
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’ordinanza n. 31857/2025 della Corte di cassazione offre l’occasione per riesaminare in chiave sistematica il rapporto tra la disciplina codicistica della notificazione alle persone giuridiche, dettata dall’articolo 145 del codice di procedura civile, e le regole speciali previste dalla legge n. 890/1982 per la notificazione a mezzo posta. Il tema si colloca nel più ampio contesto dell’effettività del contraddittorio e delle garanzie procedurali, soprattutto laddove la notificazione costituisce il presupposto di validità della vocatio in ius e condiziona, di conseguenza, la stabilità delle decisioni giudiziali. La vicenda decisa dalla Corte, riguardante l’impugnazione di una sentenza sulla base della presunta nullità della notificazione dell’atto introduttivo a una società di capitali, consente di chiarire i confini applicativi delle norme menzionate e di affrontare la questione della qualificazione del soggetto legittimato a ricevere il plico postale presso la sede dell’ente.
La pronuncia muove dalla constatazione che l’avviso di ricevimento della raccomandata costituisce il documento unico e decisivo per verificare la ritualità della notificazione postale, poiché solo tale atto consente di accertare la data, il luogo e la qualità del consegnatario. Pur essendo pacifico che la notifica fosse stata eseguita presso la sede legale della società, risultava nondimeno che la consegna era avvenuta nelle mani di un familiare convivente del rappresentante dell’ente. Il dato formale così emergente imponeva di confrontarsi con il disposto dell’articolo 7 della legge n. 890/1982 e con la sua possibile estensione alle persone giuridiche, soprattutto alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale precedente.
Nell’interpretare tale disposizione, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite, le quali avevano riconosciuto che, con riguardo alla notificazione presso la sede di un ente, la consegna del plico può essere validamente effettuata non solo al legale rappresentante, ma anche a una persona all’uopo addetta. Tale estensione, tuttavia, non può spingersi sino a ricomprendere il familiare convivente del rappresentante, poiché il criterio della convivenza, valorizzato nella disciplina delle notificazioni alle persone fisiche, non trova corrispondenza nel sistema della notificazione alle persone giuridiche. In quest’ultimo ambito, la ratio legis mira a garantire che l’atto sia consegnato a soggetti che abbiano un collegamento funzionale con l’organizzazione dell’ente, e non semplicemente un rapporto personale con il suo organo rappresentativo.
È significativo che la Corte ribadisca la necessaria lettura coordinata dell’articolo 145 c.p.c. con la legge n. 890/1982. In particolare, la notifica alle persone giuridiche deve avvenire presso la sede dell’ente e la consegna può essere effettuata esclusivamente nelle mani del rappresentante, della persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, di altra persona addetta alla sede. L’agente postale può ritenersi esonerato dagli accertamenti ulteriori solo quando il consegnatario dichiari espressamente di essere addetto alla ricezione della corrispondenza, con ciò attivando una presunzione relativa di legittimazione fondata sul principio dell’affidamento. La stessa esenzione non opera quando la persona che riceve il plico si qualifica semplicemente come familiare convivente del rappresentante, difettando qualsivoglia collegamento funzionale con la struttura dell’ente.
La conseguenza di tale ricostruzione è la conferma del principio per cui il familiare convivente non può essere ritenuto soggetto idoneo alla ricezione della notificazione indirizzata a una persona giuridica. L’atto consegnato a un soggetto privo di legame organizzativo con l’ente deve ritenersi affetto da nullità, la quale, come nel caso oggetto dell’ordinanza, comporta la rinnovazione della notificazione e la rimessione della causa al giudice di primo grado. Tale esito non dipende da un formalismo eccessivo, bensì dalla necessità di assicurare che l’ente destinatario sia effettivamente posto in condizione di conoscere tempestivamente l’atto. È, infatti, nell’interesse stesso della certezza dei rapporti processuali evitare forme di notificazione che, pur formalmente completate, non offrano adeguate garanzie sulla conoscibilità dell’atto.
Il documento di approfondimento di taglio divulgativo conferma la centralità del principio di diritto espresso: la notificazione alle persone giuridiche postula un collegamento funzionale tra consegnatario e sede dell’ente. Da ciò discende l’esclusione della figura del familiare convivente, mentre è riconosciuta la legittimità della consegna al soggetto che si qualifichi come addetto, anche sulla base di un incarico verbale e temporaneo. Tali elementi concorrono a delineare un sistema volto a bilanciare l’esigenza di efficienza delle notificazioni e quella di tutela del destinatario, evitando che la funzione garantistica dell’atto venga compromessa da modalità di consegna troppo elastiche.
L’ordinanza n. 31857/2025 appare dunque particolarmente rilevante perché conferma un assetto interpretativo stabile e coerente, che valorizza il dato normativo senza sacrificare le esigenze di certezza e affidamento cui la disciplina delle notificazioni è preordinata. L’approdo sistematico risulta equilibrato: da un lato, si riconosce la validità della consegna del plico a soggetti diversi dal rappresentante legale quando tale consegna avvenga in un contesto organizzativo dell’ente; dall’altro, si esclude che rapporti meramente personali possano fungere da criterio idoneo a garantire la conoscenza dell’atto da parte dell’organizzazione destinataria. Ne emerge una ricostruzione della notificazione alle persone giuridiche come procedimento governato da un criterio funzionale e non formale, nel quale la legittimazione a ricevere l’atto è valutata in relazione al ruolo svolto all’interno della struttura.
Si può, infine, osservare che il ragionamento della Corte contribuisce a consolidare un’interpretazione coerente con i principi del giusto processo, nella misura in cui la regolarità della vocatio in ius non può essere subordinata a elementi accidentali quali la presenza di un familiare presso la sede dell’ente. Tale impostazione assicura un elevato livello di tutela per entrambe le parti del giudizio: per il notificante, che conosce i criteri certi cui conformarsi; e per la persona giuridica, che vede garantita una effettiva possibilità di conoscenza dell’atto. L’ordinanza si pone dunque come un ulteriore contributo alla razionalizzazione del sistema delle notificazioni, confermando la centralità della funzione organizzativa dell’ente nella determinazione dei soggetti legittimati a ricevere l’atto.
10 dicembre 2025
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