Autore: Francesco Cervellino

Qualificazione dell’amministratore di fatto e responsabilità per bancarotta fraudolenta nella recente giurisprudenza di legittimità

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La più recente giurisprudenza di legittimità offre una significativa occasione per riflettere sui criteri di imputazione soggettiva nei reati di bancarotta fraudolenta, con particolare riferimento alla delicata distinzione tra socio e amministratore di fatto. L’analisi trae origine da un caso nel quale il socio di una società a responsabilità limitata dichiarata insolvente era stato condannato quale amministratore di fatto, con conseguente addebito di condotte distrattive e irregolarità documentali. La Corte di cassazione ha annullato tale decisione, riaffermando i principi applicabili e censurando l’approccio che confonde il ruolo partecipativo del socio con l’effettivo esercizio di poteri gestori. L’occasione consente di esaminare la ratio dell’art. 2639 cod. civ., che costituisce il fulcro della qualificazione dell’amministratore di fatto, e di valutarne l’incidenza nella struttura della responsabilità penal-fallimentare.

L’inquadramento normativo richiede di partire dalla funzione dell’art. 2639 cod. civ., il quale estende la disciplina penalistica prevista per gli amministratori a coloro che, pur privi di formale investitura, esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione gestoria. Tale norma risponde all’esigenza di evitare che l’organizzazione societaria, con la sua strutturale autonomia tra proprietà e gestione, possa essere manipolata attraverso schermi formali idonei a sottrarre responsabilità a chi, in concreto, dirige l’impresa. L’amministratore di fatto, pertanto, non coincide con chi occasionalmente partecipa a decisioni aziendali né con il socio che esprime un interesse fisiologico alla vita della società, ma si identifica in colui che orienta stabilmente le scelte operative, incidendo sulla conduzione dell’impresa in modo non episodico.

Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto non corretto inferire la qualità gestoria dal mero coinvolgimento del socio in specifiche operazioni, quali la presenza alla stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda o la frequentazione della sede sociale. È stato osservato che tale approccio costituisce un salto logico, poiché confonde la naturale attenzione del socio alle dinamiche societarie con l’effettivo esercizio di poteri direttivi. Ai fini della bancarotta fraudolenta, infatti, la continuità e la significatività della gestione rappresentano requisiti indefettibili: occorre dimostrare un ruolo operativo sistematico, lo svolgimento di attività tipiche della funzione amministrativa e la capacità di incidere sulle scelte strategiche o finanziarie dell’impresa. L’analisi della Corte sottolinea come non rilevi l’interesse personale alla gestione né la mera interazione con l’organo amministrativo, ma il concreto esercizio di poteri decisionali.

In questa prospettiva, risulta determinante distinguere tra interventi compatibili con la posizione di socio e condotte che, invece, integrano una proiezione effettiva nella sfera gestoria. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’amministratore di fatto deve porsi in un rapporto di sostanziale sovrapposizione con l’amministratore di diritto, assumendone le funzioni e influenzando l’andamento aziendale. Non è sufficiente un ruolo di consulenza, né la mera presenza in momenti rilevanti della vita societaria. La continuità e la significatività dell’attività gestoria costituiscono gli indici qualificanti, la cui prova deve essere puntuale e non desumibile da circostanze secondarie.

Le ricadute sul piano della responsabilità penal-fallimentare sono evidenti. Laddove l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto sia erronea o priva di adeguato fondamento probatorio, viene meno il presupposto soggettivo che collega l’agente alle condotte distrattive o alle irregolarità documentali. Ciò comporta la necessità di rivalutare l’intera ricostruzione dell’illecito, soprattutto nei casi in cui le operazioni contestate, come pagamenti o movimentazioni finanziarie, possano trovare una giustificazione economica coerente con l’interesse della società. La Corte ha rimarcato che l’esistenza di un contratto, pur problematico nella sua esecuzione, non può automaticamente essere qualificata come operazione distrattiva, imponendosi un accertamento causale e funzionale più rigoroso.

Sul versante processuale, la vicenda oggetto della pronuncia evidenzia ulteriori profili di rilievo, in particolare con riferimento alle modalità di notificazione del rinvio d’udienza nei confronti dell’imputato privo di difensore di fiducia. La Corte ha evidenziato come, anche in situazioni emergenziali, non possa essere sacrificato il diritto di difesa attraverso comunicazioni limitate al difensore d’ufficio, poiché tale assetto non assicura il necessario collegamento fiduciario. La nullità rilevata in sede di legittimità rende manifesto il ruolo centrale delle garanzie procedurali nella struttura del processo penale, soprattutto quando la contestazione coinvolge reati che incidono sull’onorabilità e sulla capacità economica dell’imputato.

Nel complesso, l’intervento della Corte rafforza un principio essenziale: la qualificazione di amministratore di fatto non può essere fondata su presunzioni legate allo status di socio o alla partecipazione episodica alla vita d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale e rigorosa dell’attività svolta. Tale criterio, oltre a tutelare la funzione gestoria formale, assicura che la responsabilità penal-fallimentare rimanga ancorata a condotte effettivamente riconducibili al soggetto e non alla sola compagine sociale. La prospettiva che si apre invita a riconsiderare, con rinnovata attenzione, il ruolo della prova e la distinzione concettuale tra partecipazione societaria e gestione imprenditoriale, in vista di un assetto più coerente con le esigenze di tutela del patrimonio sociale e di garanzia dei diritti individuali.

17 novembre 2025

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Tutela del minore e qualificazione dei maltrattamenti tra ambito penale e civile

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’elaborazione della nozione di maltrattamenti in famiglia continua a rappresentare un nodo interpretativo di primaria rilevanza sia sul versante penalistico sia nell’ambito dei giudizi sulla responsabilità genitoriale. La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con particolare nettezza, l’estensione degli obblighi di protezione verso il minore testimone di episodi di violenza domestica e la portata dello ius puniendi nei confronti del genitore responsabile di condotte lesive, anche solo in forma psicologica. In questo quadro, la sentenza n. 36072 del 2025 assume valore paradigmatico nel definire la configurabilità del delitto di cui all’art. 572 del codice penale e nell’individuare le ricadute della condotta maltrattante sulle valutazioni compiute dal giudice civile in materia di affidamento e diritto di visita. La prospettiva unitaria adottata dalla Corte permette di ricomporre l’apparente frizione tra le pronunce penali e gli accertamenti civili, sottolineando come entrambi gli ambiti giurisdizionali convergano verso la tutela sostanziale della dignità della vittima e del miglior interesse del minore.

Nella motivazione della citata pronuncia, la Corte osserva che il reato di maltrattamenti si caratterizza come illecito a struttura abituale, nel quale la reiterazione di condotte vessatorie, fisiche o psicologiche, delinea un regime di vita degradante e incompatibile con il rispetto della persona. Tale ricostruzione consente di includere nella fattispecie anche comportamenti non necessariamente integranti autonomi reati, purché idonei a ledere la dignità della vittima attraverso offese reiterate, svalutazioni, minacce o atti di disprezzo. È significativo che la Corte ribadisca come la qualità del rapporto familiare non venga meno con la separazione personale, poiché il coniuge rimane persona della famiglia sino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ne deriva che la prosecuzione delle condotte vessatorie anche dopo la cessazione della convivenza conserva piena rilevanza ai fini dell’integrazione della fattispecie. A ciò si aggiunge la considerazione che ogni successivo episodio si salda ai precedenti, costituendo una progressione unitaria che incide sulla determinazione del momento consumativo del reato e, conseguentemente, sul regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 172 del 2012.

I documenti di supporto confermano la centralità del tema della violenza assistita e la progressiva valorizzazione del danno indiretto arrecato al minore. Si richiama, a tal proposito, l’orientamento secondo cui il bambino costretto ad assistere a episodi di violenza o aggressività subisce una compromissione grave e durevole del proprio equilibrio emotivo. I giudici ribadiscono, inoltre, che l’eventuale archiviazione dei procedimenti penali non incide sull’autonomo apprezzamento del giudice civile, il quale può ravvisare comunque condotte pregiudizievoli ai fini della responsabilità genitoriale. Il principio di separazione tra gli accertamenti dei due giudici non comporta disallineamenti interpretativi, ma consente piuttosto una più ampia tutela sostanziale del minore, evitando che la mancanza di prova penale oltre ogni ragionevole dubbio impedisca l’adozione di misure protettive in sede civile.

Il giudice civile è pertanto chiamato a valutare non solo la materialità delle condotte violente, ma anche la loro idoneità a compromettere l’idoneità genitoriale. Si evidenzia come l’ampia accezione di violenza domestica recepita dalla Convenzione di Istanbul – comprendente forme fisiche, psicologiche, economiche e ambientali – imponga un apprezzamento sostanziale, al di là della tipicità penalistica. In tale prospettiva, appare legittimo limitare o sospendere il diritto di visita quando siano accertati comportamenti aggressivi, anche in assenza di lesioni fisiche e indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali. La prevalenza del best interest of the child orienta quindi la scelta delle misure più adeguate, incluse quelle di carattere interdittivo, quali il divieto di avvicinamento o la sospensione degli incontri tra genitore e figlio.

Le conclusioni della sentenza n. 36072 del 2025 ribadiscono un modello sistematico nel quale il reato di maltrattamenti trascende la dimensione esclusivamente fisica della violenza, comprendendo pienamente le condotte che minano l’integrità morale della vittima e generano un clima familiare oppressivo e intimidatorio. L’estensione delle tutele in favore del minore testimone di tali condotte rappresenta un approdo essenziale nella costruzione di un ordinamento coerente con gli obblighi internazionali assunti e con i principi costituzionali di protezione della dignità umana. Appare evidente che la collaborazione interpretativa tra giudice penale e giudice civile costituisca la chiave per impedire che lacune probatorie o divergenze formali possano tradursi in un arretramento della tutela delle persone vulnerabili. La prospettiva integrata adottata dalla giurisprudenza più recente conferma dunque la necessità di considerare la violenza domestica come fenomeno unitario, a partire dal suo impatto sui figli minori, e di garantire misure tempestive e proporzionate volte a preservare un ambiente di crescita sano e rispettoso dei diritti fondamentali.

17 novembre 2025

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La confisca del profitto nei confronti dell’ente beneficiario del reato tributario commesso da amministratori di fatto

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’elaborazione giurisprudenziale in materia di reati tributari e misure patrimoniali applicabili alle persone giuridiche ha progressivamente consolidato un orientamento volto a valorizzare il nesso funzionale tra la condotta illecita realizzata nella sfera dell’ente e il vantaggio patrimoniale da essa derivante. La sentenza n. 36683/2025 della Corte di cassazione offre un ulteriore chiarimento sistematico circa l’inconfigurabilità della posizione di terzo estraneo in capo alla società che abbia tratto un profitto, anche sotto forma di semplice risparmio di spesa, da operazioni fraudolente poste in essere dagli amministratori di fatto. Il caso oggetto della decisione riguarda il sequestro di somme giacenti sul conto corrente societario, riferibili al profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000, realizzato nell’interesse dell’ente da soggetti che esercitavano in via di fatto la gestione sociale.

Sin dalla ricostruzione fattuale emerge come il giudice dell’esecuzione avesse erroneamente valorizzato l’assoluzione dell’amministratrice di diritto quale elemento decisivo per ritenere la società estranea al reato. Tale impostazione si fondava sull’assunto che solo un rapporto di immedesimazione organica in senso tecnico potesse collegare la condotta degli autori materiali all’ente, escludendo quindi l’applicabilità della confisca diretta delle somme depositate sul conto societario. Secondo questa prospettiva, la mancanza di un legame strutturale tra gli amministratori di fatto e la persona giuridica avrebbe impedito di attribuire all’ente il profitto generato dall’evasione, giustificando la restituzione delle somme sequestrate.

La Corte di cassazione confuta in modo rigoroso tale impostazione, riaffermando un principio di ordine sistematico: la persona giuridica che abbia beneficiato dell’altrui condotta illecita non può essere qualificata quale terzo estraneo. L’estraneità presuppone infatti non soltanto la mancanza di un rapporto organico formale con gli autori del reato, ma anche l’assenza di qualsiasi vantaggio economico riconducibile all’illecito. Nel caso esaminato, il profitto — nella forma di risparmio di spesa derivante dall’indicazione di costi fittizi nelle dichiarazioni fiscali — affluiva direttamente al patrimonio dell’ente, sicché le somme rinvenute sul conto corrente societario erano per loro natura riconducibili all’illecito tributario.

La Corte sottolinea come la gestione di fatto esercitata dai soggetti responsabili delle condotte fraudolente si caratterizzasse per continuità, stabilità e pregnanza tali da renderli, sostanzialmente, amministratori di fatto dell’ente. Anche in assenza di un’investitura formale, tale rapporto gestorio è ritenuto idoneo a integrare quel requisito funzionale che consente di imputare all’ente il vantaggio economico prodotto dal reato. In questa prospettiva, il richiamo alla teoria dell’immedesimazione organica assume connotati sostanziali e non meramente formali: ciò che rileva non è il titolo giuridico della funzione esercitata, ma la concreta riconducibilità dell’attività gestoria all’interesse e alla sfera operativa dell’ente.

La confisca diretta del profitto trova così pieno fondamento nell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 74/2000, che consente l’ablazione delle somme costituenti il vantaggio economico del reato laddove queste siano rinvenute nel patrimonio dell’ente beneficiario. In quanto misura obbligatoria, la confisca non può essere esclusa sulla base di una presunta estraneità della società quando, come nel caso di specie, l’ente ha tratto un’utilità patrimoniale dalle condotte poste in essere nel suo interesse. La Cassazione precisa che non si tratta di attribuire responsabilità penale alla società, ma di impedire che il profitto del reato permanga nella sua disponibilità, in conformità alle finalità di prevenzione e neutralizzazione degli effetti economici dell’illecito.

La decisione in commento esclude invece di poter prendere in considerazione la prospettiva della confisca per equivalente, richiamata solo nell’atto integrativo del ricorrente. Tale questione resta estranea al thema decidendum, poiché il ricorso originario verteva esclusivamente sull’erronea esclusione della confisca diretta. Rimane comunque evidente come l’applicazione di tale misura presupponga un diverso accertamento, volto a verificare la natura fittizia dell’ente, controllo che non era stato effettuato nel procedimento in esame.

La pronuncia offre dunque un contributo rilevante nell’interpretazione delle norme sulla confisca nei reati tributari, chiarendo che l’ente non può beneficiare dei profitti illeciti senza subirne le conseguenze ablative. Ne discende una forte riaffermazione della funzione preventiva della confisca, la quale opera come strumento volto non solo a privare i responsabili del vantaggio economico derivante dall’illecito, ma soprattutto a impedire che la persona giuridica possa avvantaggiarsi di pratiche gestorie distorte, anche se compiute da soggetti formalmente privi di qualifica. In prospettiva sistematica, la decisione rafforza la coerenza tra il regime della confisca tributaria e il principio secondo cui il beneficio economico dell’illecito rappresenta un elemento dirimente per escludere la posizione di terzietà dell’ente.

14 novembre 2025

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