
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La pronuncia n. 4601 del 2026 della Corte di Cassazione penale si colloca all’interno di una linea interpretativa che, pur non essendo innovativa sul piano dei principi dichiarati, assume un rilievo sistemico rinnovato in relazione alla tensione strutturale tra forma organizzativa dell’ente collettivo e protezione effettiva del patrimonio sociale. Il caso affrontato muove da una fattispecie di appropriazione indebita contestata al soggetto che, per statuto, rivestiva la funzione di legale rappresentante dell’ente, con conseguente rigetto, in sede di riesame, della querela proposta da altro soggetto interno per difetto di legittimazione. È su questo snodo che la decisione interviene, riaffermando un principio che, se isolato nella sua formulazione, potrebbe apparire di portata circoscritta, ma che in realtà incide su categorie di fondo del diritto penale dell’economia.
La questione non riguarda soltanto l’individuazione del soggetto legittimato a esercitare il diritto di querela ai sensi dell’articolo 120 del codice penale, bensì il modo in cui l’ordinamento concepisce il rapporto tra titolarità del bene giuridico protetto e meccanismi di rappresentanza dell’ente. Nei reati patrimoniali commessi ai danni di una persona giuridica, la regola tradizionale attribuisce la legittimazione querelatoria al legale rappresentante, quale organo di imputazione degli interessi dell’ente stesso. Tale schema presuppone, tuttavia, che il rappresentante agisca come centro di imputazione neutrale, non come autore della lesione. Quando questa presupposizione viene meno, l’assetto formale mostra la propria insufficienza.
La Corte muove da una constatazione che appare, al tempo stesso, elementare e teoricamente densa: sarebbe irragionevole riconoscere in via esclusiva il potere di attivazione dell’azione penale proprio al soggetto cui è imputata la condotta lesiva del patrimonio sociale. In tale evenienza, il riferimento alle regole statutarie sulla rappresentanza, lungi dal garantire certezza, finirebbe per trasformarsi in uno schermo protettivo dell’illecito. Il diritto di querela, che l’articolo 120 del codice penale riconosce alla persona offesa, non può essere neutralizzato da una lettura meramente formalistica delle fonti interne dell’ente, pena la svuotamento della funzione stessa della querela come strumento di reazione all’offesa.
Il passaggio decisivo della motivazione risiede nella qualificazione del singolo socio non soltanto come soggetto danneggiato, ma come persona offesa dal reato, in quanto titolare, seppur in forma mediata e frazionata, del bene giuridico rappresentato dall’integrità del patrimonio sociale. Questa affermazione, che trova riscontro in precedenti consolidati, consente di superare la dicotomia rigida tra ente e partecipanti, restituendo al patrimonio sociale la sua natura di bene giuridico complesso, imputabile all’organizzazione ma sostanzialmente riferibile alla collettività dei soci.
In tale prospettiva, la rappresentanza legale perde il carattere di filtro esclusivo tra fatto lesivo e reazione penale, assumendo piuttosto la funzione di strumento ordinario di esercizio dei diritti dell’ente, destinato a cedere quando si determini un conflitto strutturale di interessi. La Corte chiarisce che le clausole statutarie che disciplinano la sostituzione del rappresentante o l’attribuzione dei poteri in caso di conflitto non possono incidere sulla legittimazione sostanziale alla querela, la quale discende direttamente dalla titolarità del bene giuridico offeso.
Questo approdo interpretativo produce effetti che travalicano il caso concreto. Sul piano dogmatico, esso rafforza una concezione non meramente formale della persona offesa, valorizzando la dimensione sostanziale dell’interesse protetto rispetto alle architetture organizzative. Il patrimonio sociale non è un’entità astratta, separata dai soggetti che lo compongono, ma un bene funzionale alla realizzazione dello scopo comune e, come tale, suscettibile di tutela anche attraverso l’iniziativa dei singoli partecipanti quando l’organo rappresentativo venga meno alla propria funzione.
Sul piano applicativo, la decisione incide sulla prassi investigativa e processuale, impedendo che l’inerzia o l’interesse contrario del legale rappresentante paralizzino l’esercizio dell’azione penale in presenza di reati procedibili a querela. Ne deriva un ampliamento controllato dell’accesso alla giurisdizione penale, che non si traduce in una indiscriminata moltiplicazione dei legittimati, ma si fonda su una precisa individuazione della persona offesa in senso sostanziale.
Non meno rilevanti sono le ricadute sistemiche in termini di governance degli enti collettivi. Il riconoscimento della legittimazione querelatoria in capo al singolo socio introduce un fattore di responsabilizzazione degli organi di gestione, poiché riduce gli spazi di auto-protezione derivanti dal controllo esclusivo dei meccanismi rappresentativi. Al contempo, esso impone una lettura coordinata tra diritto penale e diritto societario, nella quale le regole statutarie mantengono la loro funzione organizzativa, ma non possono essere invocate per comprimere diritti che trovano fondamento diretto nella legge penale.
La sentenza n. 4601 del 2026 conferma, in definitiva, che la tutela del patrimonio sociale non può essere affidata esclusivamente alla correttezza degli assetti formali, ma richiede strumenti capaci di operare anche quando tali assetti siano compromessi dall’abuso di potere. La legittimazione del singolo socio a proporre querela non rappresenta una deroga eccezionale, bensì l’espressione coerente di un sistema che, di fronte al conflitto di interessi, privilegia la sostanza della tutela rispetto alla forma della rappresentanza. In questo senso, la decisione rafforza l’idea di un diritto penale dell’economia orientato non solo alla repressione dell’illecito, ma alla salvaguardia effettiva dei beni giuridici collettivi, anche quando ciò comporti il superamento di schemi organizzativi apparentemente consolidati.
8 febbraio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
