
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 26 febbraio 2026, n. 4376, interviene su una delle zone più sensibili dell’ingegneria giuridica familiare d’impresa: la linea di confine tra riassetto societario interno e patto di famiglia, con le conseguenze che ne derivano sul piano formale e, in ultima analisi, sulla stessa validità del programma negoziale. Il provvedimento, pronunciato all’esito del giudizio iscritto al n. 27688/2019 R.G., cassa con rinvio la decisione della corte territoriale, ritenendo fondato il motivo con cui si censurava l’esclusione della riconducibilità dell’accordo allo schema delineato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile .
Il caso sottoposto al vaglio di legittimità muove da un articolato accordo familiare con il quale i genitori e i figli avevano ridisegnato l’assetto proprietario di due società riconducibili al medesimo nucleo, prevedendo attribuzioni differenziate tra i discendenti, conguagli patrimoniali, diritti di abitazione e una rendita vitalizia in favore dei genitori. Il tribunale aveva ravvisato in tale complesso negoziale un patto di famiglia nullo per difetto della forma dell’atto pubblico, prescritta dall’articolo 768-ter cod. civ. a pena di nullità. La corte d’appello aveva invece escluso la qualificazione in termini di patto di famiglia, valorizzando la circostanza che i figli fossero già soci delle società interessate e che difettasse la figura del disponente che trasferisce l’azienda o le partecipazioni di controllo ai discendenti. Ne aveva tratto la conclusione circa la validità dell’accordo anche in assenza della forma solenne.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4376/2026, ribalta l’impostazione, osservando come l’analisi del giudice di merito si sia arrestata a un dato strutturale – la preesistenza della qualità di soci in capo ai discendenti – senza verificare la funzione complessiva dell’operazione . In tal modo, secondo il Supremo Collegio, è rimasto in ombra l’elemento teleologico che costituisce il vero criterio distintivo dell’istituto: la finalizzazione dell’assetto negoziale alla stabile prosecuzione dell’impresa in capo alla generazione successiva, mediante un’anticipazione degli effetti successori limitatamente al segmento rappresentato dall’azienda o dalle partecipazioni.
Il passaggio argomentativo centrale si coglie laddove la Corte richiama la nozione legale di patto di famiglia, quale contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie partecipazioni a uno o più discendenti, con la necessaria partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove si aprisse in quel momento la successione . La trasferibilità anche parziale e la necessità della liquidazione delle spettanze riservate ai non assegnatari costituiscono indici che non possono essere obliterati mediante una lettura atomistica delle clausole.
L’arresto in esame sollecita una riflessione di sistema che travalica il singolo caso. L’introduzione del capo V-bis nel libro II del codice civile ha rappresentato una deroga espressa al divieto dei patti successori di cui all’articolo 458 cod. civ., in funzione della continuità dell’impresa familiare. Il legislatore ha inteso offrire uno strumento idoneo a neutralizzare il rischio di frammentazione proprietaria e di paralisi decisionale che può derivare dall’apertura della successione, soprattutto in presenza di una pluralità di legittimari.
Tuttavia, la qualificazione di un complesso accordo familiare come patto di famiglia non può essere affidata a una verifica meramente formale dei requisiti soggettivi o alla ricerca di una cessione ex novo della totalità delle partecipazioni. La sentenza n. 4376/2026 sembra assumere un criterio sostanzialistico, orientato alla funzione economico-sociale dell’operazione. Se l’assetto negoziale, considerato nella sua globalità, è diretto a ridisegnare in modo stabile la titolarità e il controllo dell’impresa tra i discendenti, anticipando l’effetto distributivo che si produrrebbe con l’apertura della successione, allora la riconducibilità allo schema legale non può essere esclusa solo perché i beneficiari già detenevano quote sociali .
In questo rovesciamento prospettico si coglie la portata sistemica della decisione. Non è la novità soggettiva del subentro a qualificare il patto, bensì la ristrutturazione programmata dell’assetto proprietario in funzione successoria. L’anticipazione non coincide con l’azzeramento delle posizioni pregresse, ma con la loro ridefinizione in un quadro unitario che tende a stabilizzare la governance post mortem.
La conseguenza è di rilievo sul piano della forma. L’articolo 768-ter cod. civ. impone l’atto pubblico a pena di nullità, in ragione della complessità dell’operazione, della componente di liberalità e dell’incidenza su diritti riservati. Se l’accordo, pur denominato diversamente, integra in concreto un patto di famiglia, la mancanza della forma solenne ne determina l’invalidità. La Corte di cassazione, cassando con rinvio, demanda al giudice di merito una rinnovata indagine sullo scopo complessivo del programma negoziale, affinché si accerti se esso realizzi un patto successorio consentito ma formalmente tipizzato .
La decisione assume rilievo anche sotto un ulteriore profilo: il rapporto tra autonomia privata e tipicità. Il patto di famiglia è contratto tipico, con una disciplina inderogabile in punto di partecipazione dei legittimari e di forma. Laddove le parti perseguano la medesima funzione attraverso uno schema atipico o attraverso una combinazione di atti collegati, la riqualificazione giudiziale diviene inevitabile. Non è consentito, in altre parole, aggirare la disciplina imperativa mediante una frammentazione artificiosa del programma negoziale.
Il richiamo della Corte alla necessità di scrutinare il “complesso negoziale” segnala l’esigenza di un approccio unitario. Le attribuzioni ai figli, i conguagli, le donazioni compensative, la previsione di diritti di abitazione e di rendite vitalizie in favore dei genitori costituiscono elementi che, se coordinati in un disegno coerente, rivelano la funzione anticipatoria della successione. La presenza di operazioni societarie, quali scissioni asimmetriche, non muta la sostanza se esse sono funzionali alla redistribuzione delle partecipazioni tra i discendenti.
Dal punto di vista operativo, la pronuncia impone una particolare cautela nella strutturazione dei passaggi generazionali. La linea di demarcazione tra accordo di riassetto societario e patto di famiglia non può essere tracciata sulla base di formule lessicali o di etichette negoziali. Occorre interrogarsi sulla funzione perseguita e sulla stabilità dell’assetto risultante. Se l’obiettivo è quello di anticipare la sistemazione successoria dell’impresa, assicurandone la continuità in capo a determinati discendenti, la forma dell’atto pubblico non rappresenta un mero adempimento formale, ma condizione di validità.
Si tratta di un approccio coerente con la ratio dell’istituto. La partecipazione necessaria di tutti i legittimari e la previsione di liquidazioni compensative sono strumenti di tutela preventiva, volti a evitare future azioni di riduzione e conflitti successori. La forma solenne assicura la ponderazione dell’atto e la consapevolezza delle sue implicazioni. Ridurre il patto di famiglia a una mera cessione tra soci significherebbe svuotare di contenuto la scelta legislativa.
La sentenza n. 4376/2026, nel valorizzare il criterio funzionale, riafferma che la qualificazione giuridica non può prescindere dalla causa concreta. L’anticipazione degli effetti successori, anche solo per una parte del patrimonio rappresentata dall’impresa o dalle partecipazioni, costituisce l’elemento decisivo. In tale prospettiva, la continuità dell’impresa non è un risultato eventuale, ma il fine immanente dell’operazione.
Il rinvio disposto dalla Corte non chiude il caso, ma indica una traiettoria interpretativa che incide sulla prassi. Il giudice del merito dovrà verificare se il programma negoziale, nella sua unitarietà, integri un patto di famiglia e, in caso affermativo, trarne le conseguenze in punto di nullità per difetto di forma . La portata sistemica della decisione consiste proprio nell’aver ricondotto al centro dell’analisi la funzione successoria anticipata, sottraendo la qualificazione a una lettura meramente strutturale.
Ne deriva una più intensa responsabilizzazione dei professionisti coinvolti nella pianificazione dei passaggi generazionali. L’uso di strumenti societari sofisticati non esonera dal confronto con la disciplina dei patti successori consentiti. Laddove l’operazione sia funzionale alla stabilizzazione dell’assetto proprietario in vista della successione, la tipicità del patto di famiglia si impone, con le sue garanzie e i suoi vincoli formali. La continuità dell’impresa, obiettivo perseguito dal legislatore, non può essere affidata a costruzioni che ne eludano i presidi di legalità.
28 febbraio 2026
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