Autore: Francesco Cervellino

Imputazione fiscale di elementi attivi e passivi in presenza di contenzioso: certezza giuridico-economica e prudenza valutativa nella sentenza n. 24485/2025 della Corte di Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La pronuncia n. 24485/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, depositata il 4 settembre 2025, si colloca nell’ambito di una riflessione giurisprudenziale di lungo corso sulla delimitazione temporale dell’imponibilità dei componenti reddituali nell’imposizione sul reddito d’impresa. La decisione, resa in un giudizio avente ad oggetto la legittimità di un avviso di accertamento IRES per l’anno 2014, consente di chiarire con rara efficacia applicativa il principio di competenza economica – già enucleato all’art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) – inteso come criterio sostanziale, e non meramente cronologico o formale, di imputazione fiscale.

La vicenda trae origine da una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un ente pubblico economico – ABC Acqua Bene Comune Napoli, azienda speciale del Comune di Napoli – in relazione alla corretta contabilizzazione di taluni componenti reddituali, attivi e passivi, originati da un contenzioso civile pluriennale. L’ente, in sede di determinazione del reddito d’impresa relativo all’anno 2014, aveva proceduto a dedurre taluni costi derivanti da una condanna civile di secondo grado intervenuta in quell’anno, ed aveva omesso di iscrivere tra i ricavi la somma a lui riconosciuta a titolo di risarcimento per danni indiretti, ritenendola non ancora definitivamente acquisita, in quanto oggetto di ricorso per cassazione proposto dalla controparte.

L’Agenzia delle Entrate, in sede accertativa, aveva contestato tali operazioni, assumendo che i costi in questione avrebbero dovuto essere dedotti nell’anno 2009 – in cui era intervenuta una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva – e che i ricavi da risarcimento, benché oggetto di impugnazione, dovessero essere interamente rilevati nel 2014. L’operazione avrebbe, secondo l’Amministrazione finanziaria, dato luogo a una indebita riduzione del reddito imponibile.

Il giudice di legittimità, ribaltando l’interpretazione delle Commissioni tributarie di merito, ha conferito rilievo determinante al principio di certezza giuridico-economica del componente reddituale, sottolineando come la competenza fiscale non possa prescindere dalla stabile acquisizione della relativa obbligazione attiva o passiva, tanto sotto il profilo dell’an quanto sotto quello del quantum. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale della contribuente, con assorbimento dei restanti, e ha annullato l’avviso di accertamento.

L’argomentazione centrale della sentenza ruota attorno all’interpretazione della seconda parte del primo comma dell’art. 109 TUIR, che impone di considerare i componenti reddituali nell’esercizio in cui si verifica la loro certezza e determinabilità oggettiva, anche qualora l’obbligazione cui si riferiscono sia sorta in precedenza. In tale prospettiva, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest’ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati”.

Di particolare importanza risulta l’esplicita distinzione tra l’esecutività processuale di una pronuncia – che implica la possibilità di darvi esecuzione anche se non definitiva – e la certezza fiscale richiesta per l’imputazione del componente reddituale. Quest’ultima si perfeziona solo quando l’elemento attivo o passivo sia stabilmente determinato in base a parametri oggettivi, tali da renderne incontestabile l’esistenza e l’entità. Il fatto che la sentenza di primo grado fosse stata sospesa con ordinanza della Corte d’appello ha rafforzato la conclusione della Corte circa l’assenza di certezza nell’esercizio 2009, rendendo corretta la deduzione dei costi nel 2014, in concomitanza con la sentenza di secondo grado.

Analogo ragionamento è stato esteso alla mancata iscrizione tra i ricavi dell’indennizzo per danni indiretti. La Suprema Corte ha rilevato che, in presenza di un ricorso per cassazione proposto su base non manifestamente infondata, il diritto al risarcimento non poteva dirsi ancora consolidato, giacché mancava un presupposto essenziale ai fini dell’obbligo di rilevazione contabile: la non contestabilità in giudizio del relativo diritto.

La sentenza in esame si inserisce in un filone interpretativo già tracciato da precedenti arresti (v. Cass. nn. 15320/2019 e 19166/2021), che hanno introdotto, nel sistema dell’imputazione temporale dei componenti reddituali, un criterio di prudenza sostanziale ispirato a considerazioni di equilibrio tra il principio di competenza e quello di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Tali decisioni riconducono la determinazione del reddito imponibile a una logica effettuale, fondata sull’assenza di margini di incertezza giuridica, in luogo di una rigida applicazione cronologica del principio di competenza.

Va altresì segnalato come la Corte, in sede di scrutinio degli ulteriori rilievi dell’Agenzia, abbia negato che l’operazione di scissione parziale compiuta dalla contribuente potesse essere assimilata a un conferimento ordinario, tale da incidere sulla rilevanza fiscale dei fondi in questione (fondo pensioni e fondo contenzioso). In tal senso, la Corte ha ribadito l’impostazione secondo cui l’art. 173 TUIR esclude qualsiasi ipotesi di realizzo di plusvalenze, e che i fondi in oggetto non erano stati già dedotti, risultando dunque fiscalmente rilevanti nel momento della loro effettiva utilizzazione.

La decisione in commento assume una valenza sistematica significativa per la prassi professionale e per la dottrina tributaria, in quanto chiarisce, con elevato grado di definizione, i requisiti necessari affinché un elemento reddituale possa considerarsi fiscalmente rilevante. Essa rafforza l’esigenza di cautela e ragionevolezza nella determinazione del reddito d’impresa in presenza di situazioni contenziose, impedendo all’Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito sulla base di presunzioni temporalmente inadeguate o giuridicamente inconsistenti.

5 settembre 2025

Deontologia forense e procedimenti ADR: verso un’etica professionale integrata e sistemica

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La riforma del Codice Deontologico Forense, adottata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 21 marzo 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025, si colloca nel quadro di un progressivo adeguamento dell’etica professionale forense alla mutata fisiologia del processo civile e, più in generale, alla crescente rilevanza dei procedimenti di Alternative Dispute Resolution (ADR). La ridenominazione del Titolo IV del Codice, che da “Doveri dell’avvocato nel processo” diventa “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”, non costituisce mera innovazione terminologica, ma traduce una trasformazione concettuale dell’intero impianto deontologico, fondata sull’estensione funzionale degli obblighi di correttezza, trasparenza e indipendenza anche agli ambiti stragiudiziali dell’attività difensiva.

Nel contesto di una giustizia sempre più orientata alla degiurisdizionalizzazione e alla valorizzazione della composizione consensuale delle controversie, si osserva un’esplicita ricollocazione della figura dell’avvocato quale soggetto garante dell’equilibrio tra interesse privato e funzione pubblica della tutela dei diritti, anche fuori dal processo. L’introduzione dell’articolo 62-bis, interamente dedicato alla negoziazione assistita, ne è conferma evidente. Tale norma sancisce in modo articolato l’obbligo dell’avvocato di agire con lealtà nei confronti delle parti, dei rispettivi difensori e dei terzi coinvolti, estendendo il principio di buona fede oggettiva anche all’attività stragiudiziale. Viene inoltre imposto un dovere rafforzato di riservatezza sulle dichiarazioni acquisite nel corso della procedura, il cui utilizzo nel successivo giudizio è, in linea di principio, precluso, fatta eccezione per le informazioni raccolte in sede di istruzione stragiudiziale. Le violazioni comportano sanzioni disciplinari graduabili, fino alla sospensione dall’esercizio della professione, delineando una responsabilità professionale connotata da un rigore analogo a quello previsto in ambito processuale.

Di non minore rilievo risultano le modifiche all’articolo 61, il quale disciplina l’attività arbitrale dell’avvocato. La riforma amplia significativamente l’area delle incompatibilità, includendo, accanto a soci e associati, anche i professionisti che collaborano in maniera non occasionale o che esercitano nei medesimi locali. L’estensione dell’incompatibilità, che si proietta anche sui collaboratori stabili, sottende una concezione sostanziale della terzietà dell’arbitro, concepito non già come figura isolata, bensì inserita in una rete di relazioni professionali che potrebbero influenzarne l’autonomia decisionale. La medesima ratio deontologica si rinviene nell’introduzione della lettera d) al comma 5 del medesimo articolo, con cui si impone all’avvocato, nella veste di arbitro, l’obbligo di rendere con lealtà e chiarezza le dichiarazioni previste dall’articolo 813 del Codice di procedura civile, relative all’esistenza di eventuali cause di ricusazione. Si tratta di un obbligo di disclosure che mira a rafforzare la fiducia delle parti nella neutralità dell’arbitro, collocandosi in continuità con i principi di trasparenza e accountability che permeano l’intera funzione giudicante privatistica.

Particolarmente pregnanti, altresì, sono le integrazioni operate all’articolo 56 in materia di ascolto del minore. L’avvocato, salvo che ricopra la qualifica di curatore speciale, non può procedere autonomamente all’audizione del minore senza il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, e, in ogni caso, deve adottare modalità operative rispettose del superiore interesse del minore. Tale previsione riflette l’influenza crescente del diritto dell’infanzia e dell’adolescenza sulla prassi forense, segnando l’ingresso, anche nella deontologia professionale, del principio della child’s best interest quale criterio ordinante dell’agire difensivo.

Merita attenzione anche la modifica all’articolo 50, che codifica l’obbligo per l’avvocato di indicare, in sede di nuova istanza o richiesta, i provvedimenti precedentemente ottenuti, inclusi quelli di rigetto, di cui abbia conoscenza. L’obiettivo è quello di garantire la completezza informativa del procedimento e di evitare condotte processuali elusive o ridondanti, in una prospettiva di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria e con le controparti. Analoga funzione di tutela dell’integrità delle relazioni professionali è assolta dall’articolo 51, che preclude all’avvocato la possibilità di riferire circa il contenuto di colloqui riservati con colleghi o di corrispondenza contenente proposte transattive, confermando la riservatezza come architrave della fiducia interprofessionale.

La riforma deontologica in esame costituisce un passo decisivo verso una concezione integrata dell’etica forense, che travalica la dimensione processuale per estendersi agli spazi – sempre più rilevanti – della negoziazione, mediazione e arbitrato. Essa promuove una responsabilizzazione dell’avvocato quale operatore giuridico polifunzionale, chiamato a coniugare competenza tecnica e integrità etica in tutti i contesti in cui si articola la tutela dei diritti. Si configura, pertanto, un modello di deontologia diffusa, che si radica nella necessità di salvaguardare la dignità e la credibilità della funzione forense in un ecosistema giuridico in rapida evoluzione.

3 settembre 2025

Il risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento e la perdita dell’indennità per lavoro notturno: profili giurisprudenziali e ricostruzione sistematica

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 22636 del 2025 costituisce un’importante occasione di riflessione in merito alla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per gli effetti economicamente pregiudizievoli derivanti da un illegittimo mutamento di mansioni, specificamente laddove tale variazione determini la cessazione di prassi lavorative consolidate, quali lo svolgimento del lavoro notturno, e la conseguente perdita delle relative maggiorazioni retributive. Il provvedimento si pone in linea con una più matura elaborazione giurisprudenziale volta a garantire una tutela pienamente effettiva della posizione soggettiva del lavoratore anche sotto il profilo del danno patrimoniale, configurabile quale danno emergente ai sensi dell’articolo 1223 del Codice civile.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore che, dopo un lungo periodo di impiego in turnazione notturna continuativa – attività accompagnata da sistematiche maggiorazioni retributive –, è stato adibito unilateralmente a mansioni su turni diurni. Tale modifica organizzativa è stata ritenuta dai giudici di merito lesiva dell’articolo 2103 del Codice civile, trattandosi di un demansionamento in senso proprio, ovvero di un’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, senza il consenso del lavoratore e in assenza di alcuna legittimazione normativa o contrattuale. Nonostante l’accertata illegittimità del comportamento datoriale, la Corte territoriale aveva tuttavia escluso la risarcibilità della perdita economica collegata al venir meno dell’indennità notturna, ritenendola espressione di una modalità accessoria della prestazione lavorativa, modificabile a discrezione datoriale e non riconducibile a un diritto acquisito.

È proprio tale impostazione che la Corte di cassazione ha inteso radicalmente censurare, rilevando l’erroneità della sussunzione giuridica operata in secondo grado e riaffermando un principio sistematico di particolare rilievo: la tutela risarcitoria del lavoratore non può essere esclusa in base alla natura strutturale o accessoria della voce retributiva perduta, né può essere subordinata alla permanenza di condizioni oggettive di disagio, come quelle tipicamente connesse al lavoro notturno. Al contrario, ciò che risulta determinante è la sussistenza di un nesso causale diretto ed immediato tra la condotta illegittima del datore e la perdita economica concretamente patita dal prestatore d’opera, anche laddove si tratti di compensi accessori corrisposti con continuità per un prolungato periodo.

In tale prospettiva, l’indennità per il lavoro notturno, pur non costituendo un elemento indefettibile del trattamento economico complessivo, assume una rilevanza sostanziale quando sia divenuta parte integrante della prassi retributiva individuale, tale da rappresentare un’aspettativa economicamente rilevante e giuridicamente tutelabile, ancorché non formalizzata in un diritto quesito. È sulla base di questo principio che la Corte ha riconosciuto la configurabilità del danno patrimoniale quale perdita subita, in contrapposizione al mancato guadagno, precisando che, nel caso in esame, la cessazione delle maggiorazioni non era esito di una riorganizzazione lecita della prestazione, ma conseguenza diretta di un demansionamento accertato come illegittimo.

Sotto il profilo sistematico, la decisione si inserisce nel contesto evolutivo della giurisprudenza in materia di tutela della professionalità del lavoratore, il cui nucleo assiologico risiede nel diritto soggettivo a vedere riconosciuto il proprio apporto lavorativo in conformità al livello professionale raggiunto e secondo modalità retributive coerenti con la qualità e la quantità delle mansioni effettivamente svolte. Quando tale equilibrio viene compromesso per effetto di un’iniziativa datoriale unilaterale e illegittima, il risarcimento del danno non può che comprendere tutte le componenti economicamente rilevanti del pregiudizio subito, anche quelle relative a compensi accessori che abbiano assunto, nel concreto, una funzione retributiva stabile.

Appare altresì di rilievo l’indicazione metodologica fornita dalla Corte, secondo cui il giudice di merito è tenuto a svolgere un accertamento rigorosamente fattuale circa l’esistenza del pregiudizio, non potendosi fondare su presunzioni astratte o generiche circa la natura delle indennità soppresse. Si sottolinea così un’esigenza di personalizzazione e contestualizzazione dell’indagine giudiziale, che implica la verifica dell’effettiva incidenza economica del comportamento datoriale sul patrimonio del lavoratore, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità civile.

La pronuncia in esame contribuisce a rafforzare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui il demansionamento non solo lede il diritto del lavoratore all’integrità professionale, ma può comportare conseguenze economicamente apprezzabili risarcibili a pieno titolo, in presenza di una comprovata riduzione del trattamento retributivo complessivo, anche se formalmente connessa a componenti accessorie della retribuzione. La tutela risarcitoria, dunque, si estende a ricomprendere anche tali voci, qualora la loro soppressione sia effetto immediato e diretto della condotta illecita datoriale, in coerenza con una lettura sistematica dell’articolo 1223 del Codice civile e con la ratio protezionistica che informa l’intero impianto del diritto del lavoro.

3 settembre 2025