
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La recente evoluzione della disciplina dell’esecuzione forzata, nel contesto della progressiva digitalizzazione del processo civile, ha riportato al centro dell’attenzione il rapporto tra forma dell’atto e tutela effettiva del credito. In particolare, la questione relativa al deposito delle copie degli atti prodromici all’esecuzione in formato telematico, corredate dall’attestazione di conformità, ha assunto una rilevanza sistemica che travalica il dato meramente procedurale, incidendo sulla stessa configurazione dell’azione esecutiva quale esercizio di un potere giurisdizionale fondato su presupposti rigorosamente tipizzati. La pronuncia indicata come base del presente contributo si colloca in questo scenario, offrendo una ricostruzione che mira a ricomporre un contrasto interpretativo sorto nella prassi applicativa e a riaffermare la centralità del rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal legislatore.
Il problema si è originato dall’interazione tra la disciplina dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo e le regole tecniche del deposito telematico. L’obbligo di depositare, entro un termine perentorio, le copie del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento, munite di attestazione di conformità, è stato talora letto come un adempimento strumentale, la cui mancanza avrebbe potuto essere sanata in un momento successivo, in assenza di contestazioni sulla corrispondenza tra copia e originale. Tale impostazione, alimentata da un’interpretazione estensiva del principio di strumentalità delle forme, ha trovato spazio soprattutto nella fase di transizione verso il processo telematico, quando le difficoltà operative sembravano giustificare un approccio meno rigoroso.
La ricostruzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità si muove, invece, lungo una direttrice diversa. L’attestazione di conformità non viene qualificata come un mero requisito formale, bensì come un elemento funzionale alla verifica immediata della legittimazione del creditore ad agire in via esecutiva. Nel processo di espropriazione, che si caratterizza per un contraddittorio attenuato e per l’incidenza diretta sulle sfere giuridiche del debitore e di eventuali terzi, la certezza circa l’esistenza e la validità del titolo non può essere affidata a un controllo differito o eventuale. Il deposito tempestivo di copie conformi consente al giudice dell’esecuzione di accertare, sin dall’avvio del procedimento, la sussistenza dei presupposti dell’azione, evitando l’attivazione di una sequenza di atti potenzialmente invasivi in assenza di un fondamento giuridico adeguatamente documentato.
In questa prospettiva, la sanzione dell’inefficacia del pignoramento e dell’estinzione del processo per il mancato rispetto dell’onere di deposito non appare sproporzionata, ma coerente con la logica delle preclusioni che governano l’esecuzione forzata. Il legislatore ha inteso ancorare l’efficacia dell’atto introduttivo a un comportamento diligente del creditore, imponendo un termine perentorio e una modalità di deposito idonea a garantire l’ordinato svolgimento della procedura. L’eventuale possibilità di una sanatoria successiva, oltre a non trovare un espresso fondamento normativo, introdurrebbe elementi di incertezza incompatibili con l’esigenza di celerità e stabilità che connota il processo esecutivo.
Il confronto con altri ambiti del processo civile, talvolta evocato per sostenere soluzioni più elastiche, non risulta decisivo. Le ipotesi in cui è stata ammessa una regolarizzazione tardiva dell’attestazione di conformità si collocano in contesti differenti, caratterizzati da un contraddittorio pieno e dall’assenza di effetti immediatamente ablativi. Nel processo esecutivo, al contrario, la mancanza di una copia conforme equivale, sul piano sostanziale, alla mancata dimostrazione del possesso del titolo, con la conseguenza che l’azione non può ritenersi validamente incardinata. La distinzione tra nullità sanabile e inefficacia per mancato rispetto di un termine preclusivo assume qui un rilievo decisivo, poiché la seconda non tollera meccanismi di recupero fondati sul semplice decorso del procedimento.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il coordinamento tra la disciplina codicistica e le norme che regolano il documento informatico. La specialità delle regole del processo telematico impone di considerare l’attestazione di conformità come parte integrante dell’atto depositato, non come un elemento accessorio suscettibile di integrazione successiva. La copia priva di attestazione non è, sotto questo profilo, una copia “incompleta”, ma un documento che non possiede i requisiti minimi per assolvere alla funzione probatoria richiesta dalla legge processuale. La scelta di escludere qualsiasi rilievo al principio di non contestazione si giustifica, inoltre, con la struttura stessa del procedimento esecutivo, nel quale il controllo sulla regolarità degli atti è affidato primariamente al giudice e non alla dialettica tra le parti.
Le ricadute sistemiche di questa impostazione sono rilevanti. Da un lato, essa rafforza l’idea di un creditore responsabile, chiamato a un uso consapevole e diligente degli strumenti dell’esecuzione. Dall’altro, contribuisce a ridurre il rischio di procedimenti destinati a una successiva declaratoria di estinzione, con conseguente spreco di risorse e pregiudizio per tutte le posizioni coinvolte. La chiarezza interpretativa che ne deriva favorisce una maggiore prevedibilità degli esiti processuali, elemento essenziale per la certezza del diritto e per l’efficienza complessiva del sistema.
La qualificazione del deposito tempestivo delle copie conformi come presupposto indefettibile dell’efficacia del pignoramento si inserisce in una visione dell’esecuzione forzata come fase rigorosamente regolata, nella quale la forma non è un valore in sé, ma uno strumento imprescindibile per garantire la legittimità e la correttezza dell’azione giurisdizionale. L’attestazione di conformità assume così il ruolo di snodo tra tecnica processuale e tutela sostanziale, segnando un punto di equilibrio tra esigenze di efficienza e salvaguardia dei diritti coinvolti.
20 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
