La rappresentanza sostanziale del minore nel nuovo processo di famiglia: il ruolo strategico del curatore speciale

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’articolo 473-bis.8 del Codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022 nell’ambito della riforma Cartabia, ha rappresentato una svolta sistemica nella disciplina della rappresentanza legale del minore nei procedimenti giudiziari, attribuendo al curatore speciale un ruolo centrale di garante dei diritti soggettivi, anche sotto il profilo patrimoniale. La portata innovativa della norma si manifesta non soltanto nella previsione della nomina obbligatoria del curatore in caso di inadeguata rappresentanza genitoriale o su richiesta del minore ultraquattordicenne, ma soprattutto nella possibilità di conferirgli specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Tale configurazione si traduce in un significativo rafforzamento della funzione protettiva del minore, il quale, lungi dall’essere un mero oggetto del processo, acquisisce, per il tramite del curatore, una presenza attiva e sostanziale nella dinamica processuale e nella tutela dei propri interessi economici. In tal senso, il curatore speciale agisce non solo in sostituzione dei genitori nelle ipotesi di conflitto di interessi, ma anche quale soggetto capace di far valere con autonomia i diritti del minore, sviluppando un’attività che si estende ben oltre i limiti della rappresentanza processuale.

La recente ordinanza del Tribunale di Roma del 4 giugno 2025 costituisce un esemplare sviluppo giurisprudenziale dell’articolato assetto normativo introdotto dalla riforma Cartabia. In tale contesto, il giudice ha conferito al curatore speciale del minore un mandato di ampia portata, volto a quantificare il debito del genitore inadempiente all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, a verificarne le azioni giudiziarie eventualmente intraprese dal genitore affidatario e a relazionare su tale attività mediante una dettagliata memoria istruttoria. L’intervento del curatore è così finalizzato alla ricostruzione oggettiva, non filtrata dagli interessi contrapposti delle parti, della situazione debitoria gravante sul genitore e del corrispondente credito spettante al minore.

Particolare rilievo assume la previsione di una serie di poteri accessori, autorizzati espressamente dal giudice, quali la possibilità di interloquire con i servizi sociali, di acquisire atti giudiziari presso uffici competenti e di ottenere informazioni direttamente dalle parti processuali. Si tratta di prerogative che, sebbene accessorie, assumono valenza strategica nell’attuazione della funzione sostanziale attribuita al curatore speciale, giacché gli consentono di costruire una rappresentazione fattuale accurata e giuridicamente rilevante della condotta economica e patrimoniale dei genitori.

Si evidenzia altresì l’integrazione di tale dispositivo con ulteriori strumenti di indagine quali gli accertamenti di polizia tributaria a mezzo della Guardia di Finanza, diretti a far luce sul tenore di vita, sulla consistenza patrimoniale e reddituale, sulla partecipazione a compagini societarie e sull’esistenza di rapporti finanziari dei genitori. In questo scenario, l’intervento del curatore assume un carattere sinergico rispetto all’attività istruttoria disposta dal giudice, concorrendo a formare un quadro probatorio ampio, trasparente e non viziato da reticenze o opacità dichiarative.

Inoltre, la finalità del giudice di valutare anche l’effettività dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, con particolare riferimento alla diligenza nella tutela del credito del minore, conferma la tendenza della giurisprudenza ad un approccio sostanzialistico nella valutazione dei comportamenti genitoriali, che devono dimostrarsi coerenti con l’obbligo di protezione e promozione dell’interesse superiore del figlio minore.

È in tale cornice che si consolida la figura del curatore speciale come soggetto titolare di un incarico ad alta intensità tecnica e deontologica, il cui corretto esercizio impone una professionalità elevata, una preparazione giuridica solida e una capacità di interazione interistituzionale funzionale alla tutela sostanziale dei diritti del minore. La diligenza professionale qualificata che deve caratterizzare l’operato del curatore si traduce, dunque, in un’attività orientata non solo all’efficacia giuridica, ma anche alla concretezza sociale dell’intervento protettivo.

Appare evidente, pertanto, che il principio del superiore interesse del minore, cui ogni intervento giudiziale deve essere conformato, trova nella valorizzazione del curatore speciale e nella sua capacità operativa un punto di snodo cruciale. La giurisprudenza di merito, come dimostrato dal Tribunale di Roma, mostra una crescente sensibilità nel considerare il minore quale soggetto di diritto autonomo, la cui voce e le cui esigenze trovano espressione e tutela non più solo formale ma pienamente sostanziale, anche in ambito patrimoniale, grazie alla mediazione qualificata del curatore speciale.

12 agosto 2025