
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La sentenza della Corte di cassazione n. 1425 del 2026 interviene su un nodo interpretativo che da tempo attraversa il diritto tributario dell’impresa, collocandosi nel punto di intersezione tra disciplina dell’imposta sul valore aggiunto e regolazione delle attività di intermediazione assicurativa. La questione, nella sua apparente tecnicità, investe un problema sistemico di non secondaria rilevanza: la delimitazione del perimetro delle operazioni esenti e, specularmente, l’individuazione delle prestazioni che, pur rese da soggetti professionalmente qualificati come intermediari, conservano natura imponibile in quanto riconducibili a un’attività di consulenza autonoma.
La controversia trae origine da un accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’imposta detratta dal committente in relazione a prestazioni fatturate come imponibili, ma ritenute, in sede di verifica, riconducibili all’intermediazione assicurativa esente. Il cuore del conflitto interpretativo non risiedeva tanto nella qualificazione soggettiva del prestatore, quanto nella natura oggettiva delle attività concretamente svolte e nella loro riconducibilità, o meno, al paradigma dell’operazione “relativa” all’assicurazione ai sensi dell’articolo 10 del decreto IVA. La Corte di cassazione, cassando con rinvio la decisione di merito, ha colto l’occasione per enunciare un principio di diritto di particolare densità ricostruttiva, idoneo a incidere sulle prassi applicative e sulla stessa architettura concettuale delle esenzioni IVA nel settore assicurativo .
Il punto di partenza dell’argomentazione risiede nella ricostruzione della figura del broker assicurativo, delineata dal legislatore come soggetto che cumula, in una medesima veste professionale, una dimensione imprenditoriale di mediazione e una componente di collaborazione intellettuale con l’assicurando. Questa duplicità funzionale, lungi dall’essere un dato meramente descrittivo, assume una rilevanza decisiva sul piano fiscale, poiché rende strutturalmente possibile la coesistenza, nell’ambito di un unico rapporto contrattuale o di una serie di rapporti collegati, di prestazioni di natura diversa, alcune esenti e altre imponibili. La sentenza rifiuta espressamente l’idea che la qualificazione complessiva del rapporto come brokeraggio sia di per sé sufficiente a determinare il regime IVA applicabile, poiché un simile approccio finirebbe per appiattire la complessità delle operazioni economiche su un criterio meramente nominalistico.
La Corte richiama, in chiave sistematica, il quadro normativo unionale, sottolineando come le esenzioni costituiscano deroghe al principio generale di imponibilità e debbano, pertanto, essere oggetto di interpretazione restrittiva. In tale prospettiva, il principio di neutralità fiscale non opera come leva espansiva dell’esenzione, ma come criterio di coerenza interna del sistema, da applicare congiuntamente al canone della specialità. Ne discende che l’accessorietà, pur rilevante nel diritto dell’IVA, non può essere invocata in modo automatico per attrarre nel regime di esenzione prestazioni che, per contenuto e finalità, si collocano al di fuori della funzione tipica dell’intermediazione assicurativa.
Il discrimine individuato dalla Corte si fonda su un’analisi sostanziale delle attività svolte, articolata attorno a due criteri cumulativi. Da un lato, occorre verificare l’esistenza di un rapporto, diretto o indiretto, del prestatore con l’assicuratore e con l’assicurato; dall’altro, è necessario accertare se la prestazione comprenda aspetti essenziali della funzione di intermediazione, quali la ricerca di potenziali clienti, la messa in relazione delle parti in vista della conclusione del contratto e l’assistenza nelle fasi successive, inclusi i rinnovi di polizza. Solo in presenza di entrambi gli elementi la prestazione può dirsi “relativa” a un’operazione di assicurazione e, come tale, beneficiare dell’esenzione.
In questo quadro, la nozione di consulenza assume un ruolo di delimitazione negativa dell’esenzione. La Corte valorizza un concetto funzionale di consulenza, caratterizzato dalla prevalenza dell’apporto intellettuale e valutativo del prestatore, indipendentemente dalla sua qualifica professionale. Ciò che rileva non è l’organizzazione imprenditoriale sottostante, bensì la finalità della prestazione e il suo contenuto concreto: giudizi, pareri, chiarimenti o analisi che non si traducono in un’attività di intermediazione in senso proprio restano imponibili, anche se rese da un soggetto che, in altri contesti, opera come intermediario esente. Questa impostazione consente di superare la rigida dicotomia tra attività imprenditoriale ed attività professionale, adottando una chiave di lettura più aderente alla realtà economica delle operazioni.
La decisione in commento presenta, inoltre, rilevanti implicazioni sul piano probatorio e processuale. Demandando al giudice di rinvio la qualificazione delle singole operazioni alla luce dei criteri enunciati, la Corte ribadisce l’importanza dell’interpretazione del contratto e dell’analisi delle prestazioni effettivamente rese, ponendo un argine a soluzioni tautologiche fondate su qualificazioni astratte. Ne deriva un rafforzamento dell’onere motivazionale in capo al giudice di merito, chiamato a esplicitare le ragioni per cui una determinata attività debba essere ricondotta all’esenzione o all’imponibilità, evitando scorciatoie argomentative basate sulla sola qualifica soggettiva del prestatore.
Sul piano sistemico, il principio di diritto enunciato contribuisce a una più netta separazione tra area dell’intermediazione assicurativa esente e area della consulenza imponibile, con effetti potenzialmente significativi per la pianificazione fiscale delle imprese e per la strutturazione dei rapporti contrattuali nel settore assicurativo. La possibilità di scindere, anche all’interno di un medesimo rapporto, prestazioni soggette a regimi IVA differenti impone una maggiore attenzione nella redazione dei contratti e nella fatturazione, nonché una più accurata valutazione del rischio fiscale. Al tempo stesso, la sentenza rafforza la coerenza del sistema IVA con i principi unionali, evitando estensioni indebite delle esenzioni che potrebbero alterare la neutralità dell’imposta.
La pronuncia n. 1425 del 2026 si segnala non solo per la soluzione adottata nel caso concreto, ma soprattutto per l’impostazione metodologica, che privilegia un’analisi funzionale e sostanziale delle prestazioni rispetto a criteri formali. Essa offre agli operatori e agli interpreti un quadro di riferimento più articolato per orientarsi in un ambito tradizionalmente caratterizzato da incertezze applicative, contribuendo a una lettura più matura e sistemica del rapporto tra intermediazione, consulenza ed esenzione IVA.
23 gennaio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
