
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La progressiva elaborazione giurisprudenziale in materia di mantenimento dei figli ha condotto, negli ultimi anni, a una ridefinizione sostanziale della nozione di spesa straordinaria, sottraendola a una lettura meramente residuale rispetto all’assegno ordinario e riconoscendole una funzione autonoma nel sistema della responsabilità genitoriale. L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1772 del 26 gennaio 2026 si colloca in questo percorso evolutivo, confermando e al tempo stesso precisando un orientamento che, a partire dalla precedente Ordinanza n. 19532 del 10 luglio 2023, ha progressivamente spostato l’asse interpretativo dalla sola imprevedibilità dell’esborso alla sua incidenza economica e funzionale sull’equilibrio del contributo al mantenimento.
Il problema giuridico sotteso concerne la delimitazione dell’ambito applicativo dell’assegno periodico rispetto a quello delle spese ulteriori sostenute nell’interesse del minore, in un contesto in cui l’organizzazione della vita familiare post-separativa tende a riprodurre, per quanto possibile, assetti preesistenti. In tale quadro, la distinzione tradizionale tra spese ordinarie e straordinarie, ancorata alla prevedibilità e alla frequenza, si è rivelata progressivamente insufficiente a governare fattispecie caratterizzate da esborsi economicamente significativi, pur non del tutto inattesi.
L’ordinanza del 2026 affronta il tema muovendo da una controversia relativa alla qualificazione di costi sostenuti per l’assistenza del minore, inseriti stabilmente nell’organizzazione familiare ma contestati sotto il profilo della loro imputazione all’assegno mensile. La Corte, nel rigettare le doglianze dirette a ricondurre tali spese nell’alveo dell’ordinarietà, ribadisce un principio che segna un punto di maturazione dell’elaborazione giurisprudenziale: la spesa straordinaria non è tale soltanto quando imprevedibile, ma anche quando, per la sua rilevanza, è idonea a incidere in modo significativo sull’equilibrio economico definito dal provvedimento di mantenimento.
Questa affermazione, già chiaramente formulata nell’ordinanza del 2023 con riferimento ai costi di alloggio del figlio universitario fuori sede, viene ora estesa e consolidata, assumendo valore sistemico. La rilevanza economica diviene criterio ordinante, capace di recidere il legame funzionale tra esborso e assegno ordinario anche in presenza di una certa stabilità o ripetitività della spesa. In altri termini, la periodicità non è più elemento dirimente, laddove l’ammontare e l’incidenza complessiva del costo eccedano la funzione tipica dell’assegno, che resta quella di assicurare la copertura delle esigenze ordinarie del minore secondo un parametro di normalità.
Da questa prospettiva discende una conseguenza di particolare rilievo applicativo: le spese straordinarie, così qualificate, non possono essere azionate in via automatica sulla base del titolo originario di condanna, ma richiedono l’esperimento di un’autonoma azione di accertamento. Tale passaggio, lungi dal costituire un appesantimento procedurale, risponde all’esigenza di verificare in concreto la coerenza dell’esborso con i principi di adeguatezza e proporzionalità che governano il concorso dei genitori nel mantenimento. L’azione di accertamento diviene così lo strumento attraverso cui il giudice è chiamato a valutare non solo la natura della spesa, ma anche la sua compatibilità con le condizioni economico-patrimoniali delle parti e con l’assetto complessivo delineato dal provvedimento che disciplina la responsabilità genitoriale.
L’ordinanza del 2026, nel richiamare espressamente l’elaborazione del 2023, rafforza l’idea che la categoria delle spese straordinarie non possa essere definita in astratto mediante elenchi tipologici, ma debba essere ricostruita in chiave funzionale e dinamica. Ciò che rileva non è tanto la riconducibilità della spesa a un determinato settore educativo, sanitario o assistenziale, quanto la sua capacità di alterare l’equilibrio economico presupposto dall’assegno di mantenimento. In questa chiave, anche costi che si inseriscono in una prassi organizzativa consolidata possono assumere natura straordinaria se il loro peso economico supera la soglia di integrazione fisiologica dell’assegno.
Il supporto ricostruttivo offerto dall’analisi dottrinale delle spese straordinarie consente di cogliere come tale evoluzione risponda a un’esigenza di maggiore aderenza alla realtà socio-economica delle famiglie contemporanee. La frammentazione dei modelli di cura e l’esternalizzazione di funzioni tradizionalmente svolte all’interno del nucleo familiare rendono sempre meno sostenibile una rigida contrapposizione tra spese ordinarie prevedibili e spese eccezionali impreviste. La giurisprudenza di legittimità sembra prendere atto di questa trasformazione, valorizzando il dato della rilevanza come criterio elastico, ma al tempo stesso controllabile in sede giudiziale.
Sul piano sistemico, l’approdo cui giungono le ordinanze del 2023 e del 2026 contribuisce a rafforzare la funzione perequativa dell’assegno di mantenimento, impedendo che esso venga dilatato fino a ricomprendere costi che, per entità e incidenza, ne snaturerebbero la funzione. Al contempo, l’obbligo di accertamento autonomo delle spese straordinarie costituisce una garanzia per entrambe le parti, poiché consente di evitare automatismi e di calibrare il contributo in modo aderente alla concreta situazione economica e alle esigenze del minore.
In questa prospettiva, la nozione di spesa straordinaria si emancipa definitivamente da una concezione meramente accessoria, assumendo il ruolo di categoria di equilibrio tra l’esigenza di tutela del minore e quella di proporzione del sacrificio economico imposto ai genitori. La rilevanza, intesa come incidenza significativa sull’assetto economico delineato dal provvedimento di mantenimento, si configura così come il vero fulcro interpretativo, destinato a orientare le future applicazioni giurisprudenziali e a incidere sulle strategie processuali delle parti nei giudizi di famiglia.
29 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
