Documentazione delle spese straordinarie per i figli: natura dell’onere probatorio ed efficacia del titolo esecutivo nei rapporti post-separativi

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Nel contesto delle obbligazioni economiche derivanti dalla cessazione del vincolo matrimoniale o dalla disgregazione della convivenza genitoriale, la recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 22522 del 4 agosto 2025) assume un rilievo ermeneutico di primaria importanza, contribuendo a consolidare l’orientamento giurisprudenziale in materia di ripartizione delle spese straordinarie sostenute per la prole.
La Suprema Corte, prendendo atto di un quadro giurisprudenziale non pienamente uniforme, ha optato per un’interpretazione rigorosa dell’onere probatorio che grava sul genitore che agisca per ottenere dal genitore non collocatario il rimborso pro-quota delle spese affrontate. Si sancisce, con nettezza argomentativa, che il semplice elenco degli esborsi non è sufficiente a fondare la legittimità dell’azione esecutiva: è invece imprescindibile la produzione di adeguata documentazione giustificativa, atta a comprovare la natura, l’entità e la riferibilità delle spese al contenuto obbligatorio del titolo esecutivo.
Appare evidente che tale impostazione si fonda sull’esigenza di garantire la certezza e la trasparenza nei rapporti obbligatori tra gli ex coniugi o ex conviventi, scongiurando derive arbitrarie e pretese economiche prive di riscontri oggettivi. L’effettività del titolo esecutivo, costituito dal provvedimento giudiziale o dall’accordo di separazione omologato, richiede pertanto, secondo l’insegnamento della Corte, che l’obbligazione di contribuzione sia assistita da un corredo documentale che attesti la sopravvenienza concreta degli esborsi, nonché la loro riconducibilità alle tipologie già qualificate come obbligatorie ex lege o ex titolo.
Particolarmente pregnante è la disamina della Corte in ordine alle spese scolastiche e sanitarie, le quali, sebbene rientranti tra quelle comunemente considerate necessarie e ricorrenti nel percorso evolutivo del minore, sono caratterizzate da una fisiologica indeterminatezza temporale e quantitativa. Di qui la necessità di una verifica postuma che sia fondata su elementi oggettivamente valutabili. Tale approccio riflette, sul piano sistematico, l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio tra l’interesse del minore a ricevere prestazioni adeguate alle sue esigenze evolutive e quello del genitore obbligato a non essere gravato da richieste di pagamento non previamente validate.
La Cassazione valorizza, in tal senso, il principio della diligenza professionale qualificata, che deve informare la condotta del genitore creditore nell’esercizio delle prerogative che gli derivano dal titolo. La buona fede oggettiva e la correttezza, quali criteri ermeneutici dell’agire contrattuale e post-contrattuale, assumono qui una valenza sostanziale, imponendo al genitore richiedente un comportamento improntato a trasparenza, collaborazione e lealtà nei confronti del soggetto obbligato.
Non meno significativa è la motivazione addotta dalla Corte in relazione al profilo deflattivo del contenzioso. L’adozione di un criterio probatorio rigoroso costituisce, infatti, un potente strumento di prevenzione dell’instaurazione di controversie giudiziarie, le quali spesso traggono origine da situazioni di opacità informativa o da pretese sorrette da elementi documentali inadeguati o assenti. L’univocità del principio espresso nella pronuncia in esame offre quindi un parametro di chiarezza che può favorire la composizione preventiva dei conflitti e la responsabilizzazione delle parti nella gestione degli obblighi economici connessi alla genitorialità.
Va inoltre considerato che, frequentemente, il titolo esecutivo si configura in forma stragiudiziale attraverso l’accordo di separazione omologato dal giudice: in tale ipotesi, l’esigenza di tutelare il genitore debitore assume un ruolo ancor più centrale, giacché l’assenza di una preventiva verifica giurisdizionale rende imprescindibile la messa a disposizione della documentazione idonea a permettere una piena cognizione della pretesa economica.
La Corte di Cassazione contribuisce a rafforzare un assetto normativo-interpretativo coerente con i principi di effettività, certezza e correttezza, stabilendo che la validità dell’azione esecutiva fondata su spese straordinarie è condizionata alla rigorosa prova documentale della spesa sostenuta. Tale principio di diritto, lungi dall’essere una mera puntualizzazione procedurale, si pone quale presidio sostanziale di tutela della legalità delle obbligazioni familiari e della loro corretta attuazione nella fase post-separativa.

28 agosto 2025