
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
Il tema dell’obbligo di mantenimento della prole, nel suo intreccio con le scelte lavorative del genitore obbligato, rappresenta da tempo uno dei nodi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo. La questione non si esaurisce nella mera determinazione quantitativa dell’assegno, ma investe profili sistemici di particolare rilievo, quali il rapporto tra libertà individuale, responsabilità genitoriale e tutela effettiva dell’interesse del minore. In tale prospettiva, l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1873 del 2026 si colloca come snodo interpretativo significativo, confermando e al tempo stesso precisando un orientamento volto a valorizzare la nozione di capacità lavorativa potenziale quale parametro di riferimento nella quantificazione dell’obbligo di mantenimento, anche in presenza di dimissioni volontarie e di una successiva condizione di disoccupazione.
La decisione prende le mosse da una vicenda in cui il genitore obbligato, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva scelto di recedere volontariamente dall’impiego, deducendo la sopravvenuta impossibilità di far fronte, nella misura originariamente stabilita, al contributo per il mantenimento della figlia minorenne. La Corte territoriale aveva ritenuto tale scelta priva di idonea giustificazione, valorizzando sia l’assenza di allegazioni e prove circa le ragioni delle dimissioni, sia il profilo professionale altamente qualificato del soggetto, idoneo a consentirgli, secondo una valutazione prognostica, il reperimento di nuove occasioni reddituali. La Suprema Corte, investita del ricorso, ha confermato tale impostazione, ribadendo principi di carattere generale che travalicano il singolo caso concreto.
Il primo profilo che emerge dall’ordinanza riguarda la ricostruzione dell’obbligo di mantenimento come dovere primario e inderogabile, non suscettibile di essere eluso attraverso scelte unilaterali che incidano negativamente sulla capacità reddituale del genitore. In questa prospettiva, la Corte si muove lungo una linea interpretativa ormai consolidata, secondo cui l’obbligo di mantenimento non è ancorato esclusivamente al reddito effettivamente percepito, ma deve essere parametrato anche alle potenzialità lavorative e reddituali del soggetto obbligato. Tale impostazione risponde all’esigenza di evitare che il diritto del minore a un mantenimento adeguato possa essere sacrificato in conseguenza di decisioni arbitrarie o comunque non sorrette da ragioni oggettive e comprovate.
La valorizzazione della capacità lavorativa potenziale assume, in questo contesto, una funzione eminentemente correttiva. Essa consente al giudice di superare una lettura meramente fotografica della situazione reddituale attuale, per approdare a una valutazione dinamica e prospettica, idonea a cogliere la reale attitudine del soggetto a produrre reddito. Tale approccio appare particolarmente rilevante nei casi in cui la riduzione o la perdita del reddito derivi da dimissioni volontarie, giacché in tali ipotesi la scelta individuale del genitore non può automaticamente riflettersi in una compressione delle esigenze di mantenimento della prole.
La pronuncia in esame si inserisce, inoltre, nel solco di una concezione funzionale dell’autonomia decisionale del genitore. La libertà di scegliere il proprio percorso professionale, pur costituzionalmente garantita, incontra un limite intrinseco nei doveri di solidarietà familiare e, in particolare, nella responsabilità genitoriale. La Corte chiarisce che la decisione di abbandonare un impiego stabile per intraprendere un’attività diversa, ancorché potenzialmente più gratificante sotto il profilo personale o professionale, non può tradursi in un pregiudizio per il minore, salvo che il genitore dimostri l’esistenza di circostanze oggettive e non imputabili che rendano inevitabile la riduzione della propria capacità reddituale.
In tale quadro, la nozione di disoccupazione assume una connotazione giuridica specifica. La Corte distingue implicitamente tra disoccupazione incolpevole e disoccupazione derivante da una scelta volontaria, evidenziando come neppure la prima sia, di per sé, idonea a giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento. In assenza di altri parametri, infatti, il giudice è legittimato a fare riferimento alla capacità lavorativa generica del soggetto, valutata in relazione all’età, alla formazione, all’esperienza professionale e al contesto socio-economico di riferimento. A maggior ragione, dunque, la disoccupazione conseguente a dimissioni volontarie non può essere invocata quale causa di esonero o di riduzione automatica dell’obbligo.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il metodo di accertamento adottato dal giudice. La Corte di Cassazione conferma la legittimità di un ragionamento presuntivo fondato sull’id quod plerumque accidit, secondo cui una decisione razionale di abbandonare un lavoro stabile presuppone, di regola, la prospettiva di un miglioramento o quantomeno di una stabilità reddituale equivalente. In mancanza di elementi contrari, spetta al genitore che invoca la riduzione dell’assegno fornire la prova delle circostanze eccezionali che renderebbero irragionevole tale presunzione. Tale impostazione rafforza l’onere probatorio gravante sul soggetto obbligato e contribuisce a riequilibrare il rapporto processuale, evitando che l’interesse del minore resti esposto a strategie difensive meramente dilatorie o strumentali.
La decisione affronta anche, seppur in via indiretta, il tema della stabilità delle determinazioni giudiziali in materia di mantenimento. Il ricorrente aveva dedotto un presunto errore revocatorio, lamentando l’adozione di decisioni contrastanti da parte dello stesso giudice in fasi diverse del procedimento. La Corte ha dichiarato inammissibile tale censura, richiamando i limiti strutturali del rimedio della revocazione e ribadendo la necessità di rispettare le forme e le sedi processuali proprie di ciascun mezzo di impugnazione. Al di là del profilo processuale, la pronuncia evidenzia come la quantificazione dell’assegno di mantenimento sia frutto di una valutazione complessa e discrezionale, suscettibile di variazioni in presenza di mutamenti significativi delle circostanze di fatto, ma non per questo esposta a un sindacato di legittimità che si risolva in una rivalutazione del merito.
Sotto il profilo sistematico, l’ordinanza contribuisce a delineare una concezione dell’obbligo di mantenimento come dovere a contenuto variabile ma strutturalmente resistente alle fluttuazioni contingenti della situazione economica del genitore. La capacità lavorativa potenziale opera, in tal senso, come clausola di salvaguardia, idonea a preservare l’equilibrio tra le esigenze del minore e le possibilità del genitore, evitando che il primo divenga ostaggio delle scelte, talora avventate, del secondo. Tale impostazione appare coerente con una lettura costituzionalmente orientata dei doveri genitoriali, che valorizza il principio di responsabilità quale corollario necessario della libertà individuale.
Non può trascurarsi, inoltre, la rilevanza pratica della pronuncia per gli operatori del diritto. La conferma dell’orientamento secondo cui le dimissioni volontarie non incidono automaticamente sull’obbligo di mantenimento impone una particolare attenzione nella fase di allegazione e prova. Il difensore del genitore obbligato dovrà fornire elementi concreti e specifici atti a dimostrare l’inevitabilità e la ragionevolezza della scelta lavorativa compiuta, nonché l’effettiva incidenza di tale scelta sulla capacità di produrre reddito. Specularmente, il giudice sarà chiamato a svolgere un’analisi approfondita del profilo professionale del soggetto, evitando automatismi e tenendo conto delle concrete opportunità offerte dal mercato del lavoro.
La pronuncia offre, infine, spunti di riflessione in ordine al rapporto tra diritto di famiglia e diritto del lavoro. La mobilità professionale, sempre più frequente in un contesto economico caratterizzato da precarietà e trasformazioni rapide, pone interrogativi nuovi circa la tenuta dei tradizionali criteri di valutazione della capacità reddituale. La scelta della Corte di ancorare l’obbligo di mantenimento non solo al reddito attuale, ma anche alle potenzialità future, rappresenta una risposta che mira a garantire stabilità e prevedibilità, pur senza negare la possibilità di adeguamenti in presenza di mutamenti reali e documentati.
L’Ordinanza n. 1873 del 2026 si segnala per la chiarezza con cui ribadisce principi di fondo in materia di mantenimento della prole, rafforzando la centralità della capacità lavorativa potenziale quale criterio di valutazione e riaffermando la prevalenza dell’interesse del minore sulle scelte individuali del genitore. La decisione contribuisce a delineare un quadro interpretativo coerente e rigoroso, idoneo a orientare la prassi giudiziaria e a fornire agli operatori del diritto parametri di riferimento stabili, pur nel rispetto della necessaria flessibilità richiesta dalla varietà delle situazioni concrete.
29 gennaio 2026
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