Autore: Francesco Cervellino

L’obbligo di Posta Elettronica Certificata personale per gli amministratori: natura, ambito applicativo e criticità sistemiche

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’introduzione, con il Decreto-Legge n. 159 del 2025, dell’obbligo di iscrizione della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale per gli amministratori di società di capitali costituisce una significativa innovazione nel quadro della digitalizzazione societaria italiana. La disposizione, collocata all’articolo 13, comma 3, lettera a), ha natura esogena rispetto al contesto del provvedimento, originariamente dedicato alla sicurezza sul lavoro, e produce un effetto dirompente sull’assetto giuridico della governance aziendale. L’analisi giuridico-sistematica di tale obbligo consente di valutarne la portata, le implicazioni interpretative e le criticità applicative, alla luce dei principi generali del diritto societario e della disciplina del domicilio digitale.

L’intervento legislativo si innesta in un contesto in cui la tracciabilità digitale delle comunicazioni d’impresa è già garantita dall’obbligo, vigente dal 2008, di dotare la società di una propria PEC. La novità del 2025 consiste nella separazione giuridica tra il domicilio digitale dell’ente e quello della persona fisica che lo amministra. La finalità apparente risiede nel rafforzamento della responsabilità individuale e nella certezza delle notifiche telematiche, ma la ratio effettiva appare opaca, considerato che gli stessi soggetti apicali già gestiscono la PEC societaria. Il risultato è un aggravio formale e operativo, che non si inserisce in una riforma organica del diritto societario digitale, ma rappresenta piuttosto un intervento puntuale e non coordinato.

Sotto il profilo soggettivo, l’obbligo riguarda gli amministratori di società di capitali, cooperative e società consortili. In particolare, la norma individua le figure dell’Amministratore Unico, dell’Amministratore Delegato e, in mancanza di quest’ultimo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’elemento innovativo risiede nella personalizzazione dell’obbligo: la PEC deve essere personale e distinta da quella della società, con divieto espresso di eleggere il proprio domicilio digitale presso la sede dell’ente. Tale distinzione determina un effetto di duplicazione degli oneri, specialmente nelle società unipersonali, dove il socio unico coincide spesso con l’amministratore unico. Sul piano operativo, la gestione autonoma della casella richiede diligenza costante, poiché la notifica via PEC si considera perfezionata indipendentemente dalla lettura del messaggio.

Il decreto esclude esplicitamente dall’obbligo le società di persone, quali le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, coerentemente con il diverso regime di responsabilità che le caratterizza. In tali forme, la responsabilità illimitata dei soci e la minore pubblicità giuridica dell’ente rendono superfluo l’obbligo di domicilio digitale personale per gli amministratori. Tuttavia, in casi eccezionali di patti sociali che introducano meccanismi di governance assimilabili a quelli delle società di capitali, l’obbligo potrebbe estendersi per analogia funzionale.

Le questioni interpretative emergono con particolare intensità nelle società a responsabilità limitata (Srl) e nelle società per azioni (Spa) che adottano modelli di amministrazione alternativi. La formulazione letterale della norma, circoscritta alle tre cariche menzionate, sembrerebbe escludere gli amministratori di Srl con gestione pluripersonale non collegiale (disgiuntiva o congiuntiva) e i membri del Consiglio di Gestione nelle Spa a sistema dualistico. Un’interpretazione teleologica, tuttavia, conduce a estendere l’obbligo anche a tali figure, sulla base del principio di equivalenza funzionale: ciò consente di mantenere la piena efficacia del sistema di notifiche e di evitare elusioni derivanti dalla pluralità di poteri gestionali.

Sul piano temporale, la disciplina distingue tra un regime transitorio e uno ordinario. Gli amministratori già in carica al 31 ottobre 2025 devono adempiere all’iscrizione della PEC personale entro il 31 dicembre successivo, mentre per le nuove nomine l’obbligo sorge contestualmente all’iscrizione nel Registro delle Imprese. L’omissione determina conseguenze di rilievo: il Registro può sospendere o rifiutare l’iscrizione della nomina o dell’atto costitutivo, impedendo di fatto l’efficacia legale dell’incarico. Si tratta di una forma di coercizione indiretta, che eleva la PEC personale a presupposto necessario della capacità di agire dell’organo amministrativo.

Le implicazioni pratiche si riflettono anche sul piano internazionale. Gli amministratori non residenti, operanti in ordinamenti privi di strumenti equivalenti alla PEC, si trovano dinanzi a difficoltà applicative e di comprensione dell’istituto. Le imprese multinazionali devono pertanto adottare protocolli interni per l’attivazione e la gestione delle caselle, con possibili affidamenti fiduciari a professionisti incaricati della verifica periodica. Tale prassi, pur non espressamente prevista dalla legge, rappresenta una soluzione di best practice per garantire la “diligenza periodica” richiesta implicitamente dal legislatore.

Dal punto di vista sanzionatorio, oltre al potere del Registro delle Imprese di sospendere o rifiutare l’iscrizione, la norma richiama l’articolo 16, comma 6-bis, del Decreto-Legge n. 185 del 2008, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per l’inadempimento. L’apparato sanzionatorio conferma la volontà del legislatore di assicurare una compliance diffusa, ma accentua la percezione di un obbligo burocratico piuttosto che sostanzialmente funzionale alla trasparenza societaria.

L’obbligo di PEC personale per gli amministratori segna un’evoluzione nella concezione del domicilio digitale, da strumento societario a presidio individuale di responsabilità. Tuttavia, la mancata armonizzazione con la disciplina generale del diritto societario e con le regole europee sul domicilio elettronico certificato limita l’efficacia complessiva dell’intervento. Appare auspicabile un coordinamento normativo che ricondurrà la materia nell’ambito più ampio della corporate digital identity, evitando duplicazioni e incoerenze applicative. Nel frattempo, l’approccio prudente per le imprese e i consulenti è quello di adottare un’interpretazione estensiva dell’obbligo, garantendo la piena tracciabilità digitale degli amministratori e prevenendo contestazioni future in sede di controllo o di notifica.

Tale adempimento, dunque, pur generando complessità operative e interpretative, può essere letto come un tassello del più ampio processo di individualizzazione della responsabilità amministrativa nel contesto della digitalizzazione d’impresa. La sua efficacia dipenderà dalla capacità del sistema di bilanciare la certezza giuridica con la proporzionalità degli oneri imposti, nella prospettiva di una governance digitale coerente, funzionale e sostenibile.

7 novembre 2025

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La Corte costituzionale e la tutela della concorrenza nel servizio NCC: profili di proporzionalità e riparto di competenze tra Stato e Regioni

A cura dell’Avv. Francesca Coppola

1. Premessa: la dimensione costituzionale della regolazione economica

La sentenza n. 163 del 2025 della Corte costituzionale, pronunciata in esito al conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Calabria, costituisce un punto di snodo rilevante nel quadro dei rapporti tra il principio della tutela della concorrenza e le competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale. Essa si colloca in continuità con l’orientamento espresso dalla Corte a partire dalla sentenza n. 56 del 2020 e confermato da successive pronunce, volte a delimitare il perimetro funzionale della competenza statale in materia economica, impedendone l’uso improprio a detrimento dell’autonomia territoriale.

Il caso trae origine dal decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, e volto a disciplinare le modalità di tenuta del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il noleggio con conducente (NCC). L’atto normativo, lungi dal limitarsi a determinare specifiche tecniche, aveva introdotto obblighi e restrizioni sostanziali incidenti sulla libertà organizzativa e contrattuale degli operatori economici, riproponendo in via surrettizia forme di controllo già dichiarate incostituzionali. La Regione Calabria, ritenendo lesa la propria competenza residuale in materia di trasporto pubblico locale e turismo, ha sollevato conflitto di attribuzione, lamentando altresì la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione.

2. L’inquadramento delle competenze e la natura “trasversale” della tutela della concorrenza

La Corte costituzionale, nel delineare il quadro teorico di riferimento, ha riaffermato che la tutela della concorrenza costituisce una competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), avente natura finalistica e trasversale. Ciò implica che essa può intersecare altri ambiti materiali, ivi compresi quelli di spettanza regionale, purché l’intervento statale risulti funzionalmente orientato a garantire condizioni di equilibrio concorrenziale e non si traduca in un’ingerenza diretta sull’assetto organizzativo dei servizi locali.

La Corte ha ribadito che la materia del trasporto pubblico locale rientra, invece, nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., comprendendo la disciplina di tutti i servizi pubblici non di linea, tra i quali si annoverano i servizi NCC. Il confine tra le due sfere di competenza, come chiarito anche nelle sentenze nn. 206/2024 e 62/2025, deve essere tracciato secondo il criterio della proporzionalità, principio immanente al sistema costituzionale e funzionale a impedire che l’intervento statale, pur legittimamente orientato a fini concorrenziali, comporti un’irragionevole compressione dell’autonomia regionale.

In questa prospettiva, la Corte ha sottolineato che la concorrenza non può essere intesa come valore assoluto, ma come principio funzionale, da contemperare con l’esigenza di efficienza e adeguatezza dell’azione amministrativa regionale. La “tutela della concorrenza”, pertanto, non legittima interventi statali di tipo conformativo o regolatorio in materie già devolute alla potestà regionale, se non nei limiti strettamente necessari alla prevenzione di distorsioni del mercato.

3. Il principio di proporzionalità quale parametro di legittimità costituzionale

La Corte ha individuato nella violazione del principio di proporzionalità il vizio strutturale dell’intervento statale. Il decreto interministeriale e le successive circolari ministeriali, anziché perseguire finalità antielusive in modo equilibrato, avevano introdotto misure sproporzionate, tali da produrre un effetto di sostanziale paralisi dell’attività economica.

In particolare, l’imposizione di un intervallo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per le corse con partenza da luogo diverso dalla rimessa, è stata ritenuta priva di base legale e manifestamente eccedente rispetto alla finalità di garantire la differenziazione tra servizio NCC e servizio taxi. Tale previsione, infatti, reintroduceva indirettamente l’obbligo di rientro in rimessa, già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 56 del 2020 per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La misura, lungi dal tutelare la concorrenza, generava un aggravio gestionale e ambientale, costringendo gli operatori a spostamenti “a vuoto” e incidendo negativamente sull’efficienza del servizio.

La Corte ha altresì censurato la disposizione che escludeva la possibilità di stipulare contratti di durata con soggetti che svolgessero, anche solo indirettamente, attività di intermediazione, rilevando che una simile clausola restrittiva travalicava la finalità concorrenziale per comprimere ingiustificatamente la libertà contrattuale. La preclusione verso operatori turistici, alberghi e agenzie di viaggio risultava incompatibile con il principio di autonomia negoziale e con la libertà d’iniziativa economica sancita dall’art. 41 Cost., poiché impediva di strutturare rapporti di collaborazione stabile funzionali al mercato del turismo.

Ancora più significativa, ai fini sistemici, è la censura all’obbligo di utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la tenuta del FDSE. La Corte ha sottolineato che la centralizzazione tecnologica, imposta in modo vincolante, viola il principio europeo di neutralità tecnologica e non rispetta il canone di proporzionalità, in quanto esclude soluzioni interoperabili ugualmente idonee a garantire la tracciabilità e la trasparenza del servizio. La gestione esclusiva da parte del Ministero, in assenza di coinvolgimento regionale, realizza una forma di accentramento tecnologico contrario alla logica del pluralismo amministrativo e alla libertà di iniziativa economica.

4. Autonomia regionale, leale collaborazione e limiti dell’amministrazione digitale

Pur dichiarando assorbita la questione concernente la violazione del principio di leale collaborazione, la Corte ha indirettamente riaffermato l’esigenza di un corretto coinvolgimento delle Regioni nel processo regolatorio, specie quando l’atto statale incida su materie di competenza locale. Il principio di leale collaborazione assume, in questo senso, una funzione sistemica di coordinamento e di equilibrio, garantendo la coerenza tra il pluralismo territoriale e l’unità del mercato.

La sentenza si colloca altresì nel solco della giurisprudenza che riconosce alla digitalizzazione amministrativa un ruolo strumentale, non sostitutivo, della competenza territoriale. L’amministrazione digitale, infatti, non può tradursi in un monopolio statale della gestione informatica, ma deve rispettare la pluralità degli attori istituzionali e garantire interoperabilità, trasparenza e accesso. In tal senso, la Corte valorizza implicitamente la diligenza professionale qualificata che deve ispirare l’attività normativa e amministrativa nel settore tecnologico, quale parametro di equilibrio tra innovazione, concorrenza e autonomia regionale.

5. Implicazioni economico–giuridiche e prospettive sistemiche

Dal punto di vista economico–istituzionale, la decisione n. 163/2025 assume una portata di rilievo, poiché riconduce la tutela della concorrenza entro i limiti funzionali di uno Stato regolatore che agisce non come attore del mercato, ma come garante di un ordinamento economico pluralista e multilivello. L’analisi della Corte evidenzia che la concorrenza, in quanto principio costituzionale, deve essere declinata in termini di equità, proporzionalità e rispetto dell’autonomia imprenditoriale.

Ne deriva che l’intervento statale, per essere legittimo, deve rispettare un equilibrio tra obiettivi di ordine pubblico economico e tutela della libertà di impresa, evitando di introdurre vincoli operativi che, sotto il pretesto di garantire la parità competitiva, finiscano per alterarla. In tale prospettiva, la decisione contribuisce a delineare un modello di governance economica cooperativa, nel quale la regolazione della concorrenza non può essere disgiunta dai principi di autonomia e responsabilità territoriale.

Il ragionamento della Corte si estende, inoltre, al rapporto tra concorrenza e innovazione tecnologica: l’imposizione di un’unica piattaforma informatica gestita dallo Stato è contraria alla logica di apertura e di mercato che la stessa normativa europea sull’intelligenza artificiale e sui servizi digitali mira a promuovere. L’adozione di sistemi interoperabili, aperti e verificabili costituirebbe, invece, una modalità più coerente con la funzione di garanzia della concorrenza, in linea con i principi del diritto dell’Unione e con il paradigma dell’amministrazione digitale policentrica.

6. Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento si pone, dunque, come un manifesto della proporzionalità costituzionale quale criterio strutturale dell’azione regolatoria. La Corte, muovendo dal caso concreto del servizio NCC, riafferma che l’esercizio della competenza statale in materia economica deve essere ispirato a diligenza normativa e a leale cooperazione, elementi imprescindibili per preservare la razionalità del sistema delle competenze e la coerenza con i principi europei di concorrenza e libertà d’impresa.

Si osserva, in conclusione, che la decisione n. 163/2025 contribuisce a rilegittimare il ruolo delle Regioni come soggetti attivi della regolazione economica territoriale, chiamate a declinare la disciplina dei servizi pubblici non di linea in modo coerente con le esigenze di efficienza, sostenibilità e innovazione. Essa impone, al contempo, al legislatore statale di esercitare la propria potestà regolatoria con un grado di proporzionalità e di tecnicità adeguato, evitando interventi uniformi che, sotto l’apparenza di tutela della concorrenza, mascherino forme di centralismo amministrativo.

In tal modo, la Corte costituzionale restituisce al principio di concorrenza la sua dimensione originaria di garanzia, sottraendolo a una logica puramente quantitativa e riaffermando la necessità di un equilibrio dinamico tra unità del mercato e autonomia territoriale, tra libertà d’impresa e tutela dell’interesse pubblico, secondo un paradigma di governo multilivello che rappresenta oggi la cifra evolutiva del diritto costituzionale dell’economia.

6 novembre 2025

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La cancellazione della società e la sorte dei crediti residui: profili civilistici e riflessi tributari

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La questione dell’efficacia estintiva della cancellazione della società dal registro delle imprese continua a rappresentare un nodo interpretativo di rilievo nel diritto dell’impresa e nel diritto tributario. La recente ordinanza n. 29086 del 4 novembre 2025 della Corte di cassazione, sezione tributaria, offre un’occasione significativa per riconsiderare l’equilibrio tra l’autonomia del fenomeno estintivo societario e la persistente operatività dei rapporti giuridici non ancora esauriti. L’intervento di legittimità si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19750 del 2025, che ha chiarito come la cancellazione dal registro delle imprese non comporti di per sé l’estinzione dei crediti ancora vantati dalla società, ma ne determini il trasferimento ai soci, salvo diversa manifestazione di volontà. Tale principio, già consolidato in ambito civilistico, assume nel contenzioso tributario un rilievo ulteriore, incidendo sulla corretta determinazione delle sopravvenienze attive e sulla legittimità degli avvisi di accertamento emessi in conseguenza della presunta insussistenza di debiti verso società estinte.

Il caso oggetto della decisione trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un’impresa individuale, al quale l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile per l’anno d’imposta 2013, in ragione della mancata rilevazione di sopravvenienze attive e della esposizione in bilancio di debiti ritenuti insussistenti. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il recupero dell’imposta con riferimento a un debito nei confronti di una società a responsabilità limitata ormai cancellata dal registro delle imprese, assumendo che la cancellazione avesse determinato l’estinzione definitiva del credito della società cessata. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della contribuente, ha tuttavia ribadito che la cancellazione non comporta automaticamente l’estinzione dei crediti della società, richiamando i principi civilistici in materia e censurando la decisione di merito per falsa applicazione dell’art. 88 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e dell’art. 2495 del codice civile.

Sotto il profilo sistematico, la decisione riafferma la distinzione tra l’effetto estintivo della persona giuridica e la sorte dei rapporti patrimoniali ancora pendenti. L’art. 2495 c.c. individua la cancellazione come il momento conclusivo del procedimento di liquidazione, ma non ne fa derivare ipso iure l’estinzione dei rapporti obbligatori. La funzione della pubblicità commerciale è quella di rendere opponibile ai terzi la cessazione della soggettività giuridica, non di estinguere i diritti o i doveri ancora in essere. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato la teoria della “traslazione residuale” dei rapporti giuridici, secondo cui le posizioni attive e passive della società estinta si trasferiscono ai soci in proporzione alla loro partecipazione, determinando un fenomeno successorio atipico ma coerente con la finalità liquidatoria.

In ambito tributario, il richiamo a tali principi comporta conseguenze rilevanti. L’art. 88 TUIR disciplina le sopravvenienze attive imponibili, qualificandole come componenti positive di reddito che derivano dalla cessazione di obbligazioni o dalla realizzazione di ricavi precedentemente non conseguiti. La presunta estinzione del debito per effetto della cancellazione del creditore può indurre l’amministrazione a considerare insussistente l’obbligazione e, di conseguenza, a imputare una sopravvenienza attiva tassabile. Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte, un simile automatismo non trova fondamento normativo, poiché l’effetto estintivo deve essere accertato in concreto e non può derivare unicamente dalla cancellazione formale. La mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione non costituisce, di per sé, rinuncia implicita da parte della società creditrice o dei soci subentranti, né legittima la presunzione di estinzione del debito del debitore.

La pronuncia si pone quindi in chiara controtendenza rispetto a un orientamento amministrativo che, in passato, tendeva a riconoscere efficacia liberatoria alla cancellazione societaria. Il principio affermato dalla Corte introduce una maggiore coerenza tra disciplina civilistica e fiscale, sottolineando la necessità di una verifica effettiva dell’esistenza del credito e dell’eventuale manifestazione di volontà abdicativa. Tale impostazione appare conforme ai criteri di capacità contributiva e di effettività del reddito, impedendo che l’imposizione si fondi su presunzioni prive di riscontro giuridico e sostanziale.

Sul piano operativo, la decisione implica che, in sede di accertamento, l’amministrazione finanziaria non possa automaticamente qualificare come sopravvenienza attiva l’importo di un debito verso una società cancellata, ma debba fornire prova dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione. Il contribuente, dal canto suo, può opporre la persistenza del rapporto obbligatorio o l’esistenza di elementi che ne dimostrino la non estinzione, anche successivamente alla cancellazione della società creditrice. Ne discende una ridefinizione dei confini dell’onere probatorio, che si sposta dall’automatismo presuntivo all’accertamento sostanziale della realtà economico-giuridica sottostante.

Sotto il profilo sistematico, l’ordinanza contribuisce a rafforzare il principio di continuità dei rapporti giuridici nell’ambito del diritto societario, evitando che l’atto formale di cancellazione produca effetti estintivi non voluti dall’ordinamento. Ciò favorisce un’interpretazione coerente dell’art. 2495 c.c. con i principi di tutela dei terzi e di certezza delle relazioni giuridiche. Dal punto di vista tributario, la pronuncia ribadisce che il concetto di sopravvenienza attiva deve essere ancorato a un effettivo incremento patrimoniale e non può derivare da mere finzioni contabili. La logica di fondo è quella di preservare l’equilibrio tra esigenze erariali e tutela del contribuente, garantendo che la tassazione si fondi su presupposti di effettiva ricchezza.

La decisione potrebbe incidere sull’orientamento degli uffici fiscali e delle corti tributarie, inducendo una maggiore attenzione nella valutazione delle conseguenze fiscali derivanti dalla cancellazione societaria. L’armonizzazione tra la dimensione civilistica e quella fiscale del fenomeno estintivo appare dunque essenziale per assicurare coerenza sistematica e uniformità applicativa. La pronuncia in esame, inserendosi in tale percorso evolutivo, consolida il principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese non equivale all’azzeramento delle posizioni giuridiche pendenti, ma rappresenta soltanto la conclusione formale del procedimento di liquidazione. In tal modo, la Corte riafferma una visione sostanziale del diritto tributario, in cui la rilevanza fiscale degli atti e degli eventi societari deve essere valutata alla luce della loro effettiva capacità di incidere sul patrimonio del contribuente.

6 novembre 2025

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