Funzionalizzazione endofamiliare e neutralità fiscale nei trasferimenti immobiliari ai figli. CGT Lazio n. 1345/16/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La ricostruzione del regime fiscale applicabile agli atti di trasferimento immobiliare inseriti nella crisi coniugale continua a rappresentare un terreno di emersione di tensioni tra qualificazione civilistica dell’atto e sua rilevanza tributaria. In tale ambito, assume particolare rilievo la sentenza n. 1345/16/2026 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, la quale si confronta con la possibilità di estendere l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987 a fattispecie nelle quali il trasferimento non intercorre direttamente tra coniugi, bensì si realizza in favore dei figli, e ciò nell’ambito di una ridefinizione degli assetti patrimoniali conseguente alla crisi familiare.

L’interesse della pronuncia non si esaurisce nella soluzione adottata, ma si colloca piuttosto nella traiettoria evolutiva di un istituto che, pur formalmente circoscritto a specifiche ipotesi, ha progressivamente assunto una portata sistemica, tale da incidere sul modo stesso in cui viene concepito il rapporto tra autonomia privata familiare e imposizione indiretta. Il punto di attrito, infatti, risiede nella qualificazione dell’atto traslativo: se esso debba essere riguardato quale operazione a contenuto patrimoniale autonomo, suscettibile di autonoma imposizione, ovvero quale segmento di un più ampio regolamento negoziale avente causa unitaria nella definizione della crisi coniugale.

È proprio lungo questa linea che si inserisce la decisione in esame, la quale assume come criterio dirimente non la struttura formale dell’atto, ma la sua funzione. Il trasferimento immobiliare ai figli viene ricondotto, non già nell’alveo delle attribuzioni liberalità o delle operazioni negoziali a contenuto economico isolato, bensì nell’ambito di un disegno complessivo volto alla stabilizzazione degli equilibri familiari compromessi dalla separazione. In tal modo, la dimensione causale dell’atto assume un ruolo centrale, fungendo da elemento di collegamento tra disciplina civilistica e regime fiscale.

La sentenza n. 1345/16/2026 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio valorizza esplicitamente tale impostazione, riconoscendo che l’esenzione di cui all’art. 19 della legge n. 74/1987 deve essere applicata a tutti gli atti che risultino funzionalmente inseriti nel regolamento complessivo dei rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale, indipendentemente dalla direzione soggettiva del trasferimento. In questa prospettiva, il dato soggettivo – ossia l’identità dei destinatari dell’attribuzione – viene subordinato al dato funzionale, rappresentato dalla connessione dell’atto con la definizione degli assetti familiari.

L’argomento sotteso a tale conclusione si articola in una duplice direzione. Da un lato, si richiama la ratio dell’esenzione, individuata nella necessità di agevolare la composizione degli effetti patrimoniali della crisi coniugale, evitando che il carico fiscale possa ostacolare o rendere eccessivamente onerosa la sistemazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti. Dall’altro lato, si sottolinea come il trasferimento ai figli, lungi dal costituire un elemento eccentrico rispetto a tale finalità, ne rappresenti spesso una componente essenziale, in quanto funzionale alla tutela dell’interesse della prole e alla stabilizzazione dell’assetto familiare.

Ciò comporta un mutamento di prospettiva rilevante. L’atto traslativo non viene più osservato nella sua dimensione atomistica, ma viene assorbito in una fattispecie complessa, nella quale la causa concreta si identifica con la regolazione globale dei rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi. In questa chiave, l’imposizione indiretta perde la propria autonomia, risultando condizionata dalla funzione complessiva dell’operazione.

Un ulteriore profilo di interesse della pronuncia riguarda l’equiparazione, ai fini fiscali, tra accordi conclusi in sede giudiziale e accordi raggiunti mediante negoziazione assistita. La sentenza n. 1345/16/2026 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio afferma, infatti, che anche gli atti esecutivi di accordi formalizzati attraverso tale strumento devono beneficiare dell’esenzione, ove inseriti nel contesto della regolazione della crisi familiare.

Questa assimilazione non appare priva di implicazioni sistemiche. Essa presuppone, infatti, il riconoscimento di una sostanziale equivalenza funzionale tra modelli di composizione della crisi differenti sotto il profilo procedimentale, ma convergenti quanto agli effetti sostanziali. In tal modo, la negoziazione assistita viene sottratta a una lettura meramente alternativa o residuale rispetto alla giurisdizione, per essere invece ricondotta a pieno titolo tra gli strumenti idonei a realizzare quella sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali che costituisce il presupposto dell’agevolazione fiscale.

Il passaggio non è neutro. Esso incide, infatti, sulla delimitazione dell’ambito applicativo dell’esenzione, ampliandone la portata in modo coerente con l’evoluzione degli strumenti di gestione della crisi familiare. La centralità del controllo giudiziale, tradizionalmente valorizzata quale garanzia di serietà e stabilità degli accordi, viene qui sostituita da un criterio sostanziale, fondato sulla funzione dell’atto e sulla sua integrazione nel regolamento complessivo dei rapporti tra le parti.

Da tale impostazione discende, altresì, una ridefinizione del confine tra operazioni fiscalmente rilevanti e operazioni fiscalmente neutre. Il trasferimento immobiliare ai figli, se inserito in un contesto di regolazione della crisi, viene sottratto alla logica della tassazione ordinaria, in quanto privo di una autonoma finalità economica o speculativa. La sua causa concreta viene, infatti, individuata nella sistemazione degli equilibri familiari, con conseguente esclusione della riconducibilità dell’atto alle categorie tipiche della compravendita o della donazione.

In questo senso, la pronuncia contribuisce a rafforzare un orientamento che tende a privilegiare una lettura sostanzialistica dell’imposizione indiretta, nella quale la funzione dell’atto prevale sulla sua struttura formale. Tale impostazione, se da un lato appare coerente con la ratio dell’art. 19 della legge n. 74/1987, dall’altro lato solleva interrogativi circa i limiti di estensione dell’esenzione e i criteri di individuazione della causa concreta.

Il rischio, infatti, è quello di una dilatazione eccessiva dell’ambito applicativo dell’agevolazione, tale da includere operazioni che, pur formalmente inserite in un contesto di crisi familiare, presentano una significativa componente economica autonoma. In tale prospettiva, diviene essenziale individuare criteri interpretativi idonei a distinguere tra atti effettivamente funzionali alla regolazione dei rapporti patrimoniali e atti che, invece, perseguono finalità ulteriori.

La sentenza n. 1345/16/2026 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio sembra offrire, in tal senso, alcuni elementi utili, valorizzando il collegamento causale tra l’atto e la crisi coniugale, nonché il ruolo dell’attribuzione nella definizione complessiva degli assetti familiari. Si tratta, tuttavia, di criteri che richiedono un’applicazione attenta e contestualizzata, al fine di evitare automatismi che potrebbero compromettere la coerenza del sistema.

La pronuncia in esame si colloca in una linea evolutiva che tende a riconoscere alla dimensione funzionale dell’atto un ruolo centrale nella determinazione del regime fiscale. Il trasferimento immobiliare ai figli, quando inserito in un disegno unitario di regolazione della crisi familiare, viene sottratto alla tassazione indiretta in quanto espressione di una causa che trascende la mera circolazione della ricchezza, per collocarsi nell’ambito della tutela degli equilibri familiari.

Ne emerge una configurazione dell’esenzione non più come eccezione puntuale, ma come strumento di politica legislativa volto a favorire la composizione della crisi coniugale attraverso soluzioni negoziali flessibili e funzionalmente orientate. In tale contesto, la distinzione tra atti imponibili e atti esenti non può che essere ricostruita alla luce della funzione concreta dell’operazione, in un equilibrio delicato tra esigenze di certezza del diritto e adattabilità dell’ordinamento alle trasformazioni delle dinamiche familiari.

8 aprile 2026

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net