A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola
La riflessione giuridica sull’intestazione fiduciaria delle partecipazioni societarie, in particolare all’interno della compagine delle società a responsabilità limitata (S.r.l.), continua a costituire terreno fertile per l’elaborazione di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali destinati a incidere significativamente sulla disciplina dei rapporti patrimoniali e sul bilanciamento tra esigenze di tutela del creditore e prerogative strutturali della fiduciaria. In questo contesto, la pronuncia recentemente resa dalla Corte di Cassazione assume rilievo sistemico, non solo per l’autorevolezza della fonte, ma per l’impatto ricostruttivo che essa determina in merito alla natura della posizione giuridica della fiduciaria e agli effetti dell’intestazione fiduciaria nel quadro delle procedure esecutive.
La Suprema Corte ha statuito che il pignoramento delle partecipazioni in S.r.l. intestate fiduciariamente deve essere eseguito secondo la disciplina propria dell’espropriazione delle quote sociali. Tale affermazione si fonda su una chiara valorizzazione del principio della titolarità sostanziale della partecipazione in capo al fiduciante, il quale, pur privo dell’intestazione formale presso il registro delle imprese, rimane titolare effettivo del diritto partecipativo. L’intestazione fiduciaria non produce alcun effetto traslativo, bensì determina una dissociazione tra la dominium substantiale e la dominium apparens, realizzando un’articolazione funzionale tra titolarità reale e intestazione apparente, tipica delle strutture fiducianti.
La Cassazione ne ricava l’inapplicabilità della disciplina del pignoramento presso terzi alla società fiduciaria, la quale non assume la qualifica di debitor debitoris, in quanto priva di un’obbligazione propria nei confronti del debitore esecutato. La fiduciaria si limita a detenere la legittimazione all’esercizio dei diritti partecipativi connessi alle quote, in nome proprio ma per conto del fiduciante, operando secondo le istruzioni da quest’ultimo impartite nell’ambito del mandato fiduciario. Tale funzione, sebbene comporti un’apparente disponibilità giuridica del bene, non incide sulla titolarità sostanziale, che permane in capo al soggetto fiduciario originario.
Sotto il profilo procedurale, la Corte ha puntualizzato che il pignoramento delle quote deve avvenire “presso il debitore”, con notificazione dell’atto esecutivo al socio-fiduciante e successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, condizione necessaria per il perfezionamento dell’efficacia oppositiva erga omnes. L’adempimento pubblicitario risponde a esigenze di certezza e trasparenza dei traffici giuridici e consente l’individuazione del perimetro oggettivo e soggettivo dell’esecuzione. Ne consegue l’inutilità, se non l’improprietà, di qualsiasi dichiarazione da parte della fiduciaria, la cui posizione rimane estranea al rapporto obbligatorio aggredito dall’azione esecutiva.
Sotto il profilo teorico, la ricostruzione accolta dalla Cassazione valorizza l’impianto sistematico dell’intestazione fiduciaria come strumento di segregazione e riservatezza, senza attribuirle una funzione schermante rispetto alle legittime pretese creditorie. La partecipazione fiduciaria, pur essendo un bene immateriale non nella materiale disponibilità del debitore, rimane nella sua sfera di disposizione giuridica, condizione sufficiente ai fini della pignorabilità ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. e delle norme speciali dettate per le quote sociali.
In tale prospettiva, qualora il creditore pignorante abbia indirizzato l’esecuzione verso un soggetto non coincidente con il fiduciante effettivo, incombe sulla fiduciaria l’obbligo, derivante dal mandato, di informare il reale titolare della partecipazione, il quale potrà attivare i rimedi tipici della tutela del terzo, quali l’opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. Tale profilo evidenzia l’ineludibile interazione tra la dimensione formale dell’intestazione e la tutela dei soggetti coinvolti, richiedendo un elevato grado di diligenza professionale da parte della fiduciaria, che deve contemperare il dovere di riservatezza con l’obbligo di tutela degli interessi del fiduciante.
La pronuncia in esame costituisce pertanto un rilevante contributo alla sistematizzazione della materia, riaffermando la centralità della titolarità sostanziale nella determinazione del perimetro soggettivo dell’esecuzione forzata e consolidando l’interpretazione secondo cui la fiduciaria non può essere considerata parte passiva di un’azione esecutiva fondata sulla titolarità effettiva altrui. Essa delinea inoltre un assetto che, pur salvaguardando l’efficienza del processo esecutivo e la tutela del credito, non pregiudica la legittima funzione di riservatezza e protezione patrimoniale sottesa al rapporto fiduciario, coerentemente con la sua natura di mandato ad effetti indiretti.
29 luglio 2025