Revoca dell’assegno divorzile e onere probatorio delle rinunce professionali nella funzione perequativo-compensativa. Cassazione n. 300/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza della Corte di legittimità n. 300 del 2026 offre l’occasione per tornare a riflettere sul perimetro funzionale dell’assegno divorzile e, in particolare, sulla portata effettiva della sua dimensione perequativo-compensativa nel sistema delineato dall’art. 5, comma 6, della legge sullo scioglimento del matrimonio. Il provvedimento si colloca in una linea di continuità con l’elaborazione giurisprudenziale successiva al superamento del criterio del tenore di vita, ma contribuisce a precisare, con particolare rigore argomentativo, il ruolo centrale dell’onere probatorio gravante sul coniuge richiedente, specie quando l’assegno venga invocato quale strumento di compensazione di scelte familiari asseritamente penalizzanti sul piano professionale.

Il caso esaminato prende le mosse da una situazione caratterizzata da una marcata disparità reddituale tra gli ex coniugi, emersa al momento dello scioglimento del vincolo. Tale divario, tuttavia, non è stato ritenuto di per sé sufficiente a fondare il diritto all’assegno divorzile, una volta esclusa la sussistenza di un bisogno assistenziale in senso proprio. La Corte ha ribadito che la funzione perequativo-compensativa non opera come automatica risposta alla diseguaglianza economica, ma presuppone l’accertamento di un nesso causale tra lo squilibrio patrimoniale e le scelte condivise di organizzazione della vita familiare, idonee ad aver inciso negativamente sulle prospettive professionali del coniuge economicamente più debole.

In questa prospettiva, l’ordinanza chiarisce che la disparità reddituale costituisce soltanto una precondizione fattuale dell’indagine giudiziale, non già il suo esito necessario. L’assegno divorzile, infatti, non assolve a una funzione perequativa generalizzata, né si configura come strumento di redistribuzione ex post delle risorse tra ex coniugi. Esso trova la propria giustificazione, sul piano compensativo, esclusivamente laddove venga dimostrato che l’arricchimento dell’uno e l’arretramento dell’altro siano il prodotto di un assetto familiare fondato su rinunce professionali specifiche, realistiche e causalmente orientate al perseguimento dell’interesse comune.

Il cuore argomentativo della decisione risiede, dunque, nella delimitazione dell’oggetto della prova. Non è sufficiente allegare una generica dedizione alla famiglia o l’assunzione prevalente dei compiti di cura, se tali circostanze non si traducono in una concreta e verificabile compressione delle opportunità lavorative. La Corte insiste sulla necessità che il sacrificio professionale sia individuabile in termini di occasioni effettivamente perdute, caratterizzate da un grado apprezzabile di probabilità di successo e da una significativa incidenza sul potenziale reddituale futuro. In assenza di tali elementi, la dedizione familiare resta un dato neutro sul piano compensativo, rilevante eventualmente solo in presenza di una situazione di non autosufficienza economica.

L’ordinanza valorizza altresì il principio di autoresponsabilità, inteso non come negazione della solidarietà postconiugale, ma come criterio di razionalizzazione del suo ambito applicativo. La solidarietà che permea l’istituto dell’assegno divorzile non può essere sganciata da una verifica rigorosa delle scelte individuali e delle loro conseguenze economiche. In questo senso, la funzione perequativo-compensativa si pone come correttivo selettivo del principio di autoresponsabilità, destinato a operare solo quando quest’ultimo, applicato in modo rigoroso, produrrebbe effetti manifestamente iniqui a causa di sacrifici imposti o condivisi nel corso della vita matrimoniale.

Un ulteriore profilo di interesse concerne il rapporto tra durata del matrimonio e riconoscimento della funzione compensativa. Pur non assumendo rilievo dirimente in termini astratti, la non elevata estensione temporale della convivenza coniugale costituisce un elemento di contesto che rende particolarmente stringente l’onere di dimostrare l’esistenza di scelte irreversibili o comunque idonee a incidere stabilmente sul percorso professionale del richiedente. In tale cornice, la Corte sembra suggerire che il sacrificio compensabile non può consistere in mere occasioni contingenti o in scelte reversibili, ma deve avere una consistenza tale da aver modificato in modo strutturale la traiettoria lavorativa.

Sotto il profilo sistematico, la decisione contribuisce a consolidare una lettura dell’assegno divorzile come istituto a funzione plurima, la cui componente compensativa è rigidamente ancorata alla prova del contributo causale alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, anche nella forma del risparmio o della liberazione da oneri. La Corte ribadisce che tale contributo non può essere presunto, ma deve emergere da allegazioni puntuali e da un quadro istruttorio coerente, sottratto a valutazioni meramente equitative o a generalizzazioni fondate su ruoli familiari stereotipati.

Le ricadute applicative dell’ordinanza sono rilevanti. Sul piano processuale, essa rafforza l’esigenza di una strategia probatoria accurata da parte del coniuge che invochi la funzione perequativo-compensativa, imponendo di documentare non solo la disparità economica, ma anche il percorso professionale alternativo che sarebbe stato plausibilmente perseguito in assenza delle scelte familiari. Sul piano sostanziale, la pronuncia contribuisce a circoscrivere l’area dell’intervento giudiziale, evitando che l’assegno divorzile venga trasformato in uno strumento di livellamento automatico delle condizioni economiche postconiugali.

Il principio espresso nell’ordinanza n. 300 del 2026 si inserisce nel processo di affinamento concettuale dell’assegno divorzile, riaffermando con chiarezza che la funzione perequativo-compensativa non è una clausola di stile, ma un criterio esigente, che richiede la dimostrazione rigorosa di sacrifici professionali concreti e causalmente rilevanti. La decisione segna un ulteriore passo verso una concezione dell’istituto coerente con i principi di solidarietà e responsabilità individuale, nella quale l’intervento perequativo si giustifica solo quando la diseguaglianza economica sia il risultato diretto e dimostrato delle scelte condivise di vita familiare.

26 gennaio 2026

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net