Qualificazione sostanziale e forma solenne nel riassetto generazionale d’impresa. Cassazione 4376/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 26 febbraio 2026, n. 4376, interviene su una delle zone più sensibili dell’ingegneria giuridica familiare d’impresa: la linea di confine tra riassetto societario interno e patto di famiglia, con le conseguenze che ne derivano sul piano formale e, in ultima analisi, sulla stessa validità del programma negoziale. Il provvedimento, pronunciato all’esito del giudizio iscritto al n. 27688/2019 R.G., cassa con rinvio la decisione della corte territoriale, ritenendo fondato il motivo con cui si censurava l’esclusione della riconducibilità dell’accordo allo schema delineato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile .
Il caso sottoposto al vaglio di legittimità muove da un articolato accordo familiare con il quale i genitori e i figli avevano ridisegnato l’assetto proprietario di due società riconducibili al medesimo nucleo, prevedendo attribuzioni differenziate tra i discendenti, conguagli patrimoniali, diritti di abitazione e una rendita vitalizia in favore dei genitori. Il tribunale aveva ravvisato in tale complesso negoziale un patto di famiglia nullo per difetto della forma dell’atto pubblico, prescritta dall’articolo 768-ter cod. civ. a pena di nullità. La corte d’appello aveva invece escluso la qualificazione in termini di patto di famiglia, valorizzando la circostanza che i figli fossero già soci delle società interessate e che difettasse la figura del disponente che trasferisce l’azienda o le partecipazioni di controllo ai discendenti. Ne aveva tratto la conclusione circa la validità dell’accordo anche in assenza della forma solenne.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4376/2026, ribalta l’impostazione, osservando come l’analisi del giudice di merito si sia arrestata a un dato strutturale – la preesistenza della qualità di soci in capo ai discendenti – senza verificare la funzione complessiva dell’operazione . In tal modo, secondo il Supremo Collegio, è rimasto in ombra l’elemento teleologico che costituisce il vero criterio distintivo dell’istituto: la finalizzazione dell’assetto negoziale alla stabile prosecuzione dell’impresa in capo alla generazione successiva, mediante un’anticipazione degli effetti successori limitatamente al segmento rappresentato dall’azienda o dalle partecipazioni.
Il passaggio argomentativo centrale si coglie laddove la Corte richiama la nozione legale di patto di famiglia, quale contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie partecipazioni a uno o più discendenti, con la necessaria partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove si aprisse in quel momento la successione . La trasferibilità anche parziale e la necessità della liquidazione delle spettanze riservate ai non assegnatari costituiscono indici che non possono essere obliterati mediante una lettura atomistica delle clausole.
L’arresto in esame sollecita una riflessione di sistema che travalica il singolo caso. L’introduzione del capo V-bis nel libro II del codice civile ha rappresentato una deroga espressa al divieto dei patti successori di cui all’articolo 458 cod. civ., in funzione della continuità dell’impresa familiare. Il legislatore ha inteso offrire uno strumento idoneo a neutralizzare il rischio di frammentazione proprietaria e di paralisi decisionale che può derivare dall’apertura della successione, soprattutto in presenza di una pluralità di legittimari.
Tuttavia, la qualificazione di un complesso accordo familiare come patto di famiglia non può essere affidata a una verifica meramente formale dei requisiti soggettivi o alla ricerca di una cessione ex novo della totalità delle partecipazioni. La sentenza n. 4376/2026 sembra assumere un criterio sostanzialistico, orientato alla funzione economico-sociale dell’operazione. Se l’assetto negoziale, considerato nella sua globalità, è diretto a ridisegnare in modo stabile la titolarità e il controllo dell’impresa tra i discendenti, anticipando l’effetto distributivo che si produrrebbe con l’apertura della successione, allora la riconducibilità allo schema legale non può essere esclusa solo perché i beneficiari già detenevano quote sociali .
In questo rovesciamento prospettico si coglie la portata sistemica della decisione. Non è la novità soggettiva del subentro a qualificare il patto, bensì la ristrutturazione programmata dell’assetto proprietario in funzione successoria. L’anticipazione non coincide con l’azzeramento delle posizioni pregresse, ma con la loro ridefinizione in un quadro unitario che tende a stabilizzare la governance post mortem.
La conseguenza è di rilievo sul piano della forma. L’articolo 768-ter cod. civ. impone l’atto pubblico a pena di nullità, in ragione della complessità dell’operazione, della componente di liberalità e dell’incidenza su diritti riservati. Se l’accordo, pur denominato diversamente, integra in concreto un patto di famiglia, la mancanza della forma solenne ne determina l’invalidità. La Corte di cassazione, cassando con rinvio, demanda al giudice di merito una rinnovata indagine sullo scopo complessivo del programma negoziale, affinché si accerti se esso realizzi un patto successorio consentito ma formalmente tipizzato .
La decisione assume rilievo anche sotto un ulteriore profilo: il rapporto tra autonomia privata e tipicità. Il patto di famiglia è contratto tipico, con una disciplina inderogabile in punto di partecipazione dei legittimari e di forma. Laddove le parti perseguano la medesima funzione attraverso uno schema atipico o attraverso una combinazione di atti collegati, la riqualificazione giudiziale diviene inevitabile. Non è consentito, in altre parole, aggirare la disciplina imperativa mediante una frammentazione artificiosa del programma negoziale.
Il richiamo della Corte alla necessità di scrutinare il “complesso negoziale” segnala l’esigenza di un approccio unitario. Le attribuzioni ai figli, i conguagli, le donazioni compensative, la previsione di diritti di abitazione e di rendite vitalizie in favore dei genitori costituiscono elementi che, se coordinati in un disegno coerente, rivelano la funzione anticipatoria della successione. La presenza di operazioni societarie, quali scissioni asimmetriche, non muta la sostanza se esse sono funzionali alla redistribuzione delle partecipazioni tra i discendenti.
Dal punto di vista operativo, la pronuncia impone una particolare cautela nella strutturazione dei passaggi generazionali. La linea di demarcazione tra accordo di riassetto societario e patto di famiglia non può essere tracciata sulla base di formule lessicali o di etichette negoziali. Occorre interrogarsi sulla funzione perseguita e sulla stabilità dell’assetto risultante. Se l’obiettivo è quello di anticipare la sistemazione successoria dell’impresa, assicurandone la continuità in capo a determinati discendenti, la forma dell’atto pubblico non rappresenta un mero adempimento formale, ma condizione di validità.
Si tratta di un approccio coerente con la ratio dell’istituto. La partecipazione necessaria di tutti i legittimari e la previsione di liquidazioni compensative sono strumenti di tutela preventiva, volti a evitare future azioni di riduzione e conflitti successori. La forma solenne assicura la ponderazione dell’atto e la consapevolezza delle sue implicazioni. Ridurre il patto di famiglia a una mera cessione tra soci significherebbe svuotare di contenuto la scelta legislativa.
La sentenza n. 4376/2026, nel valorizzare il criterio funzionale, riafferma che la qualificazione giuridica non può prescindere dalla causa concreta. L’anticipazione degli effetti successori, anche solo per una parte del patrimonio rappresentata dall’impresa o dalle partecipazioni, costituisce l’elemento decisivo. In tale prospettiva, la continuità dell’impresa non è un risultato eventuale, ma il fine immanente dell’operazione.
Il rinvio disposto dalla Corte non chiude il caso, ma indica una traiettoria interpretativa che incide sulla prassi. Il giudice del merito dovrà verificare se il programma negoziale, nella sua unitarietà, integri un patto di famiglia e, in caso affermativo, trarne le conseguenze in punto di nullità per difetto di forma . La portata sistemica della decisione consiste proprio nell’aver ricondotto al centro dell’analisi la funzione successoria anticipata, sottraendo la qualificazione a una lettura meramente strutturale.
Ne deriva una più intensa responsabilizzazione dei professionisti coinvolti nella pianificazione dei passaggi generazionali. L’uso di strumenti societari sofisticati non esonera dal confronto con la disciplina dei patti successori consentiti. Laddove l’operazione sia funzionale alla stabilizzazione dell’assetto proprietario in vista della successione, la tipicità del patto di famiglia si impone, con le sue garanzie e i suoi vincoli formali. La continuità dell’impresa, obiettivo perseguito dal legislatore, non può essere affidata a costruzioni che ne eludano i presidi di legalità.
28 febbraio 2026
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Confisca per equivalente e responsabilità solidale nei reati tributari d’impresa. Cassazione 7647/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La sentenza della Corte di cassazione, Terza Sezione penale, 26 febbraio 2026, n. 7647, si colloca in un punto di frizione sistemica che da tempo attraversa il diritto penale tributario: la qualificazione funzionale della confisca per equivalente quando il profitto del reato non si radica nel patrimonio dell’autore, bensì in quello dell’ente nel cui interesse l’illecito è stato realizzato. Il provvedimento, pronunciato all’esito dell’udienza del 4 dicembre 2025 e depositato il 26 febbraio 2026 (R.G.N. 29662/2025), affronta in modo diretto la questione della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore disposto nei confronti di un concorrente in reati di cui agli artt. 2, 5 e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l’intero profitto generato dall’illecito, ancorché tale profitto si sia tradotto in un risparmio di spesa a favore della persona giuridica.
Il dato fattuale è noto: il ricorrente, professionista incaricato dell’apposizione del visto di conformità, contestava la misura reale assumendo che il proprio vantaggio economico si fosse limitato al compenso percepito, mentre l’intero risparmio d’imposta aveva beneficiato l’ente. La Corte respinge il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e riafferma la legittimità del sequestro per equivalente parametrato al profitto complessivo, purché non eccedente l’ammontare del vantaggio illecito complessivamente realizzato .
L’interesse sistematico della decisione non risiede tanto nell’esito, quanto nel percorso argomentativo che conduce a riconoscere, in tale peculiare contesto, una natura intrinsecamente punitiva della confisca di valore. Si tratta di un passaggio concettuale che merita di essere isolato: la misura, tipicamente configurata come surrogato della confisca diretta e dunque come strumento di riequilibrio patrimoniale, assume qui una valenza afflittiva autonoma, in quanto incide sul patrimonio di un soggetto che, in base alla struttura tipica della fattispecie, non è il destinatario immediato del profitto.
L’argomentazione muove dalla specificità dei reati tributari dichiarativi e di indebita compensazione. In tali ipotesi, il profitto consiste nel risparmio di spesa derivante dall’omesso versamento o dalla compensazione indebita; esso, per costruzione normativa, si consolida nel patrimonio dell’ente. L’autore materiale, spesso legato da rapporto organico o funzionale alla persona giuridica, opera per assicurare un vantaggio a un soggetto distinto. Ne deriva che la confisca per equivalente, quando colpisce il patrimonio della persona fisica, non si limita a ripristinare la situazione economica alterata dall’illecito, ma realizza una sottrazione che eccede l’arricchimento effettivamente conseguito.
È proprio questa eccedenza rispetto al vantaggio concretamente percepito che consente alla Corte di qualificare la misura come punitiva. La decisione richiama il dibattito sviluppatosi a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite in tema di concorso di persone e confisca di valore, valorizzando tuttavia la diversità strutturale dei reati tributari rispetto al modello del reato comune a profitto direttamente ripartibile. Nel concorso in reato comune, la solidarietà passiva nella confisca per equivalente rischia di confliggere con il principio di proporzionalità in senso retrospettivo, ove si prescinda dal vantaggio individuale. Nei reati tributari d’impresa, invece, la solidarietà si radica nella peculiare configurazione del profitto: non vi è una quota individuale oggettivamente scindibile, poiché il risparmio di spesa è unitario e riferibile all’ente.
La Corte, in tal modo, opera un rovesciamento prospettico: la natura punitiva della confisca non è un’anomalia da neutralizzare, bensì un elemento fisiologico del sistema repressivo tributario, funzionale a garantire l’effettività del recupero del profitto e a preservare l’interesse pubblico alla regolare percezione dei tributi, in coerenza con gli artt. 2, 23 e 53 Cost. La funzione antielusiva dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 non sarebbe assicurata se la misura fosse frammentata in quote ideali tra i concorrenti, con il rischio di attenuare l’effetto dissuasivo.
In questa chiave, la solidarietà passiva non è mutuata meccanicamente dal diritto civile, ma viene reinterpretata come strumento di garanzia dell’integrale ablazione del profitto. Il limite quantitativo resta quello dell’ammontare complessivo del vantaggio illecito, con divieto di duplicazione dell’espropriazione; ma entro tale confine il sequestro può essere disposto indifferentemente nei confronti di uno o più concorrenti, indipendentemente dalla dimostrazione di un arricchimento diretto .
Il nodo critico si sposta allora sul terreno della proporzionalità. Se la confisca per equivalente assume carattere punitivo, essa deve confrontarsi con il principio di proporzione tra severità della misura e gravità dell’illecito. La Corte affronta la questione distinguendo tra giudizio di proporzionalità in senso stretto e valutazione sistemica della scelta legislativa. Nel caso dei reati tributari commessi nell’interesse dell’ente, il disvalore della condotta non si esaurisce nel quantum del compenso percepito dal professionista, ma si radica nella partecipazione a un meccanismo che incide sugli interessi finanziari dello Stato e, in prospettiva, dell’Unione europea.
L’ablazione dell’intero profitto nei confronti del concorrente non viene dunque letta come automatica irragionevolezza, bensì come conseguenza della decisione legislativa di subordinare la confisca di valore all’impossibilità di procedere in via diretta nei confronti dell’ente. L’impraticabilità della confisca diretta costituisce il presupposto che attiva la responsabilità patrimoniale del concorrente, configurato come garante dell’effettività dell’ablazione. La misura resta eventuale, ma la sua eventualità è inscritta nella struttura stessa dell’illecito.
Non meno rilevante è il collegamento con le cause di non punibilità e con i meccanismi di estinzione del debito tributario. Il sistema conosce strumenti che, se tempestivamente attivati, impediscono o limitano l’operatività del sequestro finalizzato alla confisca. Ciò attenua la rigidità della risposta sanzionatoria e introduce elementi di flessibilità coerenti con il principio di proporzionalità. L’assetto complessivo non appare, nella prospettiva della Corte, manifestamente arbitrario né radicalmente irragionevole.
La decisione n. 7647 del 2026, pertanto, consolida un indirizzo che attribuisce alla confisca per equivalente nei reati tributari d’impresa una funzione bifronte: ripristinatoria quanto all’obiettivo di recupero del profitto, punitiva quanto all’incidenza sul patrimonio di chi non ha beneficiato direttamente del risparmio di spesa. L’ibridazione funzionale non è un difetto di coerenza, ma l’espressione di una politica criminale orientata alla massimizzazione dell’effettività.
Si apre, tuttavia, uno spazio di riflessione ulteriore. Se la persona fisica diviene garante dell’incapienza dell’ente, la linea di confine tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui si assottiglia. La Corte esclude che vi sia violazione dell’art. 27 Cost., valorizzando il rapporto organico e la partecipazione consapevole al fatto di reato. Resta però il tema della graduazione interna tra concorrenti, che viene rinviato alla dimensione dei rapporti interni, senza rilievo penale immediato. La solidarietà, così intesa, produce un effetto esterno unitario e lascia al diritto privato il compito di riequilibrare le posizioni.
La sentenza conferma che il diritto penale tributario si muove lungo una traiettoria di progressiva intensificazione degli strumenti ablatori. La confisca per equivalente non è più mera tecnica di sostituzione del bene direttamente collegato al reato, ma si configura come presidio centrale della strategia di contrasto all’evasione. L’effettività del prelievo diviene criterio ordinante dell’intero sistema repressivo.
Il rischio di una torsione eccessivamente afflittiva è bilanciato, secondo la Corte, dalla presenza di limiti normativi e dalla necessità di non superare il profitto complessivo. Ma il dato di fondo resta: nei reati tributari commessi nell’interesse dell’ente, la responsabilità patrimoniale del concorrente si espande fino a coprire l’intero vantaggio illecito, indipendentemente dal suo personale arricchimento. È in questa espansione che si coglie la cifra della decisione: la confisca di valore diviene strumento di presidio dell’interesse fiscale, capace di travalicare la logica strettamente compensativa e di assumere una valenza sanzionatoria pienamente integrata nel sistema.
27 febbraio 2026
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Caparra confirmatoria e opzione rimediale tra recesso e risoluzione giudiziale. Cassazione 4301/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La sentenza della Corte di cassazione n. 4301 del 25 febbraio 2026 interviene su una questione che, pur collocandosi nel perimetro tradizionale dell’art. 1385 c.c., continua a generare oscillazioni applicative: il rapporto tra caparra confirmatoria, recesso e risoluzione giudiziale per inadempimento. La decisione, nel ricondurre a coerenza sistematica la disciplina, assume rilievo non solo per la puntualizzazione del regime rimediale, ma anche per le implicazioni processuali concernenti la qualificazione della domanda e la funzione della consulenza tecnica d’ufficio.
Il caso sottoposto al vaglio di legittimità trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoposto a condizione sospensiva, relativa all’approvazione di un piano di lottizzazione e alla successiva stipulazione della convenzione urbanistica. A fronte del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo e del conseguente venir meno della stipula del definitivo, le parti hanno azionato pretese contrapposte: da un lato, la restituzione delle somme versate; dall’altro, la risoluzione per inadempimento dei promissari acquirenti, con trattenimento della caparra confirmatoria e richiesta di ulteriori danni.
La Corte d’appello aveva pronunciato la risoluzione per grave inadempimento dei promissari acquirenti, riconoscendo ai promittenti venditori il diritto di trattenere la caparra, ma rigettando la domanda di risarcimento ulteriore per difetto di allegazione e prova. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 4301/2026, ha censurato tale soluzione, affermando che la domanda di risoluzione ordinaria accompagnata dalla richiesta di danni ulteriori non è compatibile con l’automatico trattenimento della caparra quale liquidazione forfettaria del danno .
Il punto nodale della decisione consiste nella ricostruzione alternativa dei rimedi: l’esercizio del recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c. e la domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. non sono cumulabili in modo ibrido. La caparra confirmatoria svolge una funzione di liquidazione anticipata e convenzionale del danno solo nell’ambito del recesso. Qualora, invece, la parte non inadempiente opti per la risoluzione giudiziale e per il risarcimento secondo le regole generali, la caparra perde tale funzione forfettaria e si colloca all’interno del più ampio accertamento dell’an e del quantum debeatur.
La Corte afferma espressamente che va qualificata come domanda di risoluzione giudiziale, soggetta alla disciplina generale, e non come esercizio del diritto potestativo di recesso, l’azione con cui la parte, oltre alla risoluzione, chieda il pagamento del doppio della caparra o il diritto a trattenerla, unitamente al ristoro degli ulteriori danni . L’alternatività è dunque strutturale, non meramente processuale.
La pronuncia si colloca in linea di continuità con precedenti arresti, ma ne accentua la portata sistematica. La caparra confirmatoria viene ricondotta alla sua funzione tipica di clausola con effetti sostanzialmente liquidatori, idonea a predeterminare convenzionalmente il danno da inadempimento. Tuttavia, tale funzione è intrinsecamente collegata alla scelta del recesso. Se la parte non inadempiente domanda la risoluzione giudiziale e, al contempo, il risarcimento integrale, manifesta la volontà di non avvalersi della liquidazione convenzionale, ma di rimettere al giudice la determinazione del pregiudizio.
Il rovesciamento prospettico operato dalla Corte è significativo. Non è la mera richiesta formale di trattenere la caparra a qualificare l’azione come recesso; ciò che assume rilievo è la coerenza complessiva della pretesa. La presenza di una domanda di risarcimento ulteriore segnala l’abbandono della funzione forfettaria della caparra. La conseguenza è che il giudice, in tale ipotesi, non può riconoscere automaticamente il diritto a trattenerla, ma deve verificare il danno secondo le regole generali.
L’impatto sistemico della decisione si coglie considerando la struttura dell’art. 1385 c.c. La norma prevede, da un lato, la facoltà di recesso con ritenzione o esazione del doppio della caparra; dall’altro, la possibilità di domandare l’esecuzione o la risoluzione con risarcimento del danno. La disposizione non consente una sovrapposizione indifferenziata dei rimedi. La scelta è alternativa: o si accetta la liquidazione convenzionale, oppure si invoca la tutela ordinaria, con onere probatorio pieno.
Sotto il profilo processuale, la sentenza richiama l’attenzione sull’attività di qualificazione della domanda. Il giudice è tenuto a interpretare la pretesa alla luce del contenuto sostanziale e non del solo nomen iuris. Se la parte cumula risoluzione e danni ulteriori, la domanda non può essere convertita in recesso, poiché ciò altererebbe l’assetto voluto dall’attore e inciderebbe sull’onere probatorio. La qualificazione non è neutra: essa determina il regime della caparra e la distribuzione del rischio probatorio.
La decisione affronta altresì un ulteriore profilo, concernente la consulenza tecnica d’ufficio. La Corte ribadisce che il giudice può affidare al consulente non solo una funzione valutativa, ma anche percettiva, qualora l’accertamento dei fatti richieda specifiche cognizioni tecniche . In tal caso, è sufficiente che la parte abbia allegato il fatto costitutivo, spettando al giudice valutare la necessità dell’ausilio tecnico. Tale affermazione assume rilievo nel contesto delle domande risarcitorie, ove la determinazione del danno può richiedere accertamenti specialistici.
L’interazione tra regime della caparra e prova del danno evidenzia una tensione strutturale tra autonomia privata e controllo giudiziale. La caparra confirmatoria rappresenta uno strumento di allocazione preventiva del rischio, idoneo a ridurre l’incertezza e i costi di transazione. Tuttavia, la sua funzione è circoscritta all’ipotesi di recesso. Laddove la parte intenda ottenere un ristoro integrale, la logica dell’autoliquidazione cede il passo alla verifica giudiziale.
La pronuncia in esame riafferma, dunque, una distinzione concettuale che incide sull’assetto economico del contratto preliminare. Nei contesti immobiliari, la caparra assume spesso un ruolo centrale nella gestione del rischio di inadempimento. La possibilità di trattenerla automaticamente costituisce un incentivo alla stabilità degli scambi. Tuttavia, la scelta di agire per la risoluzione ordinaria comporta l’assunzione dell’onere probatorio e l’abbandono della certezza liquidatoria.
In tale prospettiva, la decisione contribuisce a chiarire che l’alternatività non è una mera opzione tecnica, ma un elemento strutturale dell’equilibrio contrattuale. L’ordinamento offre strumenti differenziati: la liquidazione convenzionale e la tutela integrale. La commistione tra i due rimedi genererebbe un indebito vantaggio, consentendo alla parte non inadempiente di beneficiare sia della predeterminazione del danno sia della possibilità di ottenere un ulteriore ristoro.
Le ricadute operative sono evidenti. Nella redazione degli atti introduttivi, occorre una scelta consapevole del rimedio. L’inserimento di una domanda di danni ulteriori, anche in via subordinata, può incidere sulla qualificazione dell’azione e precludere il riconoscimento automatico della caparra. Analogamente, nella fase di merito, il giudice deve evitare soluzioni ibride, come quella censurata, che riconoscano la ritenzione della caparra pur in presenza di una domanda di risoluzione con danni ulteriori non provati.
La sentenza n. 4301/2026 si inserisce, pertanto, in un percorso di razionalizzazione del sistema rimediale, ribadendo che l’autonomia privata e la tutela giudiziale si collocano su piani distinti. La caparra confirmatoria non è un meccanismo cumulativo, ma un’alternativa alla piena prova del danno. La chiarezza dell’opzione rimediale diviene così un presidio di coerenza sistemica e di certezza applicativa.
La decisione valorizza la struttura alternativa dei rimedi previsti dall’art. 1385 c.c., riaffermando che la scelta tra recesso e risoluzione giudiziale comporta conseguenze sostanziali e probatorie non eludibili. L’effetto sistemico è quello di ricondurre la caparra alla sua funzione tipica, evitando derive cumulative e preservando l’equilibrio tra autonomia contrattuale e controllo giudiziale.
27 febbraio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net







