A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola
La pronuncia n. 24485/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, depositata il 4 settembre 2025, si colloca nell’ambito di una riflessione giurisprudenziale di lungo corso sulla delimitazione temporale dell’imponibilità dei componenti reddituali nell’imposizione sul reddito d’impresa. La decisione, resa in un giudizio avente ad oggetto la legittimità di un avviso di accertamento IRES per l’anno 2014, consente di chiarire con rara efficacia applicativa il principio di competenza economica – già enucleato all’art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) – inteso come criterio sostanziale, e non meramente cronologico o formale, di imputazione fiscale.
La vicenda trae origine da una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un ente pubblico economico – ABC Acqua Bene Comune Napoli, azienda speciale del Comune di Napoli – in relazione alla corretta contabilizzazione di taluni componenti reddituali, attivi e passivi, originati da un contenzioso civile pluriennale. L’ente, in sede di determinazione del reddito d’impresa relativo all’anno 2014, aveva proceduto a dedurre taluni costi derivanti da una condanna civile di secondo grado intervenuta in quell’anno, ed aveva omesso di iscrivere tra i ricavi la somma a lui riconosciuta a titolo di risarcimento per danni indiretti, ritenendola non ancora definitivamente acquisita, in quanto oggetto di ricorso per cassazione proposto dalla controparte.
L’Agenzia delle Entrate, in sede accertativa, aveva contestato tali operazioni, assumendo che i costi in questione avrebbero dovuto essere dedotti nell’anno 2009 – in cui era intervenuta una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva – e che i ricavi da risarcimento, benché oggetto di impugnazione, dovessero essere interamente rilevati nel 2014. L’operazione avrebbe, secondo l’Amministrazione finanziaria, dato luogo a una indebita riduzione del reddito imponibile.
Il giudice di legittimità, ribaltando l’interpretazione delle Commissioni tributarie di merito, ha conferito rilievo determinante al principio di certezza giuridico-economica del componente reddituale, sottolineando come la competenza fiscale non possa prescindere dalla stabile acquisizione della relativa obbligazione attiva o passiva, tanto sotto il profilo dell’an quanto sotto quello del quantum. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale della contribuente, con assorbimento dei restanti, e ha annullato l’avviso di accertamento.
L’argomentazione centrale della sentenza ruota attorno all’interpretazione della seconda parte del primo comma dell’art. 109 TUIR, che impone di considerare i componenti reddituali nell’esercizio in cui si verifica la loro certezza e determinabilità oggettiva, anche qualora l’obbligazione cui si riferiscono sia sorta in precedenza. In tale prospettiva, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest’ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati”.
Di particolare importanza risulta l’esplicita distinzione tra l’esecutività processuale di una pronuncia – che implica la possibilità di darvi esecuzione anche se non definitiva – e la certezza fiscale richiesta per l’imputazione del componente reddituale. Quest’ultima si perfeziona solo quando l’elemento attivo o passivo sia stabilmente determinato in base a parametri oggettivi, tali da renderne incontestabile l’esistenza e l’entità. Il fatto che la sentenza di primo grado fosse stata sospesa con ordinanza della Corte d’appello ha rafforzato la conclusione della Corte circa l’assenza di certezza nell’esercizio 2009, rendendo corretta la deduzione dei costi nel 2014, in concomitanza con la sentenza di secondo grado.
Analogo ragionamento è stato esteso alla mancata iscrizione tra i ricavi dell’indennizzo per danni indiretti. La Suprema Corte ha rilevato che, in presenza di un ricorso per cassazione proposto su base non manifestamente infondata, il diritto al risarcimento non poteva dirsi ancora consolidato, giacché mancava un presupposto essenziale ai fini dell’obbligo di rilevazione contabile: la non contestabilità in giudizio del relativo diritto.
La sentenza in esame si inserisce in un filone interpretativo già tracciato da precedenti arresti (v. Cass. nn. 15320/2019 e 19166/2021), che hanno introdotto, nel sistema dell’imputazione temporale dei componenti reddituali, un criterio di prudenza sostanziale ispirato a considerazioni di equilibrio tra il principio di competenza e quello di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Tali decisioni riconducono la determinazione del reddito imponibile a una logica effettuale, fondata sull’assenza di margini di incertezza giuridica, in luogo di una rigida applicazione cronologica del principio di competenza.
Va altresì segnalato come la Corte, in sede di scrutinio degli ulteriori rilievi dell’Agenzia, abbia negato che l’operazione di scissione parziale compiuta dalla contribuente potesse essere assimilata a un conferimento ordinario, tale da incidere sulla rilevanza fiscale dei fondi in questione (fondo pensioni e fondo contenzioso). In tal senso, la Corte ha ribadito l’impostazione secondo cui l’art. 173 TUIR esclude qualsiasi ipotesi di realizzo di plusvalenze, e che i fondi in oggetto non erano stati già dedotti, risultando dunque fiscalmente rilevanti nel momento della loro effettiva utilizzazione.
La decisione in commento assume una valenza sistematica significativa per la prassi professionale e per la dottrina tributaria, in quanto chiarisce, con elevato grado di definizione, i requisiti necessari affinché un elemento reddituale possa considerarsi fiscalmente rilevante. Essa rafforza l’esigenza di cautela e ragionevolezza nella determinazione del reddito d’impresa in presenza di situazioni contenziose, impedendo all’Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito sulla base di presunzioni temporalmente inadeguate o giuridicamente inconsistenti.
5 settembre 2025