Nullità processuale e contraddittorio effettivo nel processo tributario telematico. Cassazione n. 24904/2023 e n. 2798/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ingresso strutturale delle tecnologie digitali nel processo tributario non ha semplicemente modificato il modo in cui l’attività giurisdizionale viene svolta, ma ha inciso sul significato stesso delle forme processuali attraverso cui le garanzie si rendono operative. In particolare, l’udienza a distanza ha introdotto una tensione nuova tra organizzazione del giudizio e sostanza del contraddittorio, imponendo di interrogarsi non tanto sull’ammissibilità tecnica della smaterializzazione, quanto sulla sua capacità di preservare l’effettività della partecipazione delle parti. È su questo crinale che si collocano alcune recenti decisioni di legittimità. L’ordinanza della Corte di cassazione n. 24904 del 2023 interviene a chiarire che l’udienza da remoto, quando richiesta e disposta, non può degradare a simulacro organizzativo: l’impossibilità tecnica di celebrarla impone la sospensione e il rinvio, poiché la trasformazione della trattazione in una forma non partecipata altera la struttura del contraddittorio e determina una nullità radicale della decisione. In tale pronuncia l’accento non è posto sul mezzo tecnologico, ma sulla funzione dell’udienza quale spazio effettivo di interlocuzione, la cui mancanza non è surrogabile né dagli atti scritti né da soluzioni procedimentali ibride.

Su un piano di ulteriore consolidamento sistematico si colloca l’ordinanza n. 2798 del 2025, che esclude ogni possibilità di rinuncia implicita alla discussione pubblica e riafferma l’autonomia della richiesta di udienza rispetto al deposito di memorie. In essa il principio del contraddittorio viene ricondotto alla sua dimensione sostanziale: la scelta del modello di trattazione non può essere unilateralmente riassorbita dal giudice sulla base di esigenze organizzative o di letture presuntive del comportamento difensivo, poiché l’udienza, anche se telematica, costituisce un momento imprescindibile di formazione della decisione, incompatibile con soluzioni sostitutive solo nominali.

La progressiva integrazione delle tecnologie digitali nel processo tributario ha inciso non solo sulle modalità operative della giurisdizione, ma anche sulla configurazione concreta delle garanzie fondamentali del giudizio. L’udienza da remoto, concepita come strumento di razionalizzazione e continuità del servizio giustizia, ha sollecitato una rilettura dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, imponendo di verificare se e in che misura la smaterializzazione della presenza possa considerarsi funzionalmente equivalente alla partecipazione fisica. In tale contesto si collocano due recenti pronunce di legittimità che, pur maturate in fattispecie diverse, convergono nell’affermare una nozione sostanziale di udienza, incompatibile con soluzioni meramente formali o surrogate.

La prima decisione prende le mosse dall’impossibilità tecnica di celebrare un’udienza pubblica già richiesta e disposta in modalità audiovisiva. Il giudice di merito, a fronte di un malfunzionamento del collegamento che aveva impedito la partecipazione effettiva delle parti, aveva comunque definito la controversia, trasformando di fatto la trattazione in una camera di consiglio non partecipata. La Corte di legittimità ha qualificato tale esito come radicalmente nullo, evidenziando come l’assetto normativo del processo tributario non consenta alcuna forma di “ibridazione” procedimentale: la scelta tra udienza pubblica e trattazione camerale è alternativa e presuppone condizioni di esercizio coerenti con la relativa disciplina. Quando l’udienza pubblica non può svolgersi per cause tecniche, la sospensione e il rinvio non rappresentano una facoltà discrezionale, bensì un obbligo funzionale alla salvaguardia del contraddittorio.

Il nucleo problematico non risiede, dunque, nella dimensione tecnologica in sé, ma nella sua incidenza sullo statuto delle prerogative difensive. L’udienza da remoto non è una mera trasposizione informatica della trattazione cartolare, bensì una modalità di esercizio della discussione orale, che richiede contestualità, interazione e possibilità di replica. La mancata realizzazione di tali presupposti determina una frattura tra modello normativo e prassi applicativa, con effetti demolitori sull’atto decisorio che ne consegue. In questa prospettiva, il vizio non è sanabile mediante il richiamo alla completezza degli atti scritti, poiché la discussione orale assolve a una funzione autonoma di chiarificazione e sintesi, non riducibile a un mero scambio documentale.

La seconda ordinanza rafforza tale impostazione, collocandola entro una cornice più ampia di principi costituzionali e di sistema. Anche in questo caso il giudice di merito aveva definito il giudizio in camera di consiglio nonostante una rituale istanza di discussione pubblica da remoto, valorizzando il deposito di memorie come implicita rinuncia alla richiesta originaria. La Corte ha escluso recisamente che il comportamento difensivo della parte possa essere interpretato in termini abdicativi, sottolineando come la facoltà di depositare scritti illustrativi sia strutturalmente compatibile tanto con la trattazione orale quanto con quella cartolare. Ne deriva che l’opzione per il contraddittorio scritto non può essere presunta, né desunta da condotte processuali che rispondono a un diverso e concorrente diritto di difesa.

In entrambe le pronunce emerge un dato comune: la centralità dell’udienza quale momento genetico della decisione, e non semplice formalità procedurale. Il processo tributario, pur caratterizzato da un’ampia valorizzazione della fase scritta, non conosce un modello decisorio integralmente cartolare in presenza di una richiesta di discussione. La sostituzione unilaterale dell’udienza con la camera di consiglio, anche quando giustificata da esigenze organizzative o da contingenze emergenziali, altera l’equilibrio del procedimento e incide sulla parità delle armi, determinando una nullità che travolge la sentenza.

Sotto il profilo sistematico, tali arresti contribuiscono a delineare una nozione di contraddittorio “effettivo”, inteso come possibilità concreta di incidere sulla formazione del convincimento del giudice nella fase decisoria. La tecnologia diviene così un fattore neutro, che può ampliare o comprimere le garanzie a seconda dell’uso che se ne fa. L’udienza da remoto è compatibile con i principi del giusto processo solo se assicura una partecipazione reale, non simbolica, e se le disfunzioni tecniche vengono gestite con strumenti che preservino integralmente i diritti delle parti.

Le ricadute operative di tale impostazione sono rilevanti. In primo luogo, si rafforza l’onere degli organi giudicanti di adottare provvedimenti espressi e motivati in caso di impossibilità di collegamento, evitando soluzioni tacite o adattamenti informali del rito. In secondo luogo, si chiarisce che la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio non è suscettibile di sanatoria per acquiescenza implicita, né può essere neutralizzata attraverso il richiamo a una presunta equivalenza tra oralità e scrittura. Infine, sul piano delle impugnazioni, si consolida l’idea che la lesione del diritto di difesa, quando incide sulla struttura stessa del procedimento, impone la rinnovazione del giudizio dinanzi al giudice di merito.

Il filo che attraversa le ordinanze richiamate conduce a una presa di posizione netta sul rapporto tra forma e funzione del giudizio tributario. L’innovazione digitale, lungi dal legittimare modelli decisori attenuati, rende più esigente il controllo sulla coerenza del procedimento rispetto alle sue garanzie fondative. L’udienza, anche quando mediata da strumenti telematici, continua a rappresentare il luogo in cui il contraddittorio prende corpo e diviene riconoscibile come fase autonoma del processo. Quando tale momento resta solo nominalmente previsto e non si traduce in una partecipazione effettiva, la decisione che ne deriva non si colloca all’interno di una fisiologica semplificazione del rito, ma si pone ai margini dell’assetto processuale che ne dovrebbe sorreggere la legittimità.

2 febbraio 2026

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La causalità matrimoniale dello squilibrio economico e la ripetibilità dell’assegno divorzile. Cassazione n. 1999/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza n. 1999/2026 si colloca in un punto di particolare tensione del diritto di famiglia contemporaneo, laddove la tradizionale funzione solidaristica dell’assegno divorzile viene sottoposta a un vaglio sempre più stringente sul piano causale e probatorio. La decisione non introduce enunciazioni di principio radicalmente nuove, ma consolida un orientamento che, negli ultimi anni, ha progressivamente spostato l’asse dell’indagine dal mero riscontro dello squilibrio economico tra gli ex coniugi alla verifica della sua genesi e, soprattutto, della sua riconducibilità alle scelte compiute in costanza di matrimonio. In questo slittamento si annida una trasformazione silenziosa dell’istituto, che da strumento di riequilibrio ex post rischia di divenire una categoria selettiva, fondata su un rigoroso giudizio di causalità retrospettiva.

Il cuore problematico della pronuncia risiede nell’affermazione secondo cui la disparità reddituale, anche significativa, non è di per sé idonea a fondare il diritto all’assegno divorzile se non sia dimostrato che essa trovi origine, o quantomeno incremento apprezzabile, nelle modalità di organizzazione della vita familiare adottate durante il matrimonio. La decisione opera così una distinzione netta tra squilibrio economico come dato statico e sacrificio economico come risultato dinamico di scelte condivise. Solo quest’ultimo, secondo l’impostazione accolta, è giuridicamente rilevante ai fini dell’attribuzione dell’assegno nella sua dimensione compensativo-perequativa.

In questa prospettiva, il matrimonio viene osservato non come contesto meramente cronologico entro il quale si collocano le vicende economiche individuali, ma come spazio funzionale di allocazione dei ruoli e di distribuzione dei costi opportunità. L’ordinanza sembra richiedere che il richiedente dimostri non soltanto di trovarsi in una posizione economica deteriore, ma di avervi contribuito in modo causalmente orientato al progetto familiare, rinunciando a occasioni di crescita professionale o reddituale in favore dell’altro coniuge o dell’unità domestica nel suo complesso. Ne deriva una concezione del sacrificio che non si esaurisce nella scelta, astrattamente legittima, di una modalità lavorativa meno remunerativa, ma esige la prova del nesso tra tale scelta e un vantaggio, diretto o indiretto, per la famiglia.

La rilevanza attribuita all’onere di allegazione e di prova costituisce uno degli aspetti più incisivi della decisione. L’assenza di una dimostrazione puntuale delle conseguenze economiche delle scelte lavorative compiute durante il matrimonio viene letta come elemento dirimente per escludere la spettanza dell’assegno. Non è sufficiente evocare una riduzione dell’orario di lavoro o una diversa collocazione professionale; occorre quantificare, anche in termini approssimativi ma verificabili, il reddito non percepito, le opportunità mancate, la correlazione con le esigenze familiari e l’eventuale beneficio conseguito dall’altro coniuge. In tal modo, la prova del sacrificio assume una dimensione quasi contabile, che rischia di trascurare la complessità delle dinamiche familiari, spesso caratterizzate da decisioni implicite, gradualità adattive e asimmetrie informative difficilmente traducibili in dati economici ex post.

Questa impostazione si riflette anche sul piano sistemico, poiché rafforza la distinzione tra assegno di separazione e assegno di divorzio, ribadendo l’irrilevanza del tenore di vita matrimoniale nella fase successiva allo scioglimento del vincolo. La separazione, fondata sulla permanenza del dovere di assistenza materiale, continua a giustificare un parametro di adeguatezza ancorato al livello di vita goduto in costanza di matrimonio. Il divorzio, invece, segna una cesura netta, imponendo una valutazione che guarda alla solidarietà post-coniugale in termini selettivi e non più generalizzati. L’ordinanza riafferma con decisione che l’assegno divorzile non è una prosecuzione attenuata del mantenimento, ma un istituto autonomo, sorretto da presupposti differenti e da una ratio che combina assistenza, compensazione e perequazione solo in presenza di specifiche condizioni.

Particolarmente significativa è la parte della decisione dedicata alla ripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di assegno divorzile. L’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti legittimanti l’attribuzione dell’assegno comporta, secondo l’ordinanza, l’applicazione della regola generale della ripetizione dell’indebito. In questo passaggio emerge una concezione fortemente civilistica dell’assegno divorzile, trattato come prestazione patrimoniale priva di causa giustificativa una volta esclusa la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge. La solidarietà post-familiare, pur evocata in altre ipotesi per limitare la ripetibilità, viene qui compressa a fronte della mancanza originaria del diritto.

La scelta di ammettere la ripetizione integrale delle somme percepite solleva interrogativi di non poco momento. Da un lato, essa risponde a un’esigenza di coerenza sistemica, evitando che prestazioni prive di fondamento giuridico si consolidino irreversibilmente. Dall’altro lato, rischia di produrre effetti destabilizzanti sul piano pratico, soprattutto quando le somme percepite siano state destinate al soddisfacimento di bisogni correnti e non più recuperabili. La decisione sembra risolvere questa tensione privilegiando una lettura rigorosa della causalità dell’attribuzione, anche a costo di attenuare la dimensione protettiva dell’istituto.

Nel complesso, l’ordinanza contribuisce a ridefinire il perimetro dell’assegno divorzile come strumento non più orientato a riequilibrare ex post le disparità di esito, ma a compensare specifiche asimmetrie di percorso. La centralità del nesso causale tra matrimonio e squilibrio economico impone una ricostruzione ex ante delle scelte familiari, che finisce per trasformare il giudizio sull’assegno in una sorta di verifica retrospettiva della razionalità economica delle decisioni coniugali. In questa prospettiva, il diritto di famiglia sembra avvicinarsi a una logica di responsabilizzazione individuale, nella quale la solidarietà post-coniugale non opera più come correttivo generalizzato delle disuguaglianze, ma come rimedio selettivo per sacrifici dimostrati e imputabili al progetto matrimoniale.

Le ricadute interpretative di questo orientamento sono destinate a manifestarsi in modo significativo nella prassi applicativa. I giudizi di divorzio tenderanno a concentrarsi sempre più sull’analisi delle scelte lavorative e familiari compiute nel corso del matrimonio, con un incremento del contenzioso probatorio e una maggiore incertezza sugli esiti. Al tempo stesso, la prospettiva della ripetibilità delle somme potrebbe indurre una maggiore cautela nella concessione degli assegni in via provvisoria, rafforzando il carattere prudenziale delle decisioni di merito. In definitiva, l’ordinanza n. 1999/2026 segna un ulteriore passo verso una concezione dell’assegno divorzile come istituto a causalità qualificata, nel quale la solidarietà non è più presunta, ma deve essere rigorosamente dimostrata.

31 gennaio 2026

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La valutazione dei rischi come presupposto sostanziale della somministrazione di lavoro. Cassazione n. 32659/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La disciplina della somministrazione di lavoro, nella sua configurazione ordinamentale, è tradizionalmente attraversata da una tensione latente tra esigenze di flessibilità organizzativa e istanze di protezione del lavoro, tensione che si manifesta con particolare evidenza sul terreno della salute e sicurezza. In tale ambito, l’obbligo di valutazione dei rischi non opera come mero adempimento ancillare, ma si colloca quale snodo strutturale di legittimazione dell’assetto triangolare che caratterizza la somministrazione. L’Ordinanza della Corte di cassazione n. 32659 del 15 dicembre 2025 offre, sotto questo profilo, un’occasione di particolare rilievo per interrogarsi sulla funzione sistemica del Documento di valutazione dei rischi e sulla sua capacità di fungere da criterio selettivo tra utilizzo lecito e patologico dello strumento somministrativo .

Il dato normativo di partenza è rappresentato dal divieto di ricorso alla somministrazione in assenza di una valutazione dei rischi effettuata in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale previsione, lungi dal potersi interpretare come clausola di stile o rinvio generico alla disciplina prevenzionistica, assume una valenza conformativa dell’intera operazione contrattuale. La Corte di cassazione, nel solco di una lettura non formalistica, ricostruisce il nesso tra valutazione dei rischi e legittimità del contratto non in termini di semplice precondizione documentale, bensì come requisito sostanziale, destinato a incidere sulla stessa allocazione del rischio organizzativo.

La questione centrale affrontata dall’Ordinanza concerne la sufficienza o meno di un Documento di valutazione dei rischi di carattere generale, riferito indistintamente all’organizzazione aziendale, rispetto all’obbligo di considerare i rischi specificamente connessi all’inserimento di lavoratori somministrati. La risposta della Corte si colloca su un piano che supera l’alternativa, talora proposta in chiave difensiva, tra valutazione “dedicata” e valutazione “neutrale”. Ciò che viene in rilievo non è l’etichetta formale del documento, ma la sua idoneità a intercettare l’aggravamento del rischio che deriva dalla particolare tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione è resa.

Il lavoratore somministrato, per definizione, accede a un’organizzazione produttiva che non contribuisce a strutturare e che spesso conosce solo in modo frammentario e temporaneo. Questa condizione di estraneità funzionale, unita alla possibile discontinuità delle assegnazioni e alla variabilità delle mansioni, costituisce un fattore di rischio autonomo, che non può essere assorbito in una valutazione indifferenziata. La Corte valorizza tale elemento, riconoscendo che la parità di trattamento in materia di sicurezza non si esaurisce nell’estensione astratta delle stesse regole prevenzionistiche applicabili ai lavoratori stabili, ma richiede un adattamento concreto degli strumenti di prevenzione alle peculiarità della somministrazione.

In questa prospettiva, il Documento di valutazione dei rischi assume una funzione che potremmo definire di “traduzione organizzativa” della tutela antinfortunistica. Esso deve essere in grado di trasformare la norma generale in misure operative calibrate su un contesto lavorativo nel quale l’inserimento del somministrato rappresenta, di per sé, un elemento di criticità. La richiesta di una valutazione specifica non introduce un obbligo ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla disciplina generale, ma ne esplicita la portata sistemica, imponendo che l’analisi dei rischi tenga conto anche della forma contrattuale come fattore rilevante.

Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la dimensione temporale della valutazione. La Corte insiste sulla necessità che il Documento sia munito di “data certa” e che la valutazione dei rischi sia effettuata previamente rispetto all’invio in missione del lavoratore. Questo aspetto non si esaurisce in una questione probatoria, ma riflette una concezione della prevenzione come attività eminentemente anticipatoria. La valutazione dei rischi, per assolvere alla sua funzione, deve precedere l’esposizione al rischio stesso; diversamente, essa si riduce a una razionalizzazione ex post di scelte organizzative già compiute, incompatibile con la logica prevenzionistica.

Sotto il profilo sistematico, l’Ordinanza contribuisce a chiarire il rapporto tra disciplina della somministrazione e normativa generale in materia di salute e sicurezza. Il rinvio operato dalla disciplina speciale alla normativa prevenzionistica non è meramente recettizio, ma implica un’integrazione funzionale tra i due livelli regolatori. La valutazione dei rischi richiesta quale condizione di legittimità della somministrazione si completa, inevitabilmente, con la definizione dell’oggetto della valutazione prevista dalla disciplina generale, che include espressamente i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale.

Ne discende una lettura della somministrazione come fattispecie ad “alto tasso organizzativo”, nella quale l’utilizzatore assume un ruolo centrale nella costruzione delle condizioni di sicurezza, non potendo delegare tale funzione né all’agenzia né a valutazioni standardizzate. L’obbligo di valutazione dei rischi diventa, così, uno strumento di responsabilizzazione dell’utilizzatore, chiamato a misurarsi preventivamente con le conseguenze organizzative dell’impiego di lavoro flessibile.

Le ricadute applicative di tale impostazione sono significative. L’illegittimità del ricorso alla somministrazione, quale conseguenza dell’assenza o inidoneità della valutazione dei rischi, non si presenta come una sanzione sproporzionata, ma come l’esito coerente di una violazione che incide sul nucleo essenziale della tutela del lavoratore. La costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore opera, in questo contesto, come meccanismo di riequilibrio, volto a ricondurre la prestazione entro un assetto di responsabilità coerente con la realtà organizzativa.

La decisione della Corte non introduce un principio innovativo, ma ne rafforza l’effettività, sottraendo l’obbligo di valutazione dei rischi al rischio di una progressiva burocratizzazione. In tal modo, la valutazione dei rischi viene restituita alla sua funzione originaria di strumento dinamico di governo dell’organizzazione del lavoro, capace di intercettare le trasformazioni indotte dalla flessibilità contrattuale.

L’ordinanza n. 32659 del 2025 contribuisce a delineare una concezione della somministrazione nella quale la flessibilità non è mai neutra rispetto alla sicurezza, ma comporta un incremento delle responsabilità prevenzionistiche in capo all’utilizzatore. La valutazione dei rischi, lungi dall’essere un presupposto meramente formale, si configura come criterio di legittimazione sostanziale dell’operazione contrattuale, imponendo un approccio consapevole e anticipatorio alla gestione del lavoro somministrato.

30 gennaio 2026

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