Il concetto di “concorso” nelle operazioni societarie complesse e i limiti all’esercizio del recesso ex art. 2437 c.c. – Cass. 30133/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione recente della giurisprudenza di legittimità ha posto al centro dell’attenzione il tema del diritto di recesso del socio nelle società per azioni, con particolare riferimento alle operazioni straordinarie caratterizzate da struttura unitaria e sviluppate attraverso una pluralità di fasi funzionalmente collegate. La sentenza oggetto di analisi, pur muovendo da un caso storicamente complesso, consente di cogliere un principio sistematico che incide profondamente sulla portata applicativa dell’articolo 2437 del Codice civile. La norma, nella sua formulazione vigente, attribuisce la facoltà di recedere ai soci che “non hanno concorso” alle deliberazioni indicate dal legislatore, sostituendo il precedente riferimento ai soli soci “dissenzienti”. Tale modifica, introdotta dalla riforma organica del 2003, ha aperto un dibattito interpretativo che trova in questa pronuncia un momento di chiarificazione decisiva.

L’inquadramento generale del problema mostra come, nel passaggio dalla nozione di dissenso a quella di mancato concorso, il legislatore abbia inteso valorizzare non soltanto l’espressione formale del voto, ma l’effettiva partecipazione del socio all’iter decisionale che conduce alla deliberazione finale. L’idea sottesa è quella di tutelare l’investimento, e quindi il socio in quanto investor, senza consentire comportamenti opportunistici idonei a compromettere la stabilità dell’azione collettiva nell’impresa. Il recesso è uno strumento che compensa l’asimmetria fisiologica derivante dalla regola maggioritaria, ma non può trasformarsi in un mezzo di arbitraggio strategico. In questo quadro, l’operazione straordinaria presa in esame dalla Corte si sviluppava come un progetto unitario articolato in più segmenti tra loro inscindibili: interventi di ricapitalizzazione, misure di riequilibrio finanziario, operazioni funzionali al rispetto dei requisiti prudenziali e, come momento conclusivo, una fusione societaria multilaterale. La struttura dell’operazione rendeva evidente l’esistenza di un disegno complessivo condiviso e perseguito nel tempo dagli organi sociali.

È in questo contesto che la Corte di cassazione ha affermato la necessità di interpretare il termine “concorso” in senso ampio, comprensivo non solo del voto espresso in assemblea, ma anche di qualunque comportamento che, sul piano causale, risulti determinante per la formazione della decisione complessiva. L’analisi condotta dalla Corte territoriale, confermata in sede di legittimità, dà rilievo in particolare alla partecipazione dei soci coinvolti nelle fasi preparatorie dell’operazione, sottolineando come la loro presenza negli organi amministrativi, l’approvazione di atti preliminari e la condivisione del progetto sin dalla sua ideazione integrino un concorso effettivo alla deliberazione finale, anche qualora essi risultino assenti o astenuti nel momento conclusivo.

Tale impostazione si collega direttamente al principio di buona fede oggettiva che permea l’intero ordinamento societario. La Corte osserva che il recesso non può essere esercitato in maniera contraria ai comportamenti precedentemente tenuti, qualora questi abbiano contribuito alla realizzazione dell’operazione cui il socio pretende poi di sottrarsi. La clausola generale di buona fede impedisce, infatti, che un soggetto possa trarre vantaggio dalla propria partecipazione all’elaborazione di una strategia imprenditoriale, evitando successivamente di sopportarne le conseguenze mediante un recesso fondato su una mera dissociazione formale. Si delinea così un limite fisiologico al diritto di recesso, coerente con la sua natura economico-funzionale: esso può operare soltanto in presenza di un effettivo disallineamento tra socio e società non riconducibile alla condotta dello stesso socio.

La sentenza attribuisce dunque rilievo a un concetto di concorso come contributo causale alla decisione, superando definitivamente ogni residua concezione formalistica legata all’atto assembleare isolato. Si osserva che, nel caso di operazioni complesse, la delibera finale costituisce l’atto conclusivo di un procedimento decisionale articolato, nel quale si intrecciano fasi preparatorie, valutazioni tecnico-finanziarie e deliberazioni intermedie. L’unitarietà dell’operazione non consente di isolare il momento deliberativo finale dal percorso antecedente, con la conseguenza che la partecipazione alle fasi prodromiche assume valore decisivo nel valutare la sussistenza del concorso.

Sul piano sistematico, l’orientamento valorizza una lettura funzionale dell’articolo 2437 c.c., coerente sia con la finalità di tutela dell’investimento sia con l’esigenza di evitare che i soci in posizione di influenza possano distorcerne l’applicazione. La Corte evidenzia che, nel caso in esame, la conoscenza integrale dell’operazione e la partecipazione alla sua definizione escludevano la possibilità per i soci coinvolti di qualificarsi come soggetti estranei alla decisione. Il recesso, se ammesso in tali circostanze, avrebbe attribuito una tutela maggiore a chi aveva contribuito alla costruzione della scelta strategica rispetto ai soci realmente estranei, contraddicendo la ratio dell’istituto.

Il principio affermato dalla Corte riveste un rilievo nomofilattico significativo. L’interpretazione sostanziale del concorso si pone come parametro per tutte le operazioni societarie caratterizzate da complessità strutturale e sequenzialità deliberativa. Si tratta di un orientamento destinato a incidere sulle future scelte degli organi sociali, richiedendo una particolare attenzione nel tracciare e documentare i comportamenti rilevanti ai fini del diritto di recesso. Sul piano prospettico, il principio potrà incidere anche sulla redazione dei patti parasociali e sui processi interni di governance, imponendo una maggiore trasparenza nell’attribuzione delle responsabilità decisionali. L’equilibrio tra autonomia privata e tutela del socio-investitore ne esce rafforzato, attraverso un uso dell’istituto del recesso coerente con la struttura e la funzionalità dell’impresa societaria.

18 novembre 2025

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