
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
Sommario: 1. Introduzione: il mutamento del paradigma sanzionatorio. 2. La genesi normativa: il D.lgs. 211/2025 e l’introduzione dei delitti contro la politica estera dell’Unione. 3. Analisi delle fattispecie incriminatrici: tra condotte commissive ed omissioni informative. 4. La responsabilità amministrativa degli enti: l’abbandono del sistema a quote e il nuovo parametro del fatturato globale. 5. Il ruolo del professionista: tra obblighi di segnalazione e guarentigie difensive. 6. Profili critici e prospettive di riforma del sistema 231. 7. Conclusioni.
- Introduzione: il mutamento del paradigma sanzionatorio
L’entrata in vigore del D.lgs. 211/2025, avvenuta il 24 gennaio 2026, segna una tappa fondamentale nel processo di integrazione tra il diritto penale nazionale e le istanze di sicurezza comune dell’Unione Europea. Il provvedimento, recependo la Direttiva (UE) 2024/1226 , non si limita a un mero aggiornamento del catalogo dei reati, ma introduce una vera e propria “nuova disciplina” volta a sanzionare la violazione delle misure restrittive UE, elevando l’osservanza delle sanzioni internazionali a bene giuridico protetto di rango primario.
- La genesi normativa: il nuovo Capo I-bis del Codice Penale
Il legislatore delegato ha scelto la via dell’integrazione codicistica, inserendo nel Titolo I del Libro II del codice penale il nuovo Capo I-bis, dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”. Tale collocazione sistematica evidenzia la volontà di sottrarre la materia alla frammentarietà della legislazione speciale, conferendole una dignità dogmatica che riflette la centralità degli impegni assunti in sede eurounitaria.
- Analisi delle fattispecie incriminatrici: tra condotte commissive ed omissioni
L’impianto sanzionatorio si articola su una pluralità di fattispecie che colpiscono un “ampio ventaglio di condotte”:
- Art. 275-bis c.p. (Violazione delle misure restrittive): Punisce chiunque metta a disposizione di soggetti designati fondi o risorse economiche, ometta il congelamento degli stessi o prosegua operazioni economiche vietate. La norma estende la punibilità anche alle condotte elusive, come il trasferimento a terzi di asset congelati o l’uso di prestanome per occultare il beneficiario effettivo.
- Art. 275-ter c.p. (Violazione degli obblighi informativi): Introduce un reato omissivo proprio, sanzionando la mancata segnalazione alle autorità competenti di fondi riconducibili a soggetti designati.
- Art. 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione): Colpisce l’esercizio di attività in difformità dalle deroghe eventualmente concesse dalle autorità competenti.
- Art. 275-quinquies c.p. (Violazione colposa): Una rilevante novità riguarda i settori dei beni militari e dual use, dove la responsabilità penale scatta anche per “grave negligenza”. Questo trasforma le carenze organizzative interne in un diretto rischio penale per il management.
- La responsabilità amministrativa degli enti: il parametro del fatturato globale
L’innovazione più dirompente riguarda l’inserimento di questi delitti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti tramite il nuovo Art. 25-octies.2 del D.lgs. 231/2001.
Il legislatore ha introdotto un inedito criterio di determinazione della sanzione pecuniaria, abbandonando il sistema delle quote per adottare un modello basato sulla percentuale del fatturato globale dell’ente. Per i reati più gravi, la sanzione può oscillare tra l’1% e il 5% del fatturato , o in alternativa prevedere sanzioni fisse tra i 3 e i 40 milioni di euro qualora il fatturato non sia determinabile.
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Fattispecie |
Sanzione Pecuniaria (Ente) |
Sanzione Interdittiva |
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Violazione misure (275-bis) |
1%-5% fatturato (o 3-40 mln €) |
2-6 anni (apicali); 1-3 anni (subordinati) |
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Obblighi informativi (275-ter) |
0,5%-1% fatturato (o 1-8 mln €) |
Come sopra |
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Condotte colpose (275-quinquies) |
1%-5% fatturato |
Prevista |
- Il ruolo del professionista: tra doveri di collaborazione e segreto professionale
Anche i professionisti sono chiamati a un ruolo di “sentinelle della legalità”. La responsabilità può insorgere non solo per concorso materiale o morale nella violazione delle sanzioni — ad esempio partecipando alla costruzione di schemi societari opachi — ma anche per la semplice omissione della segnalazione informativa prevista dall’art. 275-ter c.p..
Tuttavia, il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia: l’esonero dagli obblighi informativi per i legali quando le informazioni siano apprese nell’ambito dell’attività difensiva o della consulenza connessa alla tutela giudiziale. Tale esenzione non copre le attività di natura prettamente gestionale o operativa.
- Profili critici e prospettive di riforma del sistema 231
Nonostante l’aggiornamento normativo, il sistema 231 continua a mostrare segni di sofferenza. La dottrina e le associazioni di categoria lamentano un “catalogo abnorme” di reati presupposto e una frequente “inidoneità” dei modelli organizzativi agli occhi della magistratura, che spesso riduce l’adozione dei modelli a un mero adempimento burocratico privo di efficacia esimente reale.
Le proposte di riforma attualmente in discussione mirano a ridare certezza alle imprese, valorizzando i modelli che rispettano le best practice e introducendo criteri di flessibilità basati sulla dimensione aziendale. L’obiettivo è passare da un sistema di “affastellamento di obblighi” a un quadro normativo equilibrato che tuteli l’interesse pubblico senza soffocare il sistema economico.
- Conclusioni
Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226 impone alle imprese una revisione profonda dei propri assetti organizzativi. La mappatura dei rischi non può più prescindere dall’identificazione del beneficiario effettivo e dal monitoraggio costante dei flussi finanziari internazionali. Se da un lato l’inasprimento sanzionatorio garantisce un effetto dissuasivo verso i grandi gruppi multinazionali, dall’altro resta aperta la sfida di integrare queste nuove esigenze di sicurezza globale con la necessità di una giustizia penale d’impresa più certa, prevedibile e meno afflittiva per gli enti virtuosi.
14 febbraio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
