Autore: Francesco Cervellino

Effetti dell’inefficacia del pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 alla luce dell’ordinanza n. 30214/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 30214/2025 della Corte di cassazione offre l’occasione per una riflessione sistematica sulla natura e sugli effetti del pignoramento semplificato disciplinato dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, con particolare riguardo al rapporto tra decorso del termine per il pagamento, perdurare del vincolo e transito verso il modello ordinario dell’espropriazione presso terzi. La vicenda processuale sottesa al provvedimento consente di esaminare in modo approfondito l’assetto dei rapporti tra riscossione coattiva, giudizio di ottemperanza e sospensioni emergenziali previste dal legislatore nel 2020.

Il quadro normativo si colloca nel sistema dell’espropriazione presso terzi, caratterizzato dall’intento di consentire all’Agente della riscossione una modalità accelerata di soddisfacimento dei crediti erariali. La struttura del pignoramento speciale, come delineata dall’art. 72-bis, prevede che, con la notifica dell’atto al terzo, quest’ultimo sia direttamente onerato del pagamento entro sessanta giorni delle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato prima della notifica. In mancanza di adempimento, la disciplina rinvia all’art. 72, comma 2, con la conseguenza che l’Agente deve procedere secondo le forme previste dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile, instaurando cioè un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi. Tale struttura bifasica conferma la natura eccezionale della procedura semplificata, il cui esito rimane strettamente dipendente dalla collaborazione del terzo, figura qualificata dalla giurisprudenza come debitor debitoris e ausiliario del giudice dell’esecuzione.

L’ordinanza n. 30214/2025 esamina in modo decisivo le conseguenze del pagamento tardivo da parte del terzo pignorato, chiarendo che il decorso del termine di sessanta giorni determina automaticamente la perdita di efficacia del vincolo, senza necessità di opposizione o intervento del giudice dell’esecuzione. Tale conclusione trova fondamento nella struttura stessa del procedimento semplificato: l’assenza di un giudice che diriga l’esecuzione impedisce di configurare una fase dichiarativa dell’inefficacia, la quale invece si produce come effetto legale tipico del mancato adempimento entro il termine. L’interpretazione offerta dalla Cassazione supera la tesi secondo cui la permanenza del vincolo dovrebbe protrarsi sino a un provvedimento estintivo, soluzione che – osserva la Corte – genererebbe un vincolo potenzialmente sine die, in contrasto con i principi generali dell’esecuzione forzata e con la funzionalità del sistema della riscossione.

La Corte affronta inoltre il tema della sospensione dei termini connessa alla normativa emergenziale del 2020. L’ordinanza esclude che la sospensione prevista dall’art. 68 del d.l. 18/2020 possa applicarsi ai pagamenti richiesti al terzo pignorato nell’ambito del procedimento ex art. 72-bis. L’espressione normativa “versamenti derivanti da cartelle di pagamento” deve riferirsi ai debiti dei contribuenti verso l’Amministrazione e non ai pagamenti dovuti dal terzo pignorato, il quale non è parte del rapporto impositivo ma partecipa quale ausiliario nell’esecuzione. La disciplina emergenziale era funzionalmente orientata a sostenere soggetti economici incisi dagli effetti della pandemia, non già a protrarre la posizione del terzo, qualificabile come custode delle somme vincolate. Diversamente, la sospensione dell’attività di riscossione prevista dall’art. 67 del medesimo decreto può applicarsi al procedimento semplificato, in quanto attiene in senso lato all’azione degli enti impositori. Nonostante tale sospensione, il pagamento oggetto del giudizio è risultato comunque tardivo, poiché effettuato oltre sessanta giorni dal termine finale della sospensione medesima.

L’ordinanza chiarisce, con impostazione sistematica coerente, che la perdita di efficacia del vincolo apre automaticamente la fase ordinaria del pignoramento presso terzi. L’atto ex art. 72-bis costituisce una fase prodromica che, in caso di mancata collaborazione del terzo, si esaurisce lasciando spazio all’applicazione delle regole codicistiche, senza che rilevi il successivo adempimento tardivo. Tale ricostruzione permette di evitare sovrapposizioni tra modelli procedimentali, preservando l’equilibrio tra esigenze di efficienza della riscossione e garanzie del debitore e del terzo pignorato.

La pronuncia n. 30214/2025 contribuisce in modo significativo alla chiarificazione del regime giuridico del pignoramento semplificato, ribadendo l’automatismo dell’inefficacia del vincolo e delimitando la portata delle sospensioni emergenziali. Le implicazioni applicative risultano rilevanti: gli operatori del diritto devono considerare che il pagamento tardivo non è idoneo a sanare la fase semplificata e che l’Agente della riscossione, una volta spirato il termine, deve attivare il modello ordinario ex artt. 543 e seguenti c.p.c. Ciò delinea un sistema maggiormente coerente con i principi dell’esecuzione forzata, valorizzando la chiarezza delle scansioni procedimentali e l’esigenza di certezza del diritto nell’ambito della riscossione coattiva.

18 novembre 2025

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Il concetto di “concorso” nelle operazioni societarie complesse e i limiti all’esercizio del recesso ex art. 2437 c.c. – Cass. 30133/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione recente della giurisprudenza di legittimità ha posto al centro dell’attenzione il tema del diritto di recesso del socio nelle società per azioni, con particolare riferimento alle operazioni straordinarie caratterizzate da struttura unitaria e sviluppate attraverso una pluralità di fasi funzionalmente collegate. La sentenza oggetto di analisi, pur muovendo da un caso storicamente complesso, consente di cogliere un principio sistematico che incide profondamente sulla portata applicativa dell’articolo 2437 del Codice civile. La norma, nella sua formulazione vigente, attribuisce la facoltà di recedere ai soci che “non hanno concorso” alle deliberazioni indicate dal legislatore, sostituendo il precedente riferimento ai soli soci “dissenzienti”. Tale modifica, introdotta dalla riforma organica del 2003, ha aperto un dibattito interpretativo che trova in questa pronuncia un momento di chiarificazione decisiva.

L’inquadramento generale del problema mostra come, nel passaggio dalla nozione di dissenso a quella di mancato concorso, il legislatore abbia inteso valorizzare non soltanto l’espressione formale del voto, ma l’effettiva partecipazione del socio all’iter decisionale che conduce alla deliberazione finale. L’idea sottesa è quella di tutelare l’investimento, e quindi il socio in quanto investor, senza consentire comportamenti opportunistici idonei a compromettere la stabilità dell’azione collettiva nell’impresa. Il recesso è uno strumento che compensa l’asimmetria fisiologica derivante dalla regola maggioritaria, ma non può trasformarsi in un mezzo di arbitraggio strategico. In questo quadro, l’operazione straordinaria presa in esame dalla Corte si sviluppava come un progetto unitario articolato in più segmenti tra loro inscindibili: interventi di ricapitalizzazione, misure di riequilibrio finanziario, operazioni funzionali al rispetto dei requisiti prudenziali e, come momento conclusivo, una fusione societaria multilaterale. La struttura dell’operazione rendeva evidente l’esistenza di un disegno complessivo condiviso e perseguito nel tempo dagli organi sociali.

È in questo contesto che la Corte di cassazione ha affermato la necessità di interpretare il termine “concorso” in senso ampio, comprensivo non solo del voto espresso in assemblea, ma anche di qualunque comportamento che, sul piano causale, risulti determinante per la formazione della decisione complessiva. L’analisi condotta dalla Corte territoriale, confermata in sede di legittimità, dà rilievo in particolare alla partecipazione dei soci coinvolti nelle fasi preparatorie dell’operazione, sottolineando come la loro presenza negli organi amministrativi, l’approvazione di atti preliminari e la condivisione del progetto sin dalla sua ideazione integrino un concorso effettivo alla deliberazione finale, anche qualora essi risultino assenti o astenuti nel momento conclusivo.

Tale impostazione si collega direttamente al principio di buona fede oggettiva che permea l’intero ordinamento societario. La Corte osserva che il recesso non può essere esercitato in maniera contraria ai comportamenti precedentemente tenuti, qualora questi abbiano contribuito alla realizzazione dell’operazione cui il socio pretende poi di sottrarsi. La clausola generale di buona fede impedisce, infatti, che un soggetto possa trarre vantaggio dalla propria partecipazione all’elaborazione di una strategia imprenditoriale, evitando successivamente di sopportarne le conseguenze mediante un recesso fondato su una mera dissociazione formale. Si delinea così un limite fisiologico al diritto di recesso, coerente con la sua natura economico-funzionale: esso può operare soltanto in presenza di un effettivo disallineamento tra socio e società non riconducibile alla condotta dello stesso socio.

La sentenza attribuisce dunque rilievo a un concetto di concorso come contributo causale alla decisione, superando definitivamente ogni residua concezione formalistica legata all’atto assembleare isolato. Si osserva che, nel caso di operazioni complesse, la delibera finale costituisce l’atto conclusivo di un procedimento decisionale articolato, nel quale si intrecciano fasi preparatorie, valutazioni tecnico-finanziarie e deliberazioni intermedie. L’unitarietà dell’operazione non consente di isolare il momento deliberativo finale dal percorso antecedente, con la conseguenza che la partecipazione alle fasi prodromiche assume valore decisivo nel valutare la sussistenza del concorso.

Sul piano sistematico, l’orientamento valorizza una lettura funzionale dell’articolo 2437 c.c., coerente sia con la finalità di tutela dell’investimento sia con l’esigenza di evitare che i soci in posizione di influenza possano distorcerne l’applicazione. La Corte evidenzia che, nel caso in esame, la conoscenza integrale dell’operazione e la partecipazione alla sua definizione escludevano la possibilità per i soci coinvolti di qualificarsi come soggetti estranei alla decisione. Il recesso, se ammesso in tali circostanze, avrebbe attribuito una tutela maggiore a chi aveva contribuito alla costruzione della scelta strategica rispetto ai soci realmente estranei, contraddicendo la ratio dell’istituto.

Il principio affermato dalla Corte riveste un rilievo nomofilattico significativo. L’interpretazione sostanziale del concorso si pone come parametro per tutte le operazioni societarie caratterizzate da complessità strutturale e sequenzialità deliberativa. Si tratta di un orientamento destinato a incidere sulle future scelte degli organi sociali, richiedendo una particolare attenzione nel tracciare e documentare i comportamenti rilevanti ai fini del diritto di recesso. Sul piano prospettico, il principio potrà incidere anche sulla redazione dei patti parasociali e sui processi interni di governance, imponendo una maggiore trasparenza nell’attribuzione delle responsabilità decisionali. L’equilibrio tra autonomia privata e tutela del socio-investitore ne esce rafforzato, attraverso un uso dell’istituto del recesso coerente con la struttura e la funzionalità dell’impresa societaria.

18 novembre 2025

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Denuncia al tribunale e azione del socio nelle S.r.l.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’estensione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata, per effetto dell’intervento sul sistema operato dal Codice della crisi d’impresa, ha riaperto il dibattito sul coordinamento tra tale istituto e l’azione individuale del socio disciplinata dall’art. 2476, comma 3, c.c. Le due norme, pur condividendo il presupposto delle “gravi irregolarità nella gestione”, muovono da logiche di tutela profondamente differenti e operano su piani che solo in apparenza risultano sovrapponibili. Un recente provvedimento di merito ha offerto l’occasione per una lettura sistematica che consente di precisarne l’ambito applicativo, evitando derive strumentali e sovrapposizioni improprie tra controllo giudiziale e poteri di reazione del singolo socio.

Sul piano normativo, l’art. 2409 c.c. è posto a presidio della regolare gestione dell’attività di impresa, in una prospettiva che trascende l’angolo visuale del singolo socio o della stessa società. La norma, inquadrata nella disciplina delle società per azioni, è stata resa applicabile a tutte le S.r.l. attraverso il rinvio operato dall’art. 2477 c.c., come modificato dall’art. 379, comma 2, del d.lgs. 14/2019. Si è così inteso riaffermare, anche per le S.r.l., un meccanismo di vigilanza giudiziale a forte connotazione pubblicistica, idoneo a garantire che la corporate governance non degeneri in una mala gestio idonea a propagare effetti negativi sul mercato, sui creditori e, più in generale, sui terzi che interagiscono con l’impresa.

Diversa è la fisionomia dell’azione del socio prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., che si colloca nel perimetro dei rimedi endosocietari. Il socio – anche unico e non amministratore – agisce in giudizio per far valere la responsabilità degli amministratori, allegando e provando che condotte contrarie alla legge o allo statuto abbiano cagionato un danno concreto alla società, ovvero espongano la stessa al pericolo di un suo aggravamento. La legittimazione individuale, che costituisce uno dei tratti distintivi del modello di S.r.l., si accompagna a una funzione essenzialmente repressiva e risarcitoria, cui può aggiungersi, in via cautelare, la revoca degli amministratori convenuti.

Il confronto tra i due istituti mette in luce, in primo luogo, la diversità di interessi protetti. L’art. 2476, comma 3, c.c. tutela l’interesse della società – e solo indirettamente quello dei soci – al ripristino della legalità violata e alla reintegrazione del patrimonio leso. L’art. 2409 c.c., invece, presidia un interesse generale al corretto andamento della gestione, nel quale si compendiano gli interessi dei soci di minoranza, dei creditori sociali e del mercato nel suo complesso. In questa prospettiva, la nozione di “gravi irregolarità” assume connotazioni differenti: nel primo caso, essa si traduce in fatti commissivi od omissivi produttivi di danno; nel secondo, rilevano irregolarità anche solo potenzialmente idonee a compromettere la regolarità della gestione e a riflettersi sull’affidamento dei terzi.

Sul piano procedimentale, l’azione ex art. 2476, comma 3, c.c. si colloca nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione, soggetto alle regole probatorie tipiche dell’accertamento di responsabilità. Il socio attore deve articolare compiutamente le contestazioni, offrire la prova del nesso causale tra condotta e pregiudizio, nonché dimostrare l’attualità o imminenza del danno. Il procedimento ex art. 2409 c.c., per contro, è strutturato come procedimento di volontaria giurisdizione: il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di un “fondato sospetto” di gravi irregolarità e dispone di poteri officiosi ampi, dall’ispezione della società all’adozione di provvedimenti urgenti, fino alla possibile sostituzione degli amministratori con un amministratore giudiziario nei casi più gravi. Ciò non comporta, tuttavia, un sindacato sul merito delle scelte imprenditoriali, che restano riservate all’organo gestorio, ma solo un controllo sulla loro conformità a legge e statuto.

La ricostruzione sistematica suggerita dalla giurisprudenza di merito esclude che l’innesto dell’art. 2409 c.c. nel tessuto della S.r.l. abbia trasformato tale rimedio in uno strumento surrogatorio dell’azione ex art. 2476, comma 3, c.c. L’accesso al procedimento di denuncia al tribunale non può essere utilizzato per eludere l’onere probatorio più gravoso che incombe sul socio attore nell’azione di responsabilità, né per perseguire finalità meramente emulative o defatigatrici nei confronti dell’organo gestorio. È richiesto che le irregolarità denunciate siano attuali e tali da rendere non più tollerabile la loro persistenza in capo a soggetti che continuano a rivestire incarichi gestori, con il concreto pericolo che la mala gestio si riverberi sull’ordinato funzionamento del mercato.

In tale quadro, i due rimedi devono essere qualificati come autonomi e, al tempo stesso, potenzialmente complementari. Il socio che intenda reagire a una gestione illegittima potrà scegliere se privilegiare la via endosocietaria dell’azione di responsabilità, ove persegua principalmente la reintegrazione del patrimonio sociale e la rimozione degli amministratori, oppure sollecitare il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. quando reputi prevalente l’esigenza di ristabilire condizioni di regolarità gestionale idonee a rassicurare il mercato e gli stakeholders. Nulla impedisce, in linea teorica, un utilizzo parallelo dei due strumenti, purché ciascuno sia attivato nel rispetto della propria ratio e dei relativi presupposti.

L’innesto del rimedio di denuncia al tribunale nel modello della S.r.l. non svuota di significato la centralità dei poteri individuali del socio, ma ne completa la trama, arricchendo la corporate governance di un ulteriore livello di tutela a vocazione pubblicistica. La correttezza dell’inquadramento dogmatico assume rilievo pratico significativo: da un lato, consente di prevenire abusi dello strumento ex art. 2409 c.c., impedendo che esso venga piegato a logiche conflittuali interne; dall’altro, offre alla giurisprudenza criteri per calibrare l’intervento giudiziale, limitandolo ai casi in cui la gravità e l’attualità delle irregolarità rendano necessario salvaguardare non solo la società, ma anche l’interesse generale al buon funzionamento del mercato.

17 novembre 2025

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