Autore: Francesco Cervellino

Pregiudizialità tecnica e autonomia del giudizio tributario del socio nelle società a ristretta base

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’assetto sistematico dei rapporti tra accertamento tributario societario e accertamento a carico del socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa continua a rappresentare un nodo interpretativo di rilievo, in cui si intrecciano esigenze di coerenza del sistema impositivo, garanzie del contraddittorio e limiti soggettivi del giudicato. La recente giurisprudenza offre una ricostruzione più nitida dei confini fra i due giudizi, chiarendo che, pur nella comune matrice fattuale, essi restano procedimenti distinti e autonomi. La sentenza n. 29900/2025 della Corte di cassazione si colloca in tale solco, ribadendo l’impossibilità di sospendere automaticamente il giudizio instaurato dal singolo socio in attesa della definizione del parallelo processo relativo all’accertamento dei maggiori redditi contestati alla società partecipata.

Il quadro normativo di riferimento si articola attorno agli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, che disciplinano gli effetti delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento tributario, nonché agli articoli 295 e 337 del Codice di procedura civile, dai quali dipende la qualificazione e la disciplina della sospensione del giudizio. In presenza di società a ristretta base, la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo all’ente collettivo costituisce un elemento tipico dell’azione accertativa; tale presunzione, tuttavia, non trasforma la posizione del socio in un’espressione meramente accessoria di quella societaria. Il socio resta infatti titolare di un autonomo rapporto tributario, distinto sul piano soggettivo e oggettivo, e ciò giustifica l’impostazione dualistica anche sotto il profilo processuale.

La Corte chiarisce che l’eventuale accertamento sul maggior reddito societario non vincola automaticamente il giudice del processo instaurato dal socio. Anzi, qualora quest’ultimo abbia impugnato autonomamente l’atto impositivo senza aver partecipato al giudizio relativo alla società, non può subire gli effetti del giudicato formatosi in quel procedimento, pena la violazione dei principi costituzionali sul diritto di difesa e dei limiti soggettivi del giudicato. Ne deriva che l’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società non produce automaticamente la caducazione di quello notificato al socio, a meno che si tratti di giudicato sostanziale e non di un vizio meramente formale del procedimento societario.

La relazione tra i due giudizi si qualifica dunque come pregiudizialità tecnica in senso proprio, fondata sulla comune origine fattuale delle contestazioni, ma tale pregiudizialità non è di per sé sufficiente a determinare una sospensione obbligatoria del processo sul socio. La Corte osserva che l’articolo 295 del Codice di procedura civile ha un’applicazione rigorosamente limitata ai soli casi in cui la causa pregiudicante sia ancora pendente senza che sia intervenuta alcuna decisione, neppure non definitiva. Se, invece, il giudizio societario è stato definito con sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione del procedimento relativo al socio ricade nell’ambito dell’articolo 337, comma 2, il quale prevede una facoltà e non un obbligo per il giudice.

Questa distinzione assume particolare rilievo nei giudizi tributari relativi a società a ristretta base. In tali ipotesi, il socio, pur essendo esposto alle conseguenze reddituali dell’accertamento societario, conserva un autonomo diritto di contestare nel merito la pretesa, senza essere vincolato alla ricostruzione effettuata in sede societaria. La Corte valorizza il principio secondo cui il contribuente che non ha preso parte al processo della società non può essere pregiudicato da un giudicato al quale è rimasto estraneo. La sospensione obbligatoria risulterebbe incompatibile con tale autonomia, mentre la sospensione facoltativa consente al giudice di valutare la convenienza sistematica e processuale della temporanea paralisi del giudizio sul socio, tenendo conto del rischio di conflitti tra giudicati e dei meccanismi correttivi offerti dagli articoli 336 e 337 del Codice di procedura civile.

Il ragionamento della Corte, in linea con precedenti orientamenti, evidenzia la necessità di preservare l’equilibrio tra efficienza del sistema tributario e tutela effettiva del contraddittorio. La soluzione adottata consente di evitare che l’autonomia dei procedimenti sia svuotata dai meccanismi di sospensione automatica, lasciando spazio a scelte processuali calibrate sulle esigenze concrete del caso, senza che il giudice si trasformi in un mero esecutore delle conseguenze di decisioni assunte in un diverso procedimento.

Le implicazioni operative della sentenza sono rilevanti. Gli operatori professionali devono considerare che la contestazione del socio non è subordinata alla definizione del giudizio societario e che il giudice del merito dovrà esaminare, con piena autonomia, le argomentazioni dedotte dal contribuente-socio, indipendentemente dalla sorte dell’accertamento societario. Ciò rafforza la natura bifasica dell’accertamento nelle società a ristretta base, in cui il legame economico tra ente e socio non si traduce automaticamente in un vincolo processuale necessario.

L’orientamento rafforza la tendenza della giurisprudenza verso una lettura equilibrata dei rapporti tra giudizi connessi, nella quale la pregiudizialità tecnica opera come criterio interpretativo, ma non come vincolo automatico di sospensione. Tale approccio, oltre a valorizzare la dimensione costituzionale del diritto di difesa, favorisce una maggiore coerenza del sistema, nella misura in cui evita rigidità procedurali e consente di modulare l’interazione tra giudicati in funzione dell’effettiva interdipendenza delle posizioni soggettive coinvolte.

20 novembre 2025

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net

Effetti dell’inefficacia del pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 alla luce dell’ordinanza n. 30214/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 30214/2025 della Corte di cassazione offre l’occasione per una riflessione sistematica sulla natura e sugli effetti del pignoramento semplificato disciplinato dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, con particolare riguardo al rapporto tra decorso del termine per il pagamento, perdurare del vincolo e transito verso il modello ordinario dell’espropriazione presso terzi. La vicenda processuale sottesa al provvedimento consente di esaminare in modo approfondito l’assetto dei rapporti tra riscossione coattiva, giudizio di ottemperanza e sospensioni emergenziali previste dal legislatore nel 2020.

Il quadro normativo si colloca nel sistema dell’espropriazione presso terzi, caratterizzato dall’intento di consentire all’Agente della riscossione una modalità accelerata di soddisfacimento dei crediti erariali. La struttura del pignoramento speciale, come delineata dall’art. 72-bis, prevede che, con la notifica dell’atto al terzo, quest’ultimo sia direttamente onerato del pagamento entro sessanta giorni delle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato prima della notifica. In mancanza di adempimento, la disciplina rinvia all’art. 72, comma 2, con la conseguenza che l’Agente deve procedere secondo le forme previste dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile, instaurando cioè un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi. Tale struttura bifasica conferma la natura eccezionale della procedura semplificata, il cui esito rimane strettamente dipendente dalla collaborazione del terzo, figura qualificata dalla giurisprudenza come debitor debitoris e ausiliario del giudice dell’esecuzione.

L’ordinanza n. 30214/2025 esamina in modo decisivo le conseguenze del pagamento tardivo da parte del terzo pignorato, chiarendo che il decorso del termine di sessanta giorni determina automaticamente la perdita di efficacia del vincolo, senza necessità di opposizione o intervento del giudice dell’esecuzione. Tale conclusione trova fondamento nella struttura stessa del procedimento semplificato: l’assenza di un giudice che diriga l’esecuzione impedisce di configurare una fase dichiarativa dell’inefficacia, la quale invece si produce come effetto legale tipico del mancato adempimento entro il termine. L’interpretazione offerta dalla Cassazione supera la tesi secondo cui la permanenza del vincolo dovrebbe protrarsi sino a un provvedimento estintivo, soluzione che – osserva la Corte – genererebbe un vincolo potenzialmente sine die, in contrasto con i principi generali dell’esecuzione forzata e con la funzionalità del sistema della riscossione.

La Corte affronta inoltre il tema della sospensione dei termini connessa alla normativa emergenziale del 2020. L’ordinanza esclude che la sospensione prevista dall’art. 68 del d.l. 18/2020 possa applicarsi ai pagamenti richiesti al terzo pignorato nell’ambito del procedimento ex art. 72-bis. L’espressione normativa “versamenti derivanti da cartelle di pagamento” deve riferirsi ai debiti dei contribuenti verso l’Amministrazione e non ai pagamenti dovuti dal terzo pignorato, il quale non è parte del rapporto impositivo ma partecipa quale ausiliario nell’esecuzione. La disciplina emergenziale era funzionalmente orientata a sostenere soggetti economici incisi dagli effetti della pandemia, non già a protrarre la posizione del terzo, qualificabile come custode delle somme vincolate. Diversamente, la sospensione dell’attività di riscossione prevista dall’art. 67 del medesimo decreto può applicarsi al procedimento semplificato, in quanto attiene in senso lato all’azione degli enti impositori. Nonostante tale sospensione, il pagamento oggetto del giudizio è risultato comunque tardivo, poiché effettuato oltre sessanta giorni dal termine finale della sospensione medesima.

L’ordinanza chiarisce, con impostazione sistematica coerente, che la perdita di efficacia del vincolo apre automaticamente la fase ordinaria del pignoramento presso terzi. L’atto ex art. 72-bis costituisce una fase prodromica che, in caso di mancata collaborazione del terzo, si esaurisce lasciando spazio all’applicazione delle regole codicistiche, senza che rilevi il successivo adempimento tardivo. Tale ricostruzione permette di evitare sovrapposizioni tra modelli procedimentali, preservando l’equilibrio tra esigenze di efficienza della riscossione e garanzie del debitore e del terzo pignorato.

La pronuncia n. 30214/2025 contribuisce in modo significativo alla chiarificazione del regime giuridico del pignoramento semplificato, ribadendo l’automatismo dell’inefficacia del vincolo e delimitando la portata delle sospensioni emergenziali. Le implicazioni applicative risultano rilevanti: gli operatori del diritto devono considerare che il pagamento tardivo non è idoneo a sanare la fase semplificata e che l’Agente della riscossione, una volta spirato il termine, deve attivare il modello ordinario ex artt. 543 e seguenti c.p.c. Ciò delinea un sistema maggiormente coerente con i principi dell’esecuzione forzata, valorizzando la chiarezza delle scansioni procedimentali e l’esigenza di certezza del diritto nell’ambito della riscossione coattiva.

18 novembre 2025

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net

Il concetto di “concorso” nelle operazioni societarie complesse e i limiti all’esercizio del recesso ex art. 2437 c.c. – Cass. 30133/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione recente della giurisprudenza di legittimità ha posto al centro dell’attenzione il tema del diritto di recesso del socio nelle società per azioni, con particolare riferimento alle operazioni straordinarie caratterizzate da struttura unitaria e sviluppate attraverso una pluralità di fasi funzionalmente collegate. La sentenza oggetto di analisi, pur muovendo da un caso storicamente complesso, consente di cogliere un principio sistematico che incide profondamente sulla portata applicativa dell’articolo 2437 del Codice civile. La norma, nella sua formulazione vigente, attribuisce la facoltà di recedere ai soci che “non hanno concorso” alle deliberazioni indicate dal legislatore, sostituendo il precedente riferimento ai soli soci “dissenzienti”. Tale modifica, introdotta dalla riforma organica del 2003, ha aperto un dibattito interpretativo che trova in questa pronuncia un momento di chiarificazione decisiva.

L’inquadramento generale del problema mostra come, nel passaggio dalla nozione di dissenso a quella di mancato concorso, il legislatore abbia inteso valorizzare non soltanto l’espressione formale del voto, ma l’effettiva partecipazione del socio all’iter decisionale che conduce alla deliberazione finale. L’idea sottesa è quella di tutelare l’investimento, e quindi il socio in quanto investor, senza consentire comportamenti opportunistici idonei a compromettere la stabilità dell’azione collettiva nell’impresa. Il recesso è uno strumento che compensa l’asimmetria fisiologica derivante dalla regola maggioritaria, ma non può trasformarsi in un mezzo di arbitraggio strategico. In questo quadro, l’operazione straordinaria presa in esame dalla Corte si sviluppava come un progetto unitario articolato in più segmenti tra loro inscindibili: interventi di ricapitalizzazione, misure di riequilibrio finanziario, operazioni funzionali al rispetto dei requisiti prudenziali e, come momento conclusivo, una fusione societaria multilaterale. La struttura dell’operazione rendeva evidente l’esistenza di un disegno complessivo condiviso e perseguito nel tempo dagli organi sociali.

È in questo contesto che la Corte di cassazione ha affermato la necessità di interpretare il termine “concorso” in senso ampio, comprensivo non solo del voto espresso in assemblea, ma anche di qualunque comportamento che, sul piano causale, risulti determinante per la formazione della decisione complessiva. L’analisi condotta dalla Corte territoriale, confermata in sede di legittimità, dà rilievo in particolare alla partecipazione dei soci coinvolti nelle fasi preparatorie dell’operazione, sottolineando come la loro presenza negli organi amministrativi, l’approvazione di atti preliminari e la condivisione del progetto sin dalla sua ideazione integrino un concorso effettivo alla deliberazione finale, anche qualora essi risultino assenti o astenuti nel momento conclusivo.

Tale impostazione si collega direttamente al principio di buona fede oggettiva che permea l’intero ordinamento societario. La Corte osserva che il recesso non può essere esercitato in maniera contraria ai comportamenti precedentemente tenuti, qualora questi abbiano contribuito alla realizzazione dell’operazione cui il socio pretende poi di sottrarsi. La clausola generale di buona fede impedisce, infatti, che un soggetto possa trarre vantaggio dalla propria partecipazione all’elaborazione di una strategia imprenditoriale, evitando successivamente di sopportarne le conseguenze mediante un recesso fondato su una mera dissociazione formale. Si delinea così un limite fisiologico al diritto di recesso, coerente con la sua natura economico-funzionale: esso può operare soltanto in presenza di un effettivo disallineamento tra socio e società non riconducibile alla condotta dello stesso socio.

La sentenza attribuisce dunque rilievo a un concetto di concorso come contributo causale alla decisione, superando definitivamente ogni residua concezione formalistica legata all’atto assembleare isolato. Si osserva che, nel caso di operazioni complesse, la delibera finale costituisce l’atto conclusivo di un procedimento decisionale articolato, nel quale si intrecciano fasi preparatorie, valutazioni tecnico-finanziarie e deliberazioni intermedie. L’unitarietà dell’operazione non consente di isolare il momento deliberativo finale dal percorso antecedente, con la conseguenza che la partecipazione alle fasi prodromiche assume valore decisivo nel valutare la sussistenza del concorso.

Sul piano sistematico, l’orientamento valorizza una lettura funzionale dell’articolo 2437 c.c., coerente sia con la finalità di tutela dell’investimento sia con l’esigenza di evitare che i soci in posizione di influenza possano distorcerne l’applicazione. La Corte evidenzia che, nel caso in esame, la conoscenza integrale dell’operazione e la partecipazione alla sua definizione escludevano la possibilità per i soci coinvolti di qualificarsi come soggetti estranei alla decisione. Il recesso, se ammesso in tali circostanze, avrebbe attribuito una tutela maggiore a chi aveva contribuito alla costruzione della scelta strategica rispetto ai soci realmente estranei, contraddicendo la ratio dell’istituto.

Il principio affermato dalla Corte riveste un rilievo nomofilattico significativo. L’interpretazione sostanziale del concorso si pone come parametro per tutte le operazioni societarie caratterizzate da complessità strutturale e sequenzialità deliberativa. Si tratta di un orientamento destinato a incidere sulle future scelte degli organi sociali, richiedendo una particolare attenzione nel tracciare e documentare i comportamenti rilevanti ai fini del diritto di recesso. Sul piano prospettico, il principio potrà incidere anche sulla redazione dei patti parasociali e sui processi interni di governance, imponendo una maggiore trasparenza nell’attribuzione delle responsabilità decisionali. L’equilibrio tra autonomia privata e tutela del socio-investitore ne esce rafforzato, attraverso un uso dell’istituto del recesso coerente con la struttura e la funzionalità dell’impresa societaria.

18 novembre 2025

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net