Confisca per equivalente e responsabilità solidale nei reati tributari d’impresa. Cassazione 7647/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza della Corte di cassazione, Terza Sezione penale, 26 febbraio 2026, n. 7647, si colloca in un punto di frizione sistemica che da tempo attraversa il diritto penale tributario: la qualificazione funzionale della confisca per equivalente quando il profitto del reato non si radica nel patrimonio dell’autore, bensì in quello dell’ente nel cui interesse l’illecito è stato realizzato. Il provvedimento, pronunciato all’esito dell’udienza del 4 dicembre 2025 e depositato il 26 febbraio 2026 (R.G.N. 29662/2025), affronta in modo diretto la questione della legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore disposto nei confronti di un concorrente in reati di cui agli artt. 2, 5 e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l’intero profitto generato dall’illecito, ancorché tale profitto si sia tradotto in un risparmio di spesa a favore della persona giuridica.

Il dato fattuale è noto: il ricorrente, professionista incaricato dell’apposizione del visto di conformità, contestava la misura reale assumendo che il proprio vantaggio economico si fosse limitato al compenso percepito, mentre l’intero risparmio d’imposta aveva beneficiato l’ente. La Corte respinge il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e riafferma la legittimità del sequestro per equivalente parametrato al profitto complessivo, purché non eccedente l’ammontare del vantaggio illecito complessivamente realizzato .

L’interesse sistematico della decisione non risiede tanto nell’esito, quanto nel percorso argomentativo che conduce a riconoscere, in tale peculiare contesto, una natura intrinsecamente punitiva della confisca di valore. Si tratta di un passaggio concettuale che merita di essere isolato: la misura, tipicamente configurata come surrogato della confisca diretta e dunque come strumento di riequilibrio patrimoniale, assume qui una valenza afflittiva autonoma, in quanto incide sul patrimonio di un soggetto che, in base alla struttura tipica della fattispecie, non è il destinatario immediato del profitto.

L’argomentazione muove dalla specificità dei reati tributari dichiarativi e di indebita compensazione. In tali ipotesi, il profitto consiste nel risparmio di spesa derivante dall’omesso versamento o dalla compensazione indebita; esso, per costruzione normativa, si consolida nel patrimonio dell’ente. L’autore materiale, spesso legato da rapporto organico o funzionale alla persona giuridica, opera per assicurare un vantaggio a un soggetto distinto. Ne deriva che la confisca per equivalente, quando colpisce il patrimonio della persona fisica, non si limita a ripristinare la situazione economica alterata dall’illecito, ma realizza una sottrazione che eccede l’arricchimento effettivamente conseguito.

È proprio questa eccedenza rispetto al vantaggio concretamente percepito che consente alla Corte di qualificare la misura come punitiva. La decisione richiama il dibattito sviluppatosi a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite in tema di concorso di persone e confisca di valore, valorizzando tuttavia la diversità strutturale dei reati tributari rispetto al modello del reato comune a profitto direttamente ripartibile. Nel concorso in reato comune, la solidarietà passiva nella confisca per equivalente rischia di confliggere con il principio di proporzionalità in senso retrospettivo, ove si prescinda dal vantaggio individuale. Nei reati tributari d’impresa, invece, la solidarietà si radica nella peculiare configurazione del profitto: non vi è una quota individuale oggettivamente scindibile, poiché il risparmio di spesa è unitario e riferibile all’ente.

La Corte, in tal modo, opera un rovesciamento prospettico: la natura punitiva della confisca non è un’anomalia da neutralizzare, bensì un elemento fisiologico del sistema repressivo tributario, funzionale a garantire l’effettività del recupero del profitto e a preservare l’interesse pubblico alla regolare percezione dei tributi, in coerenza con gli artt. 2, 23 e 53 Cost. La funzione antielusiva dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 non sarebbe assicurata se la misura fosse frammentata in quote ideali tra i concorrenti, con il rischio di attenuare l’effetto dissuasivo.

In questa chiave, la solidarietà passiva non è mutuata meccanicamente dal diritto civile, ma viene reinterpretata come strumento di garanzia dell’integrale ablazione del profitto. Il limite quantitativo resta quello dell’ammontare complessivo del vantaggio illecito, con divieto di duplicazione dell’espropriazione; ma entro tale confine il sequestro può essere disposto indifferentemente nei confronti di uno o più concorrenti, indipendentemente dalla dimostrazione di un arricchimento diretto .

Il nodo critico si sposta allora sul terreno della proporzionalità. Se la confisca per equivalente assume carattere punitivo, essa deve confrontarsi con il principio di proporzione tra severità della misura e gravità dell’illecito. La Corte affronta la questione distinguendo tra giudizio di proporzionalità in senso stretto e valutazione sistemica della scelta legislativa. Nel caso dei reati tributari commessi nell’interesse dell’ente, il disvalore della condotta non si esaurisce nel quantum del compenso percepito dal professionista, ma si radica nella partecipazione a un meccanismo che incide sugli interessi finanziari dello Stato e, in prospettiva, dell’Unione europea.

L’ablazione dell’intero profitto nei confronti del concorrente non viene dunque letta come automatica irragionevolezza, bensì come conseguenza della decisione legislativa di subordinare la confisca di valore all’impossibilità di procedere in via diretta nei confronti dell’ente. L’impraticabilità della confisca diretta costituisce il presupposto che attiva la responsabilità patrimoniale del concorrente, configurato come garante dell’effettività dell’ablazione. La misura resta eventuale, ma la sua eventualità è inscritta nella struttura stessa dell’illecito.

Non meno rilevante è il collegamento con le cause di non punibilità e con i meccanismi di estinzione del debito tributario. Il sistema conosce strumenti che, se tempestivamente attivati, impediscono o limitano l’operatività del sequestro finalizzato alla confisca. Ciò attenua la rigidità della risposta sanzionatoria e introduce elementi di flessibilità coerenti con il principio di proporzionalità. L’assetto complessivo non appare, nella prospettiva della Corte, manifestamente arbitrario né radicalmente irragionevole.

La decisione n. 7647 del 2026, pertanto, consolida un indirizzo che attribuisce alla confisca per equivalente nei reati tributari d’impresa una funzione bifronte: ripristinatoria quanto all’obiettivo di recupero del profitto, punitiva quanto all’incidenza sul patrimonio di chi non ha beneficiato direttamente del risparmio di spesa. L’ibridazione funzionale non è un difetto di coerenza, ma l’espressione di una politica criminale orientata alla massimizzazione dell’effettività.

Si apre, tuttavia, uno spazio di riflessione ulteriore. Se la persona fisica diviene garante dell’incapienza dell’ente, la linea di confine tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui si assottiglia. La Corte esclude che vi sia violazione dell’art. 27 Cost., valorizzando il rapporto organico e la partecipazione consapevole al fatto di reato. Resta però il tema della graduazione interna tra concorrenti, che viene rinviato alla dimensione dei rapporti interni, senza rilievo penale immediato. La solidarietà, così intesa, produce un effetto esterno unitario e lascia al diritto privato il compito di riequilibrare le posizioni.

La sentenza conferma che il diritto penale tributario si muove lungo una traiettoria di progressiva intensificazione degli strumenti ablatori. La confisca per equivalente non è più mera tecnica di sostituzione del bene direttamente collegato al reato, ma si configura come presidio centrale della strategia di contrasto all’evasione. L’effettività del prelievo diviene criterio ordinante dell’intero sistema repressivo.

Il rischio di una torsione eccessivamente afflittiva è bilanciato, secondo la Corte, dalla presenza di limiti normativi e dalla necessità di non superare il profitto complessivo. Ma il dato di fondo resta: nei reati tributari commessi nell’interesse dell’ente, la responsabilità patrimoniale del concorrente si espande fino a coprire l’intero vantaggio illecito, indipendentemente dal suo personale arricchimento. È in questa espansione che si coglie la cifra della decisione: la confisca di valore diviene strumento di presidio dell’interesse fiscale, capace di travalicare la logica strettamente compensativa e di assumere una valenza sanzionatoria pienamente integrata nel sistema.

27 febbraio 2026

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