Autore: Andrea Matthiae

Inversione contabile Iva

Non si può derogare al regime dell’inversione contabile Iva

A stabilirlo la Corte di Giustizia europea che è stata interrogata su tre differenti questioni pregiudiziali ma collegate tra loro da un denominatore comune

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso presentato dalla Commissione europea con cui si contesta il comportamento della Francia che, con apposite circolari amministrative, concedeva talune deroghe rispetto al regime comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare la possibilità, nell’ambito dello svolgimento di operazioni imponibili Iva tramite soggetti non residenti nel territorio nazionale, di non applicare il regime di inversione contabile e addebitare l’imposta direttamente al soggetto tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale per ottemperare agli obblighi di natura tributaria.

Dal 1 gennaio 2016 diminuiscono gli interessi legali

Dal 1 gennaio 2016 diminuiscono gli interessi legali

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e finanze dell’11.12.2015, in Gazzetta Ufficiale del 15.12.2015 n. 291, dal 1° gennaio 2016 si riduce dal 0,5% al 0,2% il tasso degli interessi legali.
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Si ricorda che la variazione non è automatica. L’articolo 1284 del codice civile, infatti, assegna al Mef il compito di modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre. Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull’accensione di mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il nuovo saggio dello 0,2% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il giorno del versamento tardivo.