La valutazione dei rischi come presupposto sostanziale della somministrazione di lavoro. Cassazione n. 32659/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La disciplina della somministrazione di lavoro, nella sua configurazione ordinamentale, è tradizionalmente attraversata da una tensione latente tra esigenze di flessibilità organizzativa e istanze di protezione del lavoro, tensione che si manifesta con particolare evidenza sul terreno della salute e sicurezza. In tale ambito, l’obbligo di valutazione dei rischi non opera come mero adempimento ancillare, ma si colloca quale snodo strutturale di legittimazione dell’assetto triangolare che caratterizza la somministrazione. L’Ordinanza della Corte di cassazione n. 32659 del 15 dicembre 2025 offre, sotto questo profilo, un’occasione di particolare rilievo per interrogarsi sulla funzione sistemica del Documento di valutazione dei rischi e sulla sua capacità di fungere da criterio selettivo tra utilizzo lecito e patologico dello strumento somministrativo .
Il dato normativo di partenza è rappresentato dal divieto di ricorso alla somministrazione in assenza di una valutazione dei rischi effettuata in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale previsione, lungi dal potersi interpretare come clausola di stile o rinvio generico alla disciplina prevenzionistica, assume una valenza conformativa dell’intera operazione contrattuale. La Corte di cassazione, nel solco di una lettura non formalistica, ricostruisce il nesso tra valutazione dei rischi e legittimità del contratto non in termini di semplice precondizione documentale, bensì come requisito sostanziale, destinato a incidere sulla stessa allocazione del rischio organizzativo.
La questione centrale affrontata dall’Ordinanza concerne la sufficienza o meno di un Documento di valutazione dei rischi di carattere generale, riferito indistintamente all’organizzazione aziendale, rispetto all’obbligo di considerare i rischi specificamente connessi all’inserimento di lavoratori somministrati. La risposta della Corte si colloca su un piano che supera l’alternativa, talora proposta in chiave difensiva, tra valutazione “dedicata” e valutazione “neutrale”. Ciò che viene in rilievo non è l’etichetta formale del documento, ma la sua idoneità a intercettare l’aggravamento del rischio che deriva dalla particolare tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione è resa.
Il lavoratore somministrato, per definizione, accede a un’organizzazione produttiva che non contribuisce a strutturare e che spesso conosce solo in modo frammentario e temporaneo. Questa condizione di estraneità funzionale, unita alla possibile discontinuità delle assegnazioni e alla variabilità delle mansioni, costituisce un fattore di rischio autonomo, che non può essere assorbito in una valutazione indifferenziata. La Corte valorizza tale elemento, riconoscendo che la parità di trattamento in materia di sicurezza non si esaurisce nell’estensione astratta delle stesse regole prevenzionistiche applicabili ai lavoratori stabili, ma richiede un adattamento concreto degli strumenti di prevenzione alle peculiarità della somministrazione.
In questa prospettiva, il Documento di valutazione dei rischi assume una funzione che potremmo definire di “traduzione organizzativa” della tutela antinfortunistica. Esso deve essere in grado di trasformare la norma generale in misure operative calibrate su un contesto lavorativo nel quale l’inserimento del somministrato rappresenta, di per sé, un elemento di criticità. La richiesta di una valutazione specifica non introduce un obbligo ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla disciplina generale, ma ne esplicita la portata sistemica, imponendo che l’analisi dei rischi tenga conto anche della forma contrattuale come fattore rilevante.
Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la dimensione temporale della valutazione. La Corte insiste sulla necessità che il Documento sia munito di “data certa” e che la valutazione dei rischi sia effettuata previamente rispetto all’invio in missione del lavoratore. Questo aspetto non si esaurisce in una questione probatoria, ma riflette una concezione della prevenzione come attività eminentemente anticipatoria. La valutazione dei rischi, per assolvere alla sua funzione, deve precedere l’esposizione al rischio stesso; diversamente, essa si riduce a una razionalizzazione ex post di scelte organizzative già compiute, incompatibile con la logica prevenzionistica.
Sotto il profilo sistematico, l’Ordinanza contribuisce a chiarire il rapporto tra disciplina della somministrazione e normativa generale in materia di salute e sicurezza. Il rinvio operato dalla disciplina speciale alla normativa prevenzionistica non è meramente recettizio, ma implica un’integrazione funzionale tra i due livelli regolatori. La valutazione dei rischi richiesta quale condizione di legittimità della somministrazione si completa, inevitabilmente, con la definizione dell’oggetto della valutazione prevista dalla disciplina generale, che include espressamente i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale.
Ne discende una lettura della somministrazione come fattispecie ad “alto tasso organizzativo”, nella quale l’utilizzatore assume un ruolo centrale nella costruzione delle condizioni di sicurezza, non potendo delegare tale funzione né all’agenzia né a valutazioni standardizzate. L’obbligo di valutazione dei rischi diventa, così, uno strumento di responsabilizzazione dell’utilizzatore, chiamato a misurarsi preventivamente con le conseguenze organizzative dell’impiego di lavoro flessibile.
Le ricadute applicative di tale impostazione sono significative. L’illegittimità del ricorso alla somministrazione, quale conseguenza dell’assenza o inidoneità della valutazione dei rischi, non si presenta come una sanzione sproporzionata, ma come l’esito coerente di una violazione che incide sul nucleo essenziale della tutela del lavoratore. La costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore opera, in questo contesto, come meccanismo di riequilibrio, volto a ricondurre la prestazione entro un assetto di responsabilità coerente con la realtà organizzativa.
La decisione della Corte non introduce un principio innovativo, ma ne rafforza l’effettività, sottraendo l’obbligo di valutazione dei rischi al rischio di una progressiva burocratizzazione. In tal modo, la valutazione dei rischi viene restituita alla sua funzione originaria di strumento dinamico di governo dell’organizzazione del lavoro, capace di intercettare le trasformazioni indotte dalla flessibilità contrattuale.
L’ordinanza n. 32659 del 2025 contribuisce a delineare una concezione della somministrazione nella quale la flessibilità non è mai neutra rispetto alla sicurezza, ma comporta un incremento delle responsabilità prevenzionistiche in capo all’utilizzatore. La valutazione dei rischi, lungi dall’essere un presupposto meramente formale, si configura come criterio di legittimazione sostanziale dell’operazione contrattuale, imponendo un approccio consapevole e anticipatorio alla gestione del lavoro somministrato.
30 gennaio 2026
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L’intangibilità funzionale del contratto di agenzia tra autonomia collettiva e limite sistemico allo ius variandi. Cassazione n. 1248/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
Il tema delle modificazioni unilaterali del contratto di agenzia continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra l’esigenza di adattabilità dell’organizzazione imprenditoriale e la tutela dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto. La questione non si esaurisce nella dialettica tra autonomia privata e vincoli normativi, ma investe una dimensione più profonda, nella quale il contratto di agenzia assume la fisionomia di un rapporto a contenuto funzionale complesso, nel quale l’oggetto non è riducibile alla mera prestazione promozionale, ma incorpora una misura determinata e concordata dell’impegno economico–professionale richiesto all’agente. In tale prospettiva, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 1248 del 20 gennaio 2026 offre l’occasione per una rilettura sistematica del potere di variazione unilaterale riconosciuto dalla contrattazione collettiva, chiarendone i confini e, soprattutto, la ratio strutturale.
Il punto di partenza dell’analisi risiede nella qualificazione dello ius variandi quale deroga espressa al principio di intangibilità del contratto sancito dall’articolo 1372 del codice civile. Tale principio, lungi dal costituire una regola meramente formale, esprime una concezione sostanziale del vincolo contrattuale come assetto stabile di interessi, modificabile solo attraverso un consenso che rifletta un nuovo equilibrio tra le prestazioni. Ogni previsione che consenta a una parte di incidere unilateralmente sull’oggetto o sulle modalità della prestazione altrui deve pertanto essere interpretata in senso restrittivo, come eccezione funzionalmente orientata e non come fonte di un potere conformativo generalizzato.
La disciplina collettiva del contratto di agenzia, nella parte in cui ammette variazioni unilaterali di lieve entità, si colloca esattamente in questa logica derogatoria. Essa consente alla preponente di intervenire sull’assetto del rapporto solo entro limiti quantitativi predeterminati e con riferimento a riduzioni del perimetro economico della prestazione. La riduzione della zona, della clientela, dei prodotti o della misura delle provvigioni, purché contenuta entro una soglia prestabilita, è tollerata in quanto incide su un equilibrio già consolidato attenuandolo, ma senza alterarne la struttura funzionale. In altri termini, la variazione in diminuzione è considerata compatibile con l’assetto originario del rapporto perché non richiede un incremento dell’apporto lavorativo, né una riorganizzazione sostanziale dell’attività dell’agente.
Il nodo problematico affrontato dall’ordinanza risiede invece nella pretesa estensione di tale facoltà alle variazioni in ampliamento. L’argomento, apparentemente persuasivo sul piano economico, secondo cui l’incremento dell’oggetto contrattuale potrebbe tradursi in un aumento potenziale delle provvigioni, viene ricondotto dalla Corte entro una diversa chiave di lettura, che privilegia la dimensione funzionale della prestazione rispetto alla sua remunerazione eventuale. L’aumento dei prodotti da promuovere, l’estensione dell’attività o l’ampliamento della gamma commerciale non costituiscono meri aggiustamenti quantitativi, ma determinano un aggravamento dell’impegno richiesto all’agente, incidendo sull’organizzazione del lavoro, sul tempo impiegato e sul rischio economico assunto.
In questa prospettiva, la distinzione tra variazioni “in minus” e variazioni “in plus” non è meramente aritmetica, ma strutturale. Le prime si collocano all’interno dell’oggetto originariamente pattuito, riducendone l’estensione; le seconde, invece, ne ridefiniscono i confini, imponendo una prestazione diversa e più onerosa. È qui che si manifesta la funzione sistemica del consenso dell’agente come elemento imprescindibile di legittimazione della modifica. Non si tratta di tutelare una posizione statica o di cristallizzare il rapporto, bensì di preservare la correlazione tra prestazione e controprestazione come nucleo essenziale del contratto.
L’interpretazione accolta dalla Corte consente di cogliere un ulteriore profilo di rilievo: la differenza tra informazione e conformazione. L’obbligo della preponente di informare l’agente circa nuovi prodotti o politiche commerciali risponde a una logica di correttezza e buona fede, ma non può essere trasfigurato in una fonte di legittimazione di modifiche unilaterali sostanziali. L’informazione presuppone un assetto già condiviso, mentre la conformazione incide sull’oggetto del vincolo. Confondere i due piani significherebbe svuotare di contenuto il principio consensualistico che governa la modifica del contratto.
Sotto questo profilo, la decisione assume una portata che trascende il singolo caso. Essa riafferma che l’autonomia collettiva, pur potendo incidere sulla disciplina del rapporto, non può sovvertire la struttura tipologica del contratto di agenzia, trasformando l’agente in un soggetto esposto unilateralmente a scelte organizzative che ne ampliano l’onere senza una corrispondente manifestazione di volontà. L’equilibrio economico non può essere valutato esclusivamente ex post, in termini di possibile incremento provvigionale, ma deve essere apprezzato ex ante, come equilibrio programmato tra carico di lavoro e remunerazione.
Ne deriva una concezione dell’intangibilità contrattuale non rigida, ma funzionale. Il contratto non è intangibile in quanto immutabile, bensì in quanto portatore di una funzione economico–sociale che può essere rinegoziata solo attraverso strumenti coerenti con la sua natura. Le variazioni miste, che combinano ampliamenti e riduzioni, sono ammissibili solo se preservano tale funzione, ricomponendo l’equilibrio originario e non alterandolo unilateralmente. In mancanza di tale salvaguardia, l’intervento della preponente si risolve in una modifica dell’oggetto, che esige necessariamente il consenso dell’agente.
La ricaduta sistemica di questa impostazione è significativa anche sul piano delle conseguenze del recesso. L’illegittimità della modifica unilaterale in ampliamento si riflette sulla valutazione della giusta causa, impedendo che il rifiuto dell’agente di aderire a una variazione non consentita venga qualificato come inadempimento. Al contrario, è la preponente che, imponendo una modifica eccedente i limiti della disciplina collettiva, si espone al rischio di un recesso privo di giustificazione, con le conseguenze economiche che ne derivano.
L’ordinanza in esame contribuisce a rafforzare una lettura del contratto di agenzia come rapporto a equilibrio programmato, nel quale la flessibilità organizzativa dell’impresa incontra un limite strutturale nella necessità del consenso quando l’adattamento si traduce in un ampliamento dell’impegno richiesto. Il ius variandi non si configura come strumento di ottimizzazione unilaterale del rapporto, ma come eccezione puntuale, giustificata solo quando opera in senso riduttivo e nei limiti rigorosamente previsti. In tale quadro, l’intangibilità del contratto emerge non come vincolo statico, ma come presidio dinamico dell’equilibrio funzionale del rapporto di agenzia.
30 gennaio 2026
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Autonomia dell’accertamento penale e neutralizzazione dei vizi tributari procedimentali. Cassazione n. 3250/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
Nel sistema della repressione dei reati tributari, il rapporto tra procedimento amministrativo di accertamento e giudizio penale continua a rappresentare un punto di frizione teorica e applicativa, nel quale si riflettono tensioni di ordine garantistico, esigenze di effettività della tutela erariale e problemi di coerenza sistemica. La sentenza della Corte di Cassazione n. 3250 del 27 gennaio 2026 si colloca all’interno di questa linea di frattura, ma lo fa con un movimento che non si limita a ribadire un principio acquisito, bensì ne accentua la portata strutturale, chiarendo la funzione e i limiti dell’atto amministrativo tributario all’interno del processo penale.
La decisione prende le mosse da una contestazione tipica in materia di omessa dichiarazione, nella quale l’imputazione penale si fonda su dati emergenti da attività ispettive svolte nei confronti di soggetti diversi da quello poi chiamato a rispondere penalmente. Su tale base, la difesa aveva articolato una critica che, pur formalmente incentrata su profili di motivazione e di prova, mirava in realtà a trasferire nel processo penale le patologie del procedimento tributario, lamentando l’assenza di un contraddittorio endoprocedimentale e la mancata redazione di un autonomo processo verbale di constatazione riferibile direttamente all’imputato.
Il nucleo argomentativo della pronuncia risiede nel netto rifiuto di questa operazione di traslazione. La Corte riafferma, con particolare chiarezza, che i vizi amministrativi degli atti tributari si esauriscono integralmente nel rapporto giuridico d’imposta e non sono idonei a contaminare il giudizio penale, il quale resta governato da regole proprie e da un autonomo statuto probatorio. In questa prospettiva, il principio di autonomia del processo penale non viene evocato come clausola di stile, ma viene declinato come criterio ordinatore dell’intero accertamento, imponendo al giudice penale di ricostruire direttamente i fatti rilevanti ai fini della responsabilità, prescindendo dalla validità formale degli atti amministrativi.
La scelta di privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai profili formali dell’accertamento tributario assume, in questo quadro, una valenza che va oltre la singola fattispecie. Il processo verbale di constatazione, anche quando affetto da vizi procedimentali o redatto nell’ambito di verifiche riferite ad altri soggetti, non è considerato come un atto autoritativo dotato di efficacia vincolante, bensì come una mera fonte di informazione. La sua utilizzabilità in sede penale non discende dalla sua legittimità amministrativa, ma dalla sua idoneità a veicolare dati fattuali suscettibili di verifica e di confronto dialettico nel contraddittorio processuale.
Questa impostazione produce un significativo rovesciamento prospettico. L’attenzione non si concentra più sulla correttezza dell’iter amministrativo che ha condotto alla formazione dell’atto, ma sulla capacità dell’imputato di interloquire sul merito dei dati utilizzati per la ricostruzione dell’imponibile e dell’imposta evasa. Il giudizio penale diviene così il luogo in cui eventuali lacune difensive maturate in sede tributaria possono essere recuperate, a condizione che l’interessato fornisca elementi concreti idonei a mettere in discussione la ricostruzione accusatoria.
La decisione evidenzia come la determinazione dell’imposta evasa, nei reati di omessa dichiarazione, non possa essere ancorata a criteri meramente cartolari, ma debba fondarsi su una contrapposizione sostanziale tra componenti attive e passive dell’attività economica. In tale prospettiva, l’onere di allegazione e di prova degli elementi idonei a ridurre l’imponibile ricade sull’imputato, il quale non può limitarsi a denunciare l’irregolarità del procedimento amministrativo, ma deve offrire una diversa lettura dei dati economici sottostanti.
Particolarmente significativa è la ricaduta di questo principio sul terreno del diritto di difesa. La Corte non nega che il contraddittorio amministrativo svolga una funzione essenziale nell’ordinamento tributario, ma ne circoscrive l’ambito di rilevanza, escludendo che la sua omissione possa tradursi automaticamente in una lesione delle garanzie difensive in sede penale. Il processo penale, infatti, offre strumenti di tutela autonomi e più penetranti, nei quali l’imputato ha piena possibilità di contestare la ricostruzione dei fatti e di introdurre elementi probatori a proprio favore.
La pronuncia si sofferma anche sul profilo soggettivo del reato, chiarendo che il dolo specifico di evasione non può essere desunto dalla sola consapevolezza dell’obbligo dichiarativo, ma richiede la presenza di indici ulteriori, quali la reiterazione della condotta omissiva o il mancato pagamento dell’imposta in un arco temporale ragionevole. Anche sotto questo profilo, l’autonomia del giudizio penale emerge come criterio selettivo, che impone una valutazione concreta e non presuntiva dell’elemento psicologico.
Sul piano sistemico, l’arresto del 2026 contribuisce a rafforzare una linea interpretativa che tende a separare in modo netto la dimensione amministrativa da quella penale, evitando che le patologie della prima divengano strumenti di elusione della seconda. Questa separazione, tuttavia, non si traduce in una svalutazione del procedimento tributario, bensì in una ridefinizione delle rispettive funzioni: all’amministrazione spetta la gestione del rapporto d’imposta, al giudice penale l’accertamento della responsabilità per fatti penalmente rilevanti.
Le implicazioni operative di tale impostazione sono rilevanti. In primo luogo, essa impone alle difese di riorientare le proprie strategie, abbandonando una logica prevalentemente demolitoria degli atti amministrativi e concentrandosi sulla ricostruzione sostanziale dei flussi economici e finanziari. In secondo luogo, rafforza il ruolo del giudice penale come soggetto attivo dell’accertamento, chiamato a valutare criticamente i dati disponibili e a integrarli, se necessario, con ulteriori acquisizioni probatorie.
La sentenza n. 3250 del 2026 non introduce un principio nuovo, ma ne approfondisce la portata sistemica, chiarendo che l’autonomia del processo penale non è una clausola di chiusura, bensì un criterio dinamico di allocazione delle garanzie e delle responsabilità. In questo senso, essa contribuisce a delineare un modello di accertamento penale in materia tributaria nel quale la centralità del fatto economico prevale sulla forma dell’atto amministrativo, e nel quale la tutela del diritto di difesa si misura sulla effettiva possibilità di contestare il merito dell’accusa, non sulla correttezza procedurale della sua genesi.
29 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net







