La configurazione giuridica del ramo d’azienda tra autonomia funzionale, clausole di manleva e tutela dei lavoratori: riflessioni sistematiche alla luce della più recente giurisprudenza.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La riflessione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni ha progressivamente ridefinito la nozione di ramo d’azienda ex art. 2112 cod. civ., collocandola in un più ampio contesto di efficienza nella circolazione dei complessi aziendali e di tutela occupazionale. In tale evoluzione ermeneutica, la Suprema Corte ha costantemente valorizzato la compresenza dei requisiti della preesistenza dell’entità produttiva e della sua autonomia funzionale, intesi come parametri strutturali imprescindibili per l’operatività del principio di continuità dei rapporti di lavoro.

Inquadramento normativo e ratio legis

Il trasferimento d’azienda o di parte di essa è disciplina di matrice eurounitaria, oggi cristallizzata nella direttiva 2001/23/CE. Il legislatore interno, attraverso l’art. 2112 cod. civ., assicura la salvaguardia dei diritti dei lavoratori mediante la prosecuzione automatica del rapporto alle dipendenze del cessionario, con una solidarietà fra cedente e cessionario che opera quale strumento di rafforzamento della garanzia creditoria. La norma, letta sistematicamente con gli artt. 2555 ss. cod. civ. e con la disciplina concorsuale, persegue l’equilibrio tra libertà di iniziativa economica e tutela dell’occupazione, imponendo che il complesso trasferito presenti una consistenza organizzativa sufficiente a renderlo idoneo all’esercizio autonomo di un’attività economica.

La preesistenza dell’entità produttiva e la sua autonomia funzionale

Sul piano definitorio, l’indagine sull’autonomia funzionale si concentra sulla capacità del segmento trasferito di assolvere a un determinato obiettivo produttivo in via autonoma, senza dipendere, sotto il profilo tecnico, organizzativo e gestionale, da ulteriori strutture dell’alienante. L’accertamento di tale requisito è eminentemente fattuale e spetta al giudice del merito, investito del compito di verificare, in concreto, se l’insieme di beni, risorse umane e immateriali costituisca un sistema autosufficiente.

La preesistenza, d’altra parte, esige che l’organizzazione minima indispensabile sia già in essere prima dell’atto traslativo. Tale principio, di matrice europea, risponde all’esigenza di impedire pratiche elusive volte a costruire artificiosamente un complesso ad hoc, con l’unico fine di aggirare la disciplina di tutela dei lavoratori. La giurisprudenza ha chiarito che eventuali modifiche, ristrutturazioni o integrazioni successive al trasferimento non elidono, di per sé, la qualificazione originaria, salvo che alterino al punto da snaturare l’assetto organizzativo preesistente.

Il ruolo delle clausole di manleva e l’autonomia contrattuale

Particolare rilievo rivestono le pattuizioni con cui le parti regolano i reciproci rapporti di garanzia in ordine agli oneri derivanti dal personale trasferito. La clausola di manleva, frequentemente inserita nei contratti di cessione o di affitto di ramo, mira a disciplinare la ripartizione interna dei costi e dei rischi connessi alle obbligazioni lavoristiche. La Suprema Corte, muovendo dal combinato disposto degli artt. 1292 ss. cod. civ. e 1322 cod. civ., ha puntualizzato che tali pattuizioni, lungi dal ledere l’inderogabile tutela del lavoratore, agiscono sul piano dei rapporti interni tra i coobbligati solidali, dove vige la libertà negoziale, purché non si tenti di neutralizzare il vincolo di solidarietà verso il lavoratore medesimo.

Profili processuali: delimitazione del sindacato di legittimità

Sotto il profilo processuale, l’accertamento dell’autonomia funzionale si configura quale quaestio facti, sottratta al riesame in sede di legittimità, ove il ricorrente non dimostri un vizio di sussunzione o di violazione delle regole ermeneutiche. In tale contesto, la Corte di cassazione ribadisce che una doglianza rivolta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio si traduce, nella sostanza, in una richiesta di terzo grado di merito, inammissibile nell’impalcatura del giudizio di cassazione.

Impugnazione del licenziamento e continuità del rapporto

La continuità ex lege del rapporto di lavoro con il cessionario non implica l’automatica retroattività delle obbligazioni sorte antecedentemente alla cessione. Ne discende che il lavoratore, licenziato dal cedente, non è onerato di impugnare immediatamente il recesso anche nei confronti del cessionario. L’intervento legislativo tende, infatti, a proiettare la solidarietà nel futuro del rapporto, non retroagendo sugli atti già perfezionatisi, i quali restano imputabili esclusivamente al soggetto che li ha posti in essere.

La diligenza professionale qualificata come criterio guida

L’evoluzione giurisprudenziale mostra una costante tensione verso la valorizzazione della diligenza professionale qualificata (art. 1176, co. 2, cod. civ.) quale paradigma comportamentale delle imprese coinvolte nel trasferimento. Tale parametro impone una valutazione ex ante della compatibilità tra assetto organizzativo trasferito e obiettivi produttivi perseguiti dal cessionario, affinché la contrattazione si svolga in modo informato e rispettoso delle tutele inderogabili.

Osservazioni conclusive

L’odierno assetto interpretativo dell’art. 2112 cod. civ. mostra come la tutela dei lavoratori e l’esigenza di fluidità delle operazioni societarie possano coesistere in un bilanciamento ragionevole. L’autonomia funzionale e la preesistenza del ramo costituiscono, da un lato, il presupposto logico-giuridico per l’applicazione della normativa di tutela; dall’altro, le clausole di manleva, opportunamente calibrate, consentono alle imprese di distribuire i rischi in modo efficiente, sempre nel rispetto dei limiti inderogabili posti dal legislatore. La Suprema Corte, nel fissare tali coordinate, offre un quadro di certezza applicativa che, se correttamente interiorizzato dagli operatori, può ridurre sensibilmente il contenzioso e favorire strategie di business transfer fisiologiche, orientate a una crescita competitiva sostenibile.

11 luglio 2025