Autore: Francesco Cervellino

La prescrizione del diritto di esclusione del socio nelle società di persone: tra autotutela e tutela dei rapporti sociali

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 27804 del 18 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, rappresenta un significativo punto di svolta nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di esclusione del socio nelle società di persone. La decisione affronta con rigore sistematico il rapporto tra il potere di esclusione disciplinato dagli articoli 2286 e 2287 del Codice civile e la disciplina della prescrizione di cui all’articolo 2949, primo comma, del medesimo codice, giungendo a sancire l’assoggettamento del diritto di esclusione al termine quinquennale. Tale conclusione segna una chiara presa di distanza dall’orientamento tradizionale che qualificava l’esclusione come esercizio di un potere di autotutela discrezionale e, in quanto tale, imprescrittibile.

La pronuncia trae origine da una controversia insorta all’interno di una società in nome collettivo, in cui la maggioranza dei soci aveva deliberato l’esclusione di un componente per gravi inadempienze commesse in qualità di amministratore, risalenti a oltre dieci anni prima della delibera. Il socio escluso aveva eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di esclusione, mentre la società sosteneva la natura non prescrittibile del relativo potere. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la tesi dell’eccezione di prescrizione, decisione poi confermata dalla Cassazione con motivazione di elevato spessore dogmatico.

Nella ricostruzione del Supremo Collegio, l’esclusione del socio rappresenta una manifestazione tipica del diritto societario, volta a preservare la funzionalità dell’organizzazione sociale e la realizzazione dello scopo comune che costituisce l’essenza del contratto di società ex art. 2247 c.c. Il contratto di società è infatti qualificato come contratto associativo a comunione di scopo, privo del sinallagma caratteristico dei contratti di scambio. Tale connotazione implica che i rimedi dell’inadempimento propri della disciplina generale — in particolare la risoluzione contrattuale — risultano inapplicabili, essendo sostituiti da strumenti specifici quali l’esclusione del socio inadempiente o il recesso per giusta causa.

Ciò nondimeno, la Corte osserva che il diritto di esclusione, pur costituendo un rimedio speciale, è strutturato come diritto soggettivo disponibile in capo alla maggioranza dei soci. L’atto di esclusione, ancorché funzionalmente diretto alla tutela dell’interesse sociale, non ha natura sanzionatoria o autoritativa, ma costituisce l’esercizio di un diritto privato riconosciuto dall’ordinamento. Da ciò discende l’inapplicabilità della categoria della potestà pubblicistica o del potere d’imperio all’ambito delle società di persone, le quali si fondano su un contratto e non su un rapporto di supremazia. L’esclusione non rappresenta dunque un atto di autotutela in senso tecnico, bensì l’attuazione di un diritto volto a sciogliere, nei confronti del socio inadempiente, il vincolo societario limitatamente alla sua posizione individuale.

Sotto il profilo sistematico, la Corte riconduce il diritto di esclusione nell’alveo dei “diritti che derivano dai rapporti sociali”, soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c. Tale norma, di portata generale, trova applicazione a tutte le situazioni giuridiche soggettive che sorgono in dipendenza del rapporto societario e che possono essere esercitate in via volontaria dai soci o dagli organi sociali. Ne consegue che anche il diritto di esclusione, una volta maturato il presupposto fattuale della grave inadempienza, deve essere esercitato entro cinque anni dal momento in cui il comportamento censurato diviene conoscibile e rilevante per la società. Decorso tale termine, l’inerzia della maggioranza determina l’estinzione del diritto, con conseguente illegittimità della delibera eventualmente adottata oltre tale periodo.

La Cassazione respinge così la tesi, sostenuta dalla società ricorrente e avallata dal Procuratore generale, secondo cui il diritto di esclusione sarebbe espressione di un potere di salvaguardia della compagine sociale, non soggetto a prescrizione. Tale impostazione — osserva il Collegio — confonde la funzione di tutela insita nell’istituto con la natura giuridica del diritto che lo fonda. La tutela della società, infatti, non implica l’attribuzione di poteri illimitati nel tempo, poiché anche in ambito societario deve essere garantita la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle situazioni soggettive.

La Corte giunge quindi ad affermare un principio di diritto destinato a orientare la futura giurisprudenza: “il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c.”. Tale principio appare coerente con la ratio dell’istituto della prescrizione, che tende a eliminare l’incertezza giuridica derivante dal protrarsi di situazioni potenzialmente conflittuali. Laddove si ammettesse l’imprescrittibilità del diritto di esclusione, il socio resterebbe indefinitamente esposto al rischio di essere estromesso per fatti remoti, incompatibili con la normale dinamica dei rapporti associativi e con il principio di buona fede contrattuale.

L’ordinanza offre inoltre un importante chiarimento sul piano dogmatico: il diritto di esclusione non è un diritto potestativo imprescrittibile, ma un diritto disponibile soggetto alle regole ordinarie della prescrizione. L’inattività della società non sospende né interrompe il decorso del termine se non in presenza di atti idonei a manifestare l’esercizio concreto del diritto di esclusione. Neppure l’instaurazione di procedimenti paralleli — come le azioni di responsabilità o le controversie cautelari — può essere ritenuta interruttiva, poiché tali atti perseguono finalità diverse e non equivalgono all’esercizio specifico del diritto in questione.

Sul piano sistematico, la pronuncia contribuisce a delineare un equilibrio tra l’esigenza di tutela della compagine sociale e quella di certezza dei rapporti interni. La prescrizione quinquennale non riduce la funzione ordinatrice dell’istituto dell’esclusione, ma ne delimita l’esercizio entro un arco temporale ragionevole, coerente con la finalità conservativa dell’impresa collettiva. La decisione, infine, valorizza la natura contrattuale della società di persone e riafferma l’idea che anche nelle relazioni associative la stabilità giuridica costituisca un valore da preservare, impedendo che il vincolo sociale divenga fonte di potenziali conflitti perpetui.

In tale prospettiva, l’ordinanza n. 27804/2025 si pone come un punto di equilibrio tra il principio di effettività della tutela societaria e la salvaguardia della certezza giuridica, ribadendo che l’autonomia privata, pur nella dimensione collettiva dell’impresa, resta soggetta ai limiti temporali fissati dall’ordinamento per l’esercizio dei diritti.

21 ottobre 2025

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Il deposito telematico e l’errore “fatale”: profili sistematici e implicazioni giurisprudenziali

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

Il progressivo consolidarsi del processo civile telematico ha introdotto nuove frontiere interpretative nella teoria generale del processo, ponendo al centro dell’attenzione il rapporto tra formalismo procedurale e principio di effettività della tutela giurisdizionale. La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 27766 del 17 ottobre 2025 offre un contributo di particolare rilievo in tale direzione, affrontando la questione della validità del deposito telematico di un atto processuale respinto dal sistema informatico per «errori fatali» e successivamente ripresentato in tempi brevi. La decisione, oltre a risolvere il caso concreto, delinea un principio di diritto che incide significativamente sulla comprensione del regime giuridico del deposito telematico e sui limiti dell’imputabilità dell’errore tecnico al difensore.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sull’improcedibilità di un appello dichiarato tale dalla Corte d’appello di Catanzaro per tardivo deposito, ha ricostruito con sistematicità il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, il decreto ministeriale n. 44 del 2011 e le specifiche tecniche adottate con i provvedimenti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA). La Suprema Corte ha chiarito che il deposito telematico si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), la cosiddetta seconda PEC, la quale attesta l’ingresso dell’atto nel dominio informatico del Ministero della giustizia. Tuttavia, tale effetto ha natura provvisoria, consolidandosi solo con la successiva accettazione del cancelliere, comunicata mediante la quarta PEC. Si tratta, pertanto, di una fattispecie a formazione progressiva, in cui il perfezionamento definitivo è subordinato all’esito positivo dei controlli automatici e manuali.

La sentenza assume rilievo sistemico perché, pur ribadendo la necessità di verificare la tempestività del deposito con riferimento alla RdAC, riconosce che l’insuccesso tecnico del caricamento, dovuto a un «errore fatale» del sistema, non può essere imputato alla parte qualora questa reagisca tempestivamente mediante un nuovo invio. L’errore fatal – codificato nei sistemi ministeriali con il codice esito “-1” – rappresenta infatti una disfunzione non gestibile dall’utente, estranea al controllo del depositante e riconducibile esclusivamente al malfunzionamento del sistema informatico. Ne consegue che la parte che, ricevuta la comunicazione di errore, provveda senza indugio a reiterare il deposito, non incorre in decadenza, rendendo superflua la presentazione dell’istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile.

L’arresto della Corte si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2022, secondo cui la regola della tempestività del deposito deve contemperarsi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’automatismo tecnologico non può comprimere il diritto di difesa quando l’esito negativo del deposito dipenda da un evento tecnico non imputabile alla parte. La Suprema Corte, dunque, supera un formalismo rigido e valorizza un approccio sostanzialistico, riconoscendo che il diritto di azione non può essere sacrificato sull’altare dell’efficienza informatica.

Sul piano tecnico-giuridico, l’ordinanza chiarisce che i controlli automatici effettuati dal sistema ministeriale riguardano la struttura formale della «busta telematica» – indirizzo del mittente, formato, dimensione, completezza – e non il contenuto sostanziale dell’atto. In tale contesto, l’errore fatal è qualificato come anomalia insuperabile, che non consente al cancelliere alcuna operazione di forzatura. Il messaggio di errore non fornisce indicazioni utili per la soluzione del problema, escludendo ogni possibilità di attribuzione soggettiva della causa tecnica. Di qui l’affermazione, di forte valore nomofilattico, secondo cui l’errore fatale è di per sé idoneo a escludere la colpa del depositante, senza che sia necessaria un’indagine ulteriore sull’origine del malfunzionamento.

L’innovazione interpretativa della Cassazione risiede, dunque, nell’aver riconosciuto una forma di «presunzione di non imputabilità» dell’errore tecnologico, con conseguente attenuazione dell’onere probatorio a carico del difensore. Laddove l’errore si manifesti in forma generica e codificata come “-1”, la parte è tenuta unicamente a dimostrare di aver reagito con tempestività, attraverso un nuovo deposito o, in alternativa, con l’istanza di rimessione in termini. Tali rimedi sono, peraltro, considerati dalla Corte come alternativi e non cumulativi: la pronta rinnovazione dell’invio, con esito positivo, rende superfluo l’intervento giudiziale sulla rimessione, essendo il secondo deposito idoneo a sanare gli effetti del primo.

Sotto il profilo sistematico, la decisione offre un contributo rilevante anche in ordine al rapporto tra decadenza processuale e malfunzionamento tecnologico. La Cassazione precisa che la ratio dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. risiede nel garantire un bilanciamento tra certezza dei termini e tutela dell’affidamento incolpevole. La reazione tempestiva della parte, anche in assenza di formale istanza, consente una verifica ex post della legittimità dell’attività compiuta oltre il termine, senza pregiudizio per la ragionevole durata del processo. Il sistema processuale telematico, in quanto strumento di efficienza e non di ostacolo, deve essere interpretato in modo coerente con i principi costituzionali di accesso alla giustizia e di parità delle armi processuali.

L’orientamento espresso dalla Corte di cassazione contribuisce a delineare un modello evolutivo di giustizia digitale fondato sulla cooperazione tra tecnica e diritto. Il giudice, nel valutare la tempestività del deposito, è chiamato a considerare non solo il dato cronologico, ma anche la sequenza procedimentale e la condotta reattiva della parte. Ciò consente di superare la logica binaria del successo o fallimento tecnico e di affermare un criterio di imputazione improntato all’equità sostanziale. Il deposito telematico diventa così non un vincolo formale, ma un processo di comunicazione tra sistemi giuridici e informatici, in cui l’errore non è più sinonimo di colpa, ma indice di una criticità da gestire secondo criteri di ragionevolezza e buona fede.

La pronuncia n. 27766/2025 segna un punto di equilibrio tra certezza formale e garanzia effettiva dei diritti processuali, affermando che l’errore tecnico, quando non imputabile, non può tradursi in una sanzione di improcedibilità. Il principio, di portata generale, estende la sua influenza oltre il caso di specie, configurandosi come un elemento di stabilizzazione sistematica del processo telematico. La giustizia digitale, in questa prospettiva, non può essere ridotta a un mero apparato tecnologico, ma deve divenire uno spazio di tutela sostanziale, in cui la forma resta al servizio della funzione e non viceversa.

21 ottobre 2025

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La responsabilità penale dell’amministratore formale nel reato di dichiarazione infedele e il principio di proporzionalità nella confisca: osservazioni a margine della sentenza Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2025, n. 210

A cura dell’Avv. Francesca Coppola

La recente decisione della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 210 del 2025, si colloca nel più ampio contesto della giurisprudenza penale-tributaria e si segnala per la lucidità argomentativa con cui affronta due questioni di rilevante spessore sistematico: da un lato, la configurabilità del dolo eventuale quale forma soggettiva idonea a sostenere la responsabilità nel delitto di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; dall’altro, la necessità di un vaglio giudiziale autonomo e puntuale circa la proporzionalità della confisca, intesa quale misura ablatoria incidentale alla condanna.

L’oggetto del giudizio trae origine da un ricorso proposto da un soggetto formalmente amministratore unico di una società, il quale lamentava di essere stato condannato per avere sottoscritto dichiarazioni fiscali predisposte da terzi, in un contesto nel quale la reale gestione economico-finanziaria dell’impresa era riconducibile ad altra persona, qualificata dai giudici di merito come dominus sostanziale dell’ente. La linea difensiva si fondava sulla dedotta inconsapevolezza dell’imputato e sulla sua funzione di mero prestanome, estraneo alla gestione effettiva e privo della scientia fraudis necessaria a integrare il dolo specifico del reato tributario contestato.

La Corte, nel ritenere infondati i motivi di ricorso concernenti la mancata acquisizione di documenti e la dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo, ha precisato che l’eventuale omissione di deposito degli atti, laddove questi siano accessibili nel sistema informatico ministeriale TIAP (Trattamento informatico atti processuali), non integra una violazione del diritto di difesa, purché la parte abbia avuto la possibilità di consultarli. È stata, pertanto, riaffermata la piena utilizzabilità degli atti digitalizzati, il cui inserimento nel sistema informatico ministeriale produce gli effetti di conoscibilità e opponibilità propri degli atti ritualmente acquisiti. Tale interpretazione si inscrive nella più ampia evoluzione della processualità telematica e pone in risalto la responsabilità della difesa nell’esercizio di un controllo diligente e tecnicamente consapevole, conforme alla diligenza professionale qualificata che deve caratterizzare l’attività del difensore in ogni fase processuale.

Sul piano della colpevolezza, la pronuncia affronta con particolare rigore la questione della configurabilità del dolo eventuale nel reato di dichiarazione infedele. La Corte ha infatti ribadito che la volontà di conseguire un’evasione d’imposta, richiesta quale elemento costitutivo del dolo specifico, è compatibile con la rappresentazione e l’accettazione del rischio che la condotta dichiarativa possa determinare un’evasione effettiva. Tale lettura, già accolta con riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del medesimo decreto legislativo), consente di superare un approccio eccessivamente formalistico e di valorizzare la dimensione psicologica della condotta in chiave sostanziale.

L’amministratore che, pur consapevole delle anomalie gestionali e dell’esistenza di un dominus occulto, accetti di mantenere la carica e di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali, assume su di sé il rischio di contribuire all’evasione, integrando così il dolo eventuale. Tale impostazione risulta coerente con la funzione preventiva della norma penale tributaria e con il principio di culpa in vigilando, che impone a chi ricopre funzioni apicali di esercitare un controllo effettivo sull’operato dei collaboratori e sulla regolarità degli adempimenti fiscali. Non può pertanto ritenersi esente da responsabilità colui che, per ragioni di amicizia o convenienza personale, accetti la funzione di amministratore pur sapendo che la gestione reale è demandata ad altri, assumendo una posizione di mera copertura.

Questa interpretazione appare altresì in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che tende ad ampliare l’area della responsabilità penale degli organi societari, valorizzando la posizione di garanzia che l’amministratore riveste in virtù del suo ruolo. La consapevole inerzia rispetto a condotte fiscalmente illecite integra, infatti, una forma di partecipazione colposa qualificata dall’accettazione del rischio, in ossequio al principio secondo cui il dolo eventuale si ravvisa nella volontaria adesione al rischio di verificazione dell’evento, laddove l’agente, pur rappresentandoselo, non adotti condotte idonee a scongiurarlo.

Ben più rilevante, sotto il profilo dogmatico, risulta il passaggio della sentenza concernente la confisca, rispetto alla quale la Corte ha accolto il motivo di ricorso, censurando la decisione della Corte d’Appello per difetto di motivazione e mancato accertamento della proporzionalità. L’organo di legittimità ha ribadito che la misura ablatoria, pur costituendo una conseguenza della condanna, deve essere oggetto di un vaglio autonomo e non può essere meramente desunta dagli accertamenti dell’amministrazione finanziaria. La funzione della confisca, pur collocandosi tra le misure di sicurezza patrimoniali, presenta carattere sostanzialmente sanzionatorio, in quanto incide sul diritto di proprietà e sul patrimonio del condannato, richiedendo quindi un’analisi di proporzionalità e ragionevolezza conforme ai principi sanciti dall’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall’art. 27 della Costituzione.

La Corte ha dunque affermato la necessità di un accertamento giudiziale che tenga conto della posizione effettiva del soggetto, dell’apporto causale nella commissione del reato e dell’entità concreta del profitto conseguito, ponendo un limite al ricorso automatico a misure ablative di carattere generalizzato. Tale impostazione, oltre a garantire l’equilibrio tra funzione repressiva e tutela del diritto di proprietà, rappresenta un importante presidio contro derive punitive incompatibili con i principi del giusto processo e della responsabilità personale.

L’interesse sistematico della sentenza risiede proprio nell’equilibrio che essa propone tra esigenze di effettività della repressione e tutela delle garanzie individuali. La Corte ribadisce, da un lato, l’irrinunciabilità della responsabilità personale dell’amministratore che, pur non essendo gestore effettivo, abbia consapevolmente accettato di porsi in posizione di garanzia e di copertura; dall’altro, riafferma la necessità che le conseguenze patrimoniali della condanna siano commisurate al reale grado di partecipazione soggettiva e all’effettivo profitto conseguito.

Appare evidente come la pronuncia contribuisca ad affinare il principio di colpevolezza in ambito penal-tributario, declinando il favor rei in chiave di proporzionalità e di personalizzazione della sanzione. Essa conferma altresì il ruolo della Cassazione quale garante dell’equilibrio tra l’interesse erariale e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, ponendo un argine a interpretazioni eccessivamente punitive della confisca e valorizzando la necessità di una motivazione specifica e individualizzata.

La decisione in commento non solo offre un contributo interpretativo di rilievo sul rapporto tra dolo eventuale e dolo specifico nei reati tributari, ma si pone anche quale importante richiamo metodologico alla centralità della motivazione giudiziale quale strumento di garanzia e di controllo della proporzionalità della sanzione patrimoniale. Il giudice penale è così chiamato a operare un delicato bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e di repressione dell’evasione fiscale e la salvaguardia dei principi fondamentali dello Stato di diritto, in un contesto in cui la responsabilità dell’amministratore si misura non solo sulla base della condotta attiva, ma anche sulla capacità di esercitare una vigilanza conforme ai canoni della corretta amministrazione e della diligenza professionale qualificata.

21 ottobre 2025

Lo stesso intervento anche su taxlegaljob.net