Limiti risarcitori dei sindaci e irretroattività normativa tra tutela dell’affidamento e coerenza sistemica. Cassazione 1392/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La disciplina della responsabilità degli organi di controllo societari ha conosciuto, negli ultimi anni, una significativa tensione evolutiva, sospesa tra l’esigenza di rafforzare l’effettività dei presidi di legalità interna e quella, opposta ma non meno rilevante, di evitare che l’assunzione dell’incarico si traduca in un’esposizione patrimoniale sproporzionata rispetto ai poteri concretamente esercitabili. In questo quadro si colloca l’ordinanza della Corte di cassazione n. 1392 del 2026, che assume rilievo non tanto per l’esito del giudizio in sé, quanto per l’impostazione sistematica adottata nel negare l’applicazione retroattiva della riforma dell’articolo 2407 del codice civile introdotta nel 2025. Il provvedimento si inserisce in un dibattito già ampio, ma lo ricompone entro coordinate di principio che meritano un’analisi autonoma, soprattutto con riferimento al rapporto tra responsabilità dei sindaci, natura del danno risarcibile e limiti costituzionali alla retroattività della legge .

Il punto di partenza della riflessione è rappresentato dalla qualificazione della responsabilità dei sindaci come responsabilità per inadempimento di obblighi legali di vigilanza, che si manifesta, nella prassi, prevalentemente sotto forma di danno patrimoniale arrecato alla società e, in via mediata, ai creditori. Tale danno si concreta nella diminuzione dell’attivo o nell’aggravamento del passivo conseguente alla mancata attivazione dei poteri di controllo, segnalazione e reazione attribuiti all’organo sindacale. In questo senso, la responsabilità non si esaurisce in una funzione sanzionatoria, ma svolge una funzione reintegratoria, volta a ricondurre il patrimonio del soggetto danneggiato alla situazione in cui si sarebbe trovato in assenza dell’illecito. Proprio questa natura eminentemente patrimoniale del pregiudizio costituisce la chiave di lettura attraverso cui la Corte affronta il tema dell’applicabilità temporale della novella legislativa.

La riforma del 2025 ha introdotto un limite quantitativo alla responsabilità risarcitoria dei sindaci, ancorandola a un multiplo del compenso annuo percepito, salvo il caso di dolo. Tale scelta normativa risponde a un’esigenza di politica del diritto chiaramente riconoscibile: ridurre il rischio economico connesso all’incarico, favorendo l’accettazione della funzione di controllo e riequilibrando il rapporto tra responsabilità e remunerazione. Tuttavia, il nodo interpretativo si è subito concentrato sulla possibilità di applicare tale limite anche a fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della riforma, soprattutto nei giudizi ancora pendenti. La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi per la prima volta in modo espresso, esclude tale possibilità, fondando la decisione su un’articolata ricostruzione dei principi generali in materia di irretroattività.

Il ragionamento si sviluppa lungo una linea netta di distinzione tra norme che incidono sulle modalità di liquidazione del danno e norme che intervengono sulla consistenza stessa del diritto risarcitorio. Nel primo caso, la giurisprudenza ha ammesso, in più occasioni, l’applicazione delle regole sopravvenute ai giudizi in corso, in quanto tali regole si limitano a orientare il potere valutativo del giudice senza modificare gli elementi costitutivi della fattispecie. Nel secondo caso, invece, l’intervento legislativo altera l’estensione dell’obbligazione risarcitoria già maturata, comprimendo ex post il diritto del danneggiato a ottenere l’integrale ristoro del pregiudizio subito. È in questa seconda categoria che la Corte colloca il nuovo limite previsto dall’articolo 2407, ritenendo che esso incida direttamente sulla dimensione quantitativa del danno patrimoniale risarcibile, la quale, una volta prodottasi, non può essere rideterminata retroattivamente senza violare il principio di affidamento.

L’affidamento, inteso come legittima aspettativa dei consociati nella stabilità delle conseguenze giuridiche dei fatti già verificatisi, assume qui un ruolo centrale. La società e i creditori, nel momento in cui il danno si è prodotto, hanno acquisito un diritto al risarcimento commisurato all’intero pregiudizio patrimoniale subito, secondo la disciplina allora vigente. Un intervento normativo successivo che riduca tale diritto, applicandosi anche ai fatti pregressi, determinerebbe una frattura nella coerenza dell’ordinamento, introducendo una disparità di trattamento difficilmente giustificabile sul piano della ragionevolezza. La Corte valorizza, a questo proposito, anche il profilo della parità tra amministratori e sindaci, che la disciplina precedente assicurava nei casi di responsabilità solidale per concorso nell’illecito. L’introduzione di un tetto risarcitorio solo per una delle figure coinvolte, se applicata retroattivamente, altererebbe l’equilibrio originario della responsabilità, incidendo su rapporti già definiti nella loro struttura sostanziale.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda il rapporto tra responsabilità dei sindaci e procedure concorsuali. L’ordinanza chiarisce che l’accertamento del credito del sindaco al compenso, avvenuto in sede concorsuale, non produce effetti preclusivi sull’azione di responsabilità esercitata in sede ordinaria. Tale precisazione, pur collocandosi su un piano distinto rispetto al tema della retroattività, contribuisce a delineare un quadro unitario in cui le diverse sedi di accertamento rispondono a finalità differenti e non sovrapponibili. Il giudicato endoconcorsuale resta confinato all’ambito del concorso, mentre l’azione risarcitoria conserva la propria autonomia, sia sul piano funzionale sia su quello temporale. Anche sotto questo profilo emerge l’attenzione della Corte a preservare la coerenza sistemica, evitando indebite trasposizioni di categorie processuali da un contesto all’altro.

La conclusione cui perviene la Cassazione si colloca, dunque, all’incrocio tra diritto civile sostanziale e principi costituzionali. La non retroattività della riforma non è affermata in modo apodittico, ma come esito di un bilanciamento tra l’interesse pubblico sotteso alla novella e la tutela di valori fondamentali quali la certezza del diritto, l’eguaglianza di trattamento e il rispetto delle funzioni del giudice nella determinazione del danno. In assenza di una esplicita e ragionevole previsione legislativa che giustifichi il sacrificio di tali valori, la scelta interpretativa non può che essere restrittiva.

Sul piano sistemico, l’ordinanza contribuisce a delineare una concezione della responsabilità dei sindaci che, pur riconoscendo la legittimità di interventi legislativi di contenimento del rischio, ne circoscrive l’efficacia temporale al futuro. Ne deriva un assetto in cui la riforma opera come regola di nuova organizzazione del rischio professionale, senza incidere retroattivamente su situazioni già consolidate. Tale impostazione appare coerente con una visione dell’ordinamento come sistema orientato alla prevedibilità delle conseguenze giuridiche e alla tutela dell’affidamento, elementi essenziali per il corretto funzionamento dei rapporti economici e societari. In questa prospettiva, la responsabilità dei sindaci continua a svolgere la propria funzione di garanzia per il mercato e per i creditori, mentre la riforma si proietta verso il futuro come strumento di riequilibrio tra oneri e incentivi dell’attività di controllo.

23 gennaio 2026

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net