Revoca dell’assegno divorzile e onere probatorio delle rinunce professionali nella funzione perequativo-compensativa. Cassazione n. 300/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La recente ordinanza della Corte di legittimità n. 300 del 2026 offre l’occasione per tornare a riflettere sul perimetro funzionale dell’assegno divorzile e, in particolare, sulla portata effettiva della sua dimensione perequativo-compensativa nel sistema delineato dall’art. 5, comma 6, della legge sullo scioglimento del matrimonio. Il provvedimento si colloca in una linea di continuità con l’elaborazione giurisprudenziale successiva al superamento del criterio del tenore di vita, ma contribuisce a precisare, con particolare rigore argomentativo, il ruolo centrale dell’onere probatorio gravante sul coniuge richiedente, specie quando l’assegno venga invocato quale strumento di compensazione di scelte familiari asseritamente penalizzanti sul piano professionale.
Il caso esaminato prende le mosse da una situazione caratterizzata da una marcata disparità reddituale tra gli ex coniugi, emersa al momento dello scioglimento del vincolo. Tale divario, tuttavia, non è stato ritenuto di per sé sufficiente a fondare il diritto all’assegno divorzile, una volta esclusa la sussistenza di un bisogno assistenziale in senso proprio. La Corte ha ribadito che la funzione perequativo-compensativa non opera come automatica risposta alla diseguaglianza economica, ma presuppone l’accertamento di un nesso causale tra lo squilibrio patrimoniale e le scelte condivise di organizzazione della vita familiare, idonee ad aver inciso negativamente sulle prospettive professionali del coniuge economicamente più debole.
In questa prospettiva, l’ordinanza chiarisce che la disparità reddituale costituisce soltanto una precondizione fattuale dell’indagine giudiziale, non già il suo esito necessario. L’assegno divorzile, infatti, non assolve a una funzione perequativa generalizzata, né si configura come strumento di redistribuzione ex post delle risorse tra ex coniugi. Esso trova la propria giustificazione, sul piano compensativo, esclusivamente laddove venga dimostrato che l’arricchimento dell’uno e l’arretramento dell’altro siano il prodotto di un assetto familiare fondato su rinunce professionali specifiche, realistiche e causalmente orientate al perseguimento dell’interesse comune.
Il cuore argomentativo della decisione risiede, dunque, nella delimitazione dell’oggetto della prova. Non è sufficiente allegare una generica dedizione alla famiglia o l’assunzione prevalente dei compiti di cura, se tali circostanze non si traducono in una concreta e verificabile compressione delle opportunità lavorative. La Corte insiste sulla necessità che il sacrificio professionale sia individuabile in termini di occasioni effettivamente perdute, caratterizzate da un grado apprezzabile di probabilità di successo e da una significativa incidenza sul potenziale reddituale futuro. In assenza di tali elementi, la dedizione familiare resta un dato neutro sul piano compensativo, rilevante eventualmente solo in presenza di una situazione di non autosufficienza economica.
L’ordinanza valorizza altresì il principio di autoresponsabilità, inteso non come negazione della solidarietà postconiugale, ma come criterio di razionalizzazione del suo ambito applicativo. La solidarietà che permea l’istituto dell’assegno divorzile non può essere sganciata da una verifica rigorosa delle scelte individuali e delle loro conseguenze economiche. In questo senso, la funzione perequativo-compensativa si pone come correttivo selettivo del principio di autoresponsabilità, destinato a operare solo quando quest’ultimo, applicato in modo rigoroso, produrrebbe effetti manifestamente iniqui a causa di sacrifici imposti o condivisi nel corso della vita matrimoniale.
Un ulteriore profilo di interesse concerne il rapporto tra durata del matrimonio e riconoscimento della funzione compensativa. Pur non assumendo rilievo dirimente in termini astratti, la non elevata estensione temporale della convivenza coniugale costituisce un elemento di contesto che rende particolarmente stringente l’onere di dimostrare l’esistenza di scelte irreversibili o comunque idonee a incidere stabilmente sul percorso professionale del richiedente. In tale cornice, la Corte sembra suggerire che il sacrificio compensabile non può consistere in mere occasioni contingenti o in scelte reversibili, ma deve avere una consistenza tale da aver modificato in modo strutturale la traiettoria lavorativa.
Sotto il profilo sistematico, la decisione contribuisce a consolidare una lettura dell’assegno divorzile come istituto a funzione plurima, la cui componente compensativa è rigidamente ancorata alla prova del contributo causale alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, anche nella forma del risparmio o della liberazione da oneri. La Corte ribadisce che tale contributo non può essere presunto, ma deve emergere da allegazioni puntuali e da un quadro istruttorio coerente, sottratto a valutazioni meramente equitative o a generalizzazioni fondate su ruoli familiari stereotipati.
Le ricadute applicative dell’ordinanza sono rilevanti. Sul piano processuale, essa rafforza l’esigenza di una strategia probatoria accurata da parte del coniuge che invochi la funzione perequativo-compensativa, imponendo di documentare non solo la disparità economica, ma anche il percorso professionale alternativo che sarebbe stato plausibilmente perseguito in assenza delle scelte familiari. Sul piano sostanziale, la pronuncia contribuisce a circoscrivere l’area dell’intervento giudiziale, evitando che l’assegno divorzile venga trasformato in uno strumento di livellamento automatico delle condizioni economiche postconiugali.
Il principio espresso nell’ordinanza n. 300 del 2026 si inserisce nel processo di affinamento concettuale dell’assegno divorzile, riaffermando con chiarezza che la funzione perequativo-compensativa non è una clausola di stile, ma un criterio esigente, che richiede la dimostrazione rigorosa di sacrifici professionali concreti e causalmente rilevanti. La decisione segna un ulteriore passo verso una concezione dell’istituto coerente con i principi di solidarietà e responsabilità individuale, nella quale l’intervento perequativo si giustifica solo quando la diseguaglianza economica sia il risultato diretto e dimostrato delle scelte condivise di vita familiare.
26 gennaio 2026
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La sospensione della prescrizione nelle convivenze stabili come istituto di tutela sostanziale dell’affettività familiare. Corte Costituzionale n. 7/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La decisione della Corte costituzionale n. 7 del 2026 interviene su un segmento tradizionalmente considerato marginale del diritto civile, quale la disciplina delle cause di sospensione della prescrizione, per ricollocarlo al centro di un più ampio processo di rilettura costituzionalmente orientata dei rapporti familiari non fondati sul matrimonio. L’intervento del giudice delle leggi si inserisce in un contesto ordinamentale caratterizzato da una progressiva emersione della convivenza stabile quale formazione sociale dotata di autonoma rilevanza giuridica, connotata da legami affettivi e solidaristici idonei a incidere sulla struttura e sulla funzione degli istituti patrimoniali. In tale prospettiva, la pronuncia non si limita a colmare una lacuna normativa, ma ridefinisce la ratio stessa dell’articolo 2941 del codice civile, sottraendola a una lettura meramente formale e riconducendola alla dimensione sostanziale dei rapporti interpersonali.
La questione di legittimità costituzionale affrontata dalla Corte prende le mosse da un conflitto tra esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tradizionalmente presidiate dall’istituto della prescrizione, e tutela dell’unità e dell’armonia dei legami familiari, quali espressione dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali. L’esclusione dei conviventi di fatto dall’ambito applicativo della sospensione della prescrizione aveva prodotto, nel tempo, una evidente asimmetria di trattamento rispetto ai coniugi e alle parti di un’unione civile, asimmetria giustificata in passato sulla base della presunta maggiore stabilità e formalizzazione del vincolo matrimoniale. La sentenza in esame prende atto del superamento di tale impostazione, rilevando come l’evoluzione sociale e normativa abbia progressivamente eroso la centralità esclusiva del matrimonio quale unico modello di famiglia giuridicamente rilevante.
Il cuore argomentativo della decisione risiede nella ricostruzione della funzione sistemica della sospensione della prescrizione tra soggetti legati da un rapporto affettivo stabile. L’istituto viene interpretato non come eccezione tecnica a una regola di ordine pubblico economico, bensì come strumento di bilanciamento tra l’esigenza di tutela del diritto soggettivo e la salvaguardia della relazione personale che lega creditore e debitore. In questa chiave, la sospensione risponde all’esigenza di evitare che il titolare del diritto sia costretto a compiere atti interruttivi dal contenuto potenzialmente conflittuale, idonei a compromettere la fiducia reciproca e la continuità della vita comune. Tale esigenza, lungi dall’essere circoscritta al rapporto coniugale, si manifesta con pari intensità nelle convivenze stabili, nelle quali la dimensione affettiva e solidaristica assume un rilievo analogo sul piano costituzionale.
La Corte valorizza, in modo significativo, il principio di eguaglianza sostanziale, declinandolo non già come astratta parità di status, ma come esigenza di omogeneità di trattamento in presenza di situazioni comparabili sotto il profilo funzionale. La comparazione non viene operata tra matrimonio e convivenza in quanto tali, ma tra rapporti caratterizzati da una comunione di vita e da un’affectio idonea a rendere inesigibile l’attivazione di strumenti contenziosi durante la loro vigenza. In questa prospettiva, la diversità di disciplina previgente appare priva di una giustificazione ragionevole, poiché fondata su un criterio formale che non riflette più la realtà dei rapporti familiari contemporanei.
Particolarmente rilevante è l’abbandono definitivo dell’argomento secondo cui la sospensione della prescrizione richiederebbe presupposti formali certi e predeterminati, rinvenibili esclusivamente nel vincolo matrimoniale. La Corte osserva come l’ordinamento conosca numerose ipotesi in cui la decorrenza o la sospensione dei termini prescrizionali dipendono da accertamenti fattuali da compiersi ex post, senza che ciò comprometta la certezza del diritto. La convivenza stabile, pur priva di un atto costitutivo solenne, è suscettibile di prova attraverso una pluralità di elementi oggettivi, e la sua durata può essere accertata con sufficiente precisione in sede giudiziale. Ne consegue che l’assenza di formalizzazione non può costituire un ostacolo insormontabile all’estensione dell’istituto.
La decisione assume, inoltre, un rilievo sistemico più ampio, poiché contribuisce a ridefinire il rapporto tra diritto delle obbligazioni e diritto di famiglia. La prescrizione, tradizionalmente collocata nell’ambito della tutela dei diritti patrimoniali, viene qui riletta alla luce dei valori personalistici e solidaristici che permeano l’intero ordinamento. L’effetto è una progressiva “personalizzazione” degli istituti patrimoniali, chiamati a confrontarsi con la complessità delle relazioni umane e con la necessità di evitare soluzioni che, pur formalmente corrette, risultino sostanzialmente lesive dei diritti fondamentali.
Non meno significative sono le implicazioni applicative della pronuncia. L’estensione della sospensione della prescrizione ai conviventi di fatto incide su una vasta gamma di rapporti obbligatori che si sviluppano all’interno della vita comune, spesso caratterizzati da trasferimenti patrimoniali informali e da contribuzioni economiche non rigidamente tipizzate. In tali contesti, l’operatività della prescrizione senza sospensione avrebbe potuto determinare la perdita irreversibile di diritti di credito maturati nel corso della convivenza, con effetti distorsivi e iniqui al momento della cessazione del rapporto. La nuova disciplina, così come delineata dalla Corte, consente invece di preservare l’equilibrio tra le parti, evitando che la durata del legame affettivo si traduca paradossalmente in un fattore di svantaggio per il soggetto più debole sul piano economico.
La pronuncia si colloca, infine, in un dialogo virtuoso tra giurisprudenza costituzionale e legislazione ordinaria. Pur intervenendo su una disposizione codicistica di lunga data, la Corte mostra una particolare attenzione alla coerenza complessiva del sistema, evitando soluzioni manipolative eccessivamente invasive e limitandosi a rimuovere una discriminazione non più sostenibile alla luce dei principi costituzionali. L’effetto conformativo della decisione si proietta sull’intero ordinamento, imponendo agli interpreti una lettura dell’istituto della prescrizione coerente con la pluralità delle forme familiari riconosciute e tutelate.
La sentenza n. 7 del 2026 rappresenta un passaggio significativo nel processo di adattamento del diritto civile alle trasformazioni della società. L’estensione della sospensione della prescrizione alle convivenze stabili non costituisce soltanto un adeguamento tecnico, ma esprime una scelta di fondo a favore di una concezione relazionale del diritto, nella quale la tutela dei rapporti affettivi assume un ruolo centrale anche nella disciplina degli istituti patrimoniali. Tale approccio appare destinato a incidere in modo duraturo sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme civilistiche, rafforzando la coerenza tra diritto positivo e valori costituzionali.
26 gennaio 2026
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La qualificazione IVA delle prestazioni del broker tra intermediazione e consulenza. Cassazione 1425/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La sentenza della Corte di cassazione n. 1425 del 2026 interviene su un nodo interpretativo che da tempo attraversa il diritto tributario dell’impresa, collocandosi nel punto di intersezione tra disciplina dell’imposta sul valore aggiunto e regolazione delle attività di intermediazione assicurativa. La questione, nella sua apparente tecnicità, investe un problema sistemico di non secondaria rilevanza: la delimitazione del perimetro delle operazioni esenti e, specularmente, l’individuazione delle prestazioni che, pur rese da soggetti professionalmente qualificati come intermediari, conservano natura imponibile in quanto riconducibili a un’attività di consulenza autonoma.
La controversia trae origine da un accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’imposta detratta dal committente in relazione a prestazioni fatturate come imponibili, ma ritenute, in sede di verifica, riconducibili all’intermediazione assicurativa esente. Il cuore del conflitto interpretativo non risiedeva tanto nella qualificazione soggettiva del prestatore, quanto nella natura oggettiva delle attività concretamente svolte e nella loro riconducibilità, o meno, al paradigma dell’operazione “relativa” all’assicurazione ai sensi dell’articolo 10 del decreto IVA. La Corte di cassazione, cassando con rinvio la decisione di merito, ha colto l’occasione per enunciare un principio di diritto di particolare densità ricostruttiva, idoneo a incidere sulle prassi applicative e sulla stessa architettura concettuale delle esenzioni IVA nel settore assicurativo .
Il punto di partenza dell’argomentazione risiede nella ricostruzione della figura del broker assicurativo, delineata dal legislatore come soggetto che cumula, in una medesima veste professionale, una dimensione imprenditoriale di mediazione e una componente di collaborazione intellettuale con l’assicurando. Questa duplicità funzionale, lungi dall’essere un dato meramente descrittivo, assume una rilevanza decisiva sul piano fiscale, poiché rende strutturalmente possibile la coesistenza, nell’ambito di un unico rapporto contrattuale o di una serie di rapporti collegati, di prestazioni di natura diversa, alcune esenti e altre imponibili. La sentenza rifiuta espressamente l’idea che la qualificazione complessiva del rapporto come brokeraggio sia di per sé sufficiente a determinare il regime IVA applicabile, poiché un simile approccio finirebbe per appiattire la complessità delle operazioni economiche su un criterio meramente nominalistico.
La Corte richiama, in chiave sistematica, il quadro normativo unionale, sottolineando come le esenzioni costituiscano deroghe al principio generale di imponibilità e debbano, pertanto, essere oggetto di interpretazione restrittiva. In tale prospettiva, il principio di neutralità fiscale non opera come leva espansiva dell’esenzione, ma come criterio di coerenza interna del sistema, da applicare congiuntamente al canone della specialità. Ne discende che l’accessorietà, pur rilevante nel diritto dell’IVA, non può essere invocata in modo automatico per attrarre nel regime di esenzione prestazioni che, per contenuto e finalità, si collocano al di fuori della funzione tipica dell’intermediazione assicurativa.
Il discrimine individuato dalla Corte si fonda su un’analisi sostanziale delle attività svolte, articolata attorno a due criteri cumulativi. Da un lato, occorre verificare l’esistenza di un rapporto, diretto o indiretto, del prestatore con l’assicuratore e con l’assicurato; dall’altro, è necessario accertare se la prestazione comprenda aspetti essenziali della funzione di intermediazione, quali la ricerca di potenziali clienti, la messa in relazione delle parti in vista della conclusione del contratto e l’assistenza nelle fasi successive, inclusi i rinnovi di polizza. Solo in presenza di entrambi gli elementi la prestazione può dirsi “relativa” a un’operazione di assicurazione e, come tale, beneficiare dell’esenzione.
In questo quadro, la nozione di consulenza assume un ruolo di delimitazione negativa dell’esenzione. La Corte valorizza un concetto funzionale di consulenza, caratterizzato dalla prevalenza dell’apporto intellettuale e valutativo del prestatore, indipendentemente dalla sua qualifica professionale. Ciò che rileva non è l’organizzazione imprenditoriale sottostante, bensì la finalità della prestazione e il suo contenuto concreto: giudizi, pareri, chiarimenti o analisi che non si traducono in un’attività di intermediazione in senso proprio restano imponibili, anche se rese da un soggetto che, in altri contesti, opera come intermediario esente. Questa impostazione consente di superare la rigida dicotomia tra attività imprenditoriale ed attività professionale, adottando una chiave di lettura più aderente alla realtà economica delle operazioni.
La decisione in commento presenta, inoltre, rilevanti implicazioni sul piano probatorio e processuale. Demandando al giudice di rinvio la qualificazione delle singole operazioni alla luce dei criteri enunciati, la Corte ribadisce l’importanza dell’interpretazione del contratto e dell’analisi delle prestazioni effettivamente rese, ponendo un argine a soluzioni tautologiche fondate su qualificazioni astratte. Ne deriva un rafforzamento dell’onere motivazionale in capo al giudice di merito, chiamato a esplicitare le ragioni per cui una determinata attività debba essere ricondotta all’esenzione o all’imponibilità, evitando scorciatoie argomentative basate sulla sola qualifica soggettiva del prestatore.
Sul piano sistemico, il principio di diritto enunciato contribuisce a una più netta separazione tra area dell’intermediazione assicurativa esente e area della consulenza imponibile, con effetti potenzialmente significativi per la pianificazione fiscale delle imprese e per la strutturazione dei rapporti contrattuali nel settore assicurativo. La possibilità di scindere, anche all’interno di un medesimo rapporto, prestazioni soggette a regimi IVA differenti impone una maggiore attenzione nella redazione dei contratti e nella fatturazione, nonché una più accurata valutazione del rischio fiscale. Al tempo stesso, la sentenza rafforza la coerenza del sistema IVA con i principi unionali, evitando estensioni indebite delle esenzioni che potrebbero alterare la neutralità dell’imposta.
La pronuncia n. 1425 del 2026 si segnala non solo per la soluzione adottata nel caso concreto, ma soprattutto per l’impostazione metodologica, che privilegia un’analisi funzionale e sostanziale delle prestazioni rispetto a criteri formali. Essa offre agli operatori e agli interpreti un quadro di riferimento più articolato per orientarsi in un ambito tradizionalmente caratterizzato da incertezze applicative, contribuendo a una lettura più matura e sistemica del rapporto tra intermediazione, consulenza ed esenzione IVA.
23 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net







