La determinazione del profitto confiscabile nella sottrazione fraudolenta tra funzione ripristinatoria e principio di proporzionalità. Cassazione 279/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La disciplina della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, così come configurata nel sistema penale-tributario, si colloca in una zona di confine nella quale l’esigenza di tutela effettiva della pretesa erariale interagisce con i limiti strutturali del diritto penale sostanziale. La sentenza n. 279/2026, assunta come base del presente contributo, offre l’occasione per una riflessione di sistema sul significato penalistico del profitto e sulla funzione della confisca, ponendo in discussione un’impostazione applicativa che, negli anni, aveva progressivamente ampliato l’area della risposta ablativa oltre la dimensione strettamente correlata al vantaggio economico conseguito.

La fattispecie incriminatrice di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 presuppone una condotta caratterizzata da un atto dispositivo idoneo a rendere, anche solo in termini di maggiore difficoltà, inefficace la procedura di riscossione coattiva del credito tributario. Il disvalore penale non risiede nella mera violazione dell’obbligazione fiscale, già presidiata da strumenti amministrativi, bensì nell’aggressione consapevole alle garanzie patrimoniali che sorreggono la funzione di riscossione. In tale prospettiva, l’elemento della fraudolenza non si esaurisce nell’impiego di artifici in senso tecnico, ma si manifesta in ogni operazione che, valutata ex ante, sia strutturalmente idonea a comprimere le aspettative di soddisfazione del credito erariale.

È proprio su questo terreno che la giurisprudenza aveva elaborato una nozione estensiva di profitto, identificandolo non già nel risparmio di imposta, ma nel valore dei beni sottratti o schermati attraverso l’atto fraudolento. Tale costruzione trovava giustificazione nella funzione ripristinatoria attribuita alla confisca, intesa come strumento di reintegrazione della garanzia patrimoniale lesa. Ne derivava una pratica applicativa nella quale l’ablazione poteva eccedere l’ammontare del debito tributario, fino a ricomprendere l’intero valore dell’operazione dispositiva, indipendentemente dal concreto vantaggio economico conseguito dall’autore del reato.

La pronuncia in esame interviene su questo assetto, proponendo una ricostruzione che distingue con maggiore nettezza il piano degli effetti della condotta da quello del profitto penalmente rilevante. La sottrazione o la riduzione della garanzia patrimoniale viene ricondotta nell’alveo delle conseguenze del reato, non del profitto in senso stretto. Quest’ultimo, invece, viene individuato nel vantaggio economico effettivamente conseguito, che normalmente coincide con l’imposta evasa o non riscossa. In tal modo, la Corte riafferma un principio di correlazione tra illecito e ablazione, che impedisce alla confisca di trasformarsi in una misura meramente afflittiva, sganciata dalla logica della restituzione dell’ingiusto arricchimento.

La portata sistemica di tale impostazione emerge se si considera la funzione che la confisca per equivalente svolge nel diritto penale tributario. Essa costituisce una deroga al tradizionale nesso di pertinenzialità tra bene e reato, giustificata dall’esigenza di neutralizzare vantaggi economici non più rinvenibili nel patrimonio dell’autore. Proprio perché eccezionale, tale strumento richiede una delimitazione rigorosa del suo oggetto. Ancorare il profitto al valore della garanzia sottratta equivale, in molti casi, a prescindere del tutto dalla misura del vantaggio economico, introducendo una sanzione patrimoniale potenzialmente sproporzionata rispetto alla lesione effettiva.

La sentenza n. 279/2026 si colloca, sotto questo profilo, in una linea di continuità con i principi costituzionali di legalità e proporzionalità della pena. La confisca, pur qualificandosi formalmente come misura di sicurezza o come sanzione accessoria, incide in modo diretto sulla sfera patrimoniale del soggetto, richiedendo pertanto una motivazione puntuale in ordine al quantum. L’individuazione del profitto non può essere affidata a criteri presuntivi o automatici, ma deve scaturire da una verifica concreta del vantaggio economico conseguito, tenendo conto anche di eventuali pagamenti, definizioni o estinzioni del debito tributario intervenuti successivamente alla consumazione del reato.

In questa prospettiva, la distinzione tra debito tributario e profitto del reato assume rilievo centrale. Il primo attiene al rapporto obbligatorio che lega il contribuente all’erario ed è suscettibile di definizione attraverso strumenti amministrativi e civili; il secondo rappresenta l’arricchimento indebito che giustifica l’intervento ablativo del giudice penale. Confondere i due piani significa attribuire alla confisca una funzione surrogatoria della riscossione, in contrasto con la natura e i limiti della sanzione penale.

La rilettura proposta dalla Corte consente, inoltre, di ricomporre in termini più equilibrati il rapporto tra liceità civilistica dell’operazione e sua rilevanza penale. Un atto dispositivo può essere pienamente valido sul piano negoziale e, al contempo, integrare una condotta penalmente rilevante se orientato alla sottrazione delle garanzie. Tuttavia, il valore civilistico dell’atto non può automaticamente fungere da parametro per la quantificazione del profitto, pena l’introduzione di una responsabilità patrimoniale sganciata dal vantaggio effettivo.

Le implicazioni applicative di tale orientamento sono significative. Sul piano processuale, il giudice è chiamato a un accertamento più analitico, che non si esaurisce nella ricostruzione dell’operazione fraudolenta, ma si estende alla verifica dell’effettivo risparmio di imposta conseguito. Sul piano sostanziale, si rafforza la distinzione tra funzione repressiva del diritto penale e funzione recuperatoria dell’ordinamento tributario, evitando sovrapposizioni che rischiano di alterare l’equilibrio complessivo del sistema.

La sentenza n. 279/2026 segna un passaggio rilevante nel percorso di razionalizzazione della confisca in materia tributaria. Essa non ridimensiona la tutela dell’interesse erariale, ma la ricolloca entro coordinate coerenti con i principi fondamentali dell’ordinamento penale. Il profitto confiscabile viene riportato alla sua dimensione autentica di vantaggio economico, mentre la lesione delle garanzie patrimoniali resta confinata nel perimetro degli effetti del reato. Ne deriva una lettura che, senza attenuare il disvalore della condotta fraudolenta, restituisce alla confisca una funzione proporzionata e sistemicamente sostenibile.

8 gennaio 2026

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