Visto di conformità e responsabilità concorsuale: oltre la distinzione formale dei controlli. Cassazione n. 8845/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 8845 dell’8 aprile 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si inserisce in un contesto interpretativo nel quale la funzione del visto di conformità è progressivamente traslata da presidio formale a snodo sostanziale di garanzia dell’ordinamento fiscale. La pronuncia, resa all’esito di una controversia concernente l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti ai fini del pagamento di accise, pone al centro del discorso giuridico la ridefinizione del perimetro della diligenza professionale, ridefinendone la natura e le implicazioni sistemiche .

Il punto di emersione della questione non coincide con la mera qualificazione del cosiddetto visto “leggero”, bensì con la sua funzione effettiva nell’economia dei controlli tributari. L’argomentazione difensiva del professionista, fondata sulla pretesa natura meramente formale dell’attività di verifica, viene disarticolata attraverso un percorso ricostruttivo che valorizza la dimensione sostanziale dell’attestazione. In tale prospettiva, il visto non si esaurisce nella corrispondenza aritmetica tra dati dichiarati e documentazione esibita, ma implica un accertamento che, pur non assumendo i connotati dell’attività ispettiva pubblica, si colloca in una zona intermedia di controllo qualificato.

La Corte costruisce il proprio itinerario logico muovendo dalla disciplina positiva del visto di conformità, sottolineando come l’abilitazione al suo rilascio presupponga non soltanto competenze tecniche, ma anche un ruolo di intermediazione fiduciaria tra contribuente e amministrazione. In tale assetto, la dichiarazione predisposta dal professionista diviene il luogo nel quale si condensa una responsabilità che non può essere ridotta a mera certificazione documentale. Il riferimento alla diligenza qualificata di cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile assume qui una valenza decisiva: esso funge da criterio di integrazione dell’obbligazione professionale, imponendo un livello di attenzione che travalica la verifica superficiale.

L’ordinanza introduce, in modo implicito ma incisivo, un rovesciamento prospettico: non è la natura del visto a delimitare l’ampiezza del controllo, ma è la funzione del controllo a ridefinire il significato del visto. In altri termini, la distinzione tra visto “leggero” e visto “pesante” perde rilevanza sul piano dell’intensità dell’obbligo di verifica, per assumere una funzione meramente classificatoria sul piano normativo. Ciò che rileva è l’effettiva idoneità dell’attività svolta a prevenire l’inserimento di dati non veritieri nel circuito dichiarativo.

In questo quadro, la vicenda concreta esaminata – caratterizzata da un meccanismo fraudolento basato sull’utilizzo di crediti IVA inesistenti per compensare accise – consente alla Corte di chiarire come il rilascio di un visto infedele non costituisca un fatto neutro, ma un comportamento causalmente orientato alla realizzazione dell’illecito tributario. La responsabilità del professionista viene così ricondotta nell’alveo del concorso nell’illecito, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, con conseguente estensione delle conseguenze sanzionatorie anche in capo al soggetto estraneo alla struttura societaria .

Particolarmente significativa è la posizione assunta dalla Corte rispetto al rapporto tra responsabilità della persona giuridica e responsabilità del terzo concorrente. L’articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003, che concentra la responsabilità sanzionatoria sulla persona giuridica, non viene interpretato come norma derogatoria del principio generale di concorso. Al contrario, la Corte ribadisce che la responsabilità dell’ente non esclude quella del professionista quando la sua condotta abbia contribuito, in modo causalmente rilevante, alla commissione della violazione. Tale affermazione produce un effetto sistemico rilevante: il professionista non può più considerarsi un soggetto esterno rispetto al rischio sanzionatorio, ma entra a pieno titolo nella dinamica dell’illecito tributario.

La dimensione causale della condotta assume un ruolo centrale. Non è richiesto che il professionista persegua un vantaggio proprio, né che partecipi alla struttura organizzativa dell’ente. È sufficiente che la sua attività, anche se formalmente tipica, si inserisca nel processo che conduce alla violazione, contribuendo alla sua realizzazione. In questo senso, il rilascio del visto infedele si configura come un atto che legittima l’utilizzo del credito inesistente, fungendo da elemento di raccordo tra la dichiarazione e la condotta evasiva.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la cumulabilità delle sanzioni amministrative con l’indennità di mora e gli interessi. La Corte, superando orientamenti precedenti, riafferma la natura autonoma delle diverse componenti, escludendo che il principio di specialità possa condurre a una loro reciproca esclusione. Tale impostazione rafforza l’idea di un sistema sanzionatorio multilivello, nel quale le diverse voci assolvono funzioni distinte: punitiva, risarcitoria e compensativa.

La pronuncia affronta anche il rapporto tra giudizio penale e giudizio tributario, ribadendo l’assenza di un vincolo di pregiudizialità. La sentenza penale irrevocabile viene qualificata come elemento di prova, liberamente valutabile dal giudice tributario. Ciò consente di preservare l’autonomia dei due ambiti, evitando automatismi che potrebbero compromettere la coerenza del sistema probatorio. Tuttavia, la valorizzazione degli elementi emersi in sede penale contribuisce a rafforzare il quadro indiziario a carico del professionista, evidenziando la convergenza tra le diverse dimensioni dell’illecito.

Nel complesso, l’ordinanza n. 8845 del 2026 segna un punto di svolta nella ricostruzione del ruolo del professionista nel sistema tributario. Essa introduce una concezione della responsabilità fondata non sulla qualificazione formale dell’attività svolta, ma sulla sua funzione sostanziale nel prevenire o agevolare l’illecito. Il visto di conformità, lungi dall’essere un adempimento burocratico, diviene un presidio di legalità che richiede un approccio critico e consapevole.

Le implicazioni operative di tale orientamento sono rilevanti. Il professionista è chiamato a riconsiderare le proprie prassi operative, adottando procedure di verifica più approfondite e documentate. La semplice acquisizione di documentazione non è più sufficiente: occorre valutarne la coerenza, la plausibilità e la conformità alla normativa. In assenza di tali verifiche, il rischio non è soltanto quello di incorrere in sanzioni disciplinari, ma di essere coinvolti direttamente nella responsabilità per il tributo evaso.

Si assiste, dunque, a una progressiva integrazione tra funzione certificativa e funzione di controllo, che ridefinisce il ruolo del professionista come garante della correttezza del sistema. Tale evoluzione, pur aumentando il carico di responsabilità, contribuisce a rafforzare l’affidabilità complessiva del meccanismo dichiarativo, riducendo gli spazi per comportamenti opportunistici.

In questa prospettiva, la distinzione tradizionale tra controlli formali e controlli sostanziali appare sempre meno idonea a descrivere la realtà operativa. Il visto “leggero” si carica di una valenza sostanziale che ne modifica la natura, imponendo al professionista un approccio integrato alla verifica dei dati. La responsabilità che ne deriva non è un effetto accessorio, ma una componente strutturale del sistema, destinata a incidere in modo duraturo sulla configurazione dei rapporti tra contribuente, professionista e amministrazione.

13 aprile 2026

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net