A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola
Si osserva che l’addizionale sull’Imposta sul reddito delle società (IRES) introdotta dall’art. 81, comma 16, del decreto‑legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. Robin Tax), ancorché dichiarata in parte qua costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2015, n. 10, continua a proiettare i propri effetti su situazioni giuridiche anteriori alla caducazione ex nunc. Alla luce di ciò, la recente pronuncia della Corte di cassazione, sezione tributaria, 4 giugno 2025, n. 25582, offre lo spunto per una rivisitazione sistematica degli intrecci fra addizionale settoriale e operazioni di riorganizzazione aziendale, con specifico riferimento al conferimento d’azienda disciplinato dall’art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
La misura addizionale, destinata alle imprese «operanti nel settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica e idrocarburi» con ricavi superiori a 10 milioni di euro e reddito imponibile eccedente 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente, si caratterizza per finalità redistributive, essendo concepita quale prelievo straordinario sugli extraprofitti generati dalle fluttuazioni dei prezzi delle commodity energetiche. Sotto il profilo dogmatico, appare pacifico che si tratti di una sovraimposta di carattere reale, la cui base imponibile coincide, senza variazioni, con quella dell’IRES ordinaria. L’elevato tasso di selettività settoriale, unitamente alla temporaneità originaria dell’intervento, ha innescato un vivace dibattito dottrinale circa la compatibilità con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 53 Cost.
La sentenza della Consulta n. 10/2015 ha censurato la mancanza di graduazione del tributo in funzione dell’effettiva redditività dell’impresa, rilevando come l’automatica applicazione a tutti gli operatori sopra soglia potesse produrre incidenza sproporzionata in assenza di extraprofitti reali. Cionondimeno, il giudice delle leggi ha limitato gli effetti ablativi ai periodi d’imposta successivi alla pubblicazione della decisione, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio.
L’art. 176 TUIR, ispirato al principio di neutralità, consente al soggetto conferente di sostituire l’azienda con partecipazioni dal medesimo valore fiscale, mentre il conferitario subentra nei valori contabili degli attivi trasferiti. La continuità, estesa dall’art. 176, comma 4, anche all’anzianità di possesso dei beni, mira a prevenire arbitraggi temporali nell’accesso a regimi agevolativi. Tuttavia, la disposizione, di stretta interpretazione, non autorizza l’automatica traslazione di ulteriori parametri quantitativi rilevanti in materie diverse, quali, appunto, le soglie dimensionali della Robin Tax.
La circolare 18 giugno 2010, n. 35/E, ha sostenuto che, ai fini del computo dei ricavi e del reddito del soggetto conferitario, occorre sommare i risultati conseguiti dall’azienda in capo al conferente nell’esercizio precedente. Tale tesi, muovendo da una presunta «continuità soggettiva» tra conferente e conferitario, si fonda su un’estensione analogica della clausola di anzianità del comma 4 dell’art. 176, estranea alla lettera della norma istitutiva dell’addizionale e priva di base legislativa. Appare evidente che, in assenza di una disposizione primaria, l’amministrazione finanziaria non possa integrare il presupposto soggettivo d’imposta mediante atto di prassi.
La Suprema Corte — richiamando la riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) e il corollario della tassatività — ha statuito che il presupposto impositivo non può essere esteso, con atto amministrativo, a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dal legislatore. La decisione chiarisce che l’art. 176, comma 4, svolge funzione meramente cronologica, limitata all’anzianità dei beni, e non legittima alcuna «fusione» di parametri economici fra entità giuridiche distinte. Ne deriva che il conferitario non può essere assoggettato all’addizionale se, considerando esclusivamente i propri ricavi e il proprio reddito, non supera le soglie dimensionali previste per l’applicazione della Robin Tax.
La Cassazione ha puntualizzato che la repressione di eventuali comportamenti elusivi resta affidata agli strumenti generali previsti dagli artt. 10‑bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e 37‑bis del d.P.R. 600/1973. Pertanto, qualora il conferimento d’azienda persegua, quale «motivo essenziale», la riduzione artificiosa del carico fiscale, l’amministrazione potrà procedere al disconoscimento dei vantaggi indebitamente conseguiti. Ciò nondimeno, tale verifica dovrà avvenire caso per caso, nel rispetto della diligenza professionale qualificata propria dell’operatore economico e dell’onere probatorio gravante sull’ufficio.
Appare opportuno che il legislatore, in un’ottica di stabilità e prevedibilità dell’ordinamento tributario, definisca espressamente il trattamento delle operazioni straordinarie nell’ambito di tributi settoriali. Una disciplina chiara, ispirata ai principi di neutralità e proporzionalità, scongiurerebbe il ricorso a interpretazioni estensive di fonte secondaria, riducendo il contenzioso e allineando la normativa interna alle best practice dell’Unione europea in materia di energy windfall taxes.
La sentenza in commento rafforza il principio per cui la legge tributaria, nella sua completezza, deve delineare in modo esaustivo i presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposizione, lasciando alla prassi amministrativa un ruolo meramente esplicativo. In definitiva, appare evidente che l’inclusione dei ricavi del conferente nel computo delle soglie della Robin Tax rappresenti un’interpretazione contra legem, lesiva dei canoni di legalità, certezza del diritto e tutela dell’affidamento legittimo dei contribuenti. Ne discende l’esigenza, per gli operatori economici, di impostare la pianificazione fiscale delle operazioni di conferimento d’azienda su basi giuridicamente solide, valorizzando l’analisi comparativa dei costi‑benefici e assicurando la coerenza con la funzione economica dell’operazione medesima.
24 giugno 2025