La causalità matrimoniale dello squilibrio economico e la ripetibilità dell’assegno divorzile. Cassazione n. 1999/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza n. 1999/2026 si colloca in un punto di particolare tensione del diritto di famiglia contemporaneo, laddove la tradizionale funzione solidaristica dell’assegno divorzile viene sottoposta a un vaglio sempre più stringente sul piano causale e probatorio. La decisione non introduce enunciazioni di principio radicalmente nuove, ma consolida un orientamento che, negli ultimi anni, ha progressivamente spostato l’asse dell’indagine dal mero riscontro dello squilibrio economico tra gli ex coniugi alla verifica della sua genesi e, soprattutto, della sua riconducibilità alle scelte compiute in costanza di matrimonio. In questo slittamento si annida una trasformazione silenziosa dell’istituto, che da strumento di riequilibrio ex post rischia di divenire una categoria selettiva, fondata su un rigoroso giudizio di causalità retrospettiva.

Il cuore problematico della pronuncia risiede nell’affermazione secondo cui la disparità reddituale, anche significativa, non è di per sé idonea a fondare il diritto all’assegno divorzile se non sia dimostrato che essa trovi origine, o quantomeno incremento apprezzabile, nelle modalità di organizzazione della vita familiare adottate durante il matrimonio. La decisione opera così una distinzione netta tra squilibrio economico come dato statico e sacrificio economico come risultato dinamico di scelte condivise. Solo quest’ultimo, secondo l’impostazione accolta, è giuridicamente rilevante ai fini dell’attribuzione dell’assegno nella sua dimensione compensativo-perequativa.

In questa prospettiva, il matrimonio viene osservato non come contesto meramente cronologico entro il quale si collocano le vicende economiche individuali, ma come spazio funzionale di allocazione dei ruoli e di distribuzione dei costi opportunità. L’ordinanza sembra richiedere che il richiedente dimostri non soltanto di trovarsi in una posizione economica deteriore, ma di avervi contribuito in modo causalmente orientato al progetto familiare, rinunciando a occasioni di crescita professionale o reddituale in favore dell’altro coniuge o dell’unità domestica nel suo complesso. Ne deriva una concezione del sacrificio che non si esaurisce nella scelta, astrattamente legittima, di una modalità lavorativa meno remunerativa, ma esige la prova del nesso tra tale scelta e un vantaggio, diretto o indiretto, per la famiglia.

La rilevanza attribuita all’onere di allegazione e di prova costituisce uno degli aspetti più incisivi della decisione. L’assenza di una dimostrazione puntuale delle conseguenze economiche delle scelte lavorative compiute durante il matrimonio viene letta come elemento dirimente per escludere la spettanza dell’assegno. Non è sufficiente evocare una riduzione dell’orario di lavoro o una diversa collocazione professionale; occorre quantificare, anche in termini approssimativi ma verificabili, il reddito non percepito, le opportunità mancate, la correlazione con le esigenze familiari e l’eventuale beneficio conseguito dall’altro coniuge. In tal modo, la prova del sacrificio assume una dimensione quasi contabile, che rischia di trascurare la complessità delle dinamiche familiari, spesso caratterizzate da decisioni implicite, gradualità adattive e asimmetrie informative difficilmente traducibili in dati economici ex post.

Questa impostazione si riflette anche sul piano sistemico, poiché rafforza la distinzione tra assegno di separazione e assegno di divorzio, ribadendo l’irrilevanza del tenore di vita matrimoniale nella fase successiva allo scioglimento del vincolo. La separazione, fondata sulla permanenza del dovere di assistenza materiale, continua a giustificare un parametro di adeguatezza ancorato al livello di vita goduto in costanza di matrimonio. Il divorzio, invece, segna una cesura netta, imponendo una valutazione che guarda alla solidarietà post-coniugale in termini selettivi e non più generalizzati. L’ordinanza riafferma con decisione che l’assegno divorzile non è una prosecuzione attenuata del mantenimento, ma un istituto autonomo, sorretto da presupposti differenti e da una ratio che combina assistenza, compensazione e perequazione solo in presenza di specifiche condizioni.

Particolarmente significativa è la parte della decisione dedicata alla ripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di assegno divorzile. L’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti legittimanti l’attribuzione dell’assegno comporta, secondo l’ordinanza, l’applicazione della regola generale della ripetizione dell’indebito. In questo passaggio emerge una concezione fortemente civilistica dell’assegno divorzile, trattato come prestazione patrimoniale priva di causa giustificativa una volta esclusa la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge. La solidarietà post-familiare, pur evocata in altre ipotesi per limitare la ripetibilità, viene qui compressa a fronte della mancanza originaria del diritto.

La scelta di ammettere la ripetizione integrale delle somme percepite solleva interrogativi di non poco momento. Da un lato, essa risponde a un’esigenza di coerenza sistemica, evitando che prestazioni prive di fondamento giuridico si consolidino irreversibilmente. Dall’altro lato, rischia di produrre effetti destabilizzanti sul piano pratico, soprattutto quando le somme percepite siano state destinate al soddisfacimento di bisogni correnti e non più recuperabili. La decisione sembra risolvere questa tensione privilegiando una lettura rigorosa della causalità dell’attribuzione, anche a costo di attenuare la dimensione protettiva dell’istituto.

Nel complesso, l’ordinanza contribuisce a ridefinire il perimetro dell’assegno divorzile come strumento non più orientato a riequilibrare ex post le disparità di esito, ma a compensare specifiche asimmetrie di percorso. La centralità del nesso causale tra matrimonio e squilibrio economico impone una ricostruzione ex ante delle scelte familiari, che finisce per trasformare il giudizio sull’assegno in una sorta di verifica retrospettiva della razionalità economica delle decisioni coniugali. In questa prospettiva, il diritto di famiglia sembra avvicinarsi a una logica di responsabilizzazione individuale, nella quale la solidarietà post-coniugale non opera più come correttivo generalizzato delle disuguaglianze, ma come rimedio selettivo per sacrifici dimostrati e imputabili al progetto matrimoniale.

Le ricadute interpretative di questo orientamento sono destinate a manifestarsi in modo significativo nella prassi applicativa. I giudizi di divorzio tenderanno a concentrarsi sempre più sull’analisi delle scelte lavorative e familiari compiute nel corso del matrimonio, con un incremento del contenzioso probatorio e una maggiore incertezza sugli esiti. Al tempo stesso, la prospettiva della ripetibilità delle somme potrebbe indurre una maggiore cautela nella concessione degli assegni in via provvisoria, rafforzando il carattere prudenziale delle decisioni di merito. In definitiva, l’ordinanza n. 1999/2026 segna un ulteriore passo verso una concezione dell’assegno divorzile come istituto a causalità qualificata, nel quale la solidarietà non è più presunta, ma deve essere rigorosamente dimostrata.

31 gennaio 2026

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