
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’analisi della più recente elaborazione giurisprudenziale in tema di rapporti tra contratto di trasporto e appalto di servizi consente di cogliere l’evoluzione interpretativa che accompagna la trasformazione delle attività logistiche e distributive, sempre più caratterizzate da esternalizzazioni complesse e da una stratificazione negoziale che rende necessario individuare la reale natura del rapporto sottostante. La sentenza n. 22541 del 2025 della Corte di cassazione rappresenta un contributo significativo in questa direzione, riaffermando che la qualificazione giuridica non può essere condizionata dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma deve invece fondarsi sulla concreta configurazione del servizio, alla luce degli indici elaborati dalla normativa civilistica e dal diritto del lavoro. Il quadro normativo di riferimento ruota attorno agli artt. 1655 e 1677-bis del codice civile, nonché all’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale assegna alla figura dell’appalto di servizi una specifica disciplina in punto di responsabilità solidale del committente per i crediti di lavoro maturati dal personale impiegato nell’esecuzione dell’attività affidata. In tale prospettiva, il contratto di trasporto ex art. 1678 c.c. si configura come prestazione essenzialmente esecutiva, mentre l’appalto presuppone un’autonoma organizzazione imprenditoriale e l’assunzione del rischio da parte dell’appaltatore. La distinzione, tuttavia, risulta sempre più complessa quando la prestazione di trasporto si inserisce in un servizio articolato, dotato di autonomia funzionale e continuità organizzativa.
La pronuncia oggetto di esame si colloca in continuità con un orientamento ormai consolidato, secondo cui la presenza di una pluralità e sistematicità delle prestazioni, la pattuizione di un corrispettivo unitario per l’attività complessivamente resa, la realizzazione di servizi ulteriori rispetto al mero trasferimento fisico delle merci e l’impiego di una struttura organizzata di mezzi e personale evidenziano la sussistenza di un appalto di servizi di trasporto. La Corte, valorizzando tali elementi, ha ritenuto che i contratti qualificati dalle parti come trasporto e sub-trasporto fossero in realtà riconducibili allo schema dell’appalto, essendo finalizzati all’esecuzione di un servizio continuativo di distribuzione di merci, comprensivo di attività accessorie quali carico, scarico, numerazione ed etichettatura dei colli, controllo delle spedizioni, gestione dei contrassegni e conservazione della documentazione anche in formato digitale. La presenza di tali prestazioni, come rilevato anche dalla dottrina e ripreso nel documento di supporto , supera la dimensione tipica del trasporto, che resta confinata al trasferimento di cose da un luogo all’altro, e attribuisce rilievo decisivo all’organizzazione imprenditoriale predisposta dall’esecutore. I giudici di legittimità hanno così ribadito che l’autonomia gestionale e l’assunzione del rischio d’impresa costituiscono indici determinanti della natura di appalto, determinando la conseguente operatività del vincolo di responsabilità solidale del committente. Tale responsabilità, disciplinata dall’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prescinde dal comportamento soggettivo del committente, essendo ancorata all’obiettivo di garantire tutela effettiva ai crediti di lavoro nell’ambito di modelli organizzativi caratterizzati dal decentramento produttivo.
La decisione affronta altresì il tema della non applicabilità, ratione temporis, delle modifiche introdotte al quadro normativo in materia di responsabilità nel trasporto continuativo, rilevando come tali previsioni non interferiscano con la distinzione concettuale tra trasporto e appalto di servizi. È significativo che la Corte escluda ogni automatismo derivante dal ricorso alla disciplina speciale del contratto di trasporto, sottolineando che l’art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 opera su un piano differente rispetto alla disciplina dell’appalto, senza precludere la possibilità che una prestazione apparentemente riconducibile al trasporto si configuri, nella sostanza, come attività complessa di natura imprenditoriale. La tendenza interpretativa valorizza, pertanto, l’effettiva struttura del rapporto, con particolare attenzione alla continuità dell’attività svolta, alla predeterminazione del corrispettivo su base periodica e alla funzione economica unitaria dell’incarico. In tale quadro si colloca anche la funzione probatoria attribuita agli accertamenti ispettivi, che, pur rilevanti, non sono idonei a sovvertire la ricostruzione sostanziale del rapporto contrattuale né a invertire l’onere di dimostrare l’effettivo pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto.
L’interpretazione accolta conferma la prevalenza del dato sostanziale rispetto alla forma negoziale, delineando un approccio volto ad assicurare un elevato livello di protezione dei lavoratori impiegati nelle catene di esternalizzazione. La qualificazione come appalto di servizi comporta, infatti, l’estensione del regime di responsabilità solidale, assicurando continuità e certezza nella tutela dei crediti retributivi in presenza di assetti organizzativi complessi. La sentenza in commento rafforza un percorso giurisprudenziale orientato a verificare non solo l’oggetto formale del contratto, ma la reale natura dell’attività esercitata, valorizzando la presenza di un’organizzazione imprenditoriale autonoma quale criterio distintivo dirimente. L’esito interpretativo appare coerente con la funzione protettiva assegnata dall’ordinamento al principio di solidarietà nelle esternalizzazioni, contribuendo a delineare un quadro sistematico nel quale il committente è chiamato ad assumere un ruolo di garanzia in relazione alle condizioni di lavoro nelle filiere produttive. Ne emerge una lettura orientata alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e alla promozione di un modello organizzativo trasparente e conforme ai principi di tutela del lavoro, in un contesto economico caratterizzato da una crescente complessità delle operazioni logistiche e distributive.
26 novembre 2025
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
