Autore: Francesco Cervellino

Rinumerazione contabile e artifici fiscali nella dichiarazione fraudolenta professionale. Cassazione 666/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La qualificazione penal-tributaria delle condotte contabili irregolari continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra legalità formale e sostanza economica dell’azione professionale. In tale spazio interpretativo si colloca la recente elaborazione giurisprudenziale che ha riaffermato, con particolare nettezza, la funzione selettiva dell’artificio quale elemento differenziale tra l’illecito amministrativo e la frode penalmente rilevante. Il tema non riguarda soltanto la tecnica di redazione delle scritture, ma investe il rapporto strutturale tra organizzazione dell’attività professionale, gestione dei flussi finanziari e trasparenza dichiarativa.

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici presuppone, sul piano oggettivo, una condotta idonea a costruire una rappresentazione alterata della realtà economica, tale da incidere non già sulla mera correttezza formale dei dati, bensì sulla possibilità stessa di ricostruire il reddito imponibile attraverso gli ordinari strumenti di controllo. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito come l’artificio non coincida con la falsità in senso stretto, né con la semplice omissione, ma richieda un quid pluris funzionale, ossia una modalità operativa orientata a rendere opaco il circuito informativo tra contribuente e amministrazione.

In questa prospettiva, la rinumerazione sistematica delle fatture assume una valenza che travalica l’errore contabile. La progressività numerica non rappresenta infatti un mero adempimento formale, ma uno strumento di controllo intrinseco, idoneo a garantire la continuità e la verificabilità delle operazioni. L’alterazione intenzionale di tale sequenza, specie quando accompagnata dall’occultamento selettivo di documenti fiscalmente rilevanti, incide direttamente sull’affidabilità complessiva della contabilità e sulla sua funzione probatoria. Non è la singola anomalia a rilevare, ma la coerenza sistemica dell’alterazione, la sua reiterazione nel tempo e la sua integrazione con altre condotte di schermatura.

Il passaggio concettuale più significativo riguarda proprio la nozione di sistema fraudolento. La frode, in questa ricostruzione, non richiede sofisticazioni tecnologiche né strutture organizzative complesse. Può manifestarsi anche attraverso strumenti elementari, purché inseriti in una strategia complessiva idonea a disarticolare il nesso tra prestazione, incasso e dichiarazione. L’utilizzo di canali finanziari non direttamente riferibili al soggetto obbligato, l’incasso per contanti in luogo di strumenti tracciabili, la dispersione dei flussi su conti formalmente estranei all’attività costituiscono, in tale quadro, elementi sintomatici di una volontà di sottrarre informazioni rilevanti al controllo fiscale.

Ne deriva una lettura sostanziale del dolo specifico, che non può essere ridotto alla consapevolezza dell’inadempimento, ma deve essere ricostruito alla luce dell’architettura complessiva delle condotte. La reiterazione, la convergenza funzionale degli artifici e la loro idoneità concreta a ostacolare l’accertamento consentono di inferire la finalizzazione evasiva anche in presenza di singoli comportamenti, isolatamente considerati, astrattamente compatibili con irregolarità amministrative. È la logica d’insieme a qualificare penalmente l’agire.

Particolarmente rilevante è l’impatto sistemico di tale impostazione sul confine tra disordine contabile e frode. La tradizionale distinzione, spesso invocata in chiave difensiva, tra contabilità inattendibile e contabilità fraudolenta viene qui ricondotta a un criterio funzionale: ciò che rileva non è la mera possibilità astratta di ricostruzione del reddito aliunde, ma il fatto che tale ricostruzione sia resa più difficoltosa, onerosa o incerta proprio a causa delle condotte poste in essere. La tutela penale non si arresta di fronte alla recuperabilità ex post dell’imponibile, ma presidia la trasparenza del processo di accertamento.

In questa chiave, anche l’occultamento della documentazione assume una dimensione che va oltre la distruzione materiale. La sottrazione selettiva di elementi contabili, quando costringe l’amministrazione a ricorrere a fonti esterne, clienti o intermediari finanziari, altera il normale circuito informativo e integra l’offesa al bene giuridico protetto. La permanenza dell’illecito, inoltre, rafforza l’idea di una violazione che si protrae nel tempo, mantenendo attiva la situazione di opacità fino alla cessazione dell’occultamento.

Sul piano sistematico, questa impostazione rafforza una concezione della responsabilità penale tributaria come presidio della leale collaborazione fiscale, più che come mera sanzione dell’infedeltà dichiarativa. Il diritto penale interviene non per punire l’errore, ma per reprimere la costruzione intenzionale di una realtà economica artificiale. In tale prospettiva, la distinzione tra illecito amministrativo e penale non è affidata alla soglia quantitativa dell’evasione, ma alla qualità della condotta e alla sua idoneità decettiva.

Le ricadute applicative sono evidenti per l’esercizio delle professioni organizzate. La gestione contabile non può essere valutata atomisticamente, ma deve essere letta come parte integrante dell’assetto organizzativo dell’attività. Ogni scelta che incida sulla tracciabilità, sulla coerenza documentale o sulla linearità dei flussi finanziari assume rilievo non solo sotto il profilo fiscale, ma anche penalistico. La sentenza in esame contribuisce così a delineare un modello di responsabilità fondato sulla trasparenza strutturale, nel quale l’apparenza di regolarità non può fungere da schermo rispetto a una sostanza economicamente alterata.

17 gennaio 2026

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Determinabilità del corrispettivo e funzione del patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro. Cassazione 436/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La disciplina del patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra autonomia negoziale e tutela della libertà professionale del prestatore. La recente ordinanza n. 436 del 2026 si inserisce in un contesto giurisprudenziale stratificato, nel quale l’interpretazione dell’articolo 2125 del codice civile ha oscillato tra letture rigorose, orientate a un controllo penetrante delle clausole limitative, e approcci più elastici, volti a valorizzare la funzione economica dell’accordo e la sua capacità di bilanciare interessi contrapposti. Il provvedimento in esame offre l’occasione per una riflessione sistematica sulla nozione di determinabilità del corrispettivo e sul rapporto tra tale requisito e il giudizio di congruità dell’indennità pattuita.

Il patto di non concorrenza costituisce, per definizione, un accordo accessorio al contratto di lavoro, destinato a spiegare i propri effetti in una fase temporalmente successiva alla cessazione del rapporto. Esso introduce una compressione volontaria della libertà lavorativa del prestatore, giustificata dall’esigenza datoriale di proteggere il patrimonio informativo, organizzativo e relazionale accumulato nel corso della collaborazione. Proprio questa natura limitativa impone che l’accordo rispetti requisiti formali e sostanziali stringenti, tra i quali spiccano la determinazione dell’oggetto, la delimitazione temporale e territoriale e, soprattutto, la previsione di un corrispettivo adeguato.

Nel dibattito interpretativo, il tema della determinabilità del compenso ha assunto un ruolo centrale. Una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto che la mancata indicazione di un importo complessivo, predeterminato al momento della stipulazione, potesse tradursi in una nullità per indeterminatezza dell’oggetto, soprattutto quando il corrispettivo fosse parametrato alla durata del rapporto di lavoro, elemento per sua natura incerto. In questa prospettiva, l’assenza di una soglia minima garantita al lavoratore veniva letta come un vulnus strutturale dell’accordo, idoneo a svuotare di contenuto la tutela predisposta dall’articolo 2125 del codice civile.

L’ordinanza del 2026 prende posizione in modo netto rispetto a tale orientamento, riaffermando una distinzione concettuale che assume rilievo sistemico. La durata del rapporto di lavoro, pur incidendo sull’ammontare finale dell’indennità, non viene considerata elemento decisivo ai fini della determinazione o determinabilità dell’oggetto del patto. Essa attiene piuttosto al giudizio di congruità del compenso, che opera su un piano distinto rispetto alla verifica della validità strutturale dell’accordo. In altri termini, la Corte valorizza la possibilità di individuare il criterio di calcolo del corrispettivo in modo chiaro e verificabile, anche se l’importo complessivo risulta conoscibile solo ex post.

Questa impostazione consente di recuperare una concezione funzionale della determinabilità, coerente con l’articolo 1346 del codice civile, secondo cui l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base di criteri oggettivi. La previsione di un compenso annuo, correlato alla durata effettiva del rapporto e corrisposto con modalità predeterminate, soddisfa tale requisito, poiché consente alle parti di ricostruire il valore economico dell’impegno assunto senza margini di arbitrio. L’indeterminatezza, in questa prospettiva, non può essere confusa con l’incertezza fisiologica legata all’evoluzione del rapporto di lavoro.

Il passaggio argomentativo assume rilievo anche sotto il profilo della politica del diritto. Una lettura eccessivamente formalistica del requisito di determinabilità rischierebbe infatti di depotenziare lo strumento del patto di non concorrenza, rendendolo difficilmente utilizzabile nella prassi. Nei rapporti di lavoro di durata, la previsione di un importo complessivo predeterminato potrebbe risultare artificiosa e, paradossalmente, meno tutelante per il lavoratore, in quanto non calibrata sull’effettiva estensione temporale del vincolo. La soluzione accolta dall’ordinanza valorizza invece la flessibilità del criterio di calcolo, senza rinunciare a un controllo rigoroso sulla proporzionalità del sacrificio imposto.

La distinzione tra determinabilità e congruità del corrispettivo consente inoltre di chiarire la funzione del sindacato giudiziale. Il giudice non è chiamato a verificare se l’importo complessivo fosse conoscibile al momento della stipulazione, bensì se il compenso pattuito, una volta concretamente determinato, risulti adeguato rispetto all’estensione oggettiva, territoriale e temporale del vincolo. Tale valutazione implica un apprezzamento complessivo delle circostanze del caso concreto, inclusa la professionalità del lavoratore e l’incidenza del patto sulle sue future opportunità occupazionali.

L’ordinanza affronta anche il tema della delimitazione dell’oggetto del patto, escludendo che una restrizione circoscritta a uno specifico settore merceologico possa, di per sé, comprimere in modo eccessivo la professionalità del prestatore. Questa affermazione si inserisce in una linea interpretativa che rifiuta automatismi e richiede una valutazione contestuale dell’effettiva portata del divieto. La legittimità del patto non dipende tanto dalla sua astratta ampiezza, quanto dalla sua incidenza concreta sulla possibilità per il lavoratore di continuare a esercitare le proprie competenze in ambiti non sovrapponibili a quelli protetti.

Particolare attenzione merita il passaggio relativo alla penale prevista per l’ipotesi di violazione del patto. La Corte ribadisce che la riduzione equitativa ex articolo 1384 del codice civile presuppone la manifesta eccessività della clausola rispetto all’interesse tutelato. Anche in questo caso, il controllo giudiziale non si traduce in una sostituzione della valutazione negoziale delle parti, ma in una verifica di ragionevolezza ancorata alla funzione deterrente della penale e alla gravità dell’inadempimento. La proporzione tra indennità percepita e importo della penale viene letta come indice di equilibrio complessivo dell’assetto contrattuale.

Sul piano sistemico, l’ordinanza contribuisce a rafforzare una lettura dell’articolo 2125 del codice civile come norma di equilibrio, piuttosto che di interdizione. Il patto di non concorrenza non è concepito come eccezione sospetta alla libertà di lavoro, ma come strumento legittimo di regolazione degli interessi in gioco, purché rispettoso di parametri di trasparenza e proporzionalità. La determinabilità del corrispettivo, in questa prospettiva, non richiede una cristallizzazione aritmetica ex ante, ma l’adozione di criteri idonei a rendere il sacrificio del lavoratore economicamente apprezzabile e verificabile.

Le ricadute applicative di tale impostazione sono significative. Sul versante datoriale, essa consente di strutturare patti di non concorrenza maggiormente aderenti alla dinamica del rapporto, evitando rigidità che potrebbero risultare inefficaci o controproducenti. Sul versante del lavoratore, il controllo sulla congruità del compenso e sulla proporzionalità del vincolo continua a rappresentare una garanzia sostanziale contro abusi e compressioni indebite. Il giudice resta presidio di questo equilibrio, chiamato a valutare caso per caso la compatibilità del patto con la tutela costituzionale del lavoro.

L’ordinanza n. 436 del 2026 si colloca come tassello di un percorso interpretativo volto a razionalizzare la disciplina del patto di non concorrenza, chiarendo i confini tra validità strutturale e giudizio di merito sull’adeguatezza del compenso. La distinzione tra determinabilità e congruità del corrispettivo emerge come chiave di lettura capace di coniugare certezza giuridica e flessibilità applicativa, offrendo agli operatori un criterio interpretativo coerente con la funzione economico-sociale dell’istituto. In un contesto di crescente mobilità professionale e competizione tra imprese, tale approccio appare idoneo a garantire un equilibrio sostenibile tra protezione degli interessi imprenditoriali e salvaguardia della libertà lavorativa.

16 gennaio 2026

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Competenza impositiva e funzioni istruttorie nell’accertamento tributario automatizzato. Cassazione 34444/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La distribuzione delle competenze all’interno dell’amministrazione finanziaria rappresenta uno snodo strutturale dell’ordinamento tributario, poiché incide direttamente sul corretto esercizio della potestà impositiva e, in via riflessa, sulle garanzie difensive del contribuente. In tale prospettiva, l’ordinanza n. 34444/2025 si colloca come un intervento di particolare rilievo sistematico, chiarendo i limiti funzionali delle articolazioni amministrative dotate di competenze tecniche specialistiche e riaffermando il principio secondo cui l’atto impositivo deve essere adottato dall’ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto passivo.

La questione affrontata dalla decisione muove da un avviso di accertamento emesso da una struttura operativa con competenza nazionale, la cui legittimazione ad adottare atti impositivi era stata giustificata, nei precedenti gradi di giudizio, sulla base di una lettura estensiva delle norme che disciplinano le attività di controllo realizzabili con modalità automatizzate. Tale interpretazione aveva condotto a ritenere che la concentrazione delle funzioni istruttorie e decisionali in capo a centri specializzati potesse derogare al criterio ordinario della competenza territoriale, ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di efficienza dell’azione amministrativa.

L’ordinanza in esame prende le distanze da tale impostazione, sviluppando una ricostruzione che distingue con nettezza tra attività di controllo e potestà impositiva. Il punto di partenza dell’argomentazione risiede nella considerazione che l’organizzazione amministrativa, pur potendo articolarsi in strutture centrali o interregionali per ragioni di specializzazione tecnica, non può alterare la titolarità del potere impositivo se non in presenza di una previsione normativa espressa e inequivoca. Le disposizioni che consentono l’attribuzione di attività di controllo automatizzato a specifiche articolazioni non sono, secondo la Corte, idonee a fondare un trasferimento del potere di emanare avvisi di accertamento, trattandosi di funzioni strumentali e non decisorie.

In tale prospettiva, l’ordinanza n. 34444/2025 valorizza il principio di legalità sostanziale e organizzativa, evidenziando come la competenza territoriale dell’ufficio impositore non costituisca un mero criterio di riparto interno, bensì un elemento essenziale del rapporto tributario. Il riferimento al domicilio fiscale del contribuente assolve infatti a una duplice funzione: da un lato, consente una più agevole interlocuzione tra amministrazione e soggetto passivo; dall’altro, garantisce un presidio effettivo del diritto di difesa, evitando che l’esercizio del potere impositivo avvenga in luoghi o contesti organizzativi lontani dalla sfera di riferimento del contribuente.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a circoscrivere l’ambito delle deroghe alla competenza territoriale, escludendo che esigenze di semplificazione o di controllo massivo possano tradursi in un ampliamento implicito delle attribuzioni impositive. L’argomentazione sviluppata sottolinea come l’automazione dei controlli, pur incidendo sulle modalità di acquisizione e trattamento dei dati, non trasformi la natura dell’atto finale, che rimane un atto autoritativo incidente nella sfera giuridica del contribuente e, come tale, soggetto alle regole ordinarie di competenza.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra organizzazione amministrativa e processo tributario. L’ordinanza chiarisce che, anche laddove una struttura operativa sia coinvolta nelle fasi istruttorie, la legittimazione processuale resta in capo all’ufficio territorialmente competente, cui spetta la titolarità del rapporto controverso. Tale affermazione contribuisce a rafforzare la coerenza del sistema, evitando una frammentazione delle posizioni processuali che potrebbe generare incertezze applicative e disfunzioni nella tutela giurisdizionale.

Sul piano sistematico, la pronuncia assume rilievo anche in relazione al dibattito sulla concentrazione delle funzioni amministrative. La Corte sembra suggerire che l’efficienza dell’azione di controllo non può essere perseguita a scapito delle garanzie sostanziali, imponendo un bilanciamento che tenga conto della natura dei poteri esercitati. La specializzazione tecnica, pur auspicabile, deve rimanere confinata all’ambito istruttorio, lasciando la decisione finale agli uffici dotati di competenza territoriale, i soli legittimati a rappresentare l’amministrazione nel rapporto impositivo.

Le ricadute applicative dell’ordinanza n. 34444/2025 appaiono significative. Da un lato, essa fornisce un criterio interpretativo chiaro per valutare la legittimità degli avvisi di accertamento emessi da strutture centrali o interregionali, imponendo una verifica puntuale della competenza dell’organo emanante. Dall’altro, contribuisce a delineare un modello organizzativo nel quale la distinzione tra funzioni di supporto e funzioni decisorie rimane netta, riducendo il rischio di contenziosi fondati su vizi di incompetenza.

In una prospettiva più ampia, la decisione invita a riflettere sul rapporto tra digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e principi tradizionali del diritto tributario. L’utilizzo di procedure automatizzate e di centri specializzati non può tradursi in una compressione delle garanzie procedimentali, né in una ridefinizione tacita delle competenze. Al contrario, l’innovazione tecnologica deve essere accompagnata da una chiara delimitazione dei poteri, affinché l’efficienza operativa si coniughi con il rispetto dei principi di legalità, territorialità e tutela del contribuente.

16 gennaio 2026

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net