Autore: Francesco Cervellino

L’estensione dell’esenzione IMU agli immobili occupati abusivamente: dalla denuncia penale all’azione civile

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione giurisprudenziale in materia di imposta municipale propria (IMU) ha recentemente conosciuto un punto di svolta significativo con la sentenza n. 1178/2025 della Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna, la quale ha esteso, in via interpretativa, l’esenzione dal tributo anche ai casi in cui il proprietario dell’immobile, spossessato per effetto di un’occupazione abusiva, abbia intrapreso un’azione civile per il rilascio del bene. Tale decisione si colloca nel solco tracciato dalla pronuncia n. 60/2024 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 nella parte in cui non prevedeva l’esonero dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente e oggetto di tempestiva denuncia penale. L’interpretazione fornita dal giudice tributario sardo appare destinata ad ampliare la portata applicativa di tale principio, con rilevanti implicazioni sistematiche e costituzionali.

La questione trae origine da un caso nel quale il contribuente, pur risultando formalmente proprietario di un immobile, ne era stato di fatto spogliato sin dagli anni Ottanta a seguito dell’occupazione da parte di terzi che ne rivendicavano la proprietà per usucapione. Nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, il bene non era dunque nella disponibilità materiale del titolare, il quale aveva tuttavia promosso un articolato contenzioso civile per ottenere la restituzione del possesso. Nonostante tale situazione, il Comune aveva emesso avviso di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2014, fondando la pretesa sulla titolarità formale del diritto reale. Il giudice tributario di secondo grado ha accolto l’appello del contribuente, riconoscendo che il presupposto dell’imposta non può identificarsi nella mera titolarità giuridica, ma presuppone un effettivo possesso del bene, inteso come concreta possibilità di esercizio dei poteri di godimento e disposizione.

Nel richiamare la sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale, la Corte sarda ha evidenziato come il principio di capacità contributiva, sancito dall’art. 53 della Costituzione, imponga di correlare ogni prelievo fiscale a indici reali di ricchezza, escludendo l’assoggettamento all’imposta di chi non tragga alcun beneficio economico dal bene posseduto solo formalmente. La Consulta aveva riconosciuto l’irragionevolezza della disciplina che imponeva il pagamento dell’IMU al proprietario di un immobile abusivamente occupato, anche qualora questi avesse tempestivamente denunciato l’illecito in sede penale, in quanto tale situazione non costituisce un indice attendibile di capacità contributiva. L’effetto della pronuncia costituzionale, dotata di efficacia retroattiva, ha reso inapplicabile la disposizione espunta, salvo i rapporti ormai consolidati.

Il giudice sardo ha tuttavia compiuto un ulteriore passo, ritenendo che la ratio della decisione della Corte costituzionale, fondata sui principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non possa circoscriversi ai casi di denuncia penale, ma debba estendersi a tutte le ipotesi in cui il proprietario si sia attivato per recuperare il possesso del bene mediante strumenti giurisdizionali. Tale interpretazione costituzionalmente orientata della norma impositiva evita una nuova rimessione alla Consulta e consente di pervenire a una soluzione conforme ai valori costituzionali senza incidere sulla discrezionalità legislativa. L’azione civile intrapresa dal contribuente per ottenere il rilascio dell’immobile, al pari della denuncia penale, costituisce infatti manifestazione di diligenza e di rispetto della legalità, non potendo la scelta dello strumento processuale determinare un diverso trattamento tributario.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia si colloca in un quadro di progressiva evoluzione della nozione di possesso rilevante ai fini IMU, che tende a privilegiare la dimensione sostanziale rispetto a quella meramente formale. La titolarità giuridica, in assenza di effettiva disponibilità materiale del bene, non integra un valido presupposto impositivo, poiché difetta l’indice economico di ricchezza che giustifica il tributo. Tale approccio appare coerente anche con l’art. 42, secondo comma, della Costituzione e con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i quali tutelano il diritto di proprietà e impongono un equilibrio ragionevole tra le esigenze del gettito pubblico e la protezione dei diritti individuali. L’amministrazione finanziaria non può trarre vantaggio da una situazione di illegalità protratta nel tempo, che priva il proprietario della disponibilità del bene e ne impedisce l’utilizzazione economica.

Sul piano pratico, la decisione della Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna introduce un importante criterio interpretativo che potrebbe estendersi a numerose situazioni similari. La distinzione fra denuncia penale e azione civile viene sostanzialmente superata, riconoscendo che entrambe le vie giuridiche perseguono il medesimo fine di tutela del diritto di proprietà e di ripristino della legalità. L’elemento decisivo, ai fini dell’esenzione, è dunque la prova dell’attivazione tempestiva di un rimedio giurisdizionale idoneo a contrastare l’occupazione abusiva, nonché la dimostrazione dell’assenza di colpevolezza o inerzia del proprietario. Tale orientamento appare in linea con il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost., che impone alla pubblica amministrazione di trattare in modo uguale situazioni analoghe e di non aggravare ingiustificatamente la posizione del contribuente diligente.

Le implicazioni della sentenza n. 1178/2025 trascendono il singolo caso, delineando un modello di interpretazione evolutiva della normativa tributaria conforme ai parametri costituzionali. Essa riafferma la necessità di un’imposizione fondata su presupposti reali di ricchezza e di una fiscalità rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. In prospettiva, tale orientamento potrebbe orientare l’attività amministrativa dei Comuni nella gestione degli accertamenti IMU, inducendo un riesame delle posizioni tributarie relative a immobili abusivamente occupati e promuovendo una maggiore uniformità interpretativa a livello nazionale. Si consolida così l’idea di un diritto tributario sensibile ai valori sostanziali della giustizia e dell’equità, in cui il rispetto della legalità formale si coniuga con la salvaguardia della reale capacità contributiva del cittadino.

25 ottobre 2025

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Il sequestro preventivo dell’unica abitazione nei reati tributari: limiti, principi e prospettive sistematiche

 

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La pronuncia n. 34485 del 2025 della Corte di cassazione, terza sezione penale, offre un rilevante contributo ricostruttivo in materia di sequestro preventivo e confisca del profitto nei reati tributari, con particolare riguardo alla possibilità di sottoporre a vincolo l’unica abitazione dell’indagato. L’occasione processuale nasce dal ricorso proposto contro un decreto di sequestro avente ad oggetto beni immobili e mobili intestati anche a terzi, disposti nell’ambito di un procedimento per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
Il caso consente di affrontare due profili centrali: la legittimazione dell’indagato non proprietario del bene a proporre istanza di riesame del sequestro preventivo e la questione, più ampia, dell’eventuale impignorabilità o non confiscabilità dell’unico immobile di proprietà, in applicazione del limite previsto dall’articolo 76, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Sotto il primo profilo, la Corte ribadisce che la legittimazione dell’indagato a impugnare un provvedimento di sequestro non presuppone automaticamente la titolarità del bene, ma richiede la dimostrazione di un interesse concreto e attuale collegato agli effetti del vincolo sulla sua posizione giuridica. Tale principio, espresso dalle Sezioni Unite con l’informazione provvisoria n. 15 del 2025, segna un punto di equilibrio fra il diritto di difesa dell’indagato e la necessità di evitare un uso strumentale delle impugnazioni in assenza di un interesse sostanziale. Il criterio dell’interesse concreto, infatti, valorizza la funzione oggettiva del riesame come rimedio a tutela di posizioni effettivamente incise dal vincolo cautelare, garantendo coerenza sistematica con l’articolo 322 del codice di procedura penale.
Nel caso esaminato, la Corte ha escluso tale interesse, ritenendo che l’indagato avesse dedotto unicamente la volontà di ottenere la restituzione di beni formalmente appartenenti a terzi, senza dimostrare una diretta incidenza del sequestro sulla propria sfera giuridica. Ne è derivata la conferma dell’orientamento restrittivo, secondo cui l’interesse all’impugnazione deve essere reale e non meramente riflesso.

Ben più ampio rilievo sistematico riveste, tuttavia, il secondo tema affrontato dalla decisione: la possibilità di estendere, ai fini penali, il limite all’espropriazione immobiliare previsto per la riscossione tributaria dall’articolo 76 del d.P.R. n. 602/1973. La disposizione, nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013, prevede che l’agente della riscossione non possa procedere all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo e nel quale egli risieda anagraficamente. La ratio è chiaramente quella di salvaguardare il diritto all’abitazione del contribuente, riconosciuto dall’ordinamento come esigenza primaria di tutela sociale.

La giurisprudenza penale, tuttavia, ha costantemente circoscritto tale garanzia al solo ambito tributario. La Corte di cassazione, nel solco di precedenti consolidati (sentenze n. 8995/2019, n. 30342/2021, n. 5608/2021), ha affermato che la norma non pone un principio generale di impignorabilità dell’unica casa, ma una regola speciale riferita alle esecuzioni promosse dal fisco per debiti tributari. Tale limitazione non può essere estesa alla confisca penale, diretta o per equivalente, poiché oggetto di quest’ultima non è il debito verso l’Erario, ma il profitto del reato, che costituisce la causa giustificativa dell’ablazione patrimoniale.

L’argomento centrale risiede nella diversa funzione dei due istituti. L’espropriazione tributaria mira alla riscossione coattiva di un credito erariale e, dunque, rientra nella logica civilistica della responsabilità patrimoniale. La confisca penale, invece, persegue finalità eminentemente sanzionatorie e preventive, volte a sottrarre al reo il vantaggio economico del reato, secondo la previsione dell’articolo 240 del codice penale e dell’articolo 322-ter per i reati contro la pubblica amministrazione, nonché degli articoli 12-bis e 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 per i reati tributari.
Ne consegue che la garanzia dell’abitazione, posta dal legislatore fiscale, non incide sul potere penale di ablazione patrimoniale, il quale opera indipendentemente dalla natura del bene e dalla sua destinazione a uso abitativo. Tale impostazione trova ulteriore fondamento nel principio generale dell’articolo 2740 del codice civile, secondo cui il debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri, salvo i casi di limitazione espressamente previsti dalla legge. Poiché nessuna disposizione stabilisce un’esclusione in materia penale, il sequestro preventivo dell’unica casa risulta legittimo anche quando l’immobile rappresenti l’abitazione principale dell’indagato.

La dottrina, tuttavia, non ha mancato di sollevare rilievi critici rispetto a questa interpretazione, evidenziando il rischio di una disparità di trattamento tra sfera fiscale e sfera penale e, più in generale, la tensione con il principio costituzionale di tutela del diritto all’abitazione, quale proiezione del diritto inviolabile alla dignità personale. Parte della riflessione ritiene infatti che la ratio umanitaria sottesa alla norma tributaria possa, in via interpretativa, essere richiamata anche in ambito penale, quantomeno per temperare l’applicazione di misure ablative sproporzionate rispetto all’entità del profitto illecito.
La Cassazione, tuttavia, mantiene una linea rigorosa, riaffermando la prevalenza della funzione repressiva e dissuasiva della confisca rispetto alla protezione patrimoniale individuale, salvo il rispetto del principio di proporzionalità nella determinazione del quantum del sequestro, che deve essere limitato alla parte corrispondente al profitto del reato.

La sentenza in commento ribadisce dunque la netta separazione tra garanzie patrimoniali di derivazione fiscale e strumenti ablativi di natura penale, chiarendo che la nozione di “unico immobile di proprietà” non assume alcuna valenza limitativa nei confronti della confisca. Ciò comporta che anche un’abitazione in comunione, o comunque utilizzata come dimora principale, può essere oggetto di sequestro preventivo, purché nei limiti della quota riconducibile all’indagato e in misura proporzionata al profitto contestato.

Sotto il profilo sistematico, tale orientamento contribuisce a definire un quadro di maggiore certezza applicativa, ma solleva interrogativi sul bilanciamento tra esigenze di repressione e tutela dei diritti fondamentali. La sfida interpretativa futura consisterà nel conciliare la finalità punitiva dell’ablazione patrimoniale con la salvaguardia dei diritti inviolabili garantiti dagli articoli 2 e 42 della Costituzione, evitando che il principio di proporzionalità venga svuotato nella prassi esecutiva. In assenza di un intervento legislativo di coordinamento, l’equilibrio tra effettività della confisca e tutela dell’abitazione rimarrà affidato alla prudente valutazione del giudice, chiamato a garantire che il sacrificio patrimoniale non si traduca in una compressione eccessiva della dimensione personale del diritto alla casa.

24 ottobre 2025

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La responsabilità aggravata per lite temeraria nel contenzioso tributario: profili sistematici e applicazioni giurisprudenziali tra Corte di Giustizia di Pisa e Corte di Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione della responsabilità aggravata per lite temeraria nel processo tributario, oggetto di un articolato percorso interpretativo, trova un recente punto di snodo nella sentenza n. 142/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa. Tale decisione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale arricchito dalle pronunce della Corte di cassazione nn. 4702/2025 e 13315/2025, le quali ne hanno precisato i presupposti applicativi, ribadendo l’essenzialità dell’elemento soggettivo di mala fede o colpa grave e la natura sanzionatoria della condanna prevista dall’art. 96 del codice di procedura civile. Il coordinamento tra queste fonti consente di delineare una ricostruzione organica dell’istituto nell’ambito del processo tributario, che appare oggi pienamente integrato nella dinamica del giusto processo e della tutela della buona fede processuale.

La sentenza della Corte di Pisa prende le mosse da un contenzioso avente ad oggetto un avviso di accertamento IRAP, successivamente annullato in autotutela dall’amministrazione finanziaria in quanto adottato senza contraddittorio preventivo. La parte contribuente, pur prendendo atto dell’annullamento, ha chiesto il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., lamentando che l’omissione procedimentale avesse impedito la definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022. Il Collegio, pur riconoscendo l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c. al processo tributario per effetto del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, ha escluso la sussistenza dei presupposti soggettivi dell’illecito processuale, ritenendo non provate né la mala fede né la colpa grave dell’Ufficio.

L’approfondita motivazione della Corte toscana, che richiama l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, conferma che la responsabilità aggravata costituisce una figura autonoma, distinta tanto dalla responsabilità civile ordinaria ex art. 2043 c.c., quanto dalle sanzioni processuali propriamente dette. Essa rientra, secondo l’impostazione ormai consolidata, nella categoria delle sanzioni civili indirette, ossia misure afflittive patrimoniali che, pur non incidendo direttamente sull’interesse pubblico, mirano a tutelare la parte lesa da un uso distorto dello strumento processuale. Il giudice di Pisa, muovendo da tale qualificazione, ha chiarito che la condanna per lite temeraria postula un quid pluris rispetto alla semplice soccombenza, richiedendo un comportamento antigiuridico che tradisca i principi di lealtà e correttezza processuale sanciti dagli artt. 88 e 92 c.p.c.

La decisione pisana si inserisce in continuità con gli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione, che negli ultimi anni hanno progressivamente definito il perimetro applicativo dell’art. 96 c.p.c. e il suo rapporto con il processo tributario. La pronuncia n. 4702/2025, in particolare, affronta la questione nell’ambito di una controversia sull’imposta di registro, riconoscendo la legittimità della condanna per lite temeraria disposta dalla Commissione tributaria regionale nei confronti dell’amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha precisato che la responsabilità aggravata, di cui al terzo comma dell’art. 96, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma implica pur sempre, sotto il profilo soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. Tali elementi si manifestano nella consapevolezza dell’infondatezza delle proprie tesi o nella mancanza della diligenza minima necessaria per avvedersi della loro evidente inconsistenza.

L’intervento della Cassazione ha così confermato la lettura secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta anche d’ufficio, in quanto misura afflittiva volta a sanzionare l’abuso del processo in sé, indipendentemente dalla prova del danno arrecato alla controparte. Tale approccio, già delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9912/2018, è stato ripreso e precisato nel caso del 2025, in cui la Corte ha valorizzato la condotta pretestuosa dell’Ufficio, che aveva reiterato censure già dichiarate infondate in giurisprudenza consolidata. In questa prospettiva, la temerarietà non si identifica con la semplice infondatezza della pretesa, ma si concreta nell’uso distorto dello strumento processuale, volto a protrarre indebitamente il giudizio o a contestare principi ormai stabiliti.

La successiva ordinanza n. 13315/2025, anch’essa della Sezione tributaria, rafforza il medesimo indirizzo. In quel caso, la Corte ha ritenuto legittima la condanna per lite temeraria irrogata nei confronti dell’amministrazione per la pervicace reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già rigettate in numerosi giudizi analoghi. La Suprema Corte ha così ribadito che l’accertamento della mala fede o della colpa grave costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da motivazione congrua e coerente. Tale orientamento rafforza il principio per cui la valutazione della temerarietà della lite è strettamente connessa al comportamento processuale complessivo della parte e alla sua conformità ai doveri di correttezza e diligenza.

Il collegamento tra le due ordinanze della Cassazione e la sentenza pisana risulta di particolare interesse sistematico. Quest’ultima, pur giungendo a escludere la condanna per lite temeraria, applica coerentemente i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamandone espressamente i precedenti e riconoscendo la natura composita dell’art. 96 c.p.c., articolato in tre livelli di responsabilità: quella per dolo o colpa grave (comma 1), quella per mancanza di normale prudenza (comma 2) e quella sanzionatoria di ufficio (comma 3). In tal senso, la Corte di Pisa dimostra come il giudice tributario sia oggi pienamente inserito nella logica del diritto processuale civile, potendo applicare in via diretta gli strumenti di tutela volti a reprimere l’abuso del processo, pur nel rispetto delle peculiarità del rito tributario.

L’articolata motivazione pisana offre inoltre un utile spunto per riflettere sul rapporto tra autotutela amministrativa e responsabilità processuale. L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, infatti, determina la cessazione della materia del contendere ma non estingue automaticamente le questioni accessorie, quali le spese e l’eventuale risarcimento ex art. 96 c.p.c. La Corte sottolinea che la cessazione del contendere non esclude la possibilità di valutare la condotta processuale della parte resistente, la quale, sebbene abbia rimosso l’atto illegittimo, può aver arrecato un danno ingiusto per comportamento negligente o intempestivo. Tuttavia, nel caso concreto, l’annullamento tempestivo e motivato dell’avviso di accertamento, disposto prima della scadenza del termine di decadenza, ha escluso la configurabilità della mala fede o della colpa grave, trattandosi di un esercizio legittimo del potere di autotutela.

La prospettiva che emerge è quella di una funzione equitativa e correttiva del giudizio tributario, orientata a garantire un equilibrio tra l’effettività della tutela del contribuente e la legittima difesa dell’interesse erariale. L’istituto della responsabilità aggravata, in questa chiave, assume un ruolo di garanzia sistemica, volto a sanzionare comportamenti processuali distorti senza comprimere il diritto di azione dell’amministrazione. Si tratta di un approccio che riflette l’evoluzione del diritto processuale tributario verso una piena assimilazione ai principi del giusto processo, come delineato dall’art. 111 della Costituzione e dalle riforme più recenti, in particolare la c.d. Riforma Cartabia, che ha introdotto il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. prevedendo una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per l’abuso del processo.

L’analisi congiunta delle tre pronunce e del quadro normativo consente di formulare alcune considerazioni conclusive di ordine sistematico. Anzitutto, la giurisprudenza di merito e di legittimità converge nell’affermare che la condanna per lite temeraria costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione, in quanto incide su un diritto costituzionalmente garantito quale l’accesso alla giustizia. Ne consegue che la mala fede o la colpa grave non possono essere desunte dalla semplice infondatezza della pretesa, ma devono risultare da un complessivo atteggiamento di abuso o di negligenza grave. In secondo luogo, la funzione sanzionatoria dell’art. 96 c.p.c. deve essere letta in connessione con i principi di proporzionalità e di ragionevole durata del processo, al fine di evitare che il rimedio divenga esso stesso strumento di dissuasione eccessiva o di compressione del contraddittorio.

La sentenza della Corte di Pisa rappresenta un momento di consolidamento di un orientamento che, pur improntato a rigore, tende a valorizzare la funzione di equilibrio del giudizio tributario tra efficienza, lealtà e tutela dei diritti. Il dialogo tra giudici di merito e Corte di cassazione ha contribuito a delineare un modello di responsabilità processuale coerente con i principi costituzionali e con la necessità di preservare l’integrità della funzione giurisdizionale. Ne emerge una visione unitaria della lite temeraria come fattispecie di abuso del processo, la cui repressione, pur doverosa, deve essere esercitata con prudenza e secondo criteri di effettiva colpevolezza soggettiva.

24 ottobre 2025

Lo stesso elaborato anche su taxlegaljob.net