
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’ordinanza n. 30214/2025 della Corte di cassazione offre l’occasione per una riflessione sistematica sulla natura e sugli effetti del pignoramento semplificato disciplinato dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, con particolare riguardo al rapporto tra decorso del termine per il pagamento, perdurare del vincolo e transito verso il modello ordinario dell’espropriazione presso terzi. La vicenda processuale sottesa al provvedimento consente di esaminare in modo approfondito l’assetto dei rapporti tra riscossione coattiva, giudizio di ottemperanza e sospensioni emergenziali previste dal legislatore nel 2020.
Il quadro normativo si colloca nel sistema dell’espropriazione presso terzi, caratterizzato dall’intento di consentire all’Agente della riscossione una modalità accelerata di soddisfacimento dei crediti erariali. La struttura del pignoramento speciale, come delineata dall’art. 72-bis, prevede che, con la notifica dell’atto al terzo, quest’ultimo sia direttamente onerato del pagamento entro sessanta giorni delle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato prima della notifica. In mancanza di adempimento, la disciplina rinvia all’art. 72, comma 2, con la conseguenza che l’Agente deve procedere secondo le forme previste dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile, instaurando cioè un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi. Tale struttura bifasica conferma la natura eccezionale della procedura semplificata, il cui esito rimane strettamente dipendente dalla collaborazione del terzo, figura qualificata dalla giurisprudenza come debitor debitoris e ausiliario del giudice dell’esecuzione.
L’ordinanza n. 30214/2025 esamina in modo decisivo le conseguenze del pagamento tardivo da parte del terzo pignorato, chiarendo che il decorso del termine di sessanta giorni determina automaticamente la perdita di efficacia del vincolo, senza necessità di opposizione o intervento del giudice dell’esecuzione. Tale conclusione trova fondamento nella struttura stessa del procedimento semplificato: l’assenza di un giudice che diriga l’esecuzione impedisce di configurare una fase dichiarativa dell’inefficacia, la quale invece si produce come effetto legale tipico del mancato adempimento entro il termine. L’interpretazione offerta dalla Cassazione supera la tesi secondo cui la permanenza del vincolo dovrebbe protrarsi sino a un provvedimento estintivo, soluzione che – osserva la Corte – genererebbe un vincolo potenzialmente sine die, in contrasto con i principi generali dell’esecuzione forzata e con la funzionalità del sistema della riscossione.
La Corte affronta inoltre il tema della sospensione dei termini connessa alla normativa emergenziale del 2020. L’ordinanza esclude che la sospensione prevista dall’art. 68 del d.l. 18/2020 possa applicarsi ai pagamenti richiesti al terzo pignorato nell’ambito del procedimento ex art. 72-bis. L’espressione normativa “versamenti derivanti da cartelle di pagamento” deve riferirsi ai debiti dei contribuenti verso l’Amministrazione e non ai pagamenti dovuti dal terzo pignorato, il quale non è parte del rapporto impositivo ma partecipa quale ausiliario nell’esecuzione. La disciplina emergenziale era funzionalmente orientata a sostenere soggetti economici incisi dagli effetti della pandemia, non già a protrarre la posizione del terzo, qualificabile come custode delle somme vincolate. Diversamente, la sospensione dell’attività di riscossione prevista dall’art. 67 del medesimo decreto può applicarsi al procedimento semplificato, in quanto attiene in senso lato all’azione degli enti impositori. Nonostante tale sospensione, il pagamento oggetto del giudizio è risultato comunque tardivo, poiché effettuato oltre sessanta giorni dal termine finale della sospensione medesima.
L’ordinanza chiarisce, con impostazione sistematica coerente, che la perdita di efficacia del vincolo apre automaticamente la fase ordinaria del pignoramento presso terzi. L’atto ex art. 72-bis costituisce una fase prodromica che, in caso di mancata collaborazione del terzo, si esaurisce lasciando spazio all’applicazione delle regole codicistiche, senza che rilevi il successivo adempimento tardivo. Tale ricostruzione permette di evitare sovrapposizioni tra modelli procedimentali, preservando l’equilibrio tra esigenze di efficienza della riscossione e garanzie del debitore e del terzo pignorato.
La pronuncia n. 30214/2025 contribuisce in modo significativo alla chiarificazione del regime giuridico del pignoramento semplificato, ribadendo l’automatismo dell’inefficacia del vincolo e delimitando la portata delle sospensioni emergenziali. Le implicazioni applicative risultano rilevanti: gli operatori del diritto devono considerare che il pagamento tardivo non è idoneo a sanare la fase semplificata e che l’Agente della riscossione, una volta spirato il termine, deve attivare il modello ordinario ex artt. 543 e seguenti c.p.c. Ciò delinea un sistema maggiormente coerente con i principi dell’esecuzione forzata, valorizzando la chiarezza delle scansioni procedimentali e l’esigenza di certezza del diritto nell’ambito della riscossione coattiva.
18 novembre 2025
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