
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’elaborazione giurisprudenziale in materia di reati fallimentari conosce, con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, 23 marzo 2026, n. 10984, un passaggio di particolare densità sistemica, nel quale la nozione di amministratore di fatto viene sottoposta a una torsione interpretativa che incide direttamente sul rapporto tra struttura del gruppo e responsabilità penale individuale. La decisione si colloca all’intersezione tra diritto penale dell’impresa e diritto societario, ma opera un riassetto dei criteri di imputazione che travalica la dimensione strettamente applicativa, incidendo sulla stessa qualificazione funzionale dei poteri esercitati all’interno di assetti complessi.
Il punto di partenza, apparentemente consolidato, riguarda l’individuazione dei presupposti per l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639 cod. civ. e, per riflesso, la sua rilevanza nei delitti di bancarotta. Tuttavia, la pronuncia in esame disarticola l’impostazione tradizionale fondata su un catalogo tipologico di indici sintomatici, introducendo una lettura maggiormente contestualizzata e, per certi versi, funzionalista. Non è tanto la reiterazione di atti gestori a costituire il fulcro dell’indagine, quanto la loro capacità di rivelare un inserimento sostanziale nell’architettura decisionale dell’impresa, anche in assenza di una operatività produttiva.
Il caso oggetto della decisione si presta a tale riconsiderazione in quanto relativo a una società sostanzialmente inattiva, inserita in un gruppo caratterizzato da una direzione accentrata. In tale contesto, la Corte individua il nucleo problematico nella dissociazione tra forma e sostanza: la presenza di un amministratore di diritto non esclude, né attenua, la rilevanza di una gestione effettiva esercitata da un soggetto privo di investitura formale, soprattutto quando quest’ultimo agisca quale dominus del gruppo.
L’elemento di maggiore interesse risiede nella ridefinizione del requisito della continuità. La giurisprudenza precedente tendeva a valorizzare la reiterazione degli atti come indice necessario per qualificare la gestione di fatto. La sentenza n. 10984/2026, invece, introduce una distinzione che si rivela decisiva: la continuità non costituisce un requisito autonomo, ma una modalità di manifestazione della significatività. Quando gli atti compiuti sono intrinsecamente idonei a incidere sulla vita dell’impresa in modo determinante, la loro unicità non ne esclude la rilevanza probatoria.
Questa impostazione produce un effetto sistemico rilevante. L’attenzione si sposta dalla frequenza delle condotte alla loro qualità, determinando un ampliamento dell’area di rilevanza penale. In particolare, nei contesti in cui l’impresa non svolga attività produttiva, la valutazione non può essere ancorata a parametri tipici della gestione operativa, ma deve essere riferita alla gestione del patrimonio. Tale spostamento del baricentro consente di ricomprendere nel perimetro dell’amministrazione di fatto anche condotte apparentemente episodiche, purché espressive di un potere decisionale sostanziale.
La decisione affronta inoltre il tema, tradizionalmente controverso, del rapporto tra direzione e coordinamento di gruppo e amministrazione di fatto delle società controllate. In linea di principio, la titolarità di poteri di direzione non implica automaticamente l’assunzione della qualità di amministratore di fatto. Tuttavia, la Corte introduce una clausola di permeabilità: quando l’esercizio della direzione si traduce in atti gestori specifici, tali da comprimere l’autonomia degli organi sociali della controllata, il confine tra le due figure tende a dissolversi.
In tale prospettiva, la direzione di gruppo non viene più considerata come un fenomeno neutro sul piano penale, ma come una possibile matrice di responsabilità, laddove si traduca in un intervento sostitutivo rispetto agli organi della società eterodiretta. Il criterio distintivo non è dunque formale, ma funzionale: ciò che rileva è la concreta incidenza dell’azione direttiva sulla gestione della singola società.
La fattispecie esaminata evidenzia come tale incidenza possa manifestarsi attraverso una pluralità di condotte, tra cui operazioni di finanziamento infragruppo, interventi diretti nella gestione delle crisi di liquidità e realizzazione di operazioni distrattive. Tali elementi, lungi dal costituire meri indizi, vengono interpretati come manifestazioni di un potere decisionale unitario, esercitato al di là delle forme societarie.
Un ulteriore profilo di rilievo concerne la relazione tra amministrazione di fatto e struttura del gruppo. La sentenza chiarisce che l’esistenza di un assetto di gruppo formalizzato non è incompatibile con la configurabilità di una gestione di fatto delle singole società. Al contrario, proprio la presenza di una direzione unitaria può costituire il contesto entro cui si realizza una sostituzione sostanziale degli organi sociali.
Questa affermazione comporta una revisione implicita della nozione di autonomia societaria, che viene relativizzata alla luce delle dinamiche effettive di gestione. L’autonomia non è più un dato formale, ma una variabile dipendente dal grado di incidenza della capogruppo sulle decisioni della controllata. In tale quadro, la figura dell’amministratore di fatto assume una funzione di raccordo tra diritto societario e responsabilità penale, consentendo di colmare le lacune derivanti da assetti organizzativi formalmente corretti ma sostanzialmente elusivi.
La decisione si inserisce, inoltre, nel dibattito relativo alla funzione delle scritture contabili nei reati fallimentari. Pur non costituendo il fulcro della pronuncia, il tema viene affrontato con riferimento alla bancarotta documentale, evidenziando come l’irregolarità nella tenuta delle scritture non debba essere valutata in termini meramente formali, ma in relazione alla loro idoneità a consentire una ricostruzione attendibile della situazione patrimoniale. Anche in questo ambito emerge una logica funzionale, che privilegia l’effettività rispetto alla conformità formale.
Nel complesso, la sentenza n. 10984/2026 propone una lettura integrata dei concetti di gestione, direzione e responsabilità, superando le tradizionali dicotomie tra forma e sostanza. L’amministrazione di fatto viene configurata come una categoria dinamica, la cui individuazione richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto, piuttosto che l’applicazione meccanica di criteri predeterminati.
Le implicazioni di tale impostazione sono rilevanti sul piano operativo. In primo luogo, essa impone una maggiore attenzione nella strutturazione dei rapporti infragruppo, al fine di evitare che l’esercizio di poteri di direzione si traduca in una indebita ingerenza nella gestione delle controllate. In secondo luogo, essa amplia l’ambito di responsabilità dei soggetti che, pur privi di cariche formali, esercitano un’influenza determinante sulle decisioni societarie.
La pronuncia in esame segna un’evoluzione verso una concezione sostanzialistica della responsabilità penale d’impresa, nella quale il dato formale cede il passo alla realtà effettiva dei rapporti di potere. Tale evoluzione, se da un lato rafforza l’efficacia repressiva dell’ordinamento, dall’altro solleva interrogativi in ordine alla prevedibilità delle decisioni e alla delimitazione dell’area di rilevanza penale, imponendo un ripensamento dei criteri di imputazione alla luce delle trasformazioni organizzative dell’impresa contemporanea.
8 aprile 2026
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