La sospensione della prescrizione nelle convivenze stabili come istituto di tutela sostanziale dell’affettività familiare. Corte Costituzionale n. 7/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La decisione della Corte costituzionale n. 7 del 2026 interviene su un segmento tradizionalmente considerato marginale del diritto civile, quale la disciplina delle cause di sospensione della prescrizione, per ricollocarlo al centro di un più ampio processo di rilettura costituzionalmente orientata dei rapporti familiari non fondati sul matrimonio. L’intervento del giudice delle leggi si inserisce in un contesto ordinamentale caratterizzato da una progressiva emersione della convivenza stabile quale formazione sociale dotata di autonoma rilevanza giuridica, connotata da legami affettivi e solidaristici idonei a incidere sulla struttura e sulla funzione degli istituti patrimoniali. In tale prospettiva, la pronuncia non si limita a colmare una lacuna normativa, ma ridefinisce la ratio stessa dell’articolo 2941 del codice civile, sottraendola a una lettura meramente formale e riconducendola alla dimensione sostanziale dei rapporti interpersonali.

La questione di legittimità costituzionale affrontata dalla Corte prende le mosse da un conflitto tra esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tradizionalmente presidiate dall’istituto della prescrizione, e tutela dell’unità e dell’armonia dei legami familiari, quali espressione dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali. L’esclusione dei conviventi di fatto dall’ambito applicativo della sospensione della prescrizione aveva prodotto, nel tempo, una evidente asimmetria di trattamento rispetto ai coniugi e alle parti di un’unione civile, asimmetria giustificata in passato sulla base della presunta maggiore stabilità e formalizzazione del vincolo matrimoniale. La sentenza in esame prende atto del superamento di tale impostazione, rilevando come l’evoluzione sociale e normativa abbia progressivamente eroso la centralità esclusiva del matrimonio quale unico modello di famiglia giuridicamente rilevante.

Il cuore argomentativo della decisione risiede nella ricostruzione della funzione sistemica della sospensione della prescrizione tra soggetti legati da un rapporto affettivo stabile. L’istituto viene interpretato non come eccezione tecnica a una regola di ordine pubblico economico, bensì come strumento di bilanciamento tra l’esigenza di tutela del diritto soggettivo e la salvaguardia della relazione personale che lega creditore e debitore. In questa chiave, la sospensione risponde all’esigenza di evitare che il titolare del diritto sia costretto a compiere atti interruttivi dal contenuto potenzialmente conflittuale, idonei a compromettere la fiducia reciproca e la continuità della vita comune. Tale esigenza, lungi dall’essere circoscritta al rapporto coniugale, si manifesta con pari intensità nelle convivenze stabili, nelle quali la dimensione affettiva e solidaristica assume un rilievo analogo sul piano costituzionale.

La Corte valorizza, in modo significativo, il principio di eguaglianza sostanziale, declinandolo non già come astratta parità di status, ma come esigenza di omogeneità di trattamento in presenza di situazioni comparabili sotto il profilo funzionale. La comparazione non viene operata tra matrimonio e convivenza in quanto tali, ma tra rapporti caratterizzati da una comunione di vita e da un’affectio idonea a rendere inesigibile l’attivazione di strumenti contenziosi durante la loro vigenza. In questa prospettiva, la diversità di disciplina previgente appare priva di una giustificazione ragionevole, poiché fondata su un criterio formale che non riflette più la realtà dei rapporti familiari contemporanei.

Particolarmente rilevante è l’abbandono definitivo dell’argomento secondo cui la sospensione della prescrizione richiederebbe presupposti formali certi e predeterminati, rinvenibili esclusivamente nel vincolo matrimoniale. La Corte osserva come l’ordinamento conosca numerose ipotesi in cui la decorrenza o la sospensione dei termini prescrizionali dipendono da accertamenti fattuali da compiersi ex post, senza che ciò comprometta la certezza del diritto. La convivenza stabile, pur priva di un atto costitutivo solenne, è suscettibile di prova attraverso una pluralità di elementi oggettivi, e la sua durata può essere accertata con sufficiente precisione in sede giudiziale. Ne consegue che l’assenza di formalizzazione non può costituire un ostacolo insormontabile all’estensione dell’istituto.

La decisione assume, inoltre, un rilievo sistemico più ampio, poiché contribuisce a ridefinire il rapporto tra diritto delle obbligazioni e diritto di famiglia. La prescrizione, tradizionalmente collocata nell’ambito della tutela dei diritti patrimoniali, viene qui riletta alla luce dei valori personalistici e solidaristici che permeano l’intero ordinamento. L’effetto è una progressiva “personalizzazione” degli istituti patrimoniali, chiamati a confrontarsi con la complessità delle relazioni umane e con la necessità di evitare soluzioni che, pur formalmente corrette, risultino sostanzialmente lesive dei diritti fondamentali.

Non meno significative sono le implicazioni applicative della pronuncia. L’estensione della sospensione della prescrizione ai conviventi di fatto incide su una vasta gamma di rapporti obbligatori che si sviluppano all’interno della vita comune, spesso caratterizzati da trasferimenti patrimoniali informali e da contribuzioni economiche non rigidamente tipizzate. In tali contesti, l’operatività della prescrizione senza sospensione avrebbe potuto determinare la perdita irreversibile di diritti di credito maturati nel corso della convivenza, con effetti distorsivi e iniqui al momento della cessazione del rapporto. La nuova disciplina, così come delineata dalla Corte, consente invece di preservare l’equilibrio tra le parti, evitando che la durata del legame affettivo si traduca paradossalmente in un fattore di svantaggio per il soggetto più debole sul piano economico.

La pronuncia si colloca, infine, in un dialogo virtuoso tra giurisprudenza costituzionale e legislazione ordinaria. Pur intervenendo su una disposizione codicistica di lunga data, la Corte mostra una particolare attenzione alla coerenza complessiva del sistema, evitando soluzioni manipolative eccessivamente invasive e limitandosi a rimuovere una discriminazione non più sostenibile alla luce dei principi costituzionali. L’effetto conformativo della decisione si proietta sull’intero ordinamento, imponendo agli interpreti una lettura dell’istituto della prescrizione coerente con la pluralità delle forme familiari riconosciute e tutelate.

La sentenza n. 7 del 2026 rappresenta un passaggio significativo nel processo di adattamento del diritto civile alle trasformazioni della società. L’estensione della sospensione della prescrizione alle convivenze stabili non costituisce soltanto un adeguamento tecnico, ma esprime una scelta di fondo a favore di una concezione relazionale del diritto, nella quale la tutela dei rapporti affettivi assume un ruolo centrale anche nella disciplina degli istituti patrimoniali. Tale approccio appare destinato a incidere in modo duraturo sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme civilistiche, rafforzando la coerenza tra diritto positivo e valori costituzionali.

26 gennaio 2026

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