Confisca per equivalente e responsabilità solidale nei reati tributari d’impresa. Cassazione 7647/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza della Corte di cassazione, Terza Sezione penale, 26 febbraio 2026, n. 7647, si colloca in un punto di frizione sistemica che da tempo attraversa il diritto penale tributario: la qualificazione funzionale della confisca per equivalente quando il profitto del reato non si radica nel patrimonio dell’autore, bensì in quello dell’ente nel cui interesse l’illecito è stato realizzato. Il provvedimento, pronunciato all’esito dell’udienza del 4 dicembre 2025 e depositato il 26 febbraio 2026 (R.G.N. 29662/2025), affronta in modo diretto la questione della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore disposto nei confronti di un concorrente in reati di cui agli artt. 2, 5 e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l’intero profitto generato dall’illecito, ancorché tale profitto si sia tradotto in un risparmio di spesa a favore della persona giuridica.

Il dato fattuale è noto: il ricorrente, professionista incaricato dell’apposizione del visto di conformità, contestava la misura reale assumendo che il proprio vantaggio economico si fosse limitato al compenso percepito, mentre l’intero risparmio d’imposta aveva beneficiato l’ente. La Corte respinge il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e riafferma la legittimità del sequestro per equivalente parametrato al profitto complessivo, purché non eccedente l’ammontare del vantaggio illecito complessivamente realizzato .

L’interesse sistematico della decisione non risiede tanto nell’esito, quanto nel percorso argomentativo che conduce a riconoscere, in tale peculiare contesto, una natura intrinsecamente punitiva della confisca di valore. Si tratta di un passaggio concettuale che merita di essere isolato: la misura, tipicamente configurata come surrogato della confisca diretta e dunque come strumento di riequilibrio patrimoniale, assume qui una valenza afflittiva autonoma, in quanto incide sul patrimonio di un soggetto che, in base alla struttura tipica della fattispecie, non è il destinatario immediato del profitto.

L’argomentazione muove dalla specificità dei reati tributari dichiarativi e di indebita compensazione. In tali ipotesi, il profitto consiste nel risparmio di spesa derivante dall’omesso versamento o dalla compensazione indebita; esso, per costruzione normativa, si consolida nel patrimonio dell’ente. L’autore materiale, spesso legato da rapporto organico o funzionale alla persona giuridica, opera per assicurare un vantaggio a un soggetto distinto. Ne deriva che la confisca per equivalente, quando colpisce il patrimonio della persona fisica, non si limita a ripristinare la situazione economica alterata dall’illecito, ma realizza una sottrazione che eccede l’arricchimento effettivamente conseguito.

È proprio questa eccedenza rispetto al vantaggio concretamente percepito che consente alla Corte di qualificare la misura come punitiva. La decisione richiama il dibattito sviluppatosi a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite in tema di concorso di persone e confisca di valore, valorizzando tuttavia la diversità strutturale dei reati tributari rispetto al modello del reato comune a profitto direttamente ripartibile. Nel concorso in reato comune, la solidarietà passiva nella confisca per equivalente rischia di confliggere con il principio di proporzionalità in senso retrospettivo, ove si prescinda dal vantaggio individuale. Nei reati tributari d’impresa, invece, la solidarietà si radica nella peculiare configurazione del profitto: non vi è una quota individuale oggettivamente scindibile, poiché il risparmio di spesa è unitario e riferibile all’ente.

La Corte, in tal modo, opera un rovesciamento prospettico: la natura punitiva della confisca non è un’anomalia da neutralizzare, bensì un elemento fisiologico del sistema repressivo tributario, funzionale a garantire l’effettività del recupero del profitto e a preservare l’interesse pubblico alla regolare percezione dei tributi, in coerenza con gli artt. 2, 23 e 53 Cost. La funzione antielusiva dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 non sarebbe assicurata se la misura fosse frammentata in quote ideali tra i concorrenti, con il rischio di attenuare l’effetto dissuasivo.

In questa chiave, la solidarietà passiva non è mutuata meccanicamente dal diritto civile, ma viene reinterpretata come strumento di garanzia dell’integrale ablazione del profitto. Il limite quantitativo resta quello dell’ammontare complessivo del vantaggio illecito, con divieto di duplicazione dell’espropriazione; ma entro tale confine il sequestro può essere disposto indifferentemente nei confronti di uno o più concorrenti, indipendentemente dalla dimostrazione di un arricchimento diretto .

Il nodo critico si sposta allora sul terreno della proporzionalità. Se la confisca per equivalente assume carattere punitivo, essa deve confrontarsi con il principio di proporzione tra severità della misura e gravità dell’illecito. La Corte affronta la questione distinguendo tra giudizio di proporzionalità in senso stretto e valutazione sistemica della scelta legislativa. Nel caso dei reati tributari commessi nell’interesse dell’ente, il disvalore della condotta non si esaurisce nel quantum del compenso percepito dal professionista, ma si radica nella partecipazione a un meccanismo che incide sugli interessi finanziari dello Stato e, in prospettiva, dell’Unione europea.

L’ablazione dell’intero profitto nei confronti del concorrente non viene dunque letta come automatica irragionevolezza, bensì come conseguenza della decisione legislativa di subordinare la confisca di valore all’impossibilità di procedere in via diretta nei confronti dell’ente. L’impraticabilità della confisca diretta costituisce il presupposto che attiva la responsabilità patrimoniale del concorrente, configurato come garante dell’effettività dell’ablazione. La misura resta eventuale, ma la sua eventualità è inscritta nella struttura stessa dell’illecito.

Non meno rilevante è il collegamento con le cause di non punibilità e con i meccanismi di estinzione del debito tributario. Il sistema conosce strumenti che, se tempestivamente attivati, impediscono o limitano l’operatività del sequestro finalizzato alla confisca. Ciò attenua la rigidità della risposta sanzionatoria e introduce elementi di flessibilità coerenti con il principio di proporzionalità. L’assetto complessivo non appare, nella prospettiva della Corte, manifestamente arbitrario né radicalmente irragionevole.

La decisione n. 7647 del 2026, pertanto, consolida un indirizzo che attribuisce alla confisca per equivalente nei reati tributari d’impresa una funzione bifronte: ripristinatoria quanto all’obiettivo di recupero del profitto, punitiva quanto all’incidenza sul patrimonio di chi non ha beneficiato direttamente del risparmio di spesa. L’ibridazione funzionale non è un difetto di coerenza, ma l’espressione di una politica criminale orientata alla massimizzazione dell’effettività.

Si apre, tuttavia, uno spazio di riflessione ulteriore. Se la persona fisica diviene garante dell’incapienza dell’ente, la linea di confine tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui si assottiglia. La Corte esclude che vi sia violazione dell’art. 27 Cost., valorizzando il rapporto organico e la partecipazione consapevole al fatto di reato. Resta però il tema della graduazione interna tra concorrenti, che viene rinviato alla dimensione dei rapporti interni, senza rilievo penale immediato. La solidarietà, così intesa, produce un effetto esterno unitario e lascia al diritto privato il compito di riequilibrare le posizioni.

La sentenza conferma che il diritto penale tributario si muove lungo una traiettoria di progressiva intensificazione degli strumenti ablatori. La confisca per equivalente non è più mera tecnica di sostituzione del bene direttamente collegato al reato, ma si configura come presidio centrale della strategia di contrasto all’evasione. L’effettività del prelievo diviene criterio ordinante dell’intero sistema repressivo.

Il rischio di una torsione eccessivamente afflittiva è bilanciato, secondo la Corte, dalla presenza di limiti normativi e dalla necessità di non superare il profitto complessivo. Ma il dato di fondo resta: nei reati tributari commessi nell’interesse dell’ente, la responsabilità patrimoniale del concorrente si espande fino a coprire l’intero vantaggio illecito, indipendentemente dal suo personale arricchimento. È in questa espansione che si coglie la cifra della decisione: la confisca di valore diviene strumento di presidio dell’interesse fiscale, capace di travalicare la logica strettamente compensativa e di assumere una valenza sanzionatoria pienamente integrata nel sistema.

27 febbraio 2026

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Caparra confirmatoria e opzione rimediale tra recesso e risoluzione giudiziale. Cassazione 4301/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza della Corte di cassazione n. 4301 del 25 febbraio 2026 interviene su una questione che, pur collocandosi nel perimetro tradizionale dell’art. 1385 c.c., continua a generare oscillazioni applicative: il rapporto tra caparra confirmatoria, recesso e risoluzione giudiziale per inadempimento. La decisione, nel ricondurre a coerenza sistematica la disciplina, assume rilievo non solo per la puntualizzazione del regime rimediale, ma anche per le implicazioni processuali concernenti la qualificazione della domanda e la funzione della consulenza tecnica d’ufficio.

Il caso sottoposto al vaglio di legittimità trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoposto a condizione sospensiva, relativa all’approvazione di un piano di lottizzazione e alla successiva stipulazione della convenzione urbanistica. A fronte del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo e del conseguente venir meno della stipula del definitivo, le parti hanno azionato pretese contrapposte: da un lato, la restituzione delle somme versate; dall’altro, la risoluzione per inadempimento dei promissari acquirenti, con trattenimento della caparra confirmatoria e richiesta di ulteriori danni.

La Corte d’appello aveva pronunciato la risoluzione per grave inadempimento dei promissari acquirenti, riconoscendo ai promittenti venditori il diritto di trattenere la caparra, ma rigettando la domanda di risarcimento ulteriore per difetto di allegazione e prova. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 4301/2026, ha censurato tale soluzione, affermando che la domanda di risoluzione ordinaria accompagnata dalla richiesta di danni ulteriori non è compatibile con l’automatico trattenimento della caparra quale liquidazione forfettaria del danno .

Il punto nodale della decisione consiste nella ricostruzione alternativa dei rimedi: l’esercizio del recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c. e la domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. non sono cumulabili in modo ibrido. La caparra confirmatoria svolge una funzione di liquidazione anticipata e convenzionale del danno solo nell’ambito del recesso. Qualora, invece, la parte non inadempiente opti per la risoluzione giudiziale e per il risarcimento secondo le regole generali, la caparra perde tale funzione forfettaria e si colloca all’interno del più ampio accertamento dell’an e del quantum debeatur.

La Corte afferma espressamente che va qualificata come domanda di risoluzione giudiziale, soggetta alla disciplina generale, e non come esercizio del diritto potestativo di recesso, l’azione con cui la parte, oltre alla risoluzione, chieda il pagamento del doppio della caparra o il diritto a trattenerla, unitamente al ristoro degli ulteriori danni . L’alternatività è dunque strutturale, non meramente processuale.

La pronuncia si colloca in linea di continuità con precedenti arresti, ma ne accentua la portata sistematica. La caparra confirmatoria viene ricondotta alla sua funzione tipica di clausola con effetti sostanzialmente liquidatori, idonea a predeterminare convenzionalmente il danno da inadempimento. Tuttavia, tale funzione è intrinsecamente collegata alla scelta del recesso. Se la parte non inadempiente domanda la risoluzione giudiziale e, al contempo, il risarcimento integrale, manifesta la volontà di non avvalersi della liquidazione convenzionale, ma di rimettere al giudice la determinazione del pregiudizio.

Il rovesciamento prospettico operato dalla Corte è significativo. Non è la mera richiesta formale di trattenere la caparra a qualificare l’azione come recesso; ciò che assume rilievo è la coerenza complessiva della pretesa. La presenza di una domanda di risarcimento ulteriore segnala l’abbandono della funzione forfettaria della caparra. La conseguenza è che il giudice, in tale ipotesi, non può riconoscere automaticamente il diritto a trattenerla, ma deve verificare il danno secondo le regole generali.

L’impatto sistemico della decisione si coglie considerando la struttura dell’art. 1385 c.c. La norma prevede, da un lato, la facoltà di recesso con ritenzione o esazione del doppio della caparra; dall’altro, la possibilità di domandare l’esecuzione o la risoluzione con risarcimento del danno. La disposizione non consente una sovrapposizione indifferenziata dei rimedi. La scelta è alternativa: o si accetta la liquidazione convenzionale, oppure si invoca la tutela ordinaria, con onere probatorio pieno.

Sotto il profilo processuale, la sentenza richiama l’attenzione sull’attività di qualificazione della domanda. Il giudice è tenuto a interpretare la pretesa alla luce del contenuto sostanziale e non del solo nomen iuris. Se la parte cumula risoluzione e danni ulteriori, la domanda non può essere convertita in recesso, poiché ciò altererebbe l’assetto voluto dall’attore e inciderebbe sull’onere probatorio. La qualificazione non è neutra: essa determina il regime della caparra e la distribuzione del rischio probatorio.

La decisione affronta altresì un ulteriore profilo, concernente la consulenza tecnica d’ufficio. La Corte ribadisce che il giudice può affidare al consulente non solo una funzione valutativa, ma anche percettiva, qualora l’accertamento dei fatti richieda specifiche cognizioni tecniche . In tal caso, è sufficiente che la parte abbia allegato il fatto costitutivo, spettando al giudice valutare la necessità dell’ausilio tecnico. Tale affermazione assume rilievo nel contesto delle domande risarcitorie, ove la determinazione del danno può richiedere accertamenti specialistici.

L’interazione tra regime della caparra e prova del danno evidenzia una tensione strutturale tra autonomia privata e controllo giudiziale. La caparra confirmatoria rappresenta uno strumento di allocazione preventiva del rischio, idoneo a ridurre l’incertezza e i costi di transazione. Tuttavia, la sua funzione è circoscritta all’ipotesi di recesso. Laddove la parte intenda ottenere un ristoro integrale, la logica dell’autoliquidazione cede il passo alla verifica giudiziale.

La pronuncia in esame riafferma, dunque, una distinzione concettuale che incide sull’assetto economico del contratto preliminare. Nei contesti immobiliari, la caparra assume spesso un ruolo centrale nella gestione del rischio di inadempimento. La possibilità di trattenerla automaticamente costituisce un incentivo alla stabilità degli scambi. Tuttavia, la scelta di agire per la risoluzione ordinaria comporta l’assunzione dell’onere probatorio e l’abbandono della certezza liquidatoria.

In tale prospettiva, la decisione contribuisce a chiarire che l’alternatività non è una mera opzione tecnica, ma un elemento strutturale dell’equilibrio contrattuale. L’ordinamento offre strumenti differenziati: la liquidazione convenzionale e la tutela integrale. La commistione tra i due rimedi genererebbe un indebito vantaggio, consentendo alla parte non inadempiente di beneficiare sia della predeterminazione del danno sia della possibilità di ottenere un ulteriore ristoro.

Le ricadute operative sono evidenti. Nella redazione degli atti introduttivi, occorre una scelta consapevole del rimedio. L’inserimento di una domanda di danni ulteriori, anche in via subordinata, può incidere sulla qualificazione dell’azione e precludere il riconoscimento automatico della caparra. Analogamente, nella fase di merito, il giudice deve evitare soluzioni ibride, come quella censurata, che riconoscano la ritenzione della caparra pur in presenza di una domanda di risoluzione con danni ulteriori non provati.

La sentenza n. 4301/2026 si inserisce, pertanto, in un percorso di razionalizzazione del sistema rimediale, ribadendo che l’autonomia privata e la tutela giudiziale si collocano su piani distinti. La caparra confirmatoria non è un meccanismo cumulativo, ma un’alternativa alla piena prova del danno. La chiarezza dell’opzione rimediale diviene così un presidio di coerenza sistemica e di certezza applicativa.

La decisione valorizza la struttura alternativa dei rimedi previsti dall’art. 1385 c.c., riaffermando che la scelta tra recesso e risoluzione giudiziale comporta conseguenze sostanziali e probatorie non eludibili. L’effetto sistemico è quello di ricondurre la caparra alla sua funzione tipica, evitando derive cumulative e preservando l’equilibrio tra autonomia contrattuale e controllo giudiziale.

27 febbraio 2026

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Risarcimento endoesecutivo e titolarità del danno nella vendita forzata. Cassazione 2309/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’inadempimento dell’aggiudicatario nella vendita forzata immobiliare costituisce un evento patologico che, pur collocandosi nella sequenza procedimentale dell’espropriazione, solleva interrogativi che trascendono la dimensione meramente ordinatoria dell’esecuzione. La sentenza della Corte di Cassazione n. 2309 del 4 febbraio 2026 interviene su uno di tali snodi, ridefinendo con nettezza il perimetro soggettivo del diritto al risarcimento previsto dagli artt. 509 e 587 cod. proc. civ., nonché la funzione del decreto di cui all’art. 177 disp. att. cod. proc. civ., con una presa di posizione destinata a incidere sulla struttura sistemica della tutela endoesecutiva .

Il caso trae origine da una procedura di espropriazione immobiliare nella quale, dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo, il bene veniva successivamente alienato a un importo inferiore rispetto a quello originariamente offerto. Il ricavato della seconda vendita, sommato alla cauzione incamerata, risultava tuttavia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori intervenuti. Il debitore esecutato rivendicava allora il diritto a percepire la differenza tra il prezzo originario e quello effettivamente conseguito, invocando l’emissione in suo favore del decreto previsto dall’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. . La Suprema Corte ha escluso tale possibilità, affermando che il risarcimento in questione attiene a un danno sofferto dai creditori, non dal debitore, e che il relativo titolo esecutivo può essere pronunciato esclusivamente a loro vantaggio .

La pronuncia impone di interrogarsi sulla natura del credito risarcitorio generato dall’inadempimento dell’aggiudicatario e, soprattutto, sulla sua collocazione funzionale nel processo esecutivo. L’art. 587 cod. proc. civ. prevede la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione; l’art. 509 cod. proc. civ. include, tra le somme da distribuire, anche il risarcimento derivante dalla differenza tra prezzo offerto e prezzo effettivamente ricavato; l’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. disciplina il procedimento di accertamento e la formazione del titolo esecutivo. Il problema non riguarda tanto la configurabilità dell’obbligazione risarcitoria, quanto la titolarità dell’interesse giuridicamente protetto che essa mira a reintegrare.

L’argomento del debitore si fondava su una lettura estensiva del riferimento ai “creditori” contenuto nell’art. 177 disp. att. cod. proc. civ., ritenuto meramente strumentale alla formazione del titolo esecutivo. In questa prospettiva, il risarcimento rappresenterebbe una componente del ricavato complessivo dell’espropriazione, con riflessi inevitabili sulla posizione del debitore, il quale subisce un pregiudizio patrimoniale ove il bene venga alienato a un prezzo inferiore rispetto a quello inizialmente offerto. L’interesse del debitore a massimizzare il risultato della vendita verrebbe così ricondotto a una dimensione giuridicamente qualificata.

La Corte, tuttavia, opera un rovesciamento prospettico: il processo esecutivo non è concepito come strumento di ottimizzazione del patrimonio del debitore, ma come meccanismo di attuazione coattiva del diritto di credito. La lesione derivante dall’inadempimento dell’aggiudicatario è, secondo la ricostruzione accolta, un danno interno al circuito satisfattorio, che incide sulla possibilità dei creditori di ottenere il massimo realizzo del loro diritto. Il debitore, pur potendo subire un pregiudizio di fatto, non è titolare dell’interesse giuridico che l’ordinamento intende proteggere attraverso la previsione risarcitoria .

Il punto decisivo risiede nella distinzione tra somme da distribuire e somme da consegnare. L’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che il residuo ricavato, esuberante rispetto ai crediti, viene consegnato al debitore dopo la distribuzione. La consegna presuppone che le somme siano rimaste nella titolarità del debitore, pur vincolate alla finalità satisfattoria. Diversamente, il credito risarcitorio ex art. 509 cod. proc. civ. nasce nel processo esecutivo e si inserisce nella dinamica distributiva come posta funzionalmente destinata ai creditori. Non si tratta di un incremento del patrimonio del debitore, ma di un meccanismo di riequilibrio del danno arrecato al ceto creditorio dalla turbativa della vendita .

In tale prospettiva, il decreto previsto dall’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. non costituisce un titolo neutro, suscettibile di essere azionato da chiunque abbia subito un pregiudizio patrimoniale, bensì uno strumento tipico, inserito in un sistema chiuso di tutela endoesecutiva. L’accertamento dell’obbligo risarcitorio presuppone l’esistenza di creditori insoddisfatti; ove costoro risultino integralmente soddisfatti, difetta la categoria stessa dei soggetti nel cui interesse la norma opera. La pretesa del debitore di ottenere l’emissione del decreto si rivela, pertanto, priva di base legale .

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo della teoria generale dell’esecuzione forzata. Essa ribadisce che il processo esecutivo è strutturalmente orientato alla soddisfazione dei creditori e che le situazioni giuridiche rilevanti al suo interno sono tipizzate. Il danno da inadempimento dell’aggiudicatario è un danno procedimentale, che trova la propria ragion d’essere nella violazione di un obbligo assunto nell’ambito della sequenza esecutiva. La sua disciplina non può essere scissa dal contesto in cui sorge, né può essere traslata sul piano dei rapporti tra debitore e aggiudicatario senza alterare la coerenza del sistema.

Ciò non significa negare che il debitore possa subire un pregiudizio economico. Significa, piuttosto, riconoscere che tale pregiudizio non è giuridicamente rilevante ai fini dell’attivazione degli strumenti endoesecutivi. La tutela eventualmente spettante al debitore dovrà essere ricercata al di fuori del processo esecutivo, secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. In questo senso, la pronuncia opera una netta separazione tra danno endoprocessuale e danno extraprocessuale, preservando la specialità del primo.

L’impostazione accolta evita, inoltre, il rischio di trasformare il processo esecutivo in un luogo di composizione generalizzata di pretese risarcitorie eterogenee. Se si ammettesse la legittimazione del debitore a ottenere il decreto ex art. 177 disp. att. cod. proc. civ., si introdurrebbe un elemento di asimmetria rispetto alla funzione satisfattoria dell’espropriazione, ampliando indebitamente l’oggetto della distribuzione. Il sistema perderebbe la sua chiusura, con possibili ricadute sulla certezza dei rapporti e sulla prevedibilità degli esiti.

La sentenza n. 2309 del 2026 si colloca, pertanto, in una linea interpretativa che valorizza la coerenza interna del procedimento esecutivo e la sua finalizzazione esclusiva alla tutela del credito . Il riferimento alla ragionevole durata del processo, utilizzato per superare questioni di litisconsorzio necessario in presenza di manifesta infondatezza del ricorso, rafforza l’idea di un sistema orientato all’effettività e alla funzionalità, piuttosto che alla proliferazione di contenziosi accessori .

Le ricadute applicative sono significative. Nei casi in cui la seconda vendita consenta il soddisfacimento integrale dei creditori, il giudice dell’esecuzione non potrà emettere il decreto di condanna a favore del debitore per la differenza di prezzo. La cauzione incamerata confluirà nel ricavato da distribuire, ma l’ulteriore differenza rimarrà irrilevante ai fini endoesecutivi. Solo ove residuino creditori insoddisfatti si attiverà il meccanismo risarcitorio interno al processo.

Questo pronunciamento della Corte di Cassazione restituisce centralità alla struttura teleologica dell’esecuzione forzata, riaffermando che il danno risarcibile ex artt. 509 e 587 cod. proc. civ. è un danno qualificato, radicato nell’interesse dei creditori alla massimizzazione del realizzo. Il debitore, pur coinvolto nella vicenda, non può appropriarsi di uno strumento concepito per la tutela di un interesse altrui. L’unità del sistema esecutivo viene così preservata attraverso una rigorosa delimitazione dei soggetti legittimati e delle pretese azionabili al suo interno, con una soluzione che, lungi dall’essere meramente formalistica, si fonda su una lettura strutturale dell’intero impianto normativo.

26 febbraio 2026

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