
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La progressiva digitalizzazione del processo civile ha trasformato la notificazione degli atti giudiziari da attività eminentemente materiale a operazione giuridica ad alto contenuto tecnico-normativo. In tale contesto, la posta elettronica certificata ha assunto una funzione centrale non solo come strumento di trasmissione, ma come vero e proprio luogo giuridico di imputazione degli effetti della conoscenza legale. Questa evoluzione ha imposto al legislatore e alla giurisprudenza un delicato bilanciamento tra esigenze di semplificazione, certezza e tutela del contraddittorio, specialmente quando il destinatario dell’atto sia una pubblica amministrazione che stia in giudizio mediante propri dipendenti.
La recente ordinanza n. 961/2026 si colloca in questo quadro sistemico, affrontando con particolare nettezza il tema della validità notificatoria dell’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la notificazione degli atti del giudizio. L’intervento non introduce una regola nuova, ma chiarisce in termini rigorosi la portata applicativa di un requisito spesso sottovalutato nella prassi: la necessità che l’indirizzo di posta certificata cui l’atto è inviato sia stato previamente comunicato al Ministero della Giustizia e da quest’ultimo inserito nell’apposito elenco previsto dalla normativa vigente.
Il problema giuridico di fondo non attiene, dunque, alla legittimità in astratto della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ormai pienamente acquisita nell’ordinamento processuale, bensì alla individuazione delle condizioni che rendono tale notificazione idonea a produrre effetti giuridici. In particolare, quando la pubblica amministrazione si costituisce in giudizio tramite propri funzionari o dipendenti, il sistema normativo prevede una disciplina speciale che deroga alle regole generali in materia di elezione di domicilio e di notificazione al procuratore costituito. Questa disciplina speciale risponde a una ratio precisa: garantire che le comunicazioni processuali avvengano attraverso canali ufficialmente riconosciuti, tracciabili e riferibili in modo certo all’organizzazione dell’ente.
L’ordinanza in esame valorizza il combinato disposto delle norme che impongono alle pubbliche amministrazioni l’onere di comunicare al Ministero della Giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata destinati alla ricezione degli atti giudiziari. Tali indirizzi, una volta inseriti nell’elenco ministeriale, assolvono a una funzione assimilabile a quella del domicilio processuale, ma con una connotazione pubblicistica più marcata. Non si tratta di un mero adempimento formale, bensì di un passaggio essenziale affinché l’indirizzo digitale possa essere considerato “qualificato” ai fini notificatori.
Da questo punto di vista, la decisione riafferma un principio di legalità tecnica della notificazione telematica: non ogni indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile, anche in modo verosimile, all’ente o al suo rappresentante processuale è idoneo a ricevere validamente gli atti del giudizio. La validità della notificazione non dipende dalla effettiva ricezione dell’atto o dalla sua astratta riferibilità soggettiva, ma dalla conformità del procedimento notificatorio al modello legale. In assenza di tale conformità, l’atto notificato è affetto da nullità, rilevabile anche d’ufficio, con conseguente necessità di rinnovazione.
Questa impostazione evidenzia come il sistema della posta elettronica certificata, lungi dall’essere un semplice mezzo tecnologico, costituisca un’infrastruttura giuridica regolata da presupposti normativi stringenti. L’elenco ministeriale degli indirizzi di posta certificata delle pubbliche amministrazioni non ha una funzione meramente informativa, ma svolge un ruolo costitutivo rispetto alla validità delle notificazioni. Solo gli indirizzi ivi inseriti possono essere considerati canali ufficiali di interlocuzione processuale, idonei a garantire l’imputabilità dell’atto all’ente e la certezza della sua conoscenza legale.
La pronuncia assume rilievo anche sul piano delle ricadute sistemiche, poiché delimita con chiarezza l’ambito di operatività del principio di affidamento del notificante. In altri termini, chi procede alla notificazione non può fare affidamento su fonti diverse dall’elenco ufficiale, né su dichiarazioni contenute negli atti di causa che facciano riferimento a indirizzi di posta elettronica certificata non formalmente qualificati. L’onere di verifica grava integralmente sul notificante, il quale deve accertare che l’indirizzo utilizzato sia effettivamente inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia e riferibile alla specifica articolazione organizzativa dell’ente che ha assunto la difesa in giudizio.
Questa ricostruzione accentua il carattere formalizzato del processo telematico, ma non può essere letta come un ritorno a un formalismo fine a sé stesso. Al contrario, essa risponde a una logica di tutela del contraddittorio e di parità delle parti, evitando che la conoscenza degli atti processuali dipenda da prassi informali o da scelte discrezionali non trasparenti. La predeterminazione normativa degli indirizzi validi consente di prevenire incertezze, contestazioni e asimmetrie informative, soprattutto in un contesto in cui le pubbliche amministrazioni presentano strutture organizzative complesse e articolate.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’estensione dell’obbligo di comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata. La decisione chiarisce che tale obbligo non si esaurisce nell’indicazione di un unico indirizzo generale dell’ente, ma può riguardare anche indirizzi riferibili a specifiche aree organizzative omogenee o a singoli uffici dotati di autonoma capacità processuale. Tuttavia, anche in questi casi, la validità notificatoria resta subordinata all’inserimento dell’indirizzo nell’elenco ministeriale, quale condizione imprescindibile per la sua utilizzabilità nel processo.
Sotto il profilo teorico, l’ordinanza contribuisce a delineare una nozione di domicilio digitale processuale caratterizzata da un elevato grado di tipicità. Il domicilio non è più il risultato di una scelta libera e unilaterale della parte, ma l’esito di un procedimento amministrativo di accreditamento e pubblicazione. Ciò comporta una parziale “oggettivazione” del domicilio processuale, che si sgancia dalla volontà contingente del soggetto e si radica in un sistema di registri ufficiali, accessibili agli operatori del diritto secondo modalità predeterminate.
La decisione in commento rafforza l’idea che la notificazione telematica non possa essere governata da criteri meramente sostanzialistici, quali l’effettiva conoscenza dell’atto, ma debba rispettare rigorosamente i presupposti normativi che ne fondano la legittimità. L’indirizzo di posta elettronica certificata assume rilievo giuridico solo se inserito nel circuito istituzionale delineato dal legislatore, attraverso la comunicazione al Ministero della Giustizia e la conseguente iscrizione nell’elenco ufficiale. In tale prospettiva, il formalismo della notificazione telematica si configura non come un ostacolo, ma come una garanzia strutturale di certezza, trasparenza e corretto svolgimento del processo.
20 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
