
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La recente ordinanza n. 2917 del 9 febbraio 2026 della Corte di cassazione si colloca nel solco evolutivo dell’assegno divorzile quale istituto a funzione composita, ma interviene con un chiarimento di particolare rilievo sistemico: la natura perequativo-compensativa dell’attribuzione economica non consente di elidere l’accertamento attuale dello squilibrio patrimoniale, né di fondare la decisione su proiezioni meramente ipotetiche. Il provvedimento, cassando la sentenza di merito per carenza motivazionale in ordine alla verifica dei presupposti, riafferma la centralità della precondizione fattuale dello squilibrio e dell’onere probatorio gravante sull’istante .
Il punto problematico emerge in un contesto nel quale il dibattito sull’assegno divorzile ha progressivamente abbandonato la logica del mantenimento parametrato al tenore di vita matrimoniale per approdare a una ricostruzione fondata sulla solidarietà post-coniugale in chiave compensativa. In tale assetto, l’assegno non è più strumento di mera assistenza né meccanismo di cristallizzazione del passato assetto reddituale, ma diviene veicolo di riequilibrio in relazione ai sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio. Tuttavia, proprio l’enfatizzazione della funzione compensativa rischia, se non governata con rigore metodologico, di trasformarsi in una presunzione automatica di squilibrio ogniqualvolta sia dimostrato un contributo familiare significativo.
La vicenda scrutinata offre una chiave di lettura paradigmatica. Il giudice di appello aveva riconosciuto l’assegno valorizzando l’interruzione dell’attività lavorativa in coincidenza con la crescita dei figli e il successivo svolgimento di attività irregolare, ritenendo che tali circostanze avessero inciso sulle prospettive pensionistiche della richiedente. La Corte di cassazione ha censurato tale impostazione, rilevando la mancata verifica di un effettivo e attuale squilibrio economico, nonché l’assenza di una puntuale individuazione dei sacrifici professionali rilevanti, osservando che valutazioni fondate su scenari futuri e non accertati non possono integrare il presupposto dell’attribuzione .
L’arresto consente di rimettere a fuoco una distinzione concettuale essenziale. La funzione perequativo-compensativa presuppone una sequenza logica bifasica: anzitutto, l’accertamento di una disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo; in secondo luogo, la verifica del nesso causale tra tale disparità e le scelte condivise durante la vita matrimoniale che abbiano determinato la rinuncia a realistiche occasioni professionali. L’ordine delle operazioni non è invertibile. La compensazione non può precedere l’accertamento dello squilibrio, pena la trasformazione dell’assegno in un indennizzo astratto sganciato dalla concreta situazione delle parti.
In questo senso, l’ordinanza richiama implicitamente l’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali e considera il contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale. La comparazione non è un momento accessorio, ma il baricentro del giudizio. Se essa evidenzia una sostanziale adeguatezza dei mezzi dell’istante, l’ulteriore indagine sui sacrifici compiuti diviene priva di rilevanza attributiva, potendo semmai assumere rilievo in sede di revisione qualora si concretizzi un futuro squilibrio.
La pronuncia si pone così come argine rispetto a una possibile deriva espansiva della funzione compensativa. Il rischio, infatti, è che il riconoscimento dell’assegno venga ancorato a una valutazione meramente qualitativa del contributo familiare, senza la necessaria quantificazione dell’incidenza economica effettiva. Il contributo domestico e di cura, pur costituzionalmente rilevante in quanto espressione del principio di solidarietà, non genera automaticamente un credito compensativo. Esso assume rilievo solo se si traduce in un concreto svantaggio patrimoniale attuale e verificabile.
Particolarmente significativa è la censura rivolta alla valorizzazione del danno contributivo derivante da lavoro irregolare. L’argomentazione del giudice di merito si fondava sull’idea che la mancanza di contribuzione previdenziale avrebbe determinato in futuro un divario pensionistico. La Corte di cassazione ha ritenuto tale ragionamento meramente ipotetico, in quanto privo di accertamenti fattuali idonei a dimostrare un effettivo squilibrio presente . In tal modo, viene riaffermato un principio di attualità del pregiudizio, che delimita l’area della compensazione e impedisce di anticipare effetti non ancora verificatisi.
Sotto il profilo dogmatico, la decisione contribuisce a chiarire la natura non risarcitoria dell’assegno divorzile. Se la funzione compensativa fosse intesa in termini latamente indennitari, si potrebbe sostenere che la mera rinuncia a opportunità professionali, in sé considerata, giustifichi un ristoro economico. La Corte, invece, riconduce l’istituto entro la logica della solidarietà post-coniugale, che opera solo in presenza di una disparità economica effettiva. La compensazione non è sanzione per la scelta condivisa di un modello familiare, ma strumento di riequilibrio di una situazione oggettivamente squilibrata.
Ne discende una valorizzazione dell’onere probatorio gravante sul richiedente. Non è sufficiente allegare l’interruzione dell’attività lavorativa o la dedizione prevalente alla famiglia; occorre dimostrare che tali scelte abbiano determinato la perdita di concrete e realistiche occasioni professionali e che da ciò sia derivato uno squilibrio economico attuale. La prova deve riguardare sia il versante causale sia quello quantitativo. In assenza di tale dimostrazione, il riconoscimento dell’assegno si risolverebbe in una presunzione generalizzata incompatibile con il principio dispositivo e con le regole sull’onere della prova di cui all’articolo 2697 del codice civile.
L’ordinanza offre altresì spunti di riflessione sul rapporto tra giudizio di attribuzione e giudizio di revisione. La Corte osserva che eventuali squilibri futuri, ove si concretizzino, potranno essere fatti valere in sede di revisione. Ciò implica una concezione dinamica dell’assegno divorzile, che non cristallizza definitivamente la posizione delle parti, ma consente adeguamenti alla luce di sopravvenienze. In questa prospettiva, l’anticipazione di un pregiudizio non ancora maturato risulterebbe incompatibile con la struttura bifasica del sistema: prima l’accertamento dell’attualità del diritto, poi l’eventuale adeguamento in presenza di fatti nuovi.
La decisione in esame, pur muovendosi entro coordinate già tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, introduce un elemento di rigore che incide sulle prassi applicative. Nei giudizi di merito si è talvolta assistito a un ampliamento della nozione di sacrificio professionale, con riconoscimento dell’assegno anche in presenza di situazioni reddituali non marginali, sul presupposto che la scelta di dedicarsi alla famiglia abbia comunque favorito la carriera dell’altro coniuge. L’ordinanza n. 2917/2026 impone di superare tale automatismo, esigendo una verifica concreta e non congetturale.
Non si tratta di ridimensionare la portata solidaristica dell’istituto, bensì di preservarne la coerenza sistemica. La solidarietà post-coniugale non può trasformarsi in un principio di redistribuzione generalizzata, sganciato da un effettivo bisogno compensativo. La comparazione delle condizioni economiche deve rimanere il perno della decisione, evitando che l’assegno divorzile assuma tratti para-perequativi in senso lato, estranei alla logica dell’articolo 5 della legge sul divorzio.
In controluce, la pronuncia suggerisce una lettura che potremmo definire “a doppia soglia”: da un lato, la soglia dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli; dall’altro, la soglia del nesso causale tra le scelte matrimoniali e lo squilibrio accertato. Solo il superamento di entrambe consente l’attribuzione. La mancanza di una delle due rende l’assegno privo di fondamento. Tale impostazione, lungi dall’introdurre rigidità eccessive, garantisce invece prevedibilità e coerenza alle decisioni, riducendo il margine di discrezionalità non controllabile.
Le ricadute operative sono evidenti. I difensori dovranno strutturare l’allegazione e la prova in modo più puntuale, documentando non solo le scelte di vita familiare, ma anche le concrete opportunità professionali perse e l’incidenza economica attuale di tali scelte. I giudici di merito saranno chiamati a motivazioni più analitiche, evitando formule generiche sul contributo familiare e sulle prospettive future. La comparazione patrimoniale dovrà essere effettiva, non meramente enunciata.
L’ordinanza n. 2917 del 2026 riafferma che la funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile non legittima scorciatoie argomentative. La solidarietà, per tradursi in obbligazione giuridica, richiede un ancoraggio fattuale preciso e attuale. L’equilibrio tra tutela del coniuge economicamente più debole e rispetto dell’autonomia patrimoniale post-coniugale si gioca su questo crinale. Il contributo alla vita familiare merita riconoscimento, ma solo quando si traduce in una disparità concreta che l’ordinamento reputa ingiustificata. Ogni diversa soluzione rischierebbe di alterare la natura dell’istituto, trasformandolo da strumento di riequilibrio in meccanismo redistributivo privo di confini certi.
11 febbraio 2026
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