La causalità matrimoniale dello squilibrio economico e la ripetibilità dell’assegno divorzile. Cassazione n. 1999/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La recente ordinanza n. 1999/2026 si colloca in un punto di particolare tensione del diritto di famiglia contemporaneo, laddove la tradizionale funzione solidaristica dell’assegno divorzile viene sottoposta a un vaglio sempre più stringente sul piano causale e probatorio. La decisione non introduce enunciazioni di principio radicalmente nuove, ma consolida un orientamento che, negli ultimi anni, ha progressivamente spostato l’asse dell’indagine dal mero riscontro dello squilibrio economico tra gli ex coniugi alla verifica della sua genesi e, soprattutto, della sua riconducibilità alle scelte compiute in costanza di matrimonio. In questo slittamento si annida una trasformazione silenziosa dell’istituto, che da strumento di riequilibrio ex post rischia di divenire una categoria selettiva, fondata su un rigoroso giudizio di causalità retrospettiva.
Il cuore problematico della pronuncia risiede nell’affermazione secondo cui la disparità reddituale, anche significativa, non è di per sé idonea a fondare il diritto all’assegno divorzile se non sia dimostrato che essa trovi origine, o quantomeno incremento apprezzabile, nelle modalità di organizzazione della vita familiare adottate durante il matrimonio. La decisione opera così una distinzione netta tra squilibrio economico come dato statico e sacrificio economico come risultato dinamico di scelte condivise. Solo quest’ultimo, secondo l’impostazione accolta, è giuridicamente rilevante ai fini dell’attribuzione dell’assegno nella sua dimensione compensativo-perequativa.
In questa prospettiva, il matrimonio viene osservato non come contesto meramente cronologico entro il quale si collocano le vicende economiche individuali, ma come spazio funzionale di allocazione dei ruoli e di distribuzione dei costi opportunità. L’ordinanza sembra richiedere che il richiedente dimostri non soltanto di trovarsi in una posizione economica deteriore, ma di avervi contribuito in modo causalmente orientato al progetto familiare, rinunciando a occasioni di crescita professionale o reddituale in favore dell’altro coniuge o dell’unità domestica nel suo complesso. Ne deriva una concezione del sacrificio che non si esaurisce nella scelta, astrattamente legittima, di una modalità lavorativa meno remunerativa, ma esige la prova del nesso tra tale scelta e un vantaggio, diretto o indiretto, per la famiglia.
La rilevanza attribuita all’onere di allegazione e di prova costituisce uno degli aspetti più incisivi della decisione. L’assenza di una dimostrazione puntuale delle conseguenze economiche delle scelte lavorative compiute durante il matrimonio viene letta come elemento dirimente per escludere la spettanza dell’assegno. Non è sufficiente evocare una riduzione dell’orario di lavoro o una diversa collocazione professionale; occorre quantificare, anche in termini approssimativi ma verificabili, il reddito non percepito, le opportunità mancate, la correlazione con le esigenze familiari e l’eventuale beneficio conseguito dall’altro coniuge. In tal modo, la prova del sacrificio assume una dimensione quasi contabile, che rischia di trascurare la complessità delle dinamiche familiari, spesso caratterizzate da decisioni implicite, gradualità adattive e asimmetrie informative difficilmente traducibili in dati economici ex post.
Questa impostazione si riflette anche sul piano sistemico, poiché rafforza la distinzione tra assegno di separazione e assegno di divorzio, ribadendo l’irrilevanza del tenore di vita matrimoniale nella fase successiva allo scioglimento del vincolo. La separazione, fondata sulla permanenza del dovere di assistenza materiale, continua a giustificare un parametro di adeguatezza ancorato al livello di vita goduto in costanza di matrimonio. Il divorzio, invece, segna una cesura netta, imponendo una valutazione che guarda alla solidarietà post-coniugale in termini selettivi e non più generalizzati. L’ordinanza riafferma con decisione che l’assegno divorzile non è una prosecuzione attenuata del mantenimento, ma un istituto autonomo, sorretto da presupposti differenti e da una ratio che combina assistenza, compensazione e perequazione solo in presenza di specifiche condizioni.
Particolarmente significativa è la parte della decisione dedicata alla ripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di assegno divorzile. L’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti legittimanti l’attribuzione dell’assegno comporta, secondo l’ordinanza, l’applicazione della regola generale della ripetizione dell’indebito. In questo passaggio emerge una concezione fortemente civilistica dell’assegno divorzile, trattato come prestazione patrimoniale priva di causa giustificativa una volta esclusa la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge. La solidarietà post-familiare, pur evocata in altre ipotesi per limitare la ripetibilità, viene qui compressa a fronte della mancanza originaria del diritto.
La scelta di ammettere la ripetizione integrale delle somme percepite solleva interrogativi di non poco momento. Da un lato, essa risponde a un’esigenza di coerenza sistemica, evitando che prestazioni prive di fondamento giuridico si consolidino irreversibilmente. Dall’altro lato, rischia di produrre effetti destabilizzanti sul piano pratico, soprattutto quando le somme percepite siano state destinate al soddisfacimento di bisogni correnti e non più recuperabili. La decisione sembra risolvere questa tensione privilegiando una lettura rigorosa della causalità dell’attribuzione, anche a costo di attenuare la dimensione protettiva dell’istituto.
Nel complesso, l’ordinanza contribuisce a ridefinire il perimetro dell’assegno divorzile come strumento non più orientato a riequilibrare ex post le disparità di esito, ma a compensare specifiche asimmetrie di percorso. La centralità del nesso causale tra matrimonio e squilibrio economico impone una ricostruzione ex ante delle scelte familiari, che finisce per trasformare il giudizio sull’assegno in una sorta di verifica retrospettiva della razionalità economica delle decisioni coniugali. In questa prospettiva, il diritto di famiglia sembra avvicinarsi a una logica di responsabilizzazione individuale, nella quale la solidarietà post-coniugale non opera più come correttivo generalizzato delle disuguaglianze, ma come rimedio selettivo per sacrifici dimostrati e imputabili al progetto matrimoniale.
Le ricadute interpretative di questo orientamento sono destinate a manifestarsi in modo significativo nella prassi applicativa. I giudizi di divorzio tenderanno a concentrarsi sempre più sull’analisi delle scelte lavorative e familiari compiute nel corso del matrimonio, con un incremento del contenzioso probatorio e una maggiore incertezza sugli esiti. Al tempo stesso, la prospettiva della ripetibilità delle somme potrebbe indurre una maggiore cautela nella concessione degli assegni in via provvisoria, rafforzando il carattere prudenziale delle decisioni di merito. In definitiva, l’ordinanza n. 1999/2026 segna un ulteriore passo verso una concezione dell’assegno divorzile come istituto a causalità qualificata, nel quale la solidarietà non è più presunta, ma deve essere rigorosamente dimostrata.
31 gennaio 2026
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La valutazione dei rischi come presupposto sostanziale della somministrazione di lavoro. Cassazione n. 32659/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La disciplina della somministrazione di lavoro, nella sua configurazione ordinamentale, è tradizionalmente attraversata da una tensione latente tra esigenze di flessibilità organizzativa e istanze di protezione del lavoro, tensione che si manifesta con particolare evidenza sul terreno della salute e sicurezza. In tale ambito, l’obbligo di valutazione dei rischi non opera come mero adempimento ancillare, ma si colloca quale snodo strutturale di legittimazione dell’assetto triangolare che caratterizza la somministrazione. L’Ordinanza della Corte di cassazione n. 32659 del 15 dicembre 2025 offre, sotto questo profilo, un’occasione di particolare rilievo per interrogarsi sulla funzione sistemica del Documento di valutazione dei rischi e sulla sua capacità di fungere da criterio selettivo tra utilizzo lecito e patologico dello strumento somministrativo .
Il dato normativo di partenza è rappresentato dal divieto di ricorso alla somministrazione in assenza di una valutazione dei rischi effettuata in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale previsione, lungi dal potersi interpretare come clausola di stile o rinvio generico alla disciplina prevenzionistica, assume una valenza conformativa dell’intera operazione contrattuale. La Corte di cassazione, nel solco di una lettura non formalistica, ricostruisce il nesso tra valutazione dei rischi e legittimità del contratto non in termini di semplice precondizione documentale, bensì come requisito sostanziale, destinato a incidere sulla stessa allocazione del rischio organizzativo.
La questione centrale affrontata dall’Ordinanza concerne la sufficienza o meno di un Documento di valutazione dei rischi di carattere generale, riferito indistintamente all’organizzazione aziendale, rispetto all’obbligo di considerare i rischi specificamente connessi all’inserimento di lavoratori somministrati. La risposta della Corte si colloca su un piano che supera l’alternativa, talora proposta in chiave difensiva, tra valutazione “dedicata” e valutazione “neutrale”. Ciò che viene in rilievo non è l’etichetta formale del documento, ma la sua idoneità a intercettare l’aggravamento del rischio che deriva dalla particolare tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione è resa.
Il lavoratore somministrato, per definizione, accede a un’organizzazione produttiva che non contribuisce a strutturare e che spesso conosce solo in modo frammentario e temporaneo. Questa condizione di estraneità funzionale, unita alla possibile discontinuità delle assegnazioni e alla variabilità delle mansioni, costituisce un fattore di rischio autonomo, che non può essere assorbito in una valutazione indifferenziata. La Corte valorizza tale elemento, riconoscendo che la parità di trattamento in materia di sicurezza non si esaurisce nell’estensione astratta delle stesse regole prevenzionistiche applicabili ai lavoratori stabili, ma richiede un adattamento concreto degli strumenti di prevenzione alle peculiarità della somministrazione.
In questa prospettiva, il Documento di valutazione dei rischi assume una funzione che potremmo definire di “traduzione organizzativa” della tutela antinfortunistica. Esso deve essere in grado di trasformare la norma generale in misure operative calibrate su un contesto lavorativo nel quale l’inserimento del somministrato rappresenta, di per sé, un elemento di criticità. La richiesta di una valutazione specifica non introduce un obbligo ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla disciplina generale, ma ne esplicita la portata sistemica, imponendo che l’analisi dei rischi tenga conto anche della forma contrattuale come fattore rilevante.
Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la dimensione temporale della valutazione. La Corte insiste sulla necessità che il Documento sia munito di “data certa” e che la valutazione dei rischi sia effettuata previamente rispetto all’invio in missione del lavoratore. Questo aspetto non si esaurisce in una questione probatoria, ma riflette una concezione della prevenzione come attività eminentemente anticipatoria. La valutazione dei rischi, per assolvere alla sua funzione, deve precedere l’esposizione al rischio stesso; diversamente, essa si riduce a una razionalizzazione ex post di scelte organizzative già compiute, incompatibile con la logica prevenzionistica.
Sotto il profilo sistematico, l’Ordinanza contribuisce a chiarire il rapporto tra disciplina della somministrazione e normativa generale in materia di salute e sicurezza. Il rinvio operato dalla disciplina speciale alla normativa prevenzionistica non è meramente recettizio, ma implica un’integrazione funzionale tra i due livelli regolatori. La valutazione dei rischi richiesta quale condizione di legittimità della somministrazione si completa, inevitabilmente, con la definizione dell’oggetto della valutazione prevista dalla disciplina generale, che include espressamente i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale.
Ne discende una lettura della somministrazione come fattispecie ad “alto tasso organizzativo”, nella quale l’utilizzatore assume un ruolo centrale nella costruzione delle condizioni di sicurezza, non potendo delegare tale funzione né all’agenzia né a valutazioni standardizzate. L’obbligo di valutazione dei rischi diventa, così, uno strumento di responsabilizzazione dell’utilizzatore, chiamato a misurarsi preventivamente con le conseguenze organizzative dell’impiego di lavoro flessibile.
Le ricadute applicative di tale impostazione sono significative. L’illegittimità del ricorso alla somministrazione, quale conseguenza dell’assenza o inidoneità della valutazione dei rischi, non si presenta come una sanzione sproporzionata, ma come l’esito coerente di una violazione che incide sul nucleo essenziale della tutela del lavoratore. La costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore opera, in questo contesto, come meccanismo di riequilibrio, volto a ricondurre la prestazione entro un assetto di responsabilità coerente con la realtà organizzativa.
La decisione della Corte non introduce un principio innovativo, ma ne rafforza l’effettività, sottraendo l’obbligo di valutazione dei rischi al rischio di una progressiva burocratizzazione. In tal modo, la valutazione dei rischi viene restituita alla sua funzione originaria di strumento dinamico di governo dell’organizzazione del lavoro, capace di intercettare le trasformazioni indotte dalla flessibilità contrattuale.
L’ordinanza n. 32659 del 2025 contribuisce a delineare una concezione della somministrazione nella quale la flessibilità non è mai neutra rispetto alla sicurezza, ma comporta un incremento delle responsabilità prevenzionistiche in capo all’utilizzatore. La valutazione dei rischi, lungi dall’essere un presupposto meramente formale, si configura come criterio di legittimazione sostanziale dell’operazione contrattuale, imponendo un approccio consapevole e anticipatorio alla gestione del lavoro somministrato.
30 gennaio 2026
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L’intangibilità funzionale del contratto di agenzia tra autonomia collettiva e limite sistemico allo ius variandi. Cassazione n. 1248/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
Il tema delle modificazioni unilaterali del contratto di agenzia continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra l’esigenza di adattabilità dell’organizzazione imprenditoriale e la tutela dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto. La questione non si esaurisce nella dialettica tra autonomia privata e vincoli normativi, ma investe una dimensione più profonda, nella quale il contratto di agenzia assume la fisionomia di un rapporto a contenuto funzionale complesso, nel quale l’oggetto non è riducibile alla mera prestazione promozionale, ma incorpora una misura determinata e concordata dell’impegno economico–professionale richiesto all’agente. In tale prospettiva, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 1248 del 20 gennaio 2026 offre l’occasione per una rilettura sistematica del potere di variazione unilaterale riconosciuto dalla contrattazione collettiva, chiarendone i confini e, soprattutto, la ratio strutturale.
Il punto di partenza dell’analisi risiede nella qualificazione dello ius variandi quale deroga espressa al principio di intangibilità del contratto sancito dall’articolo 1372 del codice civile. Tale principio, lungi dal costituire una regola meramente formale, esprime una concezione sostanziale del vincolo contrattuale come assetto stabile di interessi, modificabile solo attraverso un consenso che rifletta un nuovo equilibrio tra le prestazioni. Ogni previsione che consenta a una parte di incidere unilateralmente sull’oggetto o sulle modalità della prestazione altrui deve pertanto essere interpretata in senso restrittivo, come eccezione funzionalmente orientata e non come fonte di un potere conformativo generalizzato.
La disciplina collettiva del contratto di agenzia, nella parte in cui ammette variazioni unilaterali di lieve entità, si colloca esattamente in questa logica derogatoria. Essa consente alla preponente di intervenire sull’assetto del rapporto solo entro limiti quantitativi predeterminati e con riferimento a riduzioni del perimetro economico della prestazione. La riduzione della zona, della clientela, dei prodotti o della misura delle provvigioni, purché contenuta entro una soglia prestabilita, è tollerata in quanto incide su un equilibrio già consolidato attenuandolo, ma senza alterarne la struttura funzionale. In altri termini, la variazione in diminuzione è considerata compatibile con l’assetto originario del rapporto perché non richiede un incremento dell’apporto lavorativo, né una riorganizzazione sostanziale dell’attività dell’agente.
Il nodo problematico affrontato dall’ordinanza risiede invece nella pretesa estensione di tale facoltà alle variazioni in ampliamento. L’argomento, apparentemente persuasivo sul piano economico, secondo cui l’incremento dell’oggetto contrattuale potrebbe tradursi in un aumento potenziale delle provvigioni, viene ricondotto dalla Corte entro una diversa chiave di lettura, che privilegia la dimensione funzionale della prestazione rispetto alla sua remunerazione eventuale. L’aumento dei prodotti da promuovere, l’estensione dell’attività o l’ampliamento della gamma commerciale non costituiscono meri aggiustamenti quantitativi, ma determinano un aggravamento dell’impegno richiesto all’agente, incidendo sull’organizzazione del lavoro, sul tempo impiegato e sul rischio economico assunto.
In questa prospettiva, la distinzione tra variazioni “in minus” e variazioni “in plus” non è meramente aritmetica, ma strutturale. Le prime si collocano all’interno dell’oggetto originariamente pattuito, riducendone l’estensione; le seconde, invece, ne ridefiniscono i confini, imponendo una prestazione diversa e più onerosa. È qui che si manifesta la funzione sistemica del consenso dell’agente come elemento imprescindibile di legittimazione della modifica. Non si tratta di tutelare una posizione statica o di cristallizzare il rapporto, bensì di preservare la correlazione tra prestazione e controprestazione come nucleo essenziale del contratto.
L’interpretazione accolta dalla Corte consente di cogliere un ulteriore profilo di rilievo: la differenza tra informazione e conformazione. L’obbligo della preponente di informare l’agente circa nuovi prodotti o politiche commerciali risponde a una logica di correttezza e buona fede, ma non può essere trasfigurato in una fonte di legittimazione di modifiche unilaterali sostanziali. L’informazione presuppone un assetto già condiviso, mentre la conformazione incide sull’oggetto del vincolo. Confondere i due piani significherebbe svuotare di contenuto il principio consensualistico che governa la modifica del contratto.
Sotto questo profilo, la decisione assume una portata che trascende il singolo caso. Essa riafferma che l’autonomia collettiva, pur potendo incidere sulla disciplina del rapporto, non può sovvertire la struttura tipologica del contratto di agenzia, trasformando l’agente in un soggetto esposto unilateralmente a scelte organizzative che ne ampliano l’onere senza una corrispondente manifestazione di volontà. L’equilibrio economico non può essere valutato esclusivamente ex post, in termini di possibile incremento provvigionale, ma deve essere apprezzato ex ante, come equilibrio programmato tra carico di lavoro e remunerazione.
Ne deriva una concezione dell’intangibilità contrattuale non rigida, ma funzionale. Il contratto non è intangibile in quanto immutabile, bensì in quanto portatore di una funzione economico–sociale che può essere rinegoziata solo attraverso strumenti coerenti con la sua natura. Le variazioni miste, che combinano ampliamenti e riduzioni, sono ammissibili solo se preservano tale funzione, ricomponendo l’equilibrio originario e non alterandolo unilateralmente. In mancanza di tale salvaguardia, l’intervento della preponente si risolve in una modifica dell’oggetto, che esige necessariamente il consenso dell’agente.
La ricaduta sistemica di questa impostazione è significativa anche sul piano delle conseguenze del recesso. L’illegittimità della modifica unilaterale in ampliamento si riflette sulla valutazione della giusta causa, impedendo che il rifiuto dell’agente di aderire a una variazione non consentita venga qualificato come inadempimento. Al contrario, è la preponente che, imponendo una modifica eccedente i limiti della disciplina collettiva, si espone al rischio di un recesso privo di giustificazione, con le conseguenze economiche che ne derivano.
L’ordinanza in esame contribuisce a rafforzare una lettura del contratto di agenzia come rapporto a equilibrio programmato, nel quale la flessibilità organizzativa dell’impresa incontra un limite strutturale nella necessità del consenso quando l’adattamento si traduce in un ampliamento dell’impegno richiesto. Il ius variandi non si configura come strumento di ottimizzazione unilaterale del rapporto, ma come eccezione puntuale, giustificata solo quando opera in senso riduttivo e nei limiti rigorosamente previsti. In tale quadro, l’intangibilità del contratto emerge non come vincolo statico, ma come presidio dinamico dell’equilibrio funzionale del rapporto di agenzia.
30 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net







