Autonomia negoziale e simulazione nei trasferimenti immobiliari in sede di separazione consensuale. Cassazione 3442/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La progressiva espansione dell’autonomia privata nell’ambito delle crisi coniugali ha determinato un’evoluzione significativa della struttura e della funzione degli accordi di separazione consensuale. L’ordinanza n. 3442/2026 della Corte di cassazione si colloca in tale traiettoria, riaffermando un principio destinato a incidere in modo non marginale sull’assetto sistematico dei rapporti tra diritto di famiglia e diritto delle obbligazioni: le pattuizioni patrimoniali inserite nel verbale di separazione omologato, quando non siano direttamente funzionali al contenuto tipico dell’accordo di separazione, restano assoggettabili all’azione di simulazione proposta dal terzo creditore del coniuge disponente.

Il punto di emersione del problema non risiede nella validità delle clausole traslative inserite nell’accordo omologato, ormai riconosciuta sul piano formale e sostanziale. La questione investe piuttosto la loro qualificazione causale e la conseguente disciplina applicabile in caso di conflitto con le ragioni creditorie. L’ordinanza in esame, in linea con un orientamento consolidato, muove da una distinzione concettuale che assume rilievo dirimente: la separazione consensuale presenta un contenuto essenziale, riconducibile alla regolazione della convivenza cessata e dei doveri coniugali nel periodo successivo, e un contenuto eventuale, costituito da pattuizioni che, pur collocate nel medesimo contesto procedimentale, trovano causa in una autonoma determinazione negoziale.

L’argomentazione non si limita a ribadire tale distinzione, ma ne valorizza la funzione sistemica. Le attribuzioni patrimoniali che eccedono la soddisfazione dell’obbligo di mantenimento o la sistemazione immediata dei rapporti familiari si configurano come negozi dispositivi in senso proprio, espressione della libertà contrattuale di cui all’art. 1321 c.c., e non come meri segmenti del negozio familiare. Esse possono convivere nel medesimo atto omologato, ma non si fondono con la causa tipica della separazione. Ne deriva una duplice conseguenza: da un lato, tali pattuizioni sono valide ed efficaci quale titolo per la trascrizione; dall’altro, non sono sottratte alle ordinarie categorie invalidanti o inefficaci previste dall’ordinamento.

In questa prospettiva, l’azione di simulazione disciplinata dall’art. 1414 c.c. assume un ruolo centrale. L’ordinanza ribadisce che il terzo creditore, ove alleghi e provi il carattere pregiudizievole del negozio, può chiedere la declaratoria di inefficacia assoluta dell’atto simulato, con l’effetto di ricostituire la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. La particolarità del contesto familiare non incide sulla struttura dell’azione, che conserva la propria funzione tipica di accertamento della divergenza tra volontà dichiarata e volontà reale.

È qui che l’arresto in commento compie un passaggio teoricamente significativo. La difesa della parte ricorrente aveva prospettato l’assenza di una divergenza simulatoria in senso tecnico, sostenendo che le parti avevano effettivamente voluto il trasferimento immobiliare, sia pure con finalità di sottrazione ai creditori. L’ordinanza respinge tale impostazione, valorizzando la ricostruzione presuntiva operata dal giudice di merito, il quale aveva individuato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a rivelare la natura meramente apparente del trasferimento.

La ricostruzione operata in sede di merito, e ritenuta insindacabile in sede di legittimità, si fonda su una lettura globale delle circostanze: la coincidenza temporale tra l’emersione delle pretese creditorie e la stipulazione degli accordi; la totale dismissione del patrimonio immobiliare; la permanenza del disponente nella gestione e nel godimento dei beni trasferiti; la prosecuzione della convivenza di fatto. Tali elementi, valutati nella loro convergenza, hanno consentito di inferire che il trasferimento non fosse destinato a produrre effetti reali tra le parti, ma costituisse uno schermo rispetto all’aggressione esecutiva.

La questione non si esaurisce nella verifica probatoria. Essa interroga la stessa nozione di simulazione nel contesto familiare. Se si accedesse alla tesi secondo cui la volontà effettiva di sottrarre i beni ai creditori escluderebbe la simulazione in senso tecnico, si finirebbe per svuotare di contenuto la tutela del terzo ogniqualvolta le parti abbiano perseguito consapevolmente un risultato dispositivo. La decisione in esame evita tale esito, riaffermando che la volontà simulatoria non coincide con l’intento fraudolento, ma con l’accordo di non attribuire all’atto gli effetti che esso formalmente enuncia. Quando il trasferimento resta privo di reale alterazione dell’assetto patrimoniale, la divergenza sussiste, anche se sorretta da una finalità ulteriore.

In controluce emerge una tensione strutturale tra due esigenze ordinamentali: la valorizzazione dell’autonomia privata nella gestione della crisi familiare e la tutela dell’affidamento dei terzi creditori. L’ordinanza sembra comporre tale tensione attraverso un criterio di autonomia qualificata. L’autonomia negoziale dei coniugi è pienamente riconosciuta e protetta, ma soltanto entro il perimetro della effettività causale. L’inserimento della pattuizione nel verbale omologato non produce una sorta di immunità rispetto alle azioni di diritto comune; al contrario, l’omologazione attiene alla conformità dell’accordo all’interesse familiare, non alla sua opponibilità ai terzi sotto il profilo della garanzia patrimoniale.

La rilevanza sistemica della pronuncia si coglie anche sotto il profilo processuale. L’ordinanza delimita con nettezza l’ambito del sindacato di legittimità in materia di prova della simulazione, ribadendo che la valutazione delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. rientra nel potere esclusivo del giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente coerente. Ne deriva un rafforzamento della stabilità delle decisioni che accertano la simulazione in presenza di un quadro indiziario articolato, con effetti rilevanti in termini di prevedibilità del contenzioso.

L’impatto applicativo della decisione si proietta oltre il caso concreto. La possibilità di esperire l’azione di simulazione nei confronti di trasferimenti immobiliari contenuti in accordi di separazione omologati implica che tali atti debbano essere strutturati con particolare attenzione alla coerenza tra dichiarazione e comportamento successivo delle parti. Ogni scarto tra assetto formale e gestione sostanziale dei beni può costituire elemento sintomatico di una divergenza simulatoria.

Sotto il profilo economico-giuridico, la pronuncia contribuisce a ridefinire l’equilibrio tra libertà di organizzazione del patrimonio familiare e responsabilità patrimoniale verso i creditori. La crisi coniugale non può trasformarsi in uno strumento di riallocazione opportunistica degli assetti proprietari a danno della par condicio creditorum. Il riconoscimento della validità formale delle clausole traslative non equivale alla loro insindacabilità sostanziale. L’ordinamento, nel consentire ai coniugi di regolare in modo tendenzialmente completo i propri rapporti, non rinuncia a presidiare la funzione di garanzia del patrimonio.

Si potrebbe obiettare che l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. costituisca rimedio più coerente rispetto a fattispecie connotate da finalità fraudolente. Tuttavia, la scelta di qualificare il trasferimento come simulato consente un effetto più radicale: l’accertamento che l’atto non ha mai prodotto effetti tra le parti. In tal modo, la tutela del creditore si fonda non sulla mera inefficacia relativa, ma sull’inesistenza sostanziale dell’alterazione patrimoniale. La differenza non è meramente tecnica; essa incide sulla ricostruzione dei rapporti interni e sulla distribuzione dei rischi tra i soggetti coinvolti.

L’ordinanza n. 3442/2026 consolida un modello interpretativo nel quale la separazione consensuale si configura come contenitore procedimentale capace di accogliere negozi eterogenei, ma non di assorbirne la disciplina. La causa familiare e la causa patrimoniale possono coesistere, ma non si confondono. Quando la seconda si rivela apparente, l’ordinamento consente al terzo di disvelarne la natura effettiva, riaffermando il principio secondo cui l’autonomia privata, pur ampia, non può tradursi in uno strumento di elusione della responsabilità patrimoniale.

In tale prospettiva, la pronuncia contribuisce a chiarire che la tutela dell’affidamento dei creditori non è un limite esterno e occasionale all’autonomia coniugale, bensì un elemento strutturale dell’ordine giuridico patrimoniale. La crisi del vincolo matrimoniale, pur incidendo sulla sfera personale, non sospende la regola della responsabilità patrimoniale universale. La separazione può ridisegnare gli equilibri interni della coppia, ma non può alterare, se non nei limiti consentiti dalla legge, la posizione dei terzi rispetto al patrimonio del debitore.

18 febbraio 2026

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Qualificazione delle promozioni commerciali e onere di istanza nell’esimente sanzionatoria tributaria. Cassazione 3466/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 3466 del 17 febbraio 2026 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, interviene su un terreno in cui diritto tributario, disciplina delle manifestazioni a premio e struttura del rapporto sanzionatorio si intersecano in modo non lineare, generando una zona di attrito interpretativo che supera la mera qualificazione civilistica dell’operazione commerciale. La controversia trae origine da una formula promozionale fondata sull’acquisto congiunto di almeno tre prodotti, con attribuzione gratuita del meno costoso. Il nodo non si esaurisce nella dicotomia tra sconto e premio, ma investe la configurazione giuridica dell’operazione quale presupposto per la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto e per la conseguente applicazione del regime sostitutivo previsto per le manifestazioni a premio.

La ricostruzione normativa operata dalla Corte si fonda sul coordinamento tra l’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall’art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. In tale assetto, la non detraibilità dell’imposta relativa a beni o servizi utilizzati per manifestazioni a premio assume la funzione di clausola di chiusura, volta a neutralizzare forme di promozione che, pur innestandosi su operazioni imponibili, introducano un elemento di gratuità idoneo ad alterare la simmetria dell’imposta sul valore aggiunto. La ratio non è sanzionatoria, bensì sistemica: evitare che la gratuità si traduca in un vantaggio fiscale non coerente con il principio di neutralità.

Il punto critico riguarda la qualificazione dell’operazione. La tesi difensiva tendeva a sussumere la fattispecie nella categoria delle vendite promozionali con sconto in natura, rientranti nelle esclusioni di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 430 del 2001. La Corte, invece, valorizza un criterio sostanziale: la cessione di un bene ulteriore rispetto a quelli acquistati, ancorché senza corrispettivo, integra un’offerta premiale e non uno sconto. Lo sconto, infatti, incide sul prezzo del bene acquistato; il premio aggiunge un bene distinto al sinallagma principale. La differenza non è meramente semantica, ma strutturale: nel primo caso il prezzo si riduce, nel secondo il prezzo rimane invariato e si affianca un’attribuzione gratuita.

In questa prospettiva, la promozione in esame viene ricondotta allo schema della promessa al pubblico ex art. 1989 cod. civ., richiamato espressamente dal regolamento sulle manifestazioni a premio. L’operazione si configura come negozio unilaterale non recettizio che vincola il promotore verso una platea indeterminata di destinatari al verificarsi di una condizione oggettiva. La funzione economica è quella di incentivare l’acquisto mediante l’offerta di un vantaggio aggiuntivo; la funzione giuridica è quella di assumere un’obbligazione autonoma rispetto al contratto di vendita. È proprio questa autonomia a rendere incompatibile la qualificazione in termini di mero sconto.

L’argomento centrale dell’ordinanza risiede nell’interpretazione restrittiva delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 6 del d.P.R. n. 430 del 2001. Trattandosi di deroghe a un regime generale, esse non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati. La scelta interpretativa appare coerente con la logica delle eccezioni normative, ma solleva un interrogativo sistemico: fino a che punto la distinzione tra premio e sconto può fondarsi esclusivamente sulla struttura formale dell’operazione, prescindendo dalla sua funzione economica complessiva?

Se si adotta una lettura economico-sostanziale, l’operazione “tre per due” potrebbe essere considerata una modulazione del prezzo medio unitario, ossia una riduzione indiretta del corrispettivo complessivo. Tuttavia, la Corte privilegia un criterio giuridico-formale: la mancanza di una riduzione esplicita del prezzo e la presenza di un bene ceduto gratuitamente conducono alla qualificazione come operazione a premio. Ne deriva una tensione tra neutralità dell’imposta sul valore aggiunto e disciplina speciale delle manifestazioni promozionali, tensione risolta in favore della seconda.

Il profilo di maggiore rilievo sistematico, tuttavia, concerne la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L’ordinanza affronta un contrasto giurisprudenziale relativo alla rilevabilità d’ufficio dell’esimente prevista dall’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La questione non è marginale: essa incide sulla struttura del processo tributario e sull’equilibrio tra principio dispositivo e poteri officiosi del giudice.

La Corte riafferma la necessità di una tempestiva domanda del contribuente per attivare il potere di disapplicazione, superando un orientamento che ammetteva la rilevazione officiosa. La motivazione si fonda sul principio della domanda e sulla parità delle armi processuali, richiamando implicitamente la natura impugnatoria del giudizio tributario. L’esimente non costituisce un elemento strutturale della pretesa sanzionatoria, ma un fatto impeditivo che deve essere allegato e provato da chi vi ha interesse.

La nozione di obiettiva incertezza normativa viene delineata in termini rigorosi: non è sufficiente un generico contrasto interpretativo, ma occorre una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento risulti concettualmente difficoltoso per equivoci intrinseci del testo normativo. L’onere probatorio grava integralmente sul contribuente. In tal modo, l’esimente assume la fisionomia di un rimedio eccezionale, non di una clausola generale di equità.

Questa impostazione produce un duplice effetto. Da un lato, rafforza la dimensione dispositiva del processo tributario, limitando l’iniziativa officiosa del giudice. Dall’altro, accentua la responsabilità strategica del contribuente, che deve formulare espressamente la domanda e articolare puntualmente le ragioni dell’incertezza. L’inerzia processuale si traduce in definitiva preclusione.

L’ordinanza, inoltre, chiarisce che le circolari amministrative non costituiscono fonte di diritto e non vincolano né il giudice né il contribuente. Tale affermazione, pur consolidata, assume particolare rilievo in un contesto in cui la qualificazione delle operazioni promozionali è stata oggetto di prassi interpretative non sempre univoche. La mancata vincolatività delle circolari impedisce di fondare sull’affidamento in esse riposto una presunzione automatica di incertezza normativa.

Si assiste, dunque, a una duplice operazione di delimitazione: sul piano sostanziale, attraverso la qualificazione restrittiva delle ipotesi di esclusione dal regime delle manifestazioni a premio; sul piano processuale, mediante la riaffermazione dell’onere di istanza per la disapplicazione delle sanzioni. L’effetto complessivo è quello di irrigidire il sistema, riducendo gli spazi di flessibilità interpretativa.

Non può trascurarsi, tuttavia, che la complessità della disciplina delle promozioni commerciali deriva dall’intreccio tra normativa tributaria, regolazione amministrativa e principi civilistici. In tale contesto, l’obiettiva incertezza non è fenomeno patologico, ma espressione di una stratificazione normativa. La scelta di subordinare la disapplicazione a un’espressa domanda risponde all’esigenza di certezza processuale, ma rischia di sacrificare l’effettività della tutela in presenza di incertezze realmente strutturali.

La pronuncia segna, in definitiva, un punto di equilibrio tra esigenze di coerenza sistemica e rispetto delle regole processuali. La qualificazione dell’operazione promozionale come promessa al pubblico conferma la centralità del dato giuridico-formale nella ricostruzione del presupposto impositivo. La necessità di un’istanza per l’esimente sanzionatoria riafferma la natura dispositiva del processo tributario e il ruolo attivo del contribuente nella costruzione della propria difesa.

Resta aperta la questione se, in un sistema caratterizzato da elevata complessità normativa, l’obiettiva incertezza debba essere trattata come mera eccezione o come indice di una tensione sistemica più profonda. L’ordinanza opta per la prima soluzione, collocando l’incertezza entro confini rigorosamente processuali. In tal modo, il giudice di legittimità non si limita a risolvere una controversia sulla qualificazione di una promozione commerciale, ma ridefinisce il perimetro operativo dell’esimente sanzionatoria, con ricadute che travalicano il caso concreto e incidono sulla prassi difensiva nel contenzioso tributario.

18 febbraio 2026

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Qualifica soggettiva e autore mediato nei reati di bancarotta documentale. Cassazione 6314/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’interferenza tra struttura soggettiva dei reati fallimentari e meccanismi generali di imputazione rappresenta un banco di prova privilegiato per la tenuta del principio di legalità in materia penale dell’impresa. La sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, n. 6314/2026, intervenendo su una vicenda di bancarotta documentale e semplice connessa al dissesto di una società a responsabilità limitata, riporta al centro del dibattito un nodo teorico di particolare delicatezza: la possibilità di estendere la figura dell’autore mediato, ai sensi dell’art. 48 cod. pen., ai reati c.d. propri, e in particolare a quelli di bancarotta, al fine di imputare in via esclusiva il fatto all’estraneo privo della qualifica soggettiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice .

La decisione si colloca in un contesto fattuale connotato da una marcata dissociazione tra gestione formale e gestione sostanziale della contabilità societaria. Secondo quanto emerge dalla ricostruzione operata nei giudizi di merito, la professionista incaricata della tenuta delle scritture avrebbe alterato i dati contabili, occultando l’effettiva esposizione debitoria verso l’erario e trattenendo somme destinate al pagamento di imposte. Gli amministratori, destinatari di rassicurazioni reiterate, avrebbero acquisito consapevolezza della reale situazione solo in un momento successivo, attivandosi quindi per iniziative di composizione della crisi. In primo grado, tale assetto aveva condotto all’assoluzione degli amministratori e all’esclusione della responsabilità della professionista per i reati propri di bancarotta; in appello, la prospettiva era stata rovesciata, con condanna della professionista anche per bancarotta fraudolenta documentale e affermazione di responsabilità degli amministratori per bancarotta semplice.

La Corte di legittimità, annullando con rinvio, affronta due direttrici problematiche strettamente connesse: da un lato, la tenuta motivazionale del ribaltamento della pronuncia assolutoria; dall’altro, la configurabilità della responsabilità esclusiva dell’estraneo quale autore mediato del reato proprio. È su quest’ultimo versante che la pronuncia assume un rilievo sistemico che travalica il caso concreto.

I reati di bancarotta, come noto, sono costruiti quali reati propri, in cui la qualifica soggettiva dell’agente — imprenditore dichiarato fallito o soggetto equiparato — integra elemento costitutivo della fattispecie. L’assenza di tale qualifica non rappresenta un mero dato esterno, ma incide sulla tipicità del fatto. La condotta materiale, ove posta in essere da un soggetto privo di quella posizione qualificata, può risultare penalmente irrilevante o integrare diversa fattispecie, ma non può automaticamente trasmigrare nel perimetro del reato proprio in difetto del presupposto soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

L’art. 48 cod. pen., che disciplina l’ipotesi dell’autore mediato attraverso l’induzione in errore del soggetto agente, costituisce strumento di espansione della responsabilità in presenza di una dissociazione tra autore materiale e dominus dell’azione. La giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto applicabile tale schema anche ai reati propri, valorizzando l’ipotesi in cui il soggetto qualificato agisca quale mero strumento inconsapevole dell’estraneo. Tuttavia, la decisione in commento opera una delimitazione significativa di tale apertura, ponendo un argine all’estensione automatica del paradigma dell’autoria mediata ai reati fallimentari.

Il punto di frizione è rappresentato dalla natura della cooperazione tra intraneus ed extraneus. Nei casi richiamati dalla giurisprudenza come esempi di applicazione dell’art. 48 cod. pen. ai reati propri, la struttura del fatto è caratterizzata da una cooperazione materiale in cui il soggetto qualificato realizza la condotta tipica, sebbene indotto in errore dall’estraneo; l’azione dell’intraneus rimane elemento necessario per la consumazione del reato proprio, e l’estraneo assume il ruolo di autore mediato in quanto dominus dell’inganno che strumentalizza l’altrui condotta.

Nel caso esaminato, viceversa, la Corte osserva che la falsificazione delle scritture sarebbe interamente riconducibile alla professionista, mentre agli amministratori sarebbe imputabile, semmai, una condotta omissiva di controllo. In tale assetto, la prospettazione accusatoria mirava a qualificare la professionista quale autore mediato del reato proprio, sostenendo che l’inganno perpetrato nei confronti degli amministratori li avrebbe indotti a porre in essere le condotte rilevanti ai fini della bancarotta. Ma qui si innesta la torsione sistematica: se la condotta materiale tipica non è realizzata dall’intraneus, bensì dall’estraneo, e l’elemento soggettivo dell’estraneo non è orientato alla realizzazione del reato proprio in capo al soggetto qualificato, l’applicazione dell’art. 48 cod. pen. si traduce in una sostanziale elusione del requisito della qualifica soggettiva.

La Corte ravvisa, in tale prospettiva, un rischio di dilatazione eccessiva dell’ambito applicativo dell’autoria mediata, con conseguente compressione del principio di tipicità. La qualifica soggettiva, da elemento costitutivo della fattispecie, verrebbe degradata a presupposto meramente formale, superabile mediante un artificio ricostruttivo che attribuisce all’estraneo la paternità di un reato che, per definizione legale, presuppone una posizione qualificata non in suo possesso.

La decisione compie così un rovesciamento prospettico rispetto a un orientamento espansivo: non è l’art. 48 cod. pen. a fungere da chiave universale per colmare ogni lacuna imputativa nei reati propri, ma è la struttura della fattispecie incriminatrice a delimitare il perimetro dell’autoria mediata. L’interpretazione non può spingersi sino a ricostruire un reato proprio privo del suo elemento qualificante, pena la violazione del principio di legalità sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. e dall’art. 1 cod. pen.

Tale impostazione presenta ricadute rilevanti sul piano della responsabilità del professionista esterno nelle crisi d’impresa. L’estraneo può concorrere nel reato proprio dell’imprenditore, ove fornisca un contributo materiale o morale consapevole alla realizzazione della condotta tipica; ma non può essere chiamato a rispondere in via esclusiva di quel reato in assenza di un intraneus autore del fatto tipico. Diversamente, si introdurrebbe una forma surrettizia di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera efficienza causale dell’inganno rispetto a un evento di dissesto, prescindendo dalla struttura legale del reato.

La pronuncia, peraltro, non esclude la rilevanza penale delle condotte della professionista. Al contrario, lascia aperta la possibilità di configurare ipotesi concorsuali nei reati concretamente ascrivibili agli amministratori, nonché l’integrazione di diverse fattispecie incriminatrici, quali l’appropriazione indebita o la truffa, ove ne ricorrano i presupposti. Ciò conferma che il limite posto all’autoria mediata nei reati di bancarotta non si traduce in un vuoto di tutela, ma in una riallocazione corretta delle responsabilità secondo la tipicità delle singole fattispecie.

Sul piano della bancarotta semplice per omessa richiesta di fallimento, la Corte richiama altresì l’esigenza di una motivazione rafforzata in caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria, specie quando la responsabilità degli amministratori si fondi su un giudizio di colpevole inerzia rispetto a informazioni alterate dall’estraneo. La valutazione della prevedibilità e dell’evitabilità del dissesto non può prescindere dall’accertamento del grado di affidamento legittimo riposto nella professionalità del consulente e dalla verifica concreta dei flussi informativi disponibili.

Ne emerge una concezione della responsabilità penale d’impresa che rifugge da automatismi e che impone di distinguere tra delega organizzativa e spoliazione della funzione di controllo. L’affidamento a un professionista esterno non esonera l’imprenditore dagli obblighi di vigilanza; tuttavia, l’inganno sistematico e la manipolazione dei dati contabili possono incidere sulla configurabilità dell’elemento soggettivo, escludendo la colpa o il dolo ove l’errore risulti incolpevole.

La sentenza n. 6314/2026 si segnala dunque per aver ricondotto il dibattito sull’autore mediato nei reati propri entro i confini della tipicità, evitando che l’esigenza di repressione delle frodi societarie conduca a soluzioni interpretative eccedenti il dato normativo . In un sistema in cui la crisi d’impresa è sempre più spesso il risultato di interazioni complesse tra organi sociali e professionisti esterni, la chiarezza dei criteri di imputazione assume valore non solo dogmatico, ma anche economico-istituzionale: la prevedibilità delle conseguenze penali costituisce infatti condizione essenziale per la corretta allocazione dei rischi e per l’equilibrio tra autonomia gestionale e controllo di legalità.

La delimitazione dell’autoria mediata nei reati di bancarotta non rappresenta, pertanto, un arretramento della tutela, bensì un presidio della coerenza sistemica. Il diritto penale dell’economia, proprio perché incide su scelte imprenditoriali e su assetti organizzativi complessi, non può prescindere da una rigorosa aderenza alla struttura legale delle fattispecie, pena la trasformazione dell’interprete in legislatore di fatto. In questa prospettiva, la decisione in esame offre un contributo significativo alla ricostruzione dei confini tra concorso di persone, autore mediato e reato proprio, riaffermando la centralità della qualifica soggettiva quale elemento non surrogabile della tipicità penale.

18 febbraio 2026

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