
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 23 febbraio 2026, n. 4077, si colloca in un crocevia sistemico nel quale convergono tre direttrici di particolare densità teorica: la struttura dell’onere della prova nel licenziamento privo di forma scritta, la funzione del principio di regolarità documentale nella ricostruzione del rapporto di lavoro e la delimitazione del sindacato di legittimità in presenza di censure eterogenee. Il provvedimento, reso nel giudizio iscritto al n. 32249/2021 del ruolo generale e definito con numero di raccolta generale 4077/2026, offre un’occasione di riflessione che trascende la singola vicenda, nella quale si discuteva, tra l’altro, di differenze retributive, danno ex articolo 2116 del codice civile e dedotto licenziamento orale .
L’asse portante dell’ordinanza è costituito dalla riaffermazione di un principio già consolidato ma qui ribadito con nettezza: il lavoratore che impugni un licenziamento allegandone l’intimazione senza forma scritta deve provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, anche se manifestata mediante comportamenti concludenti; non è sufficiente dimostrare la mera cessazione della prestazione lavorativa . La Corte, inoltre, precisa che, qualora il datore eccepisca le dimissioni e all’esito dell’istruttoria permanga un’incertezza probatoria, la domanda deve essere respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’articolo 2697 del codice civile .
Il dato non è meramente processuale. Esso incide sulla qualificazione stessa del fatto costitutivo dell’azione di impugnazione del licenziamento. La decisione, infatti, non si limita a richiamare la ripartizione dell’onere probatorio, ma ne valorizza la funzione ordinante: la forma scritta, richiesta a pena di inefficacia dall’articolo 2 della legge n. 604 del 1966, non trasforma il licenziamento orale in un fatto neutro la cui mera allegazione sposti il carico difensivo sull’impresa; al contrario, la mancanza di forma impone al lavoratore di dimostrare che vi sia stata una manifestazione di volontà espulsiva imputabile al datore. L’inefficacia della forma non elide la necessità di provare il fatto storico del recesso.
Si assiste così a un rovesciamento prospettico rispetto a una lettura talvolta diffusa in prassi, secondo cui la semplice interruzione dell’attività lavorativa, in assenza di dimissioni formalizzate, costituirebbe indizio sufficiente di un licenziamento orale. L’ordinanza ribadisce che l’ordinamento non tollera scorciatoie inferenziali in un ambito nel quale la stabilità del rapporto è tutelata, ma entro coordinate probatorie rigorose. La stabilità non si traduce in presunzione di recesso datoriale.
La Corte fonda tale impostazione su una duplice direttrice. Da un lato, richiama l’articolo 2697 del codice civile come norma di chiusura del sistema probatorio: ove l’incertezza permanga, la domanda di chi agisce deve essere respinta. Dall’altro, valorizza la dimensione documentale del rapporto, attribuendo rilievo a elementi quali il libro paga e matricola, le buste paga sottoscritte e la comunicazione di cessazione del rapporto agli organi competenti . Tali documenti sono considerati sintomatici di un contesto di regolarità, idoneo a contrastare l’allegazione di un recesso informale.
La funzione sistemica di questo passaggio è evidente. L’ordinanza non eleva la documentazione aziendale a prova legale, ma ne riconosce la capacità di incidere sull’equilibrio probatorio, soprattutto quando il lavoratore non abbia disconosciuto la sottoscrizione di una lettera di dimissioni. Il tema si intreccia con la disciplina della forma delle dimissioni, ma in questa sede la Corte si arresta a un dato essenziale: la presenza di una dichiarazione sottoscritta e non contestata integra un elemento probatorio di segno contrario rispetto all’allegato licenziamento orale.
Il medesimo rigore attraversa l’esame delle ulteriori censure. In materia di risarcimento del danno ex articolo 2116 del codice civile, la Corte richiama l’onere del lavoratore di provare l’omesso versamento dei contributi previdenziali nel periodo eccedente quello riconosciuto, evidenziando come la mancanza di prova in tal senso, a fronte di documentazione attestante la regolarità formale del rapporto, impedisca l’accoglimento della domanda . Anche qui l’elemento decisivo è la struttura del fatto costitutivo: non basta invocare l’esistenza di un rapporto più ampio, occorre dimostrare l’inadempimento contributivo e il conseguente pregiudizio.
La decisione affronta altresì il tema, processualmente rilevante, dell’inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione che mescolino censure eterogenee ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile. L’ordinanza dichiara inammissibile il motivo che cumuli, in modo promiscuo, violazione di legge e vizio motivazionale, generando un’“inestricabile promiscuità” che rende impossibile l’operazione di sussunzione . Tale affermazione non si esaurisce in un rilievo tecnico: essa ribadisce la funzione nomofilattica del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in una terza istanza di merito.
La coerenza interna del provvedimento si coglie proprio nell’intreccio tra questi piani. La rigorosa delimitazione del sindacato di legittimità è speculare alla rigorosa impostazione dell’onere probatorio nel merito. In entrambi i casi, la Corte presidia il confine tra accertamento del fatto e qualificazione giuridica, evitando che l’incertezza fattuale venga traslata sul piano normativo.
Sotto il profilo teorico, l’ordinanza invita a riflettere sul rapporto tra forma e volontà nel recesso datoriale. La forma scritta è requisito di efficacia, ma la volontà espulsiva resta il nucleo fattuale da dimostrare. In assenza di forma, la volontà può emergere da comportamenti concludenti; tuttavia, la loro prova incombe su chi agisce. Si potrebbe obiettare che tale impostazione rischi di aggravare la posizione del lavoratore in contesti caratterizzati da asimmetria informativa. Eppure, la Corte non ignora tale asimmetria: richiama espressamente i poteri officiosi del giudice ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile , a conferma che l’accertamento deve essere condotto in modo attivo. Ciò nondimeno, l’attivismo istruttorio non sovverte la regola dell’onere della prova.
Ne deriva una concezione dell’onere probatorio come criterio di decisione in caso di incertezza, non come mera regola di riparto statico. L’articolo 2697 del codice civile opera come clausola di chiusura che impedisce al giudice di colmare lacune probatorie con presunzioni non sorrette da elementi oggettivi. In questo senso, la decisione si inserisce in una linea interpretativa che tutela la certezza delle relazioni giuridiche, anche a costo di respingere domande che non abbiano superato la soglia dimostrativa richiesta.
Le ricadute sistemiche sono rilevanti anche sul piano della gestione aziendale. La valorizzazione della documentazione regolarmente tenuta segnala che la compliance amministrativa non è un adempimento formale privo di conseguenze, ma costituisce presidio probatorio. Libro paga, comunicazioni obbligatorie e buste paga sottoscritte assumono un rilievo che travalica la dimensione contabile e si proietta nel contenzioso.
Al contempo, l’ordinanza chiarisce che l’assenza di allegazioni specifiche in ordine al danno biologico o al pregiudizio contributivo impedisce il ricorso a valutazioni equitative ex articolo 1226 del codice civile, in mancanza di un minimo supporto fattuale . L’equità non supplisce al difetto di allegazione; essa interviene solo nella quantificazione di un danno la cui esistenza sia stata dimostrata.
La pronuncia n. 4077 del 2026 non introduce un principio innovativo, ma ne consolida l’architettura, collocandolo entro una trama coerente di regole probatorie e processuali. Il licenziamento orale non è un’area franca nella quale l’incertezza si risolve automaticamente a favore del lavoratore; è, piuttosto, un terreno sul quale si misurano la capacità di allegazione, la qualità della prova e la coerenza della ricostruzione fattuale.
La stabilità del rapporto di lavoro resta valore centrale dell’ordinamento, ma essa si realizza attraverso strumenti giuridici strutturati. La decisione in commento mostra che la tutela non si fonda su presunzioni generiche, bensì su un equilibrio tra esigenze di protezione e principi di certezza. In questo equilibrio, l’onere della prova assume una funzione selettiva: delimita l’accesso alla tutela, orienta l’istruttoria e, in ultima istanza, determina l’esito del giudizio quando la prova non sia stata raggiunta.
La vicenda processuale esaminata evidenzia, infine, come il giudizio di legittimità non possa essere utilizzato per rimettere in discussione l’accertamento del fatto, né per cumulare censure incompatibili. La disciplina dell’articolo 360 del codice di procedura civile, letta alla luce dell’ordinanza in esame, appare come strumento di razionalizzazione del contenzioso, volto a preservare la funzione propria della Corte di Cassazione.
In tal modo, l’ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026 si configura non solo come applicazione di principi consolidati, ma come momento di riaffermazione di una logica ordinante: la prova come cardine della decisione, la forma come presidio di certezza, la documentazione come elemento di stabilizzazione del rapporto tra fatto e diritto. In un contesto nel quale il contenzioso in materia di lavoro tende a enfatizzare la dimensione fattuale, la pronuncia ricorda che la tutela giurisdizionale è inscindibilmente connessa alla capacità di dimostrare, in modo puntuale, i presupposti della propria pretesa.
25 febbraio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
