Autore: Francesco Cervellino

L’interesse ad agire nelle impugnazioni dei verbali ispettivi: riflessioni sull’efficacia pregiudizievole del verbale unico dell’Ispettorato nazionale del lavoro

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 27132 del 2025 offre un rilevante contributo ricostruttivo in materia di tutela giurisdizionale contro i verbali ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, segnando un punto di svolta nel delineare i confini dell’interesse ad agire ex articolo 100 del codice di procedura civile. La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito sulla natura e sugli effetti giuridici del verbale unico di accertamento e notificazione, in particolare quando esso contenga rilievi suscettibili di incidere sulla posizione contributiva dell’impresa, anche in assenza di una formale quantificazione dei contributi dovuti.

In via introduttiva, occorre richiamare la ratio del sistema ispettivo in materia lavoristica e previdenziale, che si fonda su un complesso intreccio di poteri di accertamento e funzioni sanzionatorie esercitate da autorità amministrative diverse, quali l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale sistema è strutturato in modo da consentire, a seguito dell’attività di vigilanza, l’individuazione di violazioni delle norme sul lavoro e la successiva attivazione del procedimento di recupero dei contributi omessi. Tuttavia, la coesistenza di atti a contenuto plurimo – amministrativo, sanzionatorio e pregiudiziale alla formazione del credito previdenziale – ha generato nel tempo incertezze circa la possibilità per il destinatario di reagire immediatamente contro il verbale ispettivo, prima dell’intervento degli enti previdenziali.

La giurisprudenza di merito aveva, sino a tempi recenti, mostrato un orientamento restrittivo, escludendo la sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire contro verbali dell’Ispettorato non seguiti da specifici provvedimenti dell’ente previdenziale. In questa prospettiva, l’atto ispettivo sarebbe stato privo di immediata lesività, risolvendosi in una mera segnalazione di illeciti e in un rinvio all’autorità competente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Tale impostazione, fondata su un approccio formalistico dell’atto amministrativo, finiva tuttavia per comprimere in modo eccessivo la tutela giurisdizionale del soggetto ispezionato, costringendolo ad attendere l’emanazione di ulteriori atti potenzialmente più gravosi.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha invece operato una significativa revisione di tale indirizzo, valorizzando una concezione sostanziale dell’interesse ad agire. La Corte ha riconosciuto che il verbale unico di accertamento e notificazione può costituire, di per sé, un atto immediatamente lesivo, qualora le violazioni ivi accertate siano idonee a fondare un futuro recupero contributivo. In tal caso, il destinatario è legittimato a promuovere un’azione di accertamento negativo, volta a rimuovere lo stato di incertezza sul rapporto previdenziale e sulle eventuali obbligazioni contributive derivanti dalle risultanze ispettive.

Il ragionamento della Corte si fonda su una duplice considerazione. In primo luogo, gli enti previdenziali possono procedere alla formazione dei propri atti esecutivi di recupero anche sulla sola base del verbale ispettivo, senza ulteriori accertamenti. In secondo luogo, l’esistenza di un verbale che contenga rilievi in materia di rapporti di lavoro irregolari è sufficiente a determinare, per l’impresa, una condizione di potenziale irregolarità contributiva, idonea a incidere sul rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Tale situazione, a sua volta, può avere conseguenze rilevanti sulla possibilità di partecipare a procedure di appalto pubblico, configurando un pregiudizio concreto e attuale che radica l’interesse ad agire.

La pronuncia in esame segna, dunque, un superamento della tradizionale distinzione rigida tra atti preparatori e atti lesivi, in favore di una visione funzionale dell’interesse processuale, coerente con l’articolo 24 della Costituzione. L’interesse ad agire, in questa prospettiva, non è più ancorato alla sola esistenza di un provvedimento finale, ma alla concreta idoneità dell’atto a determinare effetti giuridici pregiudizievoli. Tale approccio risponde altresì a un principio di effettività della tutela giurisdizionale, impedendo che l’inerzia o la discrezionalità amministrativa possano tradursi in un vuoto di tutela per il privato.

Sul piano sistematico, l’ordinanza della Cassazione si allinea al disposto dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 1999, che ammette l’azione di accertamento negativo in materia contributiva contro i verbali contenenti pretese al pagamento di crediti previdenziali. Tale norma, tradizionalmente interpretata in modo restrittivo, viene ora valorizzata nella sua funzione garantistica, conferendo rilievo autonomo all’atto ispettivo quale elemento costitutivo del potere di riscossione dell’ente previdenziale.

La decisione ha inoltre un importante risvolto pratico per le imprese. Essa consente di anticipare il momento della tutela giudiziaria, evitando che l’efficacia pregiudizievole del verbale si traduca in effetti economici immediati, come la sospensione del Durc o l’impossibilità di accedere a commesse pubbliche. In tal senso, l’orientamento della Suprema Corte contribuisce a ristabilire un equilibrio tra le esigenze di controllo dell’amministrazione e la salvaguardia delle garanzie difensive dei soggetti ispezionati.

L’ordinanza n. 27132 del 2025 rappresenta un significativo avanzamento nella definizione dei limiti e delle condizioni dell’interesse ad agire in materia previdenziale. Essa afferma, in termini chiari, che l’interesse processuale non può essere valutato in astratto, ma deve essere commisurato agli effetti concreti che l’atto amministrativo è idoneo a produrre nella sfera giuridica del destinatario. La pronuncia si colloca, pertanto, nel solco di una giurisprudenza orientata alla piena effettività del diritto di difesa, riconoscendo al giudice del lavoro un ruolo centrale nella composizione del conflitto tra poteri ispettivi e garanzie costituzionali. Tale impostazione, oltre a rafforzare la tutela delle imprese, offre una chiave di lettura coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che informano l’ordinamento processuale contemporaneo.

23 ottobre 2025

Lo stesso elaborato anche su taxlegaljob.net

La clausola visto e piaciuto tra autonomia contrattuale e garanzia per vizi: profili sistematici e giurisprudenziali

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 27968 del 21 ottobre 2025 offre un’occasione rilevante per riflettere sulla funzione e sui limiti della clausola comunemente nota come visto e piaciuto, istituto che, pur trovando fondamento nell’autonomia contrattuale, si confronta con i principi inderogabili di buona fede e tutela dell’affidamento nella compravendita. La vicenda decisa dalla Suprema Corte riguardava la vendita di un autocarro usato che, a seguito dell’acquisto, si rivelava affetto da gravi difetti strutturali occultati da un’operazione di riverniciatura. Il compratore, nonostante la presenza della clausola in parola, otteneva in appello la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, con condanna della venditrice anche per mala fede nell’occultamento del vizio.

La Corte, nel rigettare il ricorso del venditore, ha riaffermato un principio di carattere generale: la clausola visto e piaciuto non può essere invocata per escludere la garanzia ex art. 1490 del Codice civile qualora il venditore abbia scientemente taciuto i vizi della cosa. Tale principio, pur non innovativo, assume particolare rilievo perché ribadisce l’esigenza di contemperare la libertà negoziale con la tutela della buona fede contrattuale, conferendo coerenza sistematica all’istituto.

L’art. 1490 c.c. impone al venditore l’obbligo di garantire che la cosa sia immune da vizi che ne riducano il valore o ne pregiudichino l’uso. La ratio della norma è chiaramente protettiva, mirando a evitare che l’acquirente sopporti il rischio di difformità occulte non imputabili alla propria diligenza. Tuttavia, la disciplina non è inderogabile: le parti possono pattuire un’esclusione o limitazione della garanzia, purché nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e, in particolare, del divieto di mala fede. La clausola visto e piaciuto rappresenta una delle espressioni tipiche di tale autonomia derogatoria, utilizzata soprattutto nella prassi delle vendite di beni usati, per ribaltare l’allocazione del rischio in capo al compratore.

La giurisprudenza, consolidando un orientamento risalente, ha più volte chiarito che l’efficacia di tale clausola non è assoluta, ma condizionata alla trasparenza e correttezza del comportamento del venditore. L’esonero di responsabilità trova dunque il suo limite invalicabile nell’art. 1229 c.c., che sancisce la nullità delle pattuizioni volte ad escludere la responsabilità per dolo o colpa grave. La Corte, in linea con questo approccio, ha confermato che la clausola non può essere interpretata come licenza di occultamento, neppure quando il compratore abbia accettato la cosa senza riserve apparenti.

Particolarmente significativo è l’approfondimento dedicato dalla Corte all’interazione tra l’efficacia probatoria degli atti pubblici e la prova dei vizi occulti. Nella fattispecie, la venditrice sosteneva che l’esito positivo della revisione ministeriale, avvenuta il giorno precedente la vendita, dovesse escludere ogni responsabilità, trattandosi di prova legale ex artt. 2699 e 2700 c.c. La Corte ha correttamente distinto i piani oggettivi della prova, rilevando che il certificato di revisione attesta esclusivamente la conformità del veicolo ai requisiti tecnici di legge, ma non può garantire l’assenza di difetti strutturali non rilevabili in sede di controllo. Tale chiarimento contribuisce a precisare il perimetro della prova legale e conferma la centralità del giudizio di merito nella valutazione dei comportamenti contrattuali.

La decisione si inserisce in una linea interpretativa che valorizza l’elemento soggettivo della mala fede quale discrimine decisivo per la validità della clausola visto e piaciuto. L’occultamento volontario di vizi, come nel caso della riverniciatura, integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza che permeano l’intera fase negoziale. In tal senso, la Cassazione consolida una nozione sostanziale di mala fede, intesa non solo come dolo positivo, ma come omissione consapevole idonea a indurre l’altra parte in errore.

Il contributo interpretativo della pronuncia va oltre la singola fattispecie, toccando questioni di ordine sistematico. In primo luogo, si riafferma che l’autonomia contrattuale trova un limite strutturale nella funzione sociale del contratto e nei principi di buona fede oggettiva. La clausola visto e piaciuto, pur consentendo una diversa allocazione del rischio, non può essere trasformata in strumento di abuso contrattuale. In secondo luogo, si rafforza la distinzione tra vizi riconoscibili e occulti: i primi rimangono a carico dell’acquirente, mentre per i secondi la responsabilità del venditore persiste, salvo prova della propria ignoranza incolpevole.

La riflessione si estende anche al profilo formale della clausola, poiché, quando inserita in condizioni generali di contratto, essa necessita di approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., trattandosi di clausola limitativa della responsabilità. Inoltre, nei contratti con consumatori, tale previsione risulta nulla nella misura in cui riduca i diritti di conformità riconosciuti dalla disciplina consumeristica o determini un significativo squilibrio a loro danno. Ne deriva che l’efficacia della clausola non può prescindere dal contesto contrattuale e dalla qualifica soggettiva delle parti.

In prospettiva, la decisione si presta a essere letta come riaffermazione di un equilibrio dinamico tra autonomia negoziale e tutela dell’affidamento. La Cassazione, pur rispettando la libertà contrattuale, riafferma il principio secondo cui la buona fede costituisce limite sostanziale a qualsiasi pattuizione derogatoria. La clausola visto e piaciuto sopravvive dunque come strumento legittimo di regolazione del rischio, ma solo se applicata in un contesto di lealtà e trasparenza.

Da un punto di vista pratico, l’orientamento rafforza la posizione dell’acquirente nelle transazioni di beni usati, imponendo al venditore un dovere di disclosure proporzionato alla conoscibilità del vizio. Ciò comporta un innalzamento dello standard di diligenza nella fase precontrattuale e una maggiore attenzione alla tracciabilità delle verifiche tecniche. La clausola non può più fungere da scudo per l’inadempimento, ma da elemento di equilibrio informato tra le parti, coerente con i principi di correttezza e buona fede che permeano l’intero sistema delle obbligazioni.

L’ordinanza n. 27968/2025 conferma la tendenza della giurisprudenza di legittimità a interpretare in senso restrittivo le clausole di esonero da responsabilità, in nome della prevalenza dei principi di lealtà contrattuale e tutela dell’affidamento. Essa contribuisce a rafforzare la coerenza sistematica della disciplina della garanzia per vizi, delineando un modello di equilibrio tra autonomia privata e ordine pubblico economico, nel quale la clausola visto e piaciuto può operare legittimamente solo entro il perimetro della buona fede e della correttezza negoziale.

23 ottobre 2025

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La molestia digitale tra libertà comunicativa e tutela della quiete privata: riflessioni a margine della sentenza n. 32770/2025 della Corte di cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La progressiva digitalizzazione dei rapporti interpersonali ha imposto al diritto penale un ripensamento dei confini della libertà comunicativa, in particolare quando l’uso dei mezzi elettronici travalica la soglia del lecito e incide sulla quiete psicologica della persona. In questo scenario, la sentenza n. 32770 del 3 ottobre 2025 della Corte di cassazione assume rilievo paradigmatico, poiché chiarisce che il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) può configurarsi anche in assenza di contenuti offensivi, quando la condotta comunicativa si manifesti come insistente, petulante e non gradita, persino se il destinatario dispone di strumenti tecnici per bloccarla. Tale approdo segna un punto di svolta nell’adattamento della norma incriminatrice alle nuove forme di interazione digitale, conferendo centralità all’effetto disturbante della comunicazione, più che al suo contenuto semantico.

La vicenda trae origine dal comportamento di un soggetto che, dopo la cessazione di una relazione sentimentale, aveva reiteratamente contattato l’ex partner tramite telefonate e messaggi nel breve arco di venti giorni. I giudici di merito avevano ritenuto integrato il reato di molestia, in quanto la condotta risultava connotata da petulanza e interferenza sgradevole nella sfera privata altrui. Nel rigettare il ricorso, la Corte di cassazione ha ribadito che la molestia può essere integrata anche da una sola azione purché ispirata da un motivo biasimevole o da petulanza, precisando che l’elemento rilevante non è la possibilità della vittima di interrompere la comunicazione, ma il carattere invasivo del mezzo impiegato. Tale interpretazione, fondata su un consolidato orientamento giurisprudenziale, afferma che l’azione perturbatrice è già perfezionata nel momento in cui si realizza l’intrusione nella sfera personale, a nulla rilevando la facoltà successiva di bloccare il mittente.

Il dictum della Suprema Corte si innesta in un filone esegetico che ha progressivamente ampliato la portata applicativa dell’art. 660 cod. pen. in relazione ai mezzi di comunicazione elettronica, superando la concezione tradizionale del disturbo come evento fisicamente percepibile. Già precedenti decisioni avevano riconosciuto la rilevanza penale dell’invio reiterato di messaggi o chiamate, anche prive di contenuti minacciosi, quando idonei a turbare la serenità privata. La sentenza in commento, tuttavia, compie un passo ulteriore, negando che la possibilità di silenziare o bloccare l’utenza dell’agente possa escludere l’antigiuridicità della condotta. In tal modo, la Corte trasferisce il baricentro della tutela dall’attività reattiva della vittima all’obbligo di astensione dell’autore, sancendo che la responsabilità non può essere neutralizzata dall’esistenza di strumenti tecnici di autodifesa. Si afferma così un principio di civiltà giuridica coerente con l’evoluzione del diritto alla privacy e con la protezione della dignità relazionale nella società digitale.

Dal punto di vista dogmatico, la decisione offre spunti di rilievo in ordine alla struttura del dolo e all’oggettività giuridica del reato. La Corte ribadisce che l’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di tenere una condotta consapevolmente idonea a disturbare, indipendentemente dalle motivazioni personali, come il desiderio di recuperare un legame affettivo. L’oggetto della tutela, pur restando formalmente la tranquillità pubblica, riceve una protezione riflessa nella quiete individuale, la cui lesione è presupposto dell’offesa all’ordine pubblico. Ne deriva un’estensione del raggio di applicazione della norma verso condotte che, seppur apparentemente innocue, generano effetti intrusivi e disturbanti in ragione della pervasività del mezzo telematico. La dimensione digitale, infatti, amplifica l’immediatezza e la reiterabilità della comunicazione, trasformando la semplice notifica in un canale di pressione psicologica e di violazione della sfera personale.

Il valore sistematico della pronuncia risiede anche nel superamento di precedenti decisioni che avevano escluso la rilevanza penale di messaggi inviati tramite piattaforme social, in quanto disattivabili mediante le impostazioni del destinatario. L’odierna Cassazione, al contrario, pone l’accento sull’atto comunicativo in sé, non sulla sua eventuale neutralizzabilità, riconoscendo che la molestia si perfeziona nel momento in cui il mittente invade la quiete altrui, indipendentemente dall’adozione di contromisure. Tale lettura, sostenuta anche dalla più recente dottrina penalistica, riafferma il principio di personalità della responsabilità penale e contrasta il rischio di deresponsabilizzazione dell’agente nell’era digitale, ove la facilità del contatto può tradursi in abuso comunicativo.

Sotto il profilo politico-criminale, la sentenza assume una portata culturale significativa. Essa contribuisce a ridefinire il concetto di spazio privato digitale, riconoscendone la piena dignità giuridica. L’uso invasivo del telefono o delle applicazioni di messaggistica non è più un mero sconfinamento comunicativo, ma un atto idoneo a ledere la libertà personale e il diritto alla quiete psicologica. Si delinea così una linea di continuità tra tutela penale e diritti fondamentali, in particolare con il diritto all’autodeterminazione relazionale e al rispetto della vita privata, come riconosciuto dalle fonti sovranazionali. La molestia digitale viene, dunque, elevata a paradigma della responsabilità comunicativa contemporanea, in cui la libertà di espressione incontra il limite invalicabile del consenso dell’altro.

La sentenza n. 32770/2025, letta in combinazione con le riflessioni dottrinali e mediatiche successive, segna un cambio di paradigma: la libertà di messaggiare non coincide con la libertà di invadere. L’ordinamento, attraverso l’art. 660 cod. pen., riafferma che la comunicazione, se priva di reciprocità, cessa di essere dialogo e diviene intrusione. In tal modo, la Corte di cassazione adegua la tradizione penalistica alla realtà digitale, affermando che il diritto alla quiete non può essere subordinato alla capacità tecnica della vittima di difendersi, ma alla responsabilità dell’agente di non oltrepassare il confine del rispetto. Il principio che ne scaturisce è chiaro: nella società iperconnessa, il silenzio è un diritto, e chi lo viola ne risponde non solo eticamente, ma giuridicamente.

21 ottobre 2025

Lo stesso elaborato su: taxlegaljob.net