Determinabilità del corrispettivo e funzione del patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro. Cassazione 436/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La disciplina del patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra autonomia negoziale e tutela della libertà professionale del prestatore. La recente ordinanza n. 436 del 2026 si inserisce in un contesto giurisprudenziale stratificato, nel quale l’interpretazione dell’articolo 2125 del codice civile ha oscillato tra letture rigorose, orientate a un controllo penetrante delle clausole limitative, e approcci più elastici, volti a valorizzare la funzione economica dell’accordo e la sua capacità di bilanciare interessi contrapposti. Il provvedimento in esame offre l’occasione per una riflessione sistematica sulla nozione di determinabilità del corrispettivo e sul rapporto tra tale requisito e il giudizio di congruità dell’indennità pattuita.

Il patto di non concorrenza costituisce, per definizione, un accordo accessorio al contratto di lavoro, destinato a spiegare i propri effetti in una fase temporalmente successiva alla cessazione del rapporto. Esso introduce una compressione volontaria della libertà lavorativa del prestatore, giustificata dall’esigenza datoriale di proteggere il patrimonio informativo, organizzativo e relazionale accumulato nel corso della collaborazione. Proprio questa natura limitativa impone che l’accordo rispetti requisiti formali e sostanziali stringenti, tra i quali spiccano la determinazione dell’oggetto, la delimitazione temporale e territoriale e, soprattutto, la previsione di un corrispettivo adeguato.

Nel dibattito interpretativo, il tema della determinabilità del compenso ha assunto un ruolo centrale. Una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto che la mancata indicazione di un importo complessivo, predeterminato al momento della stipulazione, potesse tradursi in una nullità per indeterminatezza dell’oggetto, soprattutto quando il corrispettivo fosse parametrato alla durata del rapporto di lavoro, elemento per sua natura incerto. In questa prospettiva, l’assenza di una soglia minima garantita al lavoratore veniva letta come un vulnus strutturale dell’accordo, idoneo a svuotare di contenuto la tutela predisposta dall’articolo 2125 del codice civile.

L’ordinanza del 2026 prende posizione in modo netto rispetto a tale orientamento, riaffermando una distinzione concettuale che assume rilievo sistemico. La durata del rapporto di lavoro, pur incidendo sull’ammontare finale dell’indennità, non viene considerata elemento decisivo ai fini della determinazione o determinabilità dell’oggetto del patto. Essa attiene piuttosto al giudizio di congruità del compenso, che opera su un piano distinto rispetto alla verifica della validità strutturale dell’accordo. In altri termini, la Corte valorizza la possibilità di individuare il criterio di calcolo del corrispettivo in modo chiaro e verificabile, anche se l’importo complessivo risulta conoscibile solo ex post.

Questa impostazione consente di recuperare una concezione funzionale della determinabilità, coerente con l’articolo 1346 del codice civile, secondo cui l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base di criteri oggettivi. La previsione di un compenso annuo, correlato alla durata effettiva del rapporto e corrisposto con modalità predeterminate, soddisfa tale requisito, poiché consente alle parti di ricostruire il valore economico dell’impegno assunto senza margini di arbitrio. L’indeterminatezza, in questa prospettiva, non può essere confusa con l’incertezza fisiologica legata all’evoluzione del rapporto di lavoro.

Il passaggio argomentativo assume rilievo anche sotto il profilo della politica del diritto. Una lettura eccessivamente formalistica del requisito di determinabilità rischierebbe infatti di depotenziare lo strumento del patto di non concorrenza, rendendolo difficilmente utilizzabile nella prassi. Nei rapporti di lavoro di durata, la previsione di un importo complessivo predeterminato potrebbe risultare artificiosa e, paradossalmente, meno tutelante per il lavoratore, in quanto non calibrata sull’effettiva estensione temporale del vincolo. La soluzione accolta dall’ordinanza valorizza invece la flessibilità del criterio di calcolo, senza rinunciare a un controllo rigoroso sulla proporzionalità del sacrificio imposto.

La distinzione tra determinabilità e congruità del corrispettivo consente inoltre di chiarire la funzione del sindacato giudiziale. Il giudice non è chiamato a verificare se l’importo complessivo fosse conoscibile al momento della stipulazione, bensì se il compenso pattuito, una volta concretamente determinato, risulti adeguato rispetto all’estensione oggettiva, territoriale e temporale del vincolo. Tale valutazione implica un apprezzamento complessivo delle circostanze del caso concreto, inclusa la professionalità del lavoratore e l’incidenza del patto sulle sue future opportunità occupazionali.

L’ordinanza affronta anche il tema della delimitazione dell’oggetto del patto, escludendo che una restrizione circoscritta a uno specifico settore merceologico possa, di per sé, comprimere in modo eccessivo la professionalità del prestatore. Questa affermazione si inserisce in una linea interpretativa che rifiuta automatismi e richiede una valutazione contestuale dell’effettiva portata del divieto. La legittimità del patto non dipende tanto dalla sua astratta ampiezza, quanto dalla sua incidenza concreta sulla possibilità per il lavoratore di continuare a esercitare le proprie competenze in ambiti non sovrapponibili a quelli protetti.

Particolare attenzione merita il passaggio relativo alla penale prevista per l’ipotesi di violazione del patto. La Corte ribadisce che la riduzione equitativa ex articolo 1384 del codice civile presuppone la manifesta eccessività della clausola rispetto all’interesse tutelato. Anche in questo caso, il controllo giudiziale non si traduce in una sostituzione della valutazione negoziale delle parti, ma in una verifica di ragionevolezza ancorata alla funzione deterrente della penale e alla gravità dell’inadempimento. La proporzione tra indennità percepita e importo della penale viene letta come indice di equilibrio complessivo dell’assetto contrattuale.

Sul piano sistemico, l’ordinanza contribuisce a rafforzare una lettura dell’articolo 2125 del codice civile come norma di equilibrio, piuttosto che di interdizione. Il patto di non concorrenza non è concepito come eccezione sospetta alla libertà di lavoro, ma come strumento legittimo di regolazione degli interessi in gioco, purché rispettoso di parametri di trasparenza e proporzionalità. La determinabilità del corrispettivo, in questa prospettiva, non richiede una cristallizzazione aritmetica ex ante, ma l’adozione di criteri idonei a rendere il sacrificio del lavoratore economicamente apprezzabile e verificabile.

Le ricadute applicative di tale impostazione sono significative. Sul versante datoriale, essa consente di strutturare patti di non concorrenza maggiormente aderenti alla dinamica del rapporto, evitando rigidità che potrebbero risultare inefficaci o controproducenti. Sul versante del lavoratore, il controllo sulla congruità del compenso e sulla proporzionalità del vincolo continua a rappresentare una garanzia sostanziale contro abusi e compressioni indebite. Il giudice resta presidio di questo equilibrio, chiamato a valutare caso per caso la compatibilità del patto con la tutela costituzionale del lavoro.

L’ordinanza n. 436 del 2026 si colloca come tassello di un percorso interpretativo volto a razionalizzare la disciplina del patto di non concorrenza, chiarendo i confini tra validità strutturale e giudizio di merito sull’adeguatezza del compenso. La distinzione tra determinabilità e congruità del corrispettivo emerge come chiave di lettura capace di coniugare certezza giuridica e flessibilità applicativa, offrendo agli operatori un criterio interpretativo coerente con la funzione economico-sociale dell’istituto. In un contesto di crescente mobilità professionale e competizione tra imprese, tale approccio appare idoneo a garantire un equilibrio sostenibile tra protezione degli interessi imprenditoriali e salvaguardia della libertà lavorativa.

16 gennaio 2026

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net