Continuità organizzativa e imputazione del rapporto nel lavoro di studio professionale. Cassazione 2286/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 2286 del 4 febbraio 2026 della Corte di cassazione si colloca in un punto di frizione ormai strutturale del diritto del lavoro applicato alle attività professionali organizzate, laddove l’assetto formale dei rapporti soggettivi entra in tensione con la persistenza materiale dell’organizzazione produttiva. La decisione non introduce categorie nuove, ma riorienta in modo significativo il baricentro interpretativo, riaffermando la centralità della struttura organizzativa quale criterio di imputazione del rapporto, anche in presenza di una pluralità di titolari succedutisi nel tempo.

Il caso esaminato consente di osservare come l’elemento della continuità fattuale dell’attività lavorativa, svolta per decenni all’interno del medesimo studio professionale, assuma una funzione ordinante capace di superare la frammentazione soggettiva del lato datoriale. Il dato non è neutro: esso impone di interrogarsi sulla natura giuridica dello studio professionale quando, pur privo di autonoma personalità, opera come centro stabile di organizzazione di mezzi, relazioni e funzioni. In tale prospettiva, la tradizionale distinzione tra impresa e attività intellettuale tende a perdere rigidità, lasciando spazio a una lettura funzionale dell’organizzazione quale luogo effettivo di svolgimento del rapporto.

L’ordinanza valorizza la permanenza dell’inserimento del lavoratore in una struttura rimasta inalterata nel tempo, nonostante l’avvicendamento dei professionisti titolari. Il rapporto di lavoro viene così ricostruito come unitario sul piano sostanziale, pur articolandosi in una pluralità di periodi formalmente riferibili a diversi datori. Il punto non è la negazione della pluralità soggettiva, bensì la sua relativizzazione rispetto alla continuità dell’assetto organizzativo e delle modalità concrete di esecuzione della prestazione.

Questa impostazione consente di cogliere un primo snodo sistemico: l’unicità del rapporto non discende da una fictio giuridica, né dall’assimilazione dello studio a un’impresa in senso tecnico, ma dalla constatazione che il lavoratore ha prestato la propria attività senza soluzione di continuità all’interno di un medesimo contesto organizzativo, sotto un potere direttivo che, pur esercitato da soggetti diversi, si è manifestato in forme omogenee e coerenti. La subordinazione, in altri termini, viene ancorata non alla persona del titolare, ma alla funzione direttiva espressa dalla struttura.

Ne deriva una lettura evolutiva dell’imputazione datoriale, nella quale la soggettività del datore non esaurisce la propria rilevanza nella titolarità formale del rapporto, ma si integra con il dato organizzativo. L’avvicendamento dei professionisti non interrompe il rapporto, poiché non incide sulla continuità dell’organizzazione né sulla posizione del lavoratore al suo interno. Tale conclusione produce effetti rilevanti sul piano dell’anzianità di servizio, della decorrenza della prescrizione e della maturazione dei trattamenti di fine rapporto, che vengono ancorati alla cessazione effettiva del rapporto unitario e non ai singoli segmenti formali.

La decisione assume particolare rilievo anche per la qualificazione del trasferimento di studio professionale. Pur escludendo espressamente la riconduzione automatica della fattispecie alla cessione d’azienda, l’ordinanza riconosce la possibilità di applicare in via funzionale le regole sulla continuità del rapporto quando la struttura organizzativa resti sostanzialmente invariata. Ciò consente di superare un approccio meramente nominalistico e di valorizzare la funzione economico-sociale dell’organizzazione professionale.

In questo quadro si inserisce la parte forse più significativa della pronuncia, relativa all’omissione contributiva e alla configurazione dell’azione risarcitoria. La Corte chiarisce che il lavoratore può agire per il risarcimento del danno derivante dall’irregolarità contributiva direttamente nei confronti del datore, senza necessità di coinvolgere l’ente previdenziale, quando non venga richiesta la costituzione della rendita. L’affermazione non è nuova in sé, ma assume una portata sistemica nel contesto di un rapporto unitario protrattosi per decenni e caratterizzato da una sostanziale irregolarità.

Il danno da omissione contributiva viene scomposto in due dimensioni patrimoniali, temporalmente e funzionalmente distinte. Da un lato, il pregiudizio futuro legato alla perdita o riduzione della prestazione pensionistica; dall’altro, il danno attuale connesso alla necessità di predisporre una tutela previdenziale sostitutiva. Questa distinzione consente di riconoscere una tutela anticipata del lavoratore, sganciata dal momento del pensionamento, e rafforza la funzione deterrente dell’azione risarcitoria nei confronti del datore.

Sotto il profilo processuale, la pronuncia ribadisce l’assenza di litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale nell’azione di risarcimento, chiarendo che il rapporto processuale resta circoscritto alle parti del rapporto di lavoro. Tale affermazione contribuisce a semplificare l’accesso alla tutela e a ridurre gli oneri processuali, ma soprattutto riafferma la responsabilità diretta del datore quale soggetto che ha tratto beneficio dall’omissione.

Nel complesso, l’ordinanza si muove lungo una linea di razionalizzazione del sistema, nella quale la forma cede il passo alla sostanza organizzativa e la tutela del lavoratore viene ricondotta a criteri di effettività. La continuità del rapporto non è più un dato eccezionale, ma il risultato naturale di una lettura funzionale dell’organizzazione professionale. In tal modo, la decisione contribuisce a ridefinire i confini applicativi del lavoro subordinato negli studi professionali complessi, offrendo una chiave interpretativa capace di incidere stabilmente sulla prassi.

Le ricadute sistemiche sono evidenti. Da un lato, si rafforza l’esigenza di una gestione consapevole delle transizioni generazionali o soggettive negli studi professionali; dall’altro, si consolida un modello di imputazione del rapporto che prescinde dalla mera intestazione formale e valorizza la realtà organizzativa. In prospettiva, ciò impone una riflessione più ampia sul ruolo delle organizzazioni professionali nel mercato del lavoro e sulla necessità di strumenti giuridici adeguati a governarne l’evoluzione.

8 febbraio 2026

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