Responsabilità patrimoniale degli ex soci di società di capitali estinta tra autonomia dell’obbligazione e limiti probatori. CGT Campania 7984/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese segna, sul piano civilistico, l’estinzione del soggetto giuridico e la cessazione della sua capacità di essere centro di imputazione di rapporti giuridici. Tale evento, tuttavia, non esaurisce automaticamente le pretese creditorie maturate nel corso della vita sociale, né consente di considerare definitivamente irrisolte le tensioni sistemiche tra l’interesse dei creditori e la tutela dell’affidamento dei soci. In ambito tributario, questa frizione assume connotati particolarmente sensibili, poiché si intreccia con la struttura dell’obbligazione fiscale, con le regole della riscossione e con il principio di legalità dell’azione amministrativa. La recente giurisprudenza della giustizia tributaria di merito ha offerto un contributo rilevante alla ricostruzione di tali rapporti, chiarendo che la responsabilità degli ex soci di una società di capitali estinta non può essere intesa né come automatica prosecuzione del debito sociale, né come forma surrettizia di solidarietà tributaria.

Il nodo centrale risiede nella qualificazione giuridica della responsabilità che può gravare sui soci dopo l’estinzione dell’ente. A differenza di quanto avviene nelle società di persone, la partecipazione a una società di capitali è strutturalmente connotata dalla separazione patrimoniale e dalla limitazione della responsabilità. L’estinzione della società non trasforma retroattivamente tale assetto, né legittima una traslazione generalizzata delle passività sociali sui soci. La disciplina positiva, infatti, individua presupposti specifici e rigorosi affinché l’amministrazione finanziaria possa rivolgersi direttamente agli ex soci, presupposti che si collocano sul piano dell’arricchimento patrimoniale conseguito in occasione o in prossimità della liquidazione.

In questa prospettiva, la responsabilità dell’ex socio assume natura autonoma rispetto all’obbligazione tributaria originariamente facente capo alla società. Essa non deriva da un meccanismo successorio in senso tecnico, né da una responsabilità ex lege per fatto illecito o per inadempimento di obblighi gestori. Il fondamento è individuato nell’ingiustificato arricchimento, inteso come percezione di beni o di somme che, in assenza di soddisfacimento dei creditori sociali, determinano uno spostamento patrimoniale privo di causa giustificativa nei confronti di questi ultimi. Ne discende che l’obbligo di pagamento gravante sull’ex socio non è tributario in senso proprio, ma si atteggia come obbligazione di fonte civilistica, sebbene funzionalmente collegata alla pretesa fiscale rimasta insoddisfatta.

La normativa di riferimento circoscrive tale responsabilità entro confini ben definiti. Essa colpisce esclusivamente i soci che abbiano ricevuto, nel corso dei due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali, ovvero che abbiano ottenuto l’assegnazione di beni sociali durante il tempo della liquidazione. Il limite quantitativo della responsabilità è rappresentato dal valore dei beni o delle somme percepite, secondo un criterio che esclude qualunque automatismo fondato sulla mera titolarità della partecipazione sociale. La ratio è evidente: evitare che l’estinzione della società si traduca in uno strumento di elusione delle pretese creditorie, senza tuttavia sacrificare oltre misura il principio di responsabilità limitata che caratterizza le società di capitali.

Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’onere probatorio. Poiché la responsabilità dell’ex socio costituisce una fattispecie autonoma, il creditore pubblico non può limitarsi a far valere il titolo formatosi nei confronti della società estinta. È necessario un accertamento specifico, volto a dimostrare la sussistenza dei presupposti dell’arricchimento e a quantificarne l’entità. In assenza di tale accertamento, la pretesa risulta priva di base giuridica, poiché non è sufficiente l’esistenza di un debito tributario definitivo in capo alla società per fondare l’azione nei confronti del socio. Questo principio assume una valenza sistemica, in quanto riafferma la distinzione tra il rapporto d’imposta e la diversa obbligazione che può sorgere in capo al socio, impedendo che gli strumenti della riscossione siano utilizzati in modo indifferenziato.

La necessità di un autonomo avviso di accertamento nei confronti dell’ex socio si collega direttamente alle garanzie procedimentali e difensive. L’atto deve essere motivato, deve indicare le ragioni della pretesa e deve esplicitare gli elementi di fatto da cui si desume l’avvenuta percezione di beni o somme. Solo in tal modo il destinatario è posto in condizione di esercitare pienamente il diritto di difesa, contestando non solo l’esistenza del debito originario, ma soprattutto la ricorrenza dei presupposti costitutivi della propria responsabilità. L’emissione diretta di una cartella di pagamento, fondata sull’iscrizione a ruolo del debito societario, si risolve invece in una indebita compressione delle garanzie, poiché presuppone implicitamente una solidarietà che l’ordinamento non riconosce.

La giurisprudenza più recente ha chiarito che la responsabilità dell’ex socio non è esclusa in modo automatico dalla mancata percezione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione. È possibile, infatti, che l’arricchimento derivi da altre evenienze, come la presenza di beni o diritti non ricompresi nel bilancio, ovvero l’attribuzione di attività in regime di contitolarità o comunione indivisa. Tuttavia, anche in tali ipotesi, l’onere della prova resta integralmente a carico dell’amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare l’esistenza e il valore dell’utilità patrimoniale conseguita dal socio. Questa impostazione evita che l’azione del creditore pubblico si fondi su mere presunzioni o su valutazioni astratte, imponendo un accertamento concreto e puntuale.

Un ulteriore profilo di interesse concerne il rapporto tra responsabilità dell’ex socio e interesse ad agire del creditore. La possibilità che emergano sopravvenienze attive o beni non conosciuti al momento della liquidazione giustifica, in astratto, l’interesse dell’amministrazione a munirsi di un titolo nei confronti del socio. Tuttavia, tale interesse non può tradursi in una pretesa indiscriminata, sganciata dalla verifica dei presupposti sostanziali. La dimensione dinamica dell’interesse ad agire non elimina, ma anzi rafforza, l’esigenza di un accertamento che renda attuale e concreta la responsabilità dedotta.

La ricostruzione che emerge valorizza in modo equilibrato le esigenze di tutela dell’erario e i principi fondamentali del diritto societario. Da un lato, si riconosce che l’estinzione della società non può costituire uno schermo assoluto contro le pretese creditorie, specie quando vi sia stata una distribuzione di beni in pregiudizio dei creditori. Dall’altro, si ribadisce che la responsabilità limitata dei soci non è un mero beneficio formale, ma un elemento strutturale dell’organizzazione societaria, che può essere inciso solo nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

Sul piano sistemico, questa impostazione contribuisce a delineare un modello di responsabilità post-estintiva coerente con i principi costituzionali di legalità e di capacità contributiva. L’obbligazione dell’ex socio non nasce dal presupposto impositivo, ma da un fatto ulteriore e distinto, rappresentato dall’arricchimento patrimoniale. Ne consegue che anche il procedimento di accertamento deve essere autonomo, con una motivazione che renda intellegibile il nesso tra il fatto costitutivo e la pretesa avanzata. In tal modo si evita che il socio sia chiamato a rispondere di un debito altrui in assenza di un collegamento causale concreto con il proprio patrimonio.

Le ricadute applicative di questa ricostruzione sono rilevanti. Gli uffici impositori sono chiamati a un approccio istruttorio più rigoroso, che tenga conto della necessità di reperire e valutare elementi probatori relativi alla fase liquidatoria e ai rapporti patrimoniali intercorsi con i soci. La semplificazione procedurale, perseguita attraverso l’utilizzo diretto degli strumenti della riscossione, non può prevalere sulle garanzie sostanziali e procedimentali. Al contempo, i soci e i loro aventi causa dispongono di un quadro più chiaro entro cui valutare la propria posizione, potendo opporre non solo l’assenza di riparti formali, ma anche la mancanza di qualunque arricchimento sostanziale.

La responsabilità degli ex soci di società di capitali estinte si configura come una fattispecie circoscritta, autonoma e rigorosamente delimitata. Essa non è né illimitata né automatica, ma subordinata alla prova di un arricchimento patrimoniale specifico e quantificabile. La necessità di un autonomo avviso di accertamento rappresenta il presidio procedimentale di questa impostazione, assicurando il rispetto del contraddittorio e la coerenza sistemica tra diritto tributario e diritto societario. In tal modo, l’ordinamento evita sia il rischio di un’irragionevole estensione della responsabilità dei soci, sia quello di una deresponsabilizzazione che comprometterebbe la tutela dei creditori pubblici, realizzando un equilibrio che appare conforme ai principi fondamentali del sistema.

19 gennaio 2026

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