Interposizione societaria e possesso effettivo del reddito nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3728/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 3728, pubblicata il 19 febbraio 2026, si colloca in un punto di snodo particolarmente sensibile del sistema dell’imposizione sui redditi, là dove la dimensione formale dell’organizzazione societaria entra in tensione con la ricostruzione sostanziale del presupposto impositivo. Il provvedimento affronta il tema dell’interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in un contesto in cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato non soltanto l’inesistenza oggettiva di operazioni fatturate, ma anche l’utilizzo dello schermo societario quale strumento di imputazione meramente apparente di redditi formalmente riferibili a una società di capitali.

La decisione si segnala per la duplice direttrice lungo cui si sviluppa: da un lato, la definizione del perimetro probatorio necessario per dimostrare l’interposizione; dall’altro, la chiarificazione delle ricadute sanzionatorie derivanti dalla traslazione del reddito dall’ente collettivo ai soci quali effettivi possessori.

Il caso sottoposto al vaglio di legittimità prende avvio da un accertamento fondato su un processo verbale di constatazione del 17 luglio 2019, con il quale l’Ufficio aveva ricostruito un articolato meccanismo, incentrato sulla contabilizzazione di costi e ricavi ritenuti inesistenti, idoneo a generare indebiti vantaggi fiscali. La società coinvolta era stata riqualificata quale soggetto interposto, con imputazione diretta ai soci dei redditi accertati, in applicazione dell’art. 37, comma 3, citato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto insufficientemente dimostrato l’abuso dello schermo societario, pur confermando la fittizietà delle operazioni. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3728/2026, ha invece censurato tale impostazione, ritenendo viziato il ragionamento presuntivo svolto in appello e disponendo il rinvio per nuova valutazione.

Il punto teorico centrale risiede nella nozione di “possesso effettivo” del reddito. La norma citata consente, in sede di accertamento, l’imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia dimostrato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. La latitudine applicativa della disposizione è ampia: non si limita a specifiche categorie reddituali e può investire anche il reddito d’impresa prodotto da società di capitali.

Ciò che emerge con chiarezza dall’ordinanza è che l’interposizione non si esaurisce in una valutazione di carattere meramente soggettivo, né richiede necessariamente un comportamento fraudolento in senso tecnico. L’elemento qualificante è la relazione sostanziale tra il soggetto interponente e la fonte produttiva del reddito. Non si tratta di accertare la nullità o l’inesistenza della struttura societaria, bensì di verificare se essa sia stata integralmente asservita alla volontà e agli interessi di soggetti che, pur formalmente estranei alla titolarità del reddito, ne dispongono uti dominus.

La Corte valorizza, in tal senso, la centralità del ragionamento presuntivo. Il giudice di merito è chiamato a compiere una valutazione globale degli indizi raccolti, evitando un approccio atomistico che frammenti il quadro probatorio in elementi isolati e privi di interconnessione. La gravità, precisione e concordanza degli indizi non sono attributi da riferire a ciascun dato singolarmente considerato, ma qualità emergenti dall’esame complessivo della fattispecie. È in questa dimensione sintetica che si misura l’effettiva capacità dimostrativa dell’apparato indiziario.

Nella vicenda oggetto dell’ordinanza, l’Amministrazione aveva posto in evidenza una serie di circostanze: la totale riconducibilità della compagine societaria a un nucleo familiare ristretto; l’assenza di remunerazioni coerenti con il ruolo formale rivestito; la sproporzione tra i redditi dichiarati dalle persone fisiche e le spese risultanti dall’anagrafe tributaria; l’inesistenza di una struttura organizzativa autonoma, con assenza di personale dipendente e ricorso sistematico ad appalti esterni. Tali elementi, valutati unitariamente, erano stati ritenuti idonei dall’Ufficio a dimostrare il totale asservimento della società agli interessi dei soci.

Il giudice di appello aveva tuttavia operato una scissione tra il segmento probatorio relativo alle operazioni oggettivamente inesistenti e quello concernente l’interposizione, riconoscendo efficacia presuntiva solo al primo e negandola al secondo. È proprio questa cesura che la Corte di Cassazione censura, rilevando come il materiale indiziario dovesse essere oggetto di una valutazione unitaria, capace di cogliere la coerenza sistemica del disegno contestato.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia rafforza una lettura sostanzialistica dell’art. 37, comma 3. L’ordinamento tributario, pur muovendo da categorie civilistiche, non si arresta alla forma giuridica della titolarità, ma indaga la concreta disponibilità delle risorse economiche. La prevalenza della sostanza sulla forma non si traduce in un automatismo antielusivo, bensì in un criterio di imputazione che presuppone un accertamento rigoroso, ma non rigidamente formalistico.

Le ricadute si estendono al piano sanzionatorio. L’ordinanza chiarisce che, una volta accertata l’interposizione, il rapporto fiscale si radica direttamente in capo all’interponente quale effettivo possessore del reddito. In tale prospettiva, non trova applicazione l’art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che limita la riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica nei casi di violazioni proprie di società o enti dotati di personalità. La traslazione del reddito comporta la traslazione del relativo statuto sanzionatorio: non si tratta di una responsabilità per fatto altrui, ma della conseguenza di una diversa imputazione del presupposto impositivo.

L’effetto di tale impostazione è rilevante. La società interposta, in quanto mero schermo, perde centralità non solo sotto il profilo della debenza del tributo, ma anche in relazione alle sanzioni. Il sistema, in tal modo, evita che l’utilizzo distorto della personalità giuridica si traduca in un indebito scudo rispetto alla responsabilità fiscale effettiva.

La pronuncia si inserisce in un più ampio dibattito sul rapporto tra abuso dello schema societario e interposizione. Pur non sovrapponendo le due categorie, la Corte mostra come l’uso improprio della forma societaria possa integrare il presupposto per l’applicazione dell’art. 37, comma 3, senza che sia necessario dimostrare un intento fraudolento in senso stretto. È sufficiente che la struttura organizzativa sia priva di autonoma sostanza economica e funzionale esclusivamente alla schermatura del reale titolare del reddito.

Ne deriva una concezione dinamica della personalità giuridica, non intesa quale dato ontologicamente intangibile, ma quale strumento suscettibile di essere disvelato quando l’assetto formale non rispecchi la realtà economica sottostante. L’intervento del giudice si colloca, allora, non in una logica demolitoria dell’ente, bensì in una prospettiva riallineativa del presupposto impositivo.

L’ordinanza n. 3728/2026 impone, pertanto, una riflessione sulle tecniche difensive e sulla strutturazione delle operazioni societarie. La mera coerenza formale degli atti non è sufficiente a neutralizzare un accertamento fondato su un solido impianto presuntivo. Occorre che la società presenti una reale autonomia organizzativa, economica e gestionale, capace di resistere a una verifica sostanziale circa la titolarità effettiva delle risorse.

La decisione, lungi dal rappresentare un ampliamento indiscriminato del potere accertativo, riafferma un principio di metodo: l’onere probatorio grava sull’Amministrazione, ma può essere assolto mediante presunzioni, purché valutate secondo un criterio di sintesi logica e non frammentaria. Al contempo, si consolida l’idea che il diritto tributario non possa essere piegato a una concezione puramente formalistica della soggettività giuridica, quando ciò comporti la distorsione del presupposto impositivo.

L’interposizione societaria emerge come istituto di raccordo tra struttura organizzativa e responsabilità fiscale. L’ordinanza in esame ne offre una lettura che, pur radicata nel dato normativo, valorizza la dimensione sostanziale del possesso del reddito, collocando al centro del sistema non la titolarità apparente, ma l’effettiva disponibilità economica quale criterio ultimo di imputazione.

20 febbraio 2026

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