Limiti oggettivi della responsabilità del notaio nella riscossione dell’imposta di registro: natura complementare del tributo e configurazione della solidarietà passiva

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente sentenza della Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, n. 24475 del 3 settembre 2025, offre un importante chiarimento sistematico in materia di responsabilità del notaio rogante ai fini del pagamento dell’imposta di registro, con particolare riferimento ai casi di disconoscimento dell’agevolazione prima casa. Il principio affermato, in continuità con precedenti pronunce (Cass., n. 12257/2017), delimita la portata dell’obbligazione solidale del pubblico ufficiale rogante, escludendone la corresponsabilità per le imposte complementari derivanti da accertamenti successivi alla registrazione dell’atto. Tale impostazione, oltre a ribadire la distinzione tra soggetto passivo d’imposta e responsabile d’imposta, rafforza la coerenza del sistema in un’ottica di garanzia e di proporzionalità nell’esercizio della funzione notarile.

Nel caso concreto, l’amministrazione finanziaria aveva notificato al notaio un avviso di liquidazione per l’imposta di registro e relative sanzioni, a seguito del disconoscimento dell’agevolazione prima casa applicata in sede di stipula. L’Ufficio aveva accertato che l’acquirente possedeva un altro immobile nello stesso Comune, condizione ostativa al beneficio di cui al comma 4-bis della nota II-bis, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986. La Cassazione ha escluso che il notaio potesse essere chiamato a rispondere di tale maggiore imposta, qualificandola come “complementare”, poiché derivante da una successiva attività di verifica e non immediatamente connessa alla registrazione dell’atto.

L’art. 57 del d.P.R. 131/1986 circoscrive la responsabilità del notaio al pagamento della sola imposta principale, escludendo ogni obbligazione per quella complementare o suppletiva. La ratio di tale limitazione risiede nell’esigenza di evitare che il pubblico ufficiale sia esposto a richieste impositive non prevedibili, né quantificabili al momento della stipula, e dunque prive della necessaria provvista presso le parti. Il notaio, infatti, è soggetto obbligato alla registrazione dell’atto (art. 10, lett. b, d.P.R. 131/1986), ma resta estraneo al presupposto impositivo, che attiene esclusivamente alle parti contraenti. Egli opera quale responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973, assumendo una responsabilità di garanzia funzionale al corretto assolvimento dell’obbligo tributario, non una responsabilità paritetica da co-realizzazione del presupposto fiscale.

La sentenza valorizza la distinzione tra solidarietà “dipendente” e “paritetica”: nel primo caso, il responsabile d’imposta è tenuto in via sussidiaria, potendo esercitare la rivalsa integrale nei confronti dei veri contribuenti; nel secondo, invece, la solidarietà sorge da una comune partecipazione all’evento impositivo, con diritto di regresso limitato pro quota. Applicando questa logica, la Corte ha ritenuto che l’imposta emersa a seguito del disconoscimento dell’agevolazione non potesse gravare sul notaio, poiché generata da un accertamento extratestuale, successivo e autonomo rispetto al momento della registrazione. La pretesa fiscale, pertanto, non era più cartolare né immediata, ma fondata su una verifica di fatto, con conseguente natura complementare del tributo.

Da un punto di vista sistematico, la decisione evidenzia come la figura del notaio, pur investita di un ruolo di ausilio alla funzione fiscale, non possa essere equiparata ai soggetti passivi sostanziali. Il suo obbligo di pagamento sorge ex lege in funzione di garanzia procedimentale, limitandosi alle imposte dovute in sede di registrazione. Ogni estensione di tale responsabilità alle imposte successive comporterebbe un’alterazione del principio di legalità tributaria e della tassatività delle obbligazioni solidali, nonché una sproporzione rispetto alla funzione pubblica esercitata dal notaio, che non dispone né dei poteri né delle informazioni per accertare la veridicità delle dichiarazioni delle parti.

La pronuncia si colloca, inoltre, in un contesto di riforma del sistema di imposizione indiretta delineato dal D.Lgs. 139/2024, che, pur non incidendo sul regime del d.P.R. 131/1986, conferma la tendenza alla razionalizzazione delle fattispecie di responsabilità solidale in chiave di efficienza amministrativa e di tutela del principio di buona fede. La Corte, in questo senso, ribadisce che l’amministrazione, quando la pretesa impositiva richieda verifiche extratestuali, non può procedere mediante avviso di liquidazione nei confronti del notaio entro il termine di sessanta giorni dalla registrazione, ma deve attivare un ordinario procedimento di accertamento nei confronti delle parti, in quanto un’imposta così accertata non è principale, bensì complementare.

Sotto il profilo operativo, la decisione rafforza la certezza giuridica nell’attività notarile, delimitando chiaramente il confine tra adempimento formale e responsabilità sostanziale. L’intervento della Cassazione consolida la funzione del notaio quale garante della regolarità del procedimento, ma non quale soggetto tenuto alla verifica sostanziale delle condizioni di legge per l’applicazione delle agevolazioni fiscali. Tale distinzione risponde anche al principio di proporzionalità, evitando che il notaio sia gravato da oneri informativi e probatori eccedenti le sue competenze istituzionali.

La sentenza n. 24475/2025 potrà incidere sulla prassi amministrativa, inducendo l’amministrazione finanziaria a un uso più selettivo dell’avviso di liquidazione nei confronti dei notai e a una più rigorosa qualificazione delle imposte complementari. Essa riafferma, in ultima analisi, il principio per cui la responsabilità del notaio si esaurisce nell’ambito della fase cartolare e immediata della registrazione, restando esclusa per ogni imposizione che derivi da successivi accertamenti, anche se connessi all’atto rogato. Il confine tracciato tra obbligo di registrazione e obbligazione tributaria diretta segna un equilibrio coerente con la struttura dell’imposta di registro, in cui la funzione pubblica del notaio si integra ma non si confonde con quella contributiva delle parti

29 ottobre 2025

Lo stesso elaborato anche su taxlegaljob.net