L’estensione dell’esenzione IMU agli immobili occupati abusivamente: dalla denuncia penale all’azione civile

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione giurisprudenziale in materia di imposta municipale propria (IMU) ha recentemente conosciuto un punto di svolta significativo con la sentenza n. 1178/2025 della Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna, la quale ha esteso, in via interpretativa, l’esenzione dal tributo anche ai casi in cui il proprietario dell’immobile, spossessato per effetto di un’occupazione abusiva, abbia intrapreso un’azione civile per il rilascio del bene. Tale decisione si colloca nel solco tracciato dalla pronuncia n. 60/2024 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 nella parte in cui non prevedeva l’esonero dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente e oggetto di tempestiva denuncia penale. L’interpretazione fornita dal giudice tributario sardo appare destinata ad ampliare la portata applicativa di tale principio, con rilevanti implicazioni sistematiche e costituzionali.

La questione trae origine da un caso nel quale il contribuente, pur risultando formalmente proprietario di un immobile, ne era stato di fatto spogliato sin dagli anni Ottanta a seguito dell’occupazione da parte di terzi che ne rivendicavano la proprietà per usucapione. Nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, il bene non era dunque nella disponibilità materiale del titolare, il quale aveva tuttavia promosso un articolato contenzioso civile per ottenere la restituzione del possesso. Nonostante tale situazione, il Comune aveva emesso avviso di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2014, fondando la pretesa sulla titolarità formale del diritto reale. Il giudice tributario di secondo grado ha accolto l’appello del contribuente, riconoscendo che il presupposto dell’imposta non può identificarsi nella mera titolarità giuridica, ma presuppone un effettivo possesso del bene, inteso come concreta possibilità di esercizio dei poteri di godimento e disposizione.

Nel richiamare la sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale, la Corte sarda ha evidenziato come il principio di capacità contributiva, sancito dall’art. 53 della Costituzione, imponga di correlare ogni prelievo fiscale a indici reali di ricchezza, escludendo l’assoggettamento all’imposta di chi non tragga alcun beneficio economico dal bene posseduto solo formalmente. La Consulta aveva riconosciuto l’irragionevolezza della disciplina che imponeva il pagamento dell’IMU al proprietario di un immobile abusivamente occupato, anche qualora questi avesse tempestivamente denunciato l’illecito in sede penale, in quanto tale situazione non costituisce un indice attendibile di capacità contributiva. L’effetto della pronuncia costituzionale, dotata di efficacia retroattiva, ha reso inapplicabile la disposizione espunta, salvo i rapporti ormai consolidati.

Il giudice sardo ha tuttavia compiuto un ulteriore passo, ritenendo che la ratio della decisione della Corte costituzionale, fondata sui principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non possa circoscriversi ai casi di denuncia penale, ma debba estendersi a tutte le ipotesi in cui il proprietario si sia attivato per recuperare il possesso del bene mediante strumenti giurisdizionali. Tale interpretazione costituzionalmente orientata della norma impositiva evita una nuova rimessione alla Consulta e consente di pervenire a una soluzione conforme ai valori costituzionali senza incidere sulla discrezionalità legislativa. L’azione civile intrapresa dal contribuente per ottenere il rilascio dell’immobile, al pari della denuncia penale, costituisce infatti manifestazione di diligenza e di rispetto della legalità, non potendo la scelta dello strumento processuale determinare un diverso trattamento tributario.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia si colloca in un quadro di progressiva evoluzione della nozione di possesso rilevante ai fini IMU, che tende a privilegiare la dimensione sostanziale rispetto a quella meramente formale. La titolarità giuridica, in assenza di effettiva disponibilità materiale del bene, non integra un valido presupposto impositivo, poiché difetta l’indice economico di ricchezza che giustifica il tributo. Tale approccio appare coerente anche con l’art. 42, secondo comma, della Costituzione e con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i quali tutelano il diritto di proprietà e impongono un equilibrio ragionevole tra le esigenze del gettito pubblico e la protezione dei diritti individuali. L’amministrazione finanziaria non può trarre vantaggio da una situazione di illegalità protratta nel tempo, che priva il proprietario della disponibilità del bene e ne impedisce l’utilizzazione economica.

Sul piano pratico, la decisione della Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna introduce un importante criterio interpretativo che potrebbe estendersi a numerose situazioni similari. La distinzione fra denuncia penale e azione civile viene sostanzialmente superata, riconoscendo che entrambe le vie giuridiche perseguono il medesimo fine di tutela del diritto di proprietà e di ripristino della legalità. L’elemento decisivo, ai fini dell’esenzione, è dunque la prova dell’attivazione tempestiva di un rimedio giurisdizionale idoneo a contrastare l’occupazione abusiva, nonché la dimostrazione dell’assenza di colpevolezza o inerzia del proprietario. Tale orientamento appare in linea con il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost., che impone alla pubblica amministrazione di trattare in modo uguale situazioni analoghe e di non aggravare ingiustificatamente la posizione del contribuente diligente.

Le implicazioni della sentenza n. 1178/2025 trascendono il singolo caso, delineando un modello di interpretazione evolutiva della normativa tributaria conforme ai parametri costituzionali. Essa riafferma la necessità di un’imposizione fondata su presupposti reali di ricchezza e di una fiscalità rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. In prospettiva, tale orientamento potrebbe orientare l’attività amministrativa dei Comuni nella gestione degli accertamenti IMU, inducendo un riesame delle posizioni tributarie relative a immobili abusivamente occupati e promuovendo una maggiore uniformità interpretativa a livello nazionale. Si consolida così l’idea di un diritto tributario sensibile ai valori sostanziali della giustizia e dell’equità, in cui il rispetto della legalità formale si coniuga con la salvaguardia della reale capacità contributiva del cittadino.

25 ottobre 2025

Lo stesso elaborato anche su taxlegaljob.net