Crisi di liquidità e inesigibilità dell’obbligo tributario nell’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Cassazione 39154/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La repressione penale dell’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto costituisce da tempo uno dei punti di maggiore frizione tra tutela dell’interesse erariale e riconoscimento delle dinamiche economiche che incidono sulla capacità dell’impresa di adempiere tempestivamente ai propri obblighi fiscali. In tale ambito, la recente elaborazione giurisprudenziale offre l’occasione per una riflessione sistematica sul significato giuridico della crisi di liquidità e sui limiti entro i quali essa può rilevare quale fattore di esclusione della punibilità, senza trasformarsi in una clausola generalizzata di attenuazione della responsabilità penale d’impresa.
Il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto si colloca strutturalmente nell’area dei reati omissivi a consumazione istantanea, nei quali l’evento penalmente rilevante coincide con il mero decorso del termine fissato dall’ordinamento per l’adempimento. L’obbligazione tributaria, una volta dichiarata, assume una dimensione di certezza che prescinde sia dall’effettiva riscossione dei corrispettivi sia dalle successive vicende finanziarie del soggetto passivo. In questa prospettiva, la condotta penalmente rilevante non si esaurisce in un comportamento commissivo, ma si identifica nella mancata esecuzione di un dovere giuridico che l’ordinamento considera esigibile al momento della scadenza. La struttura stessa del reato rende pertanto centrale il problema dell’esigibilità, intesa come possibilità concreta di adempiere, e delimita l’area entro la quale eventi sopravvenuti possono incidere sulla valutazione della colpevolezza.
Il legislatore ha progressivamente riconosciuto che l’automatismo punitivo rischia di risultare disallineato rispetto alle dinamiche economiche reali, soprattutto nei contesti caratterizzati da crisi di liquidità non imputabili all’imprenditore. Da qui l’introduzione di una causa di non punibilità fondata sulla sopravvenienza di fattori che rendano inesigibile l’adempimento, purché tali fattori presentino requisiti rigorosi e verificabili. Non si tratta di una semplice attenuazione del disvalore penale, bensì di un istituto che incide direttamente sulla tipicità sanzionatoria, subordinando la punibilità a una verifica concreta della possibilità di adempiere nel momento in cui l’obbligo è sorto.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che la crisi di liquidità, per assumere rilievo scriminante, deve presentare tre caratteristiche cumulative: non imputabilità, non transitorietà e sopravvenienza rispetto all’incasso dell’imposta. La non imputabilità esclude che la crisi possa essere ricondotta a scelte gestionali imprudenti o a una programmazione finanziaria inadeguata, riconducendo l’evento a fattori esterni che sfuggono al dominio finalistico dell’agente. La non transitorietà impone che la difficoltà non si risolva in una tensione momentanea di cassa, ma si configuri come una condizione strutturale che impedisce stabilmente l’adempimento. La sopravvenienza, infine, svolge una funzione decisiva sul piano temporale, poiché circoscrive l’area della non punibilità alle sole crisi insorte dopo che l’imposta è stata incassata o trattenuta, evitando che difficoltà preesistenti possano essere utilizzate retroattivamente per giustificare l’inadempimento.
In questo quadro, l’onere probatorio assume un ruolo centrale. La crisi di liquidità non opera come presunzione, ma come fatto impeditivo della punibilità che deve essere allegato e dimostrato dal contribuente in modo puntuale. Ciò implica non solo la prova dell’esistenza della crisi, ma anche la dimostrazione del nesso causale tra tale crisi e l’omesso versamento, nonché dell’assenza di alternative ragionevolmente praticabili per superarla. L’imprenditore è chiamato a dimostrare di aver esperito, o di non aver potuto esperire per cause indipendenti dalla propria volontà, tutte le azioni idonee a reperire le risorse necessarie, inclusi strumenti finanziari, rinegoziazioni o iniziative di recupero dei crediti.
La funzione sistemica di tale impostazione risiede nell’esigenza di evitare che il rischio d’impresa venga traslato sull’Erario. L’ordinamento tributario presuppone che l’imposta sul valore aggiunto, una volta incassata, sia gestita come una posta destinata all’adempimento dell’obbligazione fiscale, e non come una risorsa liberamente utilizzabile per esigenze di liquidità. L’eventuale inadempimento dei clienti o la difficoltà di riscossione dei crediti rientrano, di regola, nel rischio fisiologico dell’attività economica e non possono, di per sé, escludere la responsabilità penale. Solo quando tali eventi assumono una dimensione patologica, caratterizzata da insolvenze accertate o da mancati pagamenti qualificati, e si collocano temporalmente dopo l’incasso dell’imposta, essi possono incidere sull’esigibilità dell’obbligo.
La recente elaborazione giurisprudenziale conferma un approccio restrittivo ma coerente, che evita letture estensive della causa di non punibilità. In particolare, è stato chiarito che vicende societarie come la liquidazione o l’esclusione da circuiti economici qualificati non assumono automaticamente rilievo scriminante, soprattutto quando si collocano temporalmente dopo la scadenza dell’obbligazione tributaria. Tali eventi, pur potendo incidere sulla capacità finanziaria futura dell’impresa, non retroagiscono sull’esigibilità di un obbligo già sorto e scaduto, né possono essere utilizzati per rimettere in discussione la volontarietà dell’omissione.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la crisi di liquidità rilevante ai fini della non punibilità non elimina il dolo in senso tecnico, ma incide sulla valutazione della colpevolezza attraverso la categoria dell’inesigibilità. L’ordinamento riconosce che non può essere preteso l’adempimento di un obbligo quando esso risulti concretamente impossibile per cause non imputabili all’agente. Tuttavia, tale impossibilità deve essere assoluta e non semplicemente relativa, escludendo che difficoltà economiche ordinarie possano trasformarsi in un fattore generalizzato di esenzione da responsabilità.
Le ricadute sistemiche di questa impostazione sono rilevanti anche sul piano della compliance fiscale. La previsione di una causa di non punibilità rigorosamente circoscritta incentiva comportamenti improntati alla trasparenza e alla tempestiva gestione delle crisi, evitando che l’area penale venga utilizzata come strumento di compensazione di inefficienze gestionali. Al contempo, essa offre una valvola di sicurezza per situazioni eccezionali, nelle quali l’imprenditore si trovi oggettivamente impossibilitato ad adempiere per eventi estranei alla propria sfera di controllo.
L’equilibrio delineato tra tutela dell’interesse erariale e riconoscimento delle crisi di liquidità non imputabili appare orientato a preservare la funzione preventiva e selettiva della sanzione penale. L’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto resta un illecito di particolare gravità, ma l’ordinamento ammette che, in presenza di condizioni rigorosamente accertate, la punibilità possa essere esclusa quando l’adempimento risulti inesigibile. Tale soluzione, lungi dal costituire una concessione indulgente, rafforza la coerenza del sistema, distinguendo tra rischio d’impresa e impossibilità giuridicamente rilevante, e riaffermando il principio secondo cui la responsabilità penale presuppone sempre la concreta possibilità di adempiere al dovere violato.
13 gennaio 2026
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La specialità del rito nei compensi forensi tra funzione acceleratoria e limiti oggettivi. Cassazione 354/2026 e 356/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
Il sistema processuale dedicato alla determinazione dei compensi professionali dell’avvocato continua a rappresentare un terreno di emersione di tensioni sistemiche non marginali, nelle quali si riflettono, da un lato, esigenze di semplificazione e accelerazione del contenzioso e, dall’altro, istanze di tutela piena del contraddittorio e del diritto di difesa. Le due pronunce del 2026 assunte congiuntamente come fonte primaria unitaria offrono un’occasione particolarmente significativa per ricostruire tali tensioni, perché intervengono su profili contigui ma non sovrapponibili, contribuendo a delineare una fisionomia più nitida, e al tempo stesso più problematica, del rito speciale previsto per le controversie in materia di compensi forensi.
Il primo asse di riflessione riguarda la portata oggettiva del procedimento speciale e la sua capacità di assorbire, al proprio interno, contestazioni che investano non soltanto la misura del compenso, ma la stessa esistenza del credito. La scelta legislativa di concentrare la liquidazione delle spettanze professionali in un modello procedimentale caratterizzato da semplificazione istruttoria e da una struttura tendenzialmente accelerata risponde a una logica di efficienza, che trova la propria giustificazione nell’idea che il rapporto tra avvocato e cliente, quando si innesta su una prestazione giudiziale civile, presenti un grado di tipicità tale da rendere superflua una cognizione piena nella maggior parte dei casi. Tuttavia, proprio questa impostazione genera interrogativi quando il cliente non si limita a contestare il quantum debeatur, ma investe l’an debeatur, mettendo in discussione il fondamento stesso della pretesa.
La ricostruzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità ribadisce che il rito speciale conserva la propria applicabilità anche in presenza di contestazioni sull’esistenza del rapporto o sull’avvenuto adempimento, purché tali contestazioni non si traducano in una domanda autonoma idonea ad ampliare il thema decidendum. L’eccezione, anche quando tocca il nucleo genetico del credito, rimane funzionalmente interna alla domanda di liquidazione e non ne altera la natura. In questa prospettiva, il rito speciale assume una funzione di contenimento del conflitto processuale, evitando che la mera strategia difensiva del cliente possa determinare una regressione automatica verso modelli di cognizione più complessi e dilatati.
Questa impostazione, se letta in chiave sistemica, valorizza la distinzione tra eccezione e domanda, attribuendo alla prima una capacità limitata di incidere sull’assetto procedimentale. Il risultato è un rafforzamento della prevedibilità del rito, che si sottrae a oscillazioni determinate da scelte difensive contingenti. Al tempo stesso, però, emerge una tensione non trascurabile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, poiché la concentrazione del giudizio in una forma sommaria può apparire problematica quando la controversia presenta profili di fatto o di diritto che richiederebbero un accertamento più articolato.
Il secondo asse di riflessione, che si intreccia ma non coincide con il primo, concerne i limiti oggettivi di applicazione del rito speciale con riferimento al tipo di attività professionale svolta. La delimitazione dell’ambito alle sole prestazioni giudiziali civili, o a quelle strettamente strumentali e complementari ad esse, produce un effetto selettivo rilevante, che esclude dall’area della specialità le attività svolte in contesti diversi, anche quando presentino un’elevata prossimità funzionale rispetto alla difesa in senso stretto. In questo senso, la giurisprudenza opera una distinzione netta tra il processo civile e gli altri ambiti, affermando che la specialità del rito non può essere estesa alle prestazioni rese in procedimenti amministrativi o davanti a giudici speciali.
Tale opzione interpretativa rafforza l’idea che il rito speciale non sia uno strumento generalizzato di tutela del credito professionale dell’avvocato, ma una disciplina eccezionale, giustificata esclusivamente dalla struttura del processo civile e dalla sua specifica organizzazione. La conseguenza è una frammentazione dei modelli processuali applicabili alle controversie sui compensi, che impone all’interprete e all’operatore di compiere una qualificazione preliminare dell’attività svolta, con ricadute significative sul piano della strategia processuale e della gestione del rischio.
L’elemento di maggiore interesse sistemico emerge, tuttavia, dal confronto tra i due filoni decisori. Da un lato, si afferma una lettura estensiva del rito speciale sotto il profilo del contenuto delle contestazioni ammissibili; dall’altro, si adotta una lettura restrittiva sotto il profilo dell’ambito materiale di applicazione. Questa apparente asimmetria può essere spiegata soltanto valorizzando la funzione che il legislatore ha inteso attribuire al procedimento speciale. Non si tratta di un modello pensato per risolvere ogni conflitto tra avvocato e cliente, ma di uno strumento calibrato su una specifica tipologia di prestazione, nella quale il giudice civile è chiamato a valutare attività che gli sono strutturalmente familiari.
In questa chiave, la specialità del rito non è un privilegio della categoria professionale, bensì una tecnica di allocazione efficiente delle risorse giudiziarie. Essa presuppone una comunanza di linguaggio e di parametri valutativi tra il giudice e l’oggetto della controversia, comunanza che viene meno quando la prestazione si colloca in ambiti ordinamentali diversi. Al contrario, all’interno del processo civile, anche le contestazioni più radicali possono essere ricondotte a uno schema decisorio compatibile con la struttura sommaria, salvo che assumano la forma di domande autonome tali da spezzare l’unità del giudizio.
Le ricadute pratiche di questo assetto sono rilevanti. Per il professionista, la scelta del rito e la qualificazione della domanda assumono un ruolo strategico centrale, poiché un’errata impostazione può condurre a nullità processuali o a una perdita di garanzie in termini di gradi di giudizio. Per il cliente, la possibilità di incidere sul rito attraverso la proposizione di domande autonome rappresenta uno strumento di riequilibrio, ma richiede una consapevolezza tecnica elevata, non sempre presente nella prassi.
Sul piano teorico, le decisioni in esame sollecitano una riflessione più ampia sulla compatibilità tra modelli di cognizione sommaria e controversie che coinvolgono diritti patrimoniali non trascurabili. La tendenza a valorizzare l’efficienza procedimentale rischia di produrre un effetto di standardizzazione che non sempre si concilia con la varietà delle situazioni concrete. Al tempo stesso, l’esclusione di interi settori di attività professionale dall’ambito del rito speciale pone interrogativi sulla coerenza complessiva del sistema, soprattutto in un contesto nel quale le linee di confine tra giurisdizioni e funzioni si fanno sempre più porose.
La lettura congiunta delle due pronunce consente di cogliere un disegno interpretativo che mira a preservare la specialità del rito come strumento mirato e non espansivo. La sua applicazione viene rafforzata sul piano interno, impedendo che contestazioni meramente difensive ne snaturino la funzione, ma viene al contempo circoscritta sul piano esterno, evitando estensioni analogiche a settori per i quali il legislatore non ha predisposto una disciplina speciale. Ne deriva un equilibrio instabile ma consapevole, che affida all’interprete il compito di governare, caso per caso, il confine tra semplificazione procedurale e garanzia sostanziale dei diritti.
13 gennaio 2026
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Prescrizione contributiva e identificabilità dell’atto interruttivo nella riscossione mediante cartella. Cassazione 398/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La pronuncia resa all’inizio del 2026 dalla Corte di legittimità, individuata come l’ordinanza n. 398/2026, si colloca in un punto di particolare sensibilità del sistema della riscossione coattiva, là dove si intersecano la disciplina della prescrizione dei crediti di natura contributiva, le regole sull’efficacia interruttiva degli atti stragiudiziali e l’assetto dell’onere probatorio in caso di notificazione mediante servizio postale. Il rilievo sistematico della decisione non risiede tanto nell’enunciazione di principi inediti, quanto nella loro ricomposizione coerente, capace di incidere in modo significativo sulle prassi amministrative e sul contenzioso tributario e previdenziale.
Il contesto fattuale che ha dato origine al giudizio è emblematico di una fisiologia patologica del rapporto tra amministrazione creditrice e destinatario dell’azione esattiva. Un credito contributivo, iscritto a ruolo e portato a conoscenza del debitore tramite cartella di pagamento, viene contestato sotto il duplice profilo della decadenza e della prescrizione. L’attenzione del giudice si concentra, tuttavia, non tanto sul momento genetico della pretesa quanto sulla sua conservazione nel tempo, ossia sulla capacità dell’ente impositore di dimostrare l’avvenuta interruzione del decorso prescrizionale attraverso atti idonei e giuridicamente riconoscibili.
Il primo snodo interpretativo affrontato dalla Corte concerne la qualificazione del termine di prescrizione applicabile al contributo per il servizio sanitario nazionale. Viene ribadita, in linea con un orientamento ormai consolidato, la riconduzione di tale contributo nell’alveo delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, con conseguente applicazione del termine quinquennale. La scelta del legislatore di ridurre, a partire dalla metà degli anni Novanta, il termine ordinario di prescrizione per queste forme di contribuzione risponde a un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di equilibrio tra interesse pubblico alla riscossione e tutela dell’affidamento del consociato. La decisione in commento conferma che tale regime opera pienamente anche per il contributo in esame, salvo il limitato ambito di salvaguardia previsto per situazioni anteriori già assistite da atti interruttivi o procedure avviate secondo la disciplina previgente.
È però sul secondo profilo, relativo all’efficacia interruttiva degli atti asseritamente notificati al debitore, che la sentenza dispiega la sua portata più incisiva. La controversia ruota attorno alla pretesa dell’ente creditore di aver inviato, in un momento intermedio rispetto alla cartella impugnata, una richiesta di pagamento idonea a interrompere nuovamente la prescrizione. Tale richiesta sarebbe stata recapitata mediante raccomandata, come attestato dall’avviso di ricevimento prodotto in giudizio. Il problema, tuttavia, non riguarda la mera prova dell’avvenuta consegna di un plico, bensì l’identificabilità del documento che si assume contenuto al suo interno.
La Corte muove da un principio noto del diritto civile, quello secondo cui la consegna di una comunicazione al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza del suo contenuto, in applicazione della regola della conoscibilità degli atti recettizi. Tale presunzione, tuttavia, non è incondizionata. Essa presuppone che l’atto di cui si invoca la conoscenza sia almeno individuabile, ossia riconducibile, sulla base degli elementi offerti, a un contenuto determinato o determinabile. In assenza di questa individuazione minima, la presunzione di conoscenza rischierebbe di trasformarsi in uno strumento di eccessiva compressione delle garanzie difensive del destinatario.
La decisione valorizza, sotto questo profilo, il principio di vicinanza della prova, riletto in chiave non meramente formale. Se è vero che al destinatario incombe l’onere di dimostrare l’inesistenza o la difformità del contenuto del plico ricevuto, ciò vale solo quando l’ente impositore abbia assolto preliminarmente al proprio onere di allegazione, rendendo chiaro quale atto sia stato notificato e producendo elementi idonei a collegare l’avviso di ricevimento a uno specifico documento. In mancanza di tale collegamento, non può operare alcuna inversione dell’onere probatorio, poiché verrebbe meno il presupposto logico della presunzione.
Questa impostazione produce un effetto di razionalizzazione del contenzioso. Non si tratta di imporre all’amministrazione un formalismo eccessivo, ma di esigere un livello minimo di chiarezza documentale coerente con la funzione degli atti interruttivi. L’interruzione della prescrizione, infatti, non è un mero fatto materiale, bensì un effetto giuridico che incide profondamente sulla posizione del debitore, prolungando nel tempo l’esposizione alla pretesa creditoria. È dunque ragionevole che tale effetto sia subordinato alla prova di un atto effettivamente riconoscibile e riferibile al credito controverso.
L’impostazione accolta dalla Corte trova un significativo punto di contatto con riflessioni emerse, in termini più divulgativi, anche in contributi di commento successivi, nei quali si è sottolineato come l’oggetto della cartella e degli atti prodromici debba essere identificabile per consentire un corretto esercizio del diritto di difesa . Tali osservazioni, pur prive di valore normativo, colgono un’esigenza reale del sistema: evitare che la semplificazione delle modalità di notifica si traduca in un indebolimento sostanziale delle garanzie del contribuente.
Sul piano sistemico, l’ordinanza n. 398/2026 contribuisce a definire un equilibrio più maturo tra efficienza della riscossione e tutela della certezza giuridica. L’amministrazione è chiamata a organizzare i propri flussi documentali in modo tale da poter sempre ricostruire, a distanza di anni, la sequenza degli atti rilevanti. Il debitore, dal canto suo, non può limitarsi a una contestazione meramente assertiva, ma conserva l’onere di dimostrare l’eventuale difformità del contenuto ricevuto, una volta che l’ente abbia reso identificabile l’atto.
La decisione invita a una riflessione più ampia sul ruolo della prescrizione nel diritto tributario e contributivo. Lungi dall’essere un mero istituto estintivo, essa opera come strumento di disciplina dell’azione amministrativa, inducendo l’ente creditore a esercitare tempestivamente e in modo ordinato i propri poteri. La chiarezza richiesta nella prova degli atti interruttivi non rappresenta un ostacolo, ma un incentivo a una gestione più trasparente ed efficiente del credito pubblico. In questo senso, la pronuncia non si limita a risolvere un caso concreto, ma contribuisce a delineare una linea di tendenza destinata a incidere stabilmente sulle prassi della riscossione.
10 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net







