La separazione coniugale tra responsabilità genitoriale, addebito e tutela del minore. Tribunale Agrigento 1240/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione della disciplina della separazione personale dei coniugi evidenzia una progressiva integrazione tra profili strettamente civilistici e istanze di tutela della persona, in particolare del minore. In tale prospettiva, la giurisprudenza di merito ha assunto un ruolo centrale nel definire l’equilibrio tra accertamento delle responsabilità coniugali, regolazione dei rapporti genitoriali e protezione dei diritti fondamentali della prole. La decisione oggetto di analisi si colloca in questo solco, offrendo un contributo significativo sul rapporto tra violazione dei doveri matrimoniali, addebito della separazione e permanenza del principio di bigenitorialità anche in contesti di elevata conflittualità familiare.
Nel quadro normativo di riferimento, la separazione personale presuppone l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza o il grave pregiudizio per l’educazione della prole, mentre l’addebito richiede l’accertamento di un nesso causale tra la crisi coniugale e la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. In tale ambito, le condotte di violenza fisica o morale assumono una rilevanza dirimente, in quanto idonee a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario e a giustificare l’abbandono del domicilio coniugale per giusta causa. L’accertamento giudiziale di tali comportamenti consente di superare ogni valutazione comparativa con la condotta dell’altro coniuge, in ragione della loro intrinseca gravità.
La pronuncia in esame conferma tale impostazione, riconoscendo come le reiterate condotte vessatorie integrino una violazione particolarmente intensa dei doveri coniugali e fondino, ipso facto, la dichiarazione di addebito. Tuttavia, l’elemento di maggiore interesse sistematico risiede nella distinta valutazione operata in ordine alla responsabilità genitoriale. Pur in presenza di comportamenti penalmente rilevanti e di misure cautelari limitative, il giudice ha ritenuto necessario procedere a un autonomo scrutinio della capacità genitoriale, valorizzando l’evoluzione della relazione tra genitore e figlio e l’esito degli interventi di sostegno e monitoraggio.
Si osserva, in tal senso, come il principio di bigenitorialità, oggi espressione di diritti fondamentali della persona del minore, non possa essere sacrificato automaticamente a seguito dell’addebito della separazione. La funzione genitoriale, infatti, si configura come munus distinto rispetto al rapporto coniugale, la cui compromissione non determina, di per sé, l’inidoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale. Ne deriva che l’affidamento condiviso rimane la regola, anche in contesti segnati da pregressi conflitti, purché risulti concretamente funzionale all’interesse superiore del minore.
La decisione valorizza un approccio dinamico e prognostico, fondato sull’osservazione delle relazioni familiari nel tempo e sull’apporto delle competenze multidisciplinari. Le relazioni dei servizi territoriali e la consulenza tecnica hanno consentito di accertare non solo la qualità del legame affettivo tra genitore e figlio, ma anche la capacità di rielaborazione critica delle pregresse condotte e l’impegno verso un percorso di responsabilizzazione. Tale metodo appare coerente con una concezione sostanziale della tutela del minore, che non si esaurisce nella mera prevenzione del rischio, ma mira a garantire la continuità delle relazioni affettive significative.
Particolare rilievo assume, inoltre, la regolazione degli aspetti economici conseguenti alla separazione. Il contributo al mantenimento della prole viene determinato sulla base di un criterio ampio, che tiene conto non solo delle risorse economiche attuali, ma anche delle potenzialità reddituali e della capacità lavorativa di ciascun genitore. In tal modo, il mantenimento si configura come strumento di attuazione del diritto del figlio a un tenore di vita adeguato e tendenzialmente omogeneo a quello goduto in costanza di convivenza, estendendosi a tutte le esigenze materiali, educative e relazionali. La funzione solidaristica dell’obbligo genitoriale emerge con chiarezza, ponendosi in continuità con i principi costituzionali di protezione della famiglia e dell’infanzia .
Sul piano sistematico, la pronuncia offre spunti rilevanti anche in relazione al coordinamento tra giudizio civile e procedimenti di natura penale o amministrativa. La permanenza di misure cautelari non impedisce, di per sé, l’adozione di un modello di affidamento condiviso, purché siano previsti adeguati correttivi organizzativi e un costante monitoraggio. Ciò conferma l’autonomia funzionale del giudizio civile di famiglia, orientato prioritariamente alla salvaguardia dell’interesse del minore, anche attraverso soluzioni graduali e flessibili.
L’arresto giurisprudenziale analizzato si segnala per la capacità di coniugare rigore nell’accertamento delle responsabilità coniugali e apertura verso una concezione evolutiva della responsabilità genitoriale. La distinzione tra piano coniugale e piano genitoriale, unita alla centralità del superiore interesse del minore, consente di evitare automatismi sanzionatori e di promuovere soluzioni che, pur nel rispetto delle esigenze di protezione, favoriscano la continuità delle relazioni familiari. Tale impostazione appare destinata a incidere in modo significativo sulle future applicazioni della disciplina della separazione, rafforzando il ruolo del giudice quale garante di un equilibrio sostanziale tra diritti, doveri e interessi coinvolti.
20 dicembre 2025
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net