito dal provvedimento di mantenimento.
Questa affermazione, già chiaramente formulata nell’ordinanza del 2023 con riferimento ai costi di alloggio del figlio universitario fuori sede, viene ora estesa e consolidata, assumendo valore sistemico. La rilevanza economica diviene criterio ordinante, capace di recidere il legame funzionale tra esborso e assegno ordinario anche in presenza di una certa stabilità o ripetitività della spesa. In altri termini, la periodicità non è più elemento dirimente, laddove l’ammontare e l’incidenza complessiva del costo eccedano la funzione tipica dell’assegno, che resta quella di assicurare la copertura delle esigenze ordinarie del minore secondo un parametro di normalità.
Da questa prospettiva discende una conseguenza di particolare rilievo applicativo: le spese straordinarie, così qualificate, non possono essere azionate in via automatica sulla base del titolo originario di condanna, ma richiedono l’esperimento di un’autonoma azione di accertamento. Tale passaggio, lungi dal costituire un appesantimento procedurale, risponde all’esigenza di verificare in concreto la coerenza dell’esborso con i principi di adeguatezza e proporzionalità che governano il concorso dei genitori nel mantenimento. L’azione di accertamento diviene così lo strumento attraverso cui il giudice è chiamato a valutare non solo la natura della spesa, ma anche la sua compatibilità con le condizioni economico-patrimoniali delle parti e con l’assetto complessivo delineato dal provvedimento che disciplina la responsabilità genitoriale.
L’ordinanza del 2026, nel richiamare espressamente l’elaborazione del 2023, rafforza l’idea che la categoria delle spese straordinarie non possa essere definita in astratto mediante elenchi tipologici, ma debba essere ricostruita in chiave funzionale e dinamica. Ciò che rileva non è tanto la riconducibilità della spesa a un determinato settore educativo, sanitario o assistenziale, quanto la sua capacità di alterare l’equilibrio economico presupposto dall’assegno di mantenimento. In questa chiave, anche costi che si inseriscono in una prassi organizzativa consolidata possono assumere natura straordinaria se il loro peso economico supera la soglia di integrazione fisiologica dell’assegno.
Il supporto ricostruttivo offerto dall’analisi dottrinale delle spese straordinarie consente di cogliere come tale evoluzione risponda a un’esigenza di maggiore aderenza alla realtà socio-economica delle famiglie contemporanee. La frammentazione dei modelli di cura e l’esternalizzazione di funzioni tradizionalmente svolte all’interno del nucleo familiare rendono sempre meno sostenibile una rigida contrapposizione tra spese ordinarie prevedibili e spese eccezionali impreviste. La giurisprudenza di legittimità sembra prendere atto di questa trasformazione, valorizzando il dato della rilevanza come criterio elastico, ma al tempo stesso controllabile in sede giudiziale.
Sul piano sistemico, l’approdo cui giungono le ordinanze del 2023 e del 2026 contribuisce a rafforzare la funzione perequativa dell’assegno di mantenimento, impedendo che esso venga dilatato fino a ricomprendere costi che, per entità e incidenza, ne snaturerebbero la funzione. Al contempo, l’obbligo di accertamento autonomo delle spese straordinarie costituisce una garanzia per entrambe le parti, poiché consente di evitare automatismi e di calibrare il contributo in modo aderente alla concreta situazione economica e alle esigenze del minore.
In questa prospettiva, la nozione di spesa straordinaria si emancipa definitivamente da una concezione meramente accessoria, assumendo il ruolo di categoria di equilibrio tra l’esigenza di tutela del minore e quella di proporzione del sacrificio economico imposto ai genitori. La rilevanza, intesa come incidenza significativa sull’assetto economico delineato dal provvedimento di mantenimento, si configura così come il vero fulcro interpretativo, destinato a orientare le future applicazioni giurisprudenziali e a incidere sulle strategie processuali delle parti nei giudizi di famiglia.
29 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
La rilevanza della capacità lavorativa potenziale nel mantenimento della prole tra autonomia decisionale e responsabilità genitoriale. Cassazione n. 1873/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
Il tema dell’obbligo di mantenimento della prole, nel suo intreccio con le scelte lavorative del genitore obbligato, rappresenta da tempo uno dei nodi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo. La questione non si esaurisce nella mera determinazione quantitativa dell’assegno, ma investe profili sistemici di particolare rilievo, quali il rapporto tra libertà individuale, responsabilità genitoriale e tutela effettiva dell’interesse del minore. In tale prospettiva, l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1873 del 2026 si colloca come snodo interpretativo significativo, confermando e al tempo stesso precisando un orientamento volto a valorizzare la nozione di capacità lavorativa potenziale quale parametro di riferimento nella quantificazione dell’obbligo di mantenimento, anche in presenza di dimissioni volontarie e di una successiva condizione di disoccupazione.
La decisione prende le mosse da una vicenda in cui il genitore obbligato, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva scelto di recedere volontariamente dall’impiego, deducendo la sopravvenuta impossibilità di far fronte, nella misura originariamente stabilita, al contributo per il mantenimento della figlia minorenne. La Corte territoriale aveva ritenuto tale scelta priva di idonea giustificazione, valorizzando sia l’assenza di allegazioni e prove circa le ragioni delle dimissioni, sia il profilo professionale altamente qualificato del soggetto, idoneo a consentirgli, secondo una valutazione prognostica, il reperimento di nuove occasioni reddituali. La Suprema Corte, investita del ricorso, ha confermato tale impostazione, ribadendo principi di carattere generale che travalicano il singolo caso concreto.
Il primo profilo che emerge dall’ordinanza riguarda la ricostruzione dell’obbligo di mantenimento come dovere primario e inderogabile, non suscettibile di essere eluso attraverso scelte unilaterali che incidano negativamente sulla capacità reddituale del genitore. In questa prospettiva, la Corte si muove lungo una linea interpretativa ormai consolidata, secondo cui l’obbligo di mantenimento non è ancorato esclusivamente al reddito effettivamente percepito, ma deve essere parametrato anche alle potenzialità lavorative e reddituali del soggetto obbligato. Tale impostazione risponde all’esigenza di evitare che il diritto del minore a un mantenimento adeguato possa essere sacrificato in conseguenza di decisioni arbitrarie o comunque non sorrette da ragioni oggettive e comprovate.
La valorizzazione della capacità lavorativa potenziale assume, in questo contesto, una funzione eminentemente correttiva. Essa consente al giudice di superare una lettura meramente fotografica della situazione reddituale attuale, per approdare a una valutazione dinamica e prospettica, idonea a cogliere la reale attitudine del soggetto a produrre reddito. Tale approccio appare particolarmente rilevante nei casi in cui la riduzione o la perdita del reddito derivi da dimissioni volontarie, giacché in tali ipotesi la scelta individuale del genitore non può automaticamente riflettersi in una compressione delle esigenze di mantenimento della prole.
La pronuncia in esame si inserisce, inoltre, nel solco di una concezione funzionale dell’autonomia decisionale del genitore. La libertà di scegliere il proprio percorso professionale, pur costituzionalmente garantita, incontra un limite intrinseco nei doveri di solidarietà familiare e, in particolare, nella responsabilità genitoriale. La Corte chiarisce che la decisione di abbandonare un impiego stabile per intraprendere un’attività diversa, ancorché potenzialmente più gratificante sotto il profilo personale o professionale, non può tradursi in un pregiudizio per il minore, salvo che il genitore dimostri l’esistenza di circostanze oggettive e non imputabili che rendano inevitabile la riduzione della propria capacità reddituale.
In tale quadro, la nozione di disoccupazione assume una connotazione giuridica specifica. La Corte distingue implicitamente tra disoccupazione incolpevole e disoccupazione derivante da una scelta volontaria, evidenziando come neppure la prima sia, di per sé, idonea a giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento. In assenza di altri parametri, infatti, il giudice è legittimato a fare riferimento alla capacità lavorativa generica del soggetto, valutata in relazione all’età, alla formazione, all’esperienza professionale e al contesto socio-economico di riferimento. A maggior ragione, dunque, la disoccupazione conseguente a dimissioni volontarie non può essere invocata quale causa di esonero o di riduzione automatica dell’obbligo.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il metodo di accertamento adottato dal giudice. La Corte di Cassazione conferma la legittimità di un ragionamento presuntivo fondato sull’id quod plerumque accidit, secondo cui una decisione razionale di abbandonare un lavoro stabile presuppone, di regola, la prospettiva di un miglioramento o quantomeno di una stabilità reddituale equivalente. In mancanza di elementi contrari, spetta al genitore che invoca la riduzione dell’assegno fornire la prova delle circostanze eccezionali che renderebbero irragionevole tale presunzione. Tale impostazione rafforza l’onere probatorio gravante sul soggetto obbligato e contribuisce a riequilibrare il rapporto processuale, evitando che l’interesse del minore resti esposto a strategie difensive meramente dilatorie o strumentali.
La decisione affronta anche, seppur in via indiretta, il tema della stabilità delle determinazioni giudiziali in materia di mantenimento. Il ricorrente aveva dedotto un presunto errore revocatorio, lamentando l’adozione di decisioni contrastanti da parte dello stesso giudice in fasi diverse del procedimento. La Corte ha dichiarato inammissibile tale censura, richiamando i limiti strutturali del rimedio della revocazione e ribadendo la necessità di rispettare le forme e le sedi processuali proprie di ciascun mezzo di impugnazione. Al di là del profilo processuale, la pronuncia evidenzia come la quantificazione dell’assegno di mantenimento sia frutto di una valutazione complessa e discrezionale, suscettibile di variazioni in presenza di mutamenti significativi delle circostanze di fatto, ma non per questo esposta a un sindacato di legittimità che si risolva in una rivalutazione del merito.
Sotto il profilo sistematico, l’ordinanza contribuisce a delineare una concezione dell’obbligo di mantenimento come dovere a contenuto variabile ma strutturalmente resistente alle fluttuazioni contingenti della situazione economica del genitore. La capacità lavorativa potenziale opera, in tal senso, come clausola di salvaguardia, idonea a preservare l’equilibrio tra le esigenze del minore e le possibilità del genitore, evitando che il primo divenga ostaggio delle scelte, talora avventate, del secondo. Tale impostazione appare coerente con una lettura costituzionalmente orientata dei doveri genitoriali, che valorizza il principio di responsabilità quale corollario necessario della libertà individuale.
Non può trascurarsi, inoltre, la rilevanza pratica della pronuncia per gli operatori del diritto. La conferma dell’orientamento secondo cui le dimissioni volontarie non incidono automaticamente sull’obbligo di mantenimento impone una particolare attenzione nella fase di allegazione e prova. Il difensore del genitore obbligato dovrà fornire elementi concreti e specifici atti a dimostrare l’inevitabilità e la ragionevolezza della scelta lavorativa compiuta, nonché l’effettiva incidenza di tale scelta sulla capacità di produrre reddito. Specularmente, il giudice sarà chiamato a svolgere un’analisi approfondita del profilo professionale del soggetto, evitando automatismi e tenendo conto delle concrete opportunità offerte dal mercato del lavoro.
La pronuncia offre, infine, spunti di riflessione in ordine al rapporto tra diritto di famiglia e diritto del lavoro. La mobilità professionale, sempre più frequente in un contesto economico caratterizzato da precarietà e trasformazioni rapide, pone interrogativi nuovi circa la tenuta dei tradizionali criteri di valutazione della capacità reddituale. La scelta della Corte di ancorare l’obbligo di mantenimento non solo al reddito attuale, ma anche alle potenzialità future, rappresenta una risposta che mira a garantire stabilità e prevedibilità, pur senza negare la possibilità di adeguamenti in presenza di mutamenti reali e documentati.
L’Ordinanza n. 1873 del 2026 si segnala per la chiarezza con cui ribadisce principi di fondo in materia di mantenimento della prole, rafforzando la centralità della capacità lavorativa potenziale quale criterio di valutazione e riaffermando la prevalenza dell’interesse del minore sulle scelte individuali del genitore. La decisione contribuisce a delineare un quadro interpretativo coerente e rigoroso, idoneo a orientare la prassi giudiziaria e a fornire agli operatori del diritto parametri di riferimento stabili, pur nel rispetto della necessaria flessibilità richiesta dalla varietà delle situazioni concrete.
29 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
La prova atipica nelle crisi familiari tra verità materiale e riequilibrio economico. Cassazione n. 617/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La dialettica probatoria nei giudizi di crisi familiare continua a rappresentare uno dei luoghi più sensibili del diritto processuale civile contemporaneo, poiché in essa si intrecciano esigenze di accertamento della verità materiale, tutela delle posizioni soggettive coinvolte e salvaguardia del contraddittorio. L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 617 del 2026 si colloca in questo snodo problematico, offrendo un’occasione rilevante per riflettere sul ruolo delle prove atipiche, e in particolare delle relazioni investigative private, nella ridefinizione degli equilibri economici successivi alla separazione. La decisione si innesta in un contesto ordinamentale già caratterizzato da un progressivo superamento di una concezione rigida e tipizzata dei mezzi di prova, in favore di un modello più aperto, nel quale il giudice è chiamato a valutare una pluralità di elementi eterogenei secondo il criterio del prudente apprezzamento.
Il tema di fondo riguarda la compatibilità tra l’utilizzo di strumenti probatori non espressamente disciplinati e i principi cardine del processo civile, in particolare quelli di legalità della prova, parità delle armi e motivazione della decisione. Nei procedimenti di separazione e di regolazione degli obblighi di mantenimento, tale questione assume una valenza ancora più accentuata, poiché l’accertamento delle condizioni economiche delle parti non si esaurisce nella fotografia statica dei redditi formalmente dichiarati, ma richiede una valutazione dinamica delle capacità lavorative effettive e delle concrete possibilità di autosufficienza. L’ordinanza in esame prende posizione proprio su questo crinale, riconoscendo dignità probatoria a elementi acquisiti al di fuori dei canali istruttori tradizionali, purché inseriti in un quadro valutativo coerente e rispettoso delle garanzie processuali.
La vicenda sottesa alla pronuncia ruota attorno alla contestazione del valore attribuito dal giudice di merito a una relazione investigativa, confermata dalla testimonianza del suo autore, utilizzata per accertare l’avvenuto inserimento lavorativo di un coniuge che aveva richiesto il mantenimento. La censura proposta in sede di legittimità non investiva tanto l’esistenza di tali elementi, quanto il loro peso decisivo nella formazione del convincimento giudiziale. La Corte, dichiarando inammissibili le doglianze, ha ribadito un principio ormai consolidato: il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito, né può essere utilizzato per sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
Sotto il profilo sistematico, l’ordinanza valorizza l’assenza, nell’ordinamento processuale civile, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Tale impostazione consente di ricondurre le relazioni investigative alla categoria delle prove atipiche, suscettibili di libera valutazione ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. La loro funzione non è quella di sostituirsi alle prove tipiche, ma di concorrere, insieme ad altri elementi, alla ricostruzione dei fatti rilevanti. In questo senso, la Corte sottolinea come il documento investigativo non sia stato utilizzato isolatamente, ma corroborato dalla deposizione testimoniale dell’investigatore, qualificabile come testimone oculare dei fatti direttamente percepiti. La distinzione tra testimonianza diretta e dichiarazioni de relato viene così ricondotta a un piano di corretto inquadramento metodologico, escludendo che la decisione si sia fondata su mere informazioni indirette prive di riscontri.
Un ulteriore profilo di interesse concerne l’utilizzabilità del materiale fotografico allegato alla relazione investigativa. Richiamando la disciplina delle riproduzioni meccaniche, la Corte ribadisce che tali elementi possono essere valutati dal giudice anche in presenza di contestazioni, senza che il disconoscimento produca effetti paralizzanti analoghi a quelli previsti per le scritture private. Ne emerge una concezione della prova documentale non improntata a un formalismo difensivo, ma orientata alla verifica sostanziale dell’attendibilità e della coerenza degli elementi acquisiti, anche attraverso il ricorso a presunzioni.
Sul piano della funzione dell’assegno di mantenimento, la pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a enfatizzare la natura non automatica del sostegno economico post-coniugale. L’obbligo di contribuzione viene ricondotto alla persistenza di una condizione di effettiva non autosufficienza, la cui prova non può essere cristallizzata in dichiarazioni statiche, ma deve confrontarsi con il comportamento concreto del richiedente. L’attivazione lavorativa, anche se non ancora sfociata in un reddito formalmente consolidato, assume rilievo quale indice di superamento della dipendenza economica, incidendo direttamente sulla misura e sulla stessa debenza dell’assegno.
Questa impostazione solleva interrogativi di ordine più generale sul rapporto tra verità processuale e verità materiale. L’uso di strumenti investigativi privati, se da un lato risponde all’esigenza di contrastare condotte elusive o opportunistiche, dall’altro impone una riflessione sulle garanzie di correttezza dell’acquisizione probatoria e sui limiti di ingerenza nella sfera privata. L’ordinanza sembra risolvere tale tensione affidando al giudice un ruolo centrale di filtro e di valutazione critica, chiamato a verificare la pertinenza, la precisione e la concordanza degli elementi indiziari, nonché il rispetto del contraddittorio mediante l’escussione del soggetto che ha materialmente svolto le indagini.
Dal punto di vista processuale, la decisione offre anche un chiarimento sul corretto uso delle censure di violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile. La Corte ribadisce che tali doglianze sono ammissibili solo quando si deduca l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto. Non è invece consentito invocare tali norme per contestare il modo in cui il giudice ha esercitato il proprio prudente apprezzamento, salvo i ristretti limiti del vizio di motivazione oggi configurabile. In tal modo, viene riaffermata la linea di confine tra controllo di legittimità e valutazione del merito, con ricadute significative sulla strategia processuale delle parti.
Le implicazioni sistemiche dell’ordinanza n. 617 del 2026 appaiono, in definitiva, rilevanti. Essa contribuisce a delineare un modello di processo civile familiare nel quale la ricerca della verità economica non è confinata agli strumenti tradizionali, ma può avvalersi di mezzi probatori atipici, purché integrati in un percorso argomentativo rigoroso e trasparente. Al contempo, la decisione rafforza l’idea di responsabilizzazione delle parti, chiamate a comportamenti improntati a lealtà e correttezza, pena la perdita di benefici economici fondati su presupposti non veritieri. In questa prospettiva, la prova atipica non rappresenta un’anomalia del sistema, ma un indice della sua capacità di adattarsi alla complessità delle relazioni familiari contemporanee, mantenendo saldo il presidio delle garanzie processuali e della funzione equitativa del giudice.
29 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.nethttps://taxlegaljob.net/diritto-di-famiglia-617-2026







