
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La progressiva estensione della delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare ha determinato una trasformazione profonda dell’assetto funzionale della fase liquidatoria, imponendo una riflessione sistematica sulla natura dell’attività svolta dal professionista delegato e, soprattutto, sui criteri di imputazione della responsabilità per i danni che possano derivare da irregolarità nello svolgimento di tali attività. La sentenza n. 31423 del 2025 si colloca in questo contesto evolutivo, assumendo un rilievo che travalica la soluzione del caso concreto e si proietta sul piano nomofilattico, offrendo una ricostruzione organica dei rapporti tra delega, funzione giudiziaria e responsabilità civile.
Il punto di partenza della decisione è rappresentato dalla qualificazione giuridica del professionista delegato alle operazioni di vendita. L’ordinamento processuale, pur affidando a soggetti esterni all’apparato giudiziario un insieme sempre più ampio di attività, non ha mai operato una piena assimilazione di tali soggetti al giudice dell’esecuzione. La delega, pur obbligatoria nel modello attuale, conserva una struttura funzionale che mantiene il baricentro della funzione decisoria in capo al giudice, al quale restano riservati i provvedimenti dotati di carattere autoritativo e definitivo. In tale prospettiva, il professionista delegato agisce come ausiliario, sebbene connotato da tratti peculiari, derivanti dall’ampiezza e dalla continuità delle attribuzioni esercitate. L’attributo di ausiliario sui generis assume, tuttavia, una valenza meramente descrittiva e non fondativa di uno statuto speciale, non potendo essere elevato a criterio per l’estensione di regimi di responsabilità propri dell’esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto.
Da questa premessa discende l’esclusione dell’applicabilità della disciplina speciale sulla responsabilità civile per l’esercizio delle funzioni giudiziarie. Tale normativa, di carattere eccezionale e derogatoria del principio generale del neminem laedere, è strutturalmente destinata a soggetti che esercitano direttamente funzioni di giudizio o di accusa, anche se non appartenenti in modo stabile all’ordine giudiziario. Il professionista delegato, invece, pur concorrendo alla realizzazione della giurisdizione esecutiva, non esprime autonomamente il risultato finale dell’attività giurisdizionale, che resta imputabile al giudice dell’esecuzione. La sottrazione al regime ordinario della responsabilità civile non può, pertanto, essere giustificata sulla base di un mero criterio funzionale, pena una indebita estensione di un sistema di immunità parziale oltre i limiti voluti dal legislatore.
Una volta ricondotta la responsabilità del delegato nell’alveo della clausola generale dell’illecito aquiliano, la sentenza affronta il tema, particolarmente delicato, dei criteri di valutazione della colpa. La questione non riguarda soltanto l’individuazione della regola di condotta violata, ma investe la stessa struttura dell’obbligazione di diligenza che grava sul professionista nell’ambito dell’attività delegata. Il rischio, più volte segnalato in dottrina, è quello di una responsabilità fondata su doveri indefiniti, desunti in via meramente finalistico-sistematica dalla funzione di garantire la stabilità della vendita forzata. Una simile impostazione, se non rigorosamente delimitata, finirebbe per trasformare la diligenza professionale in una clausola di responsabilità oggettiva mascherata, in contrasto con i principi generali dell’illecito civile.
La Corte, muovendo da tali premesse, valorizza il carattere tipizzato e standardizzato delle attività delegate, in particolare con riferimento al contenuto dell’avviso di vendita. La disciplina processuale individua con precisione le informazioni che devono essere rese pubbliche in quella fase della procedura, delineando un perimetro funzionale che non può essere ampliato in via interpretativa sulla base di valutazioni ex post circa l’opportunità di una più ampia informazione. L’affidamento dell’aggiudicatario, pur meritevole di tutela, non può tradursi in un aggravamento degli obblighi del delegato oltre quanto previsto dalla legge e dall’atto di delega, soprattutto in un sistema che attribuisce all’aggiudicatario un autonomo onere di verifica della situazione giuridica del bene.
In questo quadro si innesta il richiamo al criterio di imputazione della colpa professionale, che la sentenza ricollega coerentemente ai parametri generali della diligenza qualificata. La valutazione della condotta del delegato non può prescindere dalla distinzione tra attività che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e attività che rientrano nell’ordinaria amministrazione della procedura esecutiva. Solo nel primo caso trova spazio una limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave, in funzione di un bilanciamento tra l’esigenza di non disincentivare l’assunzione di incarichi complessi e quella di garantire un adeguato livello di tutela dei terzi. Tale limitazione, tuttavia, non incide sul dovere di prudenza e attenzione che accompagna ogni attività professionale, ma opera esclusivamente sul piano della valutazione dell’imperizia tecnica.
La decisione assume rilievo anche sotto il profilo della sistematica dei rimedi. L’ordinamento processuale appronta strumenti endoprocedimentali di controllo sugli atti del delegato, affidando al giudice dell’esecuzione il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni e di correggere eventuali irregolarità prima che esse si consolidino in provvedimenti definitivi. La presenza di tali rimedi incide sulla stessa configurabilità del danno risarcibile, imponendo una rigorosa verifica del nesso causale e dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato che non abbia tempestivamente attivato i meccanismi di controllo disponibili. La responsabilità civile del delegato non può, dunque, essere considerata una via alternativa o sostitutiva rispetto ai rimedi processuali, ma si colloca su un piano distinto e residuale, attivabile solo in presenza di un danno ingiusto non altrimenti evitabile.
Sotto un profilo più generale, la sentenza contribuisce a chiarire il rapporto tra efficienza del processo esecutivo e tutela degli interessi coinvolti. L’affidamento di funzioni rilevanti a professionisti esterni risponde a esigenze di celerità e specializzazione, ma non può tradursi in una deresponsabilizzazione del sistema o in un trasferimento improprio del rischio sull’anello più debole della procedura. La responsabilità del delegato, costruita secondo i criteri ordinari dell’illecito civile e calibrata sulla specificità della prestazione professionale, rappresenta uno strumento di equilibrio, idoneo a preservare la funzionalità del meccanismo esecutivo senza introdurre distorsioni sistemiche.
La pronuncia 31423/2025 offre una ricostruzione che, pur muovendo da una fattispecie concreta, si propone come modello interpretativo di più ampia portata. La riaffermazione della natura ausiliaria del professionista delegato, l’esclusione di regimi speciali di responsabilità e la centralità dei criteri generali di colpa e nesso causale concorrono a delineare un assetto coerente con i principi fondamentali del diritto civile e processuale. Ne emerge una figura di delegato responsabilizzato, ma non esposto a obblighi indefiniti, inserito in un sistema che affida al giudice il controllo finale e alla responsabilità civile una funzione di garanzia residuale, e non di supplenza, dell’ordinario funzionamento della giurisdizione esecutiva.
2 gennaio 2026
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