Autore: Francesco Cervellino

Il pignoramento speciale esattoriale dei crediti e il saldo bancario: principi e limiti alla luce della sentenza n. 28520/2025 della Corte di Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, offre un contributo interpretativo di rilievo in tema di pignoramento speciale esattoriale dei crediti, disciplinato dagli articoli 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La pronuncia interviene a chiarire la portata applicativa del vincolo esecutivo sul saldo attivo dei conti correnti bancari, anche con riferimento ai crediti maturati successivamente alla notificazione dell’atto di pignoramento, risolvendo un contrasto interpretativo che da tempo divideva dottrina e giurisprudenza.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte trae origine dall’azione proposta da una società correntista nei confronti di un istituto di credito, ritenuto responsabile di aver indebitamente versato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione somme successivamente affluite sul conto già pignorato ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973. La banca, dopo aver adempiuto al pagamento delle somme esistenti al momento della notificazione del pignoramento, aveva infatti riversato anche importi sopravvenuti entro il termine dei sessanta giorni previsti dalla norma. Le corti di merito avevano qualificato tale condotta come illegittima, ritenendo che il vincolo esecutivo non si estendesse ai crediti futuri. La Cassazione, al contrario, ha riformato integralmente la decisione, affermando la perdurante efficacia del pignoramento speciale anche sui crediti maturati successivamente, purché derivanti da un rapporto base già in essere al momento della notifica.

Il Collegio ha svolto un’ampia ricostruzione sistematica della disciplina, sottolineando la natura processuale dell’azione esecutiva esattoriale, pur in assenza di un intervento giudiziale necessario. Il pignoramento speciale previsto dall’art. 72-bis, infatti, rappresenta una forma di espropriazione di crediti presso terzi, in cui l’agente della riscossione è legittimato a ordinare direttamente al terzo pignorato il pagamento delle somme dovute, secondo due scansioni temporali: entro sessanta giorni per i crediti già esigibili e alle rispettive scadenze per quelli che divengono esigibili successivamente. Tale meccanismo realizza una forma semplificata di processo esecutivo, soggetta, nei limiti della compatibilità, alle regole ordinarie dell’espropriazione forzata di crediti.

La Corte ha chiarito che il vincolo di custodia gravante sul terzo ai sensi dell’art. 546 del codice di procedura civile non può ritenersi cessato con il primo pagamento, ma permane per tutta la durata dello spatium deliberandi di sessanta giorni. Ne consegue che, entro tale arco temporale, restano assoggettate al pignoramento anche le somme che affluiscano sul conto corrente, trattandosi di crediti futuri ed eventuali riconducibili a un rapporto giuridico già esistente. In questa prospettiva, il pagamento diretto da parte della banca all’agente della riscossione non solo è legittimo, ma doveroso, in quanto conforme al dettato normativo e alla ratio di effettività della riscossione coattiva.

La pronuncia valorizza l’unitarietà funzionale del pignoramento esattoriale, che, pur sviluppandosi in via stragiudiziale, conserva la stessa struttura logica del processo esecutivo ordinario. L’atto dell’agente della riscossione produce effetti analoghi a quelli del pignoramento giudiziale, con la conseguenza che il vincolo esecutivo si estende anche ai crediti che maturano dopo la notificazione, purché collegati a rapporti in corso. Tale estensione non comporta violazione del principio di tipicità dei mezzi esecutivi, poiché trova fondamento nella funzione di custodia attribuita al terzo pignorato, la quale permane sino alla cessazione dell’efficacia del pignoramento o alla sua eventuale conversione nelle forme ordinarie.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte assume particolare rilievo: nel pignoramento speciale esattoriale di crediti bancari, il saldo attivo maturato dopo la notifica dell’ordine di pagamento rientra nel vincolo di custodia ex art. 546 c.p.c. e deve essere versato all’agente della riscossione, almeno nella misura in cui esso si determini nel corso dei sessanta giorni successivi alla notificazione. La distinzione tra saldo positivo o negativo al momento del pignoramento, così come la tempestività del primo pagamento, non incide sull’estensione del vincolo, che si mantiene uniforme per l’intera durata dello spatium deliberandi.

Sotto il profilo sistematico, la decisione contribuisce a delineare un equilibrio tra esigenze di certezza giuridica e tutela dell’interesse pubblico alla riscossione. Da un lato, si assicura l’effettività dell’azione esecutiva, evitando che il debitore possa sottrarre alla pretesa erariale somme sopravvenute nel breve intervallo temporale successivo al pignoramento; dall’altro, si circoscrive l’efficacia del vincolo a un periodo determinato, preservando la proporzionalità dell’intervento coercitivo. La soluzione adottata dalla Cassazione appare coerente con la finalità del pignoramento speciale, che mira a semplificare e accelerare la riscossione, senza sacrificare le garanzie essenziali del debitore e del terzo pignorato.

La pronuncia n. 28520/2025 assume, inoltre, un rilievo prospettico, in vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che introdurrà il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione. Le norme in esso contenute, sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggi vigenti, troveranno nella motivazione della sentenza una guida interpretativa di continuità sistematica, idonea a evitare future incertezze applicative.

La Corte di Cassazione ha offerto una lettura organica e coerente della disciplina del pignoramento speciale esattoriale, riaffermando la legittimità dell’estensione del vincolo anche ai crediti sopravvenuti entro il termine di sessanta giorni. Tale interpretazione, oltre a colmare un vuoto interpretativo, rafforza la tenuta logico-giuridica dell’istituto e ne garantisce l’armonizzazione con i principi generali del processo esecutivo, in una prospettiva di maggiore efficienza della riscossione e di chiarezza applicativa per gli operatori del diritto.

10 novembre 2025

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L’esdebitazione dell’incapiente e l’incompatibilità con le procedure esecutive pendenti: profili di diritto e giurisprudenza

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rappresenta una significativa evoluzione del diritto dell’insolvenza, finalizzata a consentire al debitore persona fisica privo di beni e di capacità reddituale di liberarsi dai debiti residui, riacquisendo una prospettiva economica e sociale. Tale meccanismo, che costituisce una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c., impone un vaglio particolarmente rigoroso dei presupposti di ammissibilità, in quanto si pone in tensione con l’interesse dei creditori alla soddisfazione delle proprie ragioni.

Il decreto emesso dal Tribunale di Ivrea nel 2025 si colloca in questo contesto interpretativo, affrontando un nodo di grande rilievo sistematico: la compatibilità tra la procedura di esdebitazione dell’incapiente e la pendenza di un’esecuzione forzata, nella specie un pignoramento mobiliare sullo stipendio del debitore. La decisione del Collegio, che ha accolto il reclamo del creditore e revocato il precedente decreto di esdebitazione, fornisce una chiave ermeneutica rigorosa che si inscrive in un orientamento volto a preservare l’equilibrio tra tutela del debitore meritevole e salvaguardia del principio di effettività del credito.

Il Tribunale muove da una ricostruzione puntuale del dato normativo. L’art. 283 CCII consente l’esdebitazione solo al debitore persona fisica meritevole che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”. La novella del D.Lgs. 136/2024 ha precisato che la condizione di incapienza sussiste anche in presenza di un reddito non superiore all’assegno sociale, aumentato della metà e parametrato alla composizione del nucleo familiare secondo la scala ISEE. Ne deriva che l’incapienza deve essere intesa come una condizione oggettiva e non volontaria, da valutarsi in termini attuali e prospettici, e che esclude la possibilità per il debitore di destinare risorse, anche minime, alla soddisfazione del ceto creditorio.

Sotto il profilo della meritevolezza, l’art. 283, comma 7, richiede l’accertamento dell’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento e di atti in frode ai creditori. La giurisprudenza più recente, tra cui si richiamano pronunce dei Tribunali di Terni, Taranto e Bergamo, ha valorizzato una nozione evolutiva di meritevolezza, che tiene conto non solo della diligenza originaria nell’assunzione delle obbligazioni, ma anche del comportamento successivo del debitore, delle cause sopravvenute di indebitamento e del grado di consapevolezza del rischio assunto. Tale parametro, fortemente elastico, mira a distinguere la condotta del debitore incolpevole da quella del soggetto che abbia abusato del credito o agito con leggerezza inescusabile.

Nella vicenda esaminata dal Tribunale di Ivrea, il requisito soggettivo della meritevolezza è stato riconosciuto in capo al debitore, essendo emersa una situazione di difficoltà economica riconducibile a cause indipendenti dalla sua volontà, quali il mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro. La valutazione negativa ha invece riguardato il requisito oggettivo dell’incapienza. Il giudice ha ritenuto che la presenza di un pignoramento mobiliare in corso, avente ad oggetto una quota dello stipendio, escludesse l’impossidenza richiesta dall’art. 283 CCII. Infatti, la sussistenza di un credito periodico aggredibile, sia pure nei limiti del quinto, costituisce una “utilità” suscettibile di soddisfare, almeno parzialmente, il credito residuo, rendendo incompatibile l’accesso alla procedura di esdebitazione.

Il Collegio ha così delineato una netta distinzione tra l’incapienza e la mera ridotta capacità reddituale: solo nel primo caso il debitore si trova in una condizione di assoluta impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, mentre nel secondo permangono elementi patrimoniali o reddituali idonei a fondare una pretesa esecutiva. La pendenza di un’esecuzione, pertanto, evidenzia ex se l’esistenza di una risorsa utile, incompatibile con l’istituto dell’esdebitazione a costo zero. Tale impostazione appare coerente con la ratio dell’art. 283, che, diversamente dalle procedure di composizione o liquidazione, non prevede alcuna forma di soddisfazione, neppure minima, dei creditori, ma comporta la declaratoria di inesigibilità dei debiti pregressi.

In tal senso, il Tribunale ha opportunamente richiamato la differenza rispetto all’art. 70, comma 4, CCII, relativo all’omologazione del piano del consumatore, ove il legislatore ha previsto la sospensione delle procedure esecutive. L’assenza di analoga previsione nell’art. 283 conferma la natura non concorsuale dell’esdebitazione dell’incapiente e la sua applicabilità solo in situazioni di totale assenza di utilità patrimoniali. La presenza di un reddito aggredito, anche parzialmente, reintroduce, invece, un elemento di soddisfacibilità del credito incompatibile con la logica di totale remissione che caratterizza l’istituto.

L’arresto di Ivrea si colloca, così, nel solco di un orientamento rigoroso, volto a impedire un uso eccessivamente estensivo dell’esdebitazione e a salvaguardare la funzione di responsabilità patrimoniale del debitore. Laddove esistano utilità attuali o future, sia pure modeste, queste devono essere ricondotte a forme di liquidazione controllata o a piani di ristrutturazione, e non a una remissione integrale. Tale lettura, oltre a garantire coerenza sistematica, preserva l’equilibrio costituzionale tra diritto al minimo vitale e tutela del credito, evitando che l’esdebitazione si trasformi in un improprio strumento di elusione delle obbligazioni legittimamente assunte.

Il dibattito dottrinale appare destinato a concentrarsi sulla definizione della soglia di incapienza e sulla qualificazione delle utilità future, questioni che la normativa vigente lascia volutamente indeterminate. L’esperienza giurisprudenziale recente mostra come la linea di confine tra incapienza e mera insufficienza reddituale sia sottile e richieda valutazioni casistiche, fondate su un accertamento documentale accurato da parte dell’organismo di composizione della crisi.

La pronuncia in commento, pur collocandosi su un versante restrittivo, contribuisce a delineare un criterio di coerenza interpretativa: la meritevolezza soggettiva, pur necessaria, non è sufficiente in presenza di un reddito aggredibile, poiché l’istituto dell’esdebitazione presuppone la totale assenza di risorse distribuibili. L’esistenza di una procedura esecutiva pendente, dunque, esclude in radice la possibilità di accesso al beneficio. In questa prospettiva, la decisione del Tribunale di Ivrea offre un contributo di chiarezza al sistema, riaffermando che l’esdebitazione dell’incapiente resta un rimedio di carattere eccezionale, da applicarsi in modo rigoroso e limitato ai soli casi di effettiva e comprovata impossidenza.

7 novembre 2025

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La bancarotta fraudolenta per distrazione come reato di pericolo concreto: l’autonomia della condotta rispetto al dissesto d’impresa

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

Nel recente orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 36278 del 2025, la Suprema Corte ha fornito una significativa conferma circa la qualificazione della bancarotta fraudolenta per distrazione come reato di pericolo concreto, svincolandone la configurabilità dall’esistenza di un nesso causale tra la condotta distrattiva e il successivo stato di insolvenza. La decisione si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire dalle note pronunce delle Sezioni Unite, ha chiarito che il delitto in questione si perfeziona con il mero compimento di un atto idoneo a porre in pericolo l’integrità patrimoniale dell’impresa, indipendentemente dall’effettivo verificarsi del dissesto.

L’occasione è stata offerta da una complessa vicenda di frode sistematica, nella quale gli amministratori di una società avevano predisposto un articolato meccanismo di interposizione fittizia e di falsa fatturazione, volto a trasferire all’estero somme corrispondenti all’imposta sul valore aggiunto evasa. La Corte territoriale aveva ritenuto che tali condotte, pur in origine funzionali all’evasione tributaria, integrassero anche gli estremi della bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto avevano determinato un depauperamento stabile e ingiustificato del patrimonio sociale, a danno della massa dei creditori.

Nel giudizio di legittimità, la Corte ha ribadito che l’accertamento dell’elemento oggettivo del reato deve essere condotto valorizzando criteri ex ante, idonei a valutare la concreta pericolosità dell’atto distrattivo rispetto alla funzione di garanzia del patrimonio sociale. In questa prospettiva, assume rilievo la ricerca di “indici di fraudolenza”, desumibili non solo dalla natura dell’operazione posta in essere — quale la fittizia interposizione di soggetti o la creazione di sistemi di fatturazione simulata — ma anche dal contesto economico e finanziario in cui essa si colloca, dalla cointeressenza dell’amministratore in attività parallele, nonché dall’assenza di plausibili finalità imprenditoriali.

La Corte ha inoltre ribadito che l’elemento soggettivo della fattispecie è costituito dal dolo generico, integrato dalla consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini estranei a quelli di garanzia dei creditori, senza che sia necessario accertare la specifica intenzione di recare pregiudizio o la previsione dello stato d’insolvenza. Tale orientamento si fonda sull’idea che la bancarotta fraudolenta per distrazione miri a tutelare l’affidamento dei creditori nella stabilità del patrimonio dell’impresa, quale bene collettivo di garanzia, e non solo a sanzionare il danno effettivamente verificatosi.

Particolarmente significativo è l’approfondimento svolto dalla sentenza in ordine alla distinzione tra l’ambito applicativo del reato fallimentare e quello tributario. La Suprema Corte ha chiarito che l’illecito fiscale, pur condividendo talora la medesima condotta materiale, resta autonomo rispetto a quello fallimentare, in quanto protettivo di un diverso bene giuridico: l’interesse dell’erario al corretto adempimento degli obblighi tributari. Il concorso tra le due fattispecie non viola il principio del ne bis in idem, poiché l’identità del fatto va valutata in termini storici e non giuridici, e la distrazione patrimoniale, pur originata da operazioni di evasione, assume rilievo autonomo una volta dichiarato il fallimento dell’impresa.

Sul piano sistematico, la sentenza rafforza la concezione secondo cui la bancarotta fraudolenta si configura come reato a struttura bifasica, in cui la dichiarazione di fallimento rappresenta una condizione obiettiva di punibilità e non un elemento costitutivo della fattispecie. Ne consegue che le condotte di distrazione possono essere penalmente rilevanti anche quando poste in essere in un momento anteriore alla crisi d’impresa, purché connotate da oggettiva idoneità a pregiudicare l’integrità patrimoniale e da consapevolezza della loro potenzialità lesiva.

La Corte ha altresì escluso che la distanza temporale tra l’atto distrattivo e il successivo dissesto, ovvero l’esistenza di piani di sviluppo aziendale all’epoca dell’operazione, possa di per sé escludere la sussistenza del reato. L’eventuale iato temporale non assume rilievo scriminante, poiché la condotta distrattiva si perfeziona con l’atto di privazione del bene sociale, qualora esso appaia privo di giustificazione economica e idoneo a compromettere, anche solo in prospettiva, la garanzia dei creditori.

Di particolare rilievo risulta, infine, l’affermazione secondo cui la creazione di fondi neri, la fittizia compensazione dell’imposta sul valore aggiunto o l’utilizzo di conti esteri intestati a società interposte rappresentano manifestazioni tipiche della “fraudolenza” dell’atto distrattivo. La Suprema Corte individua in tali meccanismi non soltanto un sintomo della volontà evasiva, ma anche un indice qualificante della concreta pericolosità della condotta rispetto alla massa dei creditori, in quanto rivelano un consapevole drenaggio di risorse in danno del patrimonio sociale.

Sotto il profilo dogmatico, la pronuncia conferma che la bancarotta fraudolenta per distrazione non punisce l’insolvenza, ma la violazione del principio di corretta destinazione delle risorse aziendali, quale fondamento della fiducia dei terzi nel traffico economico. Essa si colloca, pertanto, nel più ampio sistema dei reati contro il patrimonio dell’impresa, nei quali la pericolosità concreta costituisce l’asse portante della tipicità, e la consapevolezza della condotta rappresenta l’unico necessario elemento psicologico.

Le implicazioni pratiche dell’arresto in commento appaiono rilevanti tanto per la prassi giudiziaria quanto per l’operatività degli organi di controllo societario e concorsuale. L’accento posto sull’idoneità ex ante della condotta distrattiva e sull’autonomia della responsabilità penale rispetto all’insolvenza impone una maggiore attenzione nella gestione dei flussi finanziari intra-gruppo, nelle operazioni con società correlate e nelle scelte di pianificazione fiscale, soprattutto quando esse comportino la sottrazione di liquidità o di beni alla garanzia patrimoniale.

La sentenza n. 36278 del 2025 riafferma la centralità del principio di responsabilità nella gestione societaria e ribadisce che l’interesse dei creditori precede, sul piano della tutela penale, ogni valutazione sulla sorte dell’impresa. In tale prospettiva, la bancarotta fraudolenta per distrazione si configura come un presidio essenziale contro le forme più insidiose di spoliazione patrimoniale, garantendo la stabilità del sistema concorsuale e la leale concorrenza nel mercato.

7 novembre 2025

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net